Si prefigge di contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione europea (Unione), in particolare mediante la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica.
PUNTI CHIAVE
Il Fondo sicurezza interna 2021-2027 è uno dei numerosi fondi istituiti dall’Unione in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tra gli altri fondi figurano:
il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (si veda la sintesi) istituito dal regolamento (UE) 2021/1147;
lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (si veda la sintesi), istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.
Il Fondo sicurezza interna è disciplinato dal regolamento sulle disposizioni comuni [regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi)].
Obiettivi
Il Fondo sicurezza interna ha tre obiettivi specifici:
il miglioramento e l’agevolazione dello scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione, all’interno delle stesse, e gli organi e organismi dell’Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
il miglioramento e il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte, tra autorità competenti in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;
il sostegno al rafforzamento delle capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità, il terrorismo e la radicalizzazione nonché il sostegno alla gestione degli incidenti, dei rischi e delle crisi per la sicurezza.
Bilancio e ripartizione dei fondi
Il Fondo sicurezza interna ha un bilancio pari a 1 931 miliardi di euro per il periodo dal al , ossia la durata del quadro finanziario pluriennale. Tale somma è ripartita come segue:
1 352 miliardi di euro per i programmi degli Stati membri;
579 milioni di euro per lo «strumento tematico», da impiegare per azioni specifiche, azioni di gestione diretta a livello unionale e assistenza emergenziale.
Lo Stato membro deve presentare le domande di pagamento riguardanti almeno il 10 % della sua iniziale assegnazione per il programma per poter beneficiare di un’assegnazione supplementare nell’ambito del proprio programma in occasione della revisione intermedia nel 2024.
Gli Stati membri devono assegnare almeno il 10 % delle risorse dei propri programmi agli obiettivi specifici inerenti allo scambio di informazioni e alla cooperazione transfrontaliera.
Azioni
Il Fondo sicurezza interna sostiene una vasta gamma di azioni, quali:
l’istituzione, l’adeguamento e la manutenzione di sistemi TIC e la formazione e il collaudo associati, nonché il miglioramento dell’interoperabilità e della qualità dei dati;
il monitoraggio dell’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi strategici negli Stati membri nell’ambito dei sistemi informativi di sicurezza;
l’istruzione e la formazione delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative.
Le azioni limitate al mantenimento dell’ordine pubblico a livello nazionale e le azioni con finalità militari o di difesa non sono considerate ammissibili.
Acquisto di apparecchiature e sostegno operativo
Il regolamento impone determinati limiti all’impiego dell’assegnazione accordata agli Stati membri:
è possibile utilizzare fino al 35 % per l’acquisto di apparecchiature o mezzi di trasporto o per il finanziamento della costruzione di strutture di sicurezza;
è possibile utilizzare fino al 20 % per sostenere le autorità pubbliche che svolgono compiti e servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.
Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo sicurezza interna (GU L 251 del , pag. 94).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del , pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2021/1147 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del , pag. 48).
Conclusioni del Consiglio sul proseguimento permanente del ciclo programmatico dell’Unione per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale: EMPACT 2022+ (Consiglio dell’Unione europea, ).