Esso istituisce il portale sulle emissioni industriali, una banca dati online che:
Il regolamento (UE) 2024/1244 sostituisce il regolamento (CE) n. 166/2006, che istituisce il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (si veda la sintesi). Tuttavia, il regolamento precedente sarà ancora utilizzato per la comunicazione dei dati per l’anno 2026, che verranno pubblicati nel 2027. Gli operatori industriali presenteranno quindi le loro prime relazioni nell’ambito del nuovo regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali nel 2028.
Il portale offre libero accesso pubblico ai dati ambientali e ne permette la diffusione. Gli utenti possono cercare i dati sulla base di vari criteri, tra cui il tipo di inquinante, la sede geografica, l’ambiente colpito, il complesso sorgente ecc. Tale accesso incrementa la consapevolezza, consente lo scambio libero di opinioni e permette al pubblico di partecipare più efficacemente al processo decisionale, contribuendo in tal modo a garantire un ambiente migliore. L’intero set di dati è facilmente scaricabile.
I contenuti del portale comprendono:
informazioni sulle attività elencate nell’allegato I del regolamento, che sono pienamente allineate all’ambito di applicazione della direttiva rivista sulle emissioni industriali (IED 2.0) e comprendono i seguenti settori:
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 impone che:
Il regolamento funge da strumento per garantire la conformità alla convenzione di Aarhus, coinvolgendo in misura maggiore il pubblico nel processo decisionale in materia ambientale.
La Commissione adotterà i pertinenti atti di esecuzione e delegati entro la fine del 2025 per consentire un’applicazione tempestiva del nuovo regolamento.
Il regolamento si applica a partire dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, ).
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