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Parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore — Norme sulla trasparenza retributiva

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2023/970 volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce norme minime volte a rafforzare:

  • il rispetto del principio della parità di retribuzione* tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;
  • il divieto di qualsiasi discriminazione* di retribuzione diretta o indiretta basata sul sesso;
  • la trasparenza retributiva e una maggiore applicazione del diritto alla parità di retribuzione.

PUNTI CHIAVE

La direttiva si applica a:

  • datori di lavoro del settore pubblico e privato;
  • lavoratori e lavoratrici che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi.

Parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore

  • Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) garantiscono che i datori di lavoro dispongano di strutture retributive tali da escludere ogni discriminazione retributiva fondata sul sesso.
  • Il valore del lavoro deve essere valutato e raffrontato sulla base di criteri oggettivi fra cui le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché su altri criteri rilevanti per lo specifico lavoro o posizione. I criteri devono essere applicati in modo oggettivo e neutro dal punto di vista del genere, escludendo qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso.

Le misure in materia di trasparenza retributiva stabiliscono che:

  • le persone che si candidano a un posto di lavoro:
    • hanno il diritto di ottenere informazioni dal potenziale datore di lavoro prima di un colloquio sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia e, se del caso, dettagli sul contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione;
  • lavoratori e lavoratrici:
    • hanno il diritto di richiedere, direttamente o indirettamente tramite rappresentanti dei lavoratori o un organismo nazionale per la parità, informazioni sul livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori e lavoratrici che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
    • non possono essere soggetti al divieto di rendere nota la propria retribuzione ai fini dell’attuazione del principio della parità di retribuzione;
  • i datori di lavoro:
    • non possono chiedere alle persone candidate a un posto di lavoro informazioni sulla loro retribuzione attuale o passata;
    • garantiscono che gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio;
    • rendono accessibili a lavoratori e lavoratrici i criteri utilizzati per determinare i livelli retributivi e la progressione retributiva; tali criteri devono essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;
    • informano annualmente lavoratori e lavoratrici del diritto di richiedere e ricevere per iscritto informazioni sul proprio livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, di colleghi e colleghe che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
    • forniscono informazioni quali il divario retributivo di genere e la percentuale di personale di sesso femminile e di sesso maschile che riceve componenti complementari o variabili (questo requisito sarà gradualmente introdotto a partire dal 7 giugno 2027 per i datori di lavoro con più di cento membri del personale, a seconda delle dimensioni dell’azienda);
    • cooperano con i rappresentanti dei lavoratori per individuare, porre rimedio ed evitare differenze retributive discriminatorie qualora la comunicazione di informazioni sulle retribuzioni riveli un divario retributivo di genere superiore al 5 % che non può essere giustificato da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e che non siano state affrontate entro sei mesi.

Gli Stati membri:

  • assicurano la disponibilità di strumenti o metodologie di analisi per valutare e confrontare il valore di lavori diversi a livello del datore di lavoro;
  • forniscono assistenza tecnica e formazione ai datori di lavoro con meno di 250 membri del personale per facilitarne il rispetto degli obblighi stabiliti dalla direttiva;
  • adottano misure adeguate affinché le parti sociali siano effettivamente coinvolte, fatta salva l’autonomia delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

Mezzi di tutela e applicazione

Gli Stati membri devono garantire che:

  • lavoratori e lavoratrici abbiano il diritto di adire un tribunale per far valere i propri diritti alla parità di retribuzione in caso di mancato raggiungimento della riconciliazione;
  • le associazioni, le organizzazioni, gli organismi per la parità e i rappresentanti dei lavoratori o altri soggetti giuridici con un legittimo interesse a garantire la parità tra uomini e donne, possano essere coinvolti in procedimenti amministrativo o giudiziari;
  • lavoratori e lavoratrici che abbiano subito un danno a seguito di una violazione di un diritto possano chiedere il pieno risarcimento, tra cui il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, il risarcimento per le opportunità perse e il danno immateriale;
  • le autorità competenti o gli organi giurisdizionali nazionali possano ordinare:
    • la fine della violazione e l’applicazione del principio della parità di retribuzione,
    • ai datori di lavoro di comunicare qualsiasi prova pertinente;
  • ai datori di lavoro di dimostrare che non si è verificata alcuna discriminazione se viene intentato un caso nei loro confronti;
  • che il termine di prescrizione per ottenere la parità di retribuzione non sia inferiore a tre anni;
  • sanzioni, che devono comprendere ammende, efficaci, proporzionate e dissuasive;
  • che nell’esecuzione di appalti pubblici o concessioni, gli operatori economici (compresa la catena dei subappalti) rispettino gli obblighi relativi al principio della parità di retribuzione;
  • che lavoratori, lavoratrici e i loro rappresentanti non siano vittime per il fatto che hanno esercitato i propri diritti in materia di parità di retribuzione.

Disposizioni orizzontali

  • Gli organismi per la parità sono competenti per le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulla trasparenza retributiva.

Gli Stati membri:

  • devono fornire ai propri organismi per la parità le risorse adeguate per svolgere efficacemente le loro funzioni per quanto riguarda il diritto della parità di retribuzione;
  • devono garantire un monitoraggio coerente e coordinato e un sostegno all’attuazione del principio della parità di retribuzione;
  • possono applicare a lavoratori e lavoratrici condizioni più favorevoli di quelle previste dalla direttiva;
  • a partire dal 31 gennaio 2028 devono fornire annualmente a Eurostat i dati nazionali per il calcolo del divario retributivo di genere;
  • devono informare la Commissione europea entro il 7 giugno 2031 sull’attuazione della normativa: ciò fornisce informazioni per la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea da presentare entro il 7 giugno 2033.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 7 giugno 2026. Tali norme dovrebbero inoltre essere applicabili a partire da tale data.

CONTESTO

  • Le donne nell’Unione guadagnano in media il 13 % in meno rispetto alle proprie controparti maschili. Il divario retributivo di genere si è in gran parte rallentato nell’ultimo decennio.
  • La strategia dell’Unione per la parità di genere 2020-2025 (si veda la sintesi) fornisce la base del lavoro della Commissione sulla parità di genere e stabilisce gli obiettivi politici, compresa la trasparenza retributiva, e le iniziative principali durante questo periodo.
  • Il principio della parità di retribuzione è sancito dall’articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Quest’ultimo richiede agli Stati membri di garantire «il principio della parità di retribuzione tra il personale di sesso maschile e femminile per lo stesso lavoro o lavoro di pari valore».
  • Il divieto di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda tutti gli aspetti e le condizioni di retribuzione è stabilito nell’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE (si veda la sintesi).

TERMINI CHIAVE

Retribuzione. Salario o stipendio di base o minimo, oltre a benefit in denaro o natura ricevuti direttamente o indirettamente dal lavoratore/dalla lavoratrice.
Discriminazione. Questo termine comprende molestie e molestie sessuali, il trattamento meno favorevole e l’istruzione a discriminare contro le persone in base al sesso, la discriminazione intersezionale e la discriminazione diretta e indiretta.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo X — Politica sociale — Articolo 157 (ex articolo 141 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 117).

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 [COM(2020) 152 final del 5.3.2020].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), [COM(2013) 0861].

Documento di lavoro dei servizi della Commissione che valuta le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/54/CE recante attuazione del principio della «parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore» [SWD(2020) 0050 final].

Ultimo aggiornamento: 12.07.2023

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