Il regolamento (UE) 2025/41 stabilisce le norme per l’autorizzazione l’importazione, l’esportazione e il transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da e verso il Unione europea (UE).
Esso stabilisce misure comuni in tutta l’UE per quanto riguarda:
le procedure di importazione, esportazione e transito;
i requisiti e le condizioni di autorizzazione;
la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’UE;
i controlli basati sul rischio e le procedure di verifica.
PUNTI CHIAVE
Questo regolamento istituisce un quadro armonizzato e gestito digitalmente per il controllo dell’importazione, dell’esportazione e del transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, garantendo la tracciabilità1, i controlli di sicurezza e l’applicazione delle norme in tutta l’UE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle operazioni di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco civili, loro componenti essenziali e munizioni, stabilendo al contempo esenzioni e deroghe specifiche:
si applica alle armi da fuoco, ai componenti essenziali, alle munizioni, alle armi di allarme e di segnalazione, nonché alle armi da fuoco semilavorate, ai componenti essenziali semilavorati e ai silenziatori elencati nell’allegato I, nonché alle armi da fuoco disattivate definite nella direttiva (UE) 2021/555 (cfr. sintesi);
le esenzioni comprendono i trasferimenti per le forze armate, la polizia e le autorità pubbliche, o per uso ufficiale da parte di tali organismi;
le deroghe si applicano a determinate procedure doganali e merci elencate nell’ambito di autorizzazioni in corso.
gli Stati membri possono adottare restrizioni quantitative alle importazioni per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o proprietà intellettuale;
il regolamento non si applica ai trasferimenti intracomunitari (che continuano a essere disciplinati dalla direttiva (UE) 2021/555).
Requisiti e procedure di importazione
Tutte le importazioni di armi da fuoco e articoli correlati elencati devono rispettare rigide norme in materia di documentazione, marcatura e registrazione al fine di garantire la tracciabilità e l’uso legittimo:
gli importatori devono registrare e conservare le registrazioni per 20 anni e fornire alle autorità, su richiesta, i dettagli relativi all’origine/destinazione;
le armi da fuoco devono recare marcature permanenti prima dello sdoganamento;
le armi da fuoco disattivate richiedono certificati e marcature validi caricati nel sistema elettronico di rilascio delle licenze;
è possibile importare solo armi di allarme e di segnalazione approvate; la Commissione europea manterrà un registro aperto dei modelli convertibili e non convertibili.
Autorizzazioni e controlli all’importazione
L’importazione di articoli elencati richiede generalmente un’autorizzazione preventiva tramite un sistema elettronico a livello dell’UE:
le domande possono essere presentate da persone autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/555; per i prodotti semilavorati, sono ammessi solo i rivenditori e gli intermediari autorizzati;
le autorità devono trattare le domande entro 90 giorni lavorativi (o 110 giorni in alcuni casi), compresi i controlli sui precedenti penali e sui beni rubati (tramite il sistema di informazioni Schengen);
le autorizzazioni possono essere annullate o revocate e quelle valide per più di due anni sono soggette a revisione periodica basata sul rischio.
Importazioni temporanee e procedure semplificate
Sono previste esenzioni specifiche e autorizzazioni semplificate per le importazioni temporanee a fini non commerciali o culturali:
gli importatori non stabiliti nell’UE possono richiedere autorizzazioni una tantum per l’esposizione, la riparazione, il collaudo o l’uso sportivo;
le autorizzazioni nazionali generali di importazione possono richiedere prodotti di categoria C in occasione di eventi specifici per cacciatori, rievocatori storici o tiratori sportivi; i requisiti minimi per i termini e le condizioni da includere in tali autorizzazioni sono definiti dalla Commissione mediante un atto di esecuzione;
I residenti dell’UE in possesso di una carta europea d’arma da fuoco possono reimportare armi da fuoco a determinate condizioni, a condizione che la documentazione doganale includa riferimenti alle esportazioni precedenti.
Movimenti che coinvolgono più Stati membri
I movimenti che coinvolgono più Stati membri richiedono il coordinamento e l’approvazione preventiva di tutte le autorità interessate:
le autorità competenti per l’autorizzazione devono chiedere il parere di altri Stati membri, che deve essere fornito entro 10 giorni lavorativi;
qualsiasi obiezione comporta il rifiuto del movimento;
tutte le comunicazioni avvengono tramite il sistema elettronico centrale di rilascio delle licenze.
Autorizzazioni di esportazione e riesportazione
L’esportazione di armi da fuoco e merci correlate al di fuori dell’UE richiede un’autorizzazione preventiva, a eccezione delle esportazioni o delle riesportazioni temporanee:
gli esportatori devono essere in possesso di un’autorizzazione valida e fornire documenti giustificativi quali autorizzazioni di importazione dai Paesi di destinazione e dichiarazioni degli utilizzatori finali;
gli esportatori devono inoltre presentare all’occorrenza dei certificati di disattivazione;
le autorizzazioni generali di esportazione nazionali possono essere adottate ma devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
Processo di autorizzazione e motivi di rifiuto
Le procedure di autorizzazione all’esportazione comprendono il coordinamento transfrontaliero, i controlli di sicurezza e scadenze definite:
il tempo di elaborazione è di massimo 90 giorni lavorativi (o 110 giorni con giustificazione);
la validità delle autorizzazioni è limitata e deve essere in linea con le norme di importazione del Paese di destinazione;
i motivi di rifiuto comprendono embarghi, violazioni passate o obiezioni da parte di un altro Stato membro;
i rifiuti passati devono essere presi in considerazione nelle nuove domande.
Tracciabilità e documentazione
Per garantire la responsabilità e la tracciabilità, tutte le operazioni sono soggette a rigorosi requisiti in materia di documentazione e marcatura:
i documenti di esportazione e di transito devono seguire i modelli riportati negli allegati III e IV;
gli esportatori devono informare i Paesi di transito e fornire la prova dell’arrivo nel Paese di destinazione entro 45 giorni;
le norme di marcatura della direttiva (UE) 2021/555 si applicano prima dello sdoganamento all’esportazione.
Procedure semplificate di esportazione e riesportazione
Alcune esportazioni e riesportazioni temporanee (ad esempio da parte di residenti nell’UE che viaggiano per attività venatorie o sportive) sono esenti dall’obbligo di autorizzazione completa, ma richiedono comunque una notifica elettronica preventiva. In questi casi, i viaggiatori devono essere in possesso di un passaporto europeo per armi da fuoco valido, in particolare quando trasportano armi da fuoco per via aerea. Anche nei casi in cui si applicano procedure semplificate, l’autorità competente conserva il potere di sospendere o bloccare l’esportazione per un massimo di 30 giorni se sussistono motivi ragionevoli per sospettare un uso improprio o una non conformità.
Ruoli delle autorità e misure di esecuzione
Le autorità nazionali competenti sono responsabili della valutazione dei rischi per la sicurezza, del rilascio delle autorizzazioni e della garanzia della conformità:
tutte le decisioni di autorizzazione sono registrate nel sistema elettronico e condivise tra gli Stati membri;
le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
è richiesta la protezione degli informatori2 in linea con la direttiva (UE) 2019/1937 (cfr. sintesi).
Controlli post-spedizione e cooperazione con Paesi terzi
Le autorità possono effettuare controlli post-spedizione in cooperazione con i Paesi di destinazione per garantire che l’uso finale sia conforme alle autorizzazioni:
le dogane e le altre agenzie devono scambiarsi informazioni attraverso le piattaforme di gestione dei rischi dell’UE;
le merci ritenute non conformi possono essere trattenute, distrutte o sequestrate secondo le procedure previste.
Licenze digitali e integrazione dei sistemi
Un sistema elettronico centralizzato e sicuro di rilascio delle licenze gestirà tutte le procedure di autorizzazione, le comunicazioni e il monitoraggio della conformità per i movimenti di armi da fuoco in tutta l’UE. La Commissione è responsabile dell’istituzione e della gestione di questo sistema crittografato, che deve essere pienamente operativo entro il 12 febbraio 2027. Successivamente sarà integrato nella finestra unica doganale dell’UE entro il 12 febbraio 2031. Tutto il trattamento dei dati nell’ambito di questo sistema dovrà essere conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (cfr. sintesi), garantendo garanzie in materia di tutela della vita privata sia per i richiedenti che per le autorità.
Monitoraggio, coordinamento e rendicontazione
Le autorità nazionali devono coordinare e comunicare alla Commissione le statistiche annuali sull’applicazione delle norme e sui controlli ai fini della sorveglianza delle politiche e della trasparenza:
i registri delle autorizzazioni devono essere conservati per 20 anni;
le relazioni nazionali annuali devono includere dati sulle armi di allarme e da segnalazione importate e aggiornamenti sull’attuazione;
la Commissione pubblica le sintesi annuali e presiede il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco.
Attuazione e disposizioni transitorie
Il regolamento prevede termini per l’attuazione a livello nazionale e disposizioni transitorie per le autorizzazioni esistenti:
gli Stati membri devono designare le autorità nazionali entro il 12 agosto 2025;
il regolamento si applica integralmente a decorrere dal 12 febbraio 2029;
gli articoli relativi alle restrizioni nazionali, all’istituzione di sistemi informatici e agli obblighi di segnalazione, insieme alle norme di applicazione, si applicano a partire dall’11 febbraio 2025;
le autorizzazioni esistenti restano valide fino a 12 mesi dopo il 12 febbraio 2029.
Contesto giuridico
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 258/2012 (cfr. sintesi).
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica a partire dal 12 febbraio 2029, con alcune disposizioni applicabili in precedenza, a decorrere dall’11 febbraio 2025:
norme sulle restrizioni nazionali all’importazione;
obblighi di comunicazione e di condivisione delle informazioni;
adozione di atti di esecuzione in relazione a moderatori del suono, armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali, nonché armi di allarme e da segnalazione convertibili e non convertibili;
adozione di atti delegati che integrano e/o modificano il regolamento;
istituzione del sistema elettronico di rilascio delle licenze;
Tracciabilità. si riferisce alla capacità di tracciare le armi da fuoco, i loro componenti essenziali e le munizioni in tutte le fasi del loro movimento in entrata, in uscita o in transito nell’UE.
Informatore. qualsiasi persona (in genere un dipendente, un funzionario o una persona strettamente collegata a un operatore o a un’autorità) che segnala violazioni effettive o sospette delle norme in materia di importazione, esportazione o transito di armi da fuoco.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (GU L, 2025/41, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del , pag. 1).
Le successive modifiche del regolamento (UE) 2022/2399 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’, pag. 1).
Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del , pag. 1).
Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, del , che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni (GU L 14 del , pag. 4).
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del , pag. 17).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del , pag. 1).