Parità fra gli uomini e le donne nel mercato del lavoro

SINTESI DI:

Direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 2006/54/CE mira a consolidare diverse direttive sulla parità di genere semplificando, modernizzando e migliorando la normativa dell’Unione europea (Unione) sulla parità di trattamento fra donne e uomini in materia di occupazione.

La direttiva di modifica (UE) 2024/1500 si prefigge di garantire il funzionamento degli organismi per la parità secondo norme minime per migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza, al fine di rafforzare l’applicazione del principio della parità di trattamento.

PUNTI CHIAVE

La parità fra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica a diversi aspetti della vita sociale, compresa la sfera dell’impiego e dell’occupazione.

Parità nell’impiego e nelle condizioni di lavoro

La direttiva 2006/54/CE vieta le discriminazioni dirette1 e indirette2 tra uomini e donne riguardanti:

Inoltre, la direttiva attua il principio della parità di retribuzione sancito dall’articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e vieta la discriminazione basata sul sesso in materia di retribuzione per lo stesso lavoro o lavoro di pari valore. La retribuzione è definita come la normale retribuzione o retribuzione di base o minima e qualsiasi altra retribuzione, sia in contanti che in natura, che un lavoratore o una lavoratrice riceve direttamente o indirettamente (componenti complementari o variabili) per quanto riguarda il suo lavoro dal proprio datore o datrice di lavoro. Qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori e le lavoratrici ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso.

Gli Stati membri dell’Unione devono incoraggiare i datori di lavoro ad agire contro le discriminazioni (dirette e indirette) basate sul sesso, in particolare contro le molestie3 e le molestie sessuali4.

Parità nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale

Le donne e gli uomini devono godere di un pari trattamento nel quadro dei regimi professionali di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda:

Questo principio si applica all’insieme della popolazione attiva, tra cui:

Congedo di maternità, di paternità e di adozione

Alla fine di un congedo per maternità, paternità e/o adozione, lavoratrici e lavoratori hanno il diritto di:

Tutela dei diritti

Promozione della parità di trattamento

La direttiva di modifica (UE) 2024/1500 elimina l’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE sugli organismi per la parità. Questo articolo aveva lasciato agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità in termini di mandati, competenze, struttura, risorse e funzionamento operativo di tali organismi, il che aveva consentito di distinguere i livelli di protezione dalle discriminazioni tra gli Stati membri.

Pertanto, la direttiva di modifica stabilisce norme minime per il funzionamento di tali organismi al fine di migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza, in modo da applicare meglio il principio della parità di trattamento. Essa richiede agli Stati membri di assicurarsi che gli organismi per la parità:

Abrogazione

La direttiva 2006/54/CE rifonde e sostituisce diverse direttive (le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 2002/73/CE, 86/378/CEE, 96/97/CE, 97/80/CE e 98/52/CE) e successive modifiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2006/54/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .

Le norme per gli organismi per la parità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1500 devono essere recepite entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Discriminazione diretta. Quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso rispetto a quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga.
  2. Discriminazione indiretta. Situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso (a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari).
  3. Molestie. Situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
  4. Molestie sessuali. Situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del , pag. 23).

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