Fondo sicurezza interna (2021-2027)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1149 che istituisce il Fondo sicurezza interna

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Si prefigge di contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione europea (Unione), in particolare mediante la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica.

PUNTI CHIAVE

Il Fondo sicurezza interna 2021-2027 è uno dei numerosi fondi istituiti dall’Unione in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tra gli altri fondi figurano:

Il Fondo sicurezza interna è disciplinato dal regolamento sulle disposizioni comuni [regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi)].

Obiettivi

Il Fondo sicurezza interna ha tre obiettivi specifici:

Bilancio e ripartizione dei fondi

Azioni

Il Fondo sicurezza interna sostiene una vasta gamma di azioni, quali:

Le azioni limitate al mantenimento dell’ordine pubblico a livello nazionale e le azioni con finalità militari o di difesa non sono considerate ammissibili.

Acquisto di apparecchiature e sostegno operativo

Il regolamento impone determinati limiti all’impiego dell’assegnazione accordata agli Stati membri:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo sicurezza interna (GU L 251 del , pag. 94).

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