La direttiva 2006/54/CE mira a consolidare diverse direttive sulla parità di genere semplificando, modernizzando e migliorando la normativa dell’Unione europea (Unione) sulla parità di trattamento fra donne e uomini in materia di occupazione.
La direttiva di modifica (UE) 2024/1500 si prefigge di garantire il funzionamento degli organismi per la parità secondo norme minime per migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza, al fine di rafforzare l’applicazione del principio della parità di trattamento.
La parità fra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica a diversi aspetti della vita sociale, compresa la sfera dell’impiego e dell’occupazione.
La direttiva 2006/54/CE vieta le discriminazioni dirette1 e indirette2 tra uomini e donne riguardanti:
Inoltre, la direttiva attua il principio della parità di retribuzione sancito dall’articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e vieta la discriminazione basata sul sesso in materia di retribuzione per lo stesso lavoro o lavoro di pari valore. La retribuzione è definita come la normale retribuzione o retribuzione di base o minima e qualsiasi altra retribuzione, sia in contanti che in natura, che un lavoratore o una lavoratrice riceve direttamente o indirettamente (componenti complementari o variabili) per quanto riguarda il suo lavoro dal proprio datore o datrice di lavoro. Qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori e le lavoratrici ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso.
Gli Stati membri dell’Unione devono incoraggiare i datori di lavoro ad agire contro le discriminazioni (dirette e indirette) basate sul sesso, in particolare contro le molestie3 e le molestie sessuali4.
Le donne e gli uomini devono godere di un pari trattamento nel quadro dei regimi professionali di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda:
Questo principio si applica all’insieme della popolazione attiva, tra cui:
Alla fine di un congedo per maternità, paternità e/o adozione, lavoratrici e lavoratori hanno il diritto di:
La direttiva di modifica (UE) 2024/1500 elimina l’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE sugli organismi per la parità. Questo articolo aveva lasciato agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità in termini di mandati, competenze, struttura, risorse e funzionamento operativo di tali organismi, il che aveva consentito di distinguere i livelli di protezione dalle discriminazioni tra gli Stati membri.
Pertanto, la direttiva di modifica stabilisce norme minime per il funzionamento di tali organismi al fine di migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza, in modo da applicare meglio il principio della parità di trattamento. Essa richiede agli Stati membri di assicurarsi che gli organismi per la parità:
La direttiva 2006/54/CE rifonde e sostituisce diverse direttive (le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 2002/73/CE, 86/378/CEE, 96/97/CE, 97/80/CE e 98/52/CE) e successive modifiche.
La direttiva 2006/54/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
Le norme per gli organismi per la parità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1500 devono essere recepite entro il .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del , pag. 23).
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