I regolamenti (UE) 2018/1240 e 2018/1241 mirano a rafforzare i controlli di sicurezza sui cittadini di paesi non membri dell’Unione europea (Unione) esenti da visto che viaggiano nello spazio Schengen o in Cipro per un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni entro un periodo di 180 giorni). I regolamenti mirano a contribuire a:
la prevenzione, l’accertamento e l’indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
PUNTI CHIAVE
Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è un sistema informatico automatizzato creato per il rilevamento dei rischi per la sicurezza o dei rischi legati alla migrazione irregolare o a epidemie posti dai visitatori esenti dal visto che viaggiano nello spazio Schengen, garantendo al contempo i loro diritti fondamentali e la protezione dei dati.
I cittadini di paesi terzi che non necessitano di un visto per viaggiare nello spazio Schengen dovranno richiedere un’autorizzazione ai viaggi prima del viaggio.
Per richiedere un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, i viaggiatori devono essere in possesso di un documento di viaggio valido, che non deve scadere prima di 3 mesi dalla data di partenza prevista dal territorio degli Stati membri dell’Unione e non deve avere più di 10 anni.
L’autorizzazione di viaggio ETIAS costa 20 € ed è valida per ingressi multipli per un periodo di 3 anni o fino alla scadenza del documento di viaggio utilizzato nella domanda.
Le richieste possono essere effettuate tramite il sito ufficiale ETIAS o l’applicazione mobile ETIAS.
I richiedenti devono fornire le seguenti informazioni:
nome, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità, indirizzo, e-mail e numero di telefono;
i nomi dei genitori;
i dettagli relativi ai documenti di viaggio;
dettagli sul loro livello di istruzione e sull’occupazione attuale;
il primo paese di destinazione previsto;
precedenti condanne penali, visite nelle zone di conflitto e se sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio.
Un viaggiatore può designare un terzo per presentare domanda per proprio conto se entrambi firmano una dichiarazione di rappresentanza. È necessario fornire i dati di posta elettronica del viaggiatore per consentire alle autorità ETIAS di comunicare con lo stesso in relazione alla sua richiesta.
La maggior parte delle richieste viene elaborata in pochi minuti o al massimo entro 96 ore. Tuttavia, in casi eccezionali, i richiedenti potrebbero dover fornire informazioni o documenti aggiuntivi o partecipare a un colloquio, con una procedura che può durare fino a 30 giorni.
rifugiati, apolidi o persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese, se risiedono e sono in possesso di un documento di viaggio rilasciato da uno dei paesi europei che richiedono l’ETIAS;
i cittadini del Regno Unito e i loro familiari beneficiari dell’accordo di recesso che risiedono nello Stato membro ospitante dell’Unione e viaggiano in altri Paesi europei che richiedono l’ETIAS, se sono in possesso di documenti comprovanti il loro status;
titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno rilasciati da qualsiasi paese europeo che richieda l’ETIAS;
titolari di visti uniformi o di visti nazionali per soggiorni di lunga durata;
trasfertisti intra-societari, studenti o ricercatori che esercitano il loro diritto alla mobilità in linea con le direttive 2014/66/UE e (UE) 2016/801;
titolari di passaporti diplomatici, di servizio o speciali.
Revoca e rifiuto
È possibile revocare l’autorizzazione ai viaggi qualora le condizioni di rilascio non siano più soddisfatte, o annullarla qualora le condizioni di rilascio non fossero soddisfatte al momento del rilascio.
Se l’autorizzazione ai viaggi viene rifiutata, il richiedente ha il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nel paese europeo che ha adottato la decisione sulla domanda e conformemente al suo diritto nazionale.
In caso di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, i viaggiatori possono anche richiedere un’autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, a condizione che debbano viaggiare per motivi umanitari o per adempiere a obblighi importanti. Un’autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata è valida per un massimo di 90 giorni e solo per i paesi europei esplicitamente definiti nell’autorizzazione ai viaggi.
Periodo di transizione e di grazia
È previsto un periodo di transizione di almeno 6mesi dopo l’avvio delle operazioni dell’ETIAS. I viaggiatori dovranno richiedere l’autorizzazione ai viaggi in questo periodo, ma a coloro che ne sono sprovvisti non sarà negato l’ingresso se soddisfano le altre condizioni di ingresso.
È previsto un periodo di grazia di almeno 6mesi dopo la fine del periodo di transizione. Durante questo periodo, i viaggiatori che entrano nel territorio dei paesi europei che richiedono l’ETIAS per la prima volta dalla fine del periodo di transizione saranno eccezionalmente ammessi, a condizione che soddisfino le altre condizioni di ingresso.
Legislazione di modifica
Il regolamento di modifica (UE) 2024/1356 adatta il regolamento (UE) 2018/1240 all’introduzione del controllo dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne dell’Unione e stabilisce le condizioni per la consultazione dei dati ETIAS da parte delle autorità di controllo.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
A eccezione di determinati articoli del regolamento (UE) 2018/1240 in vigore dal , i regolamenti (UE) 2018/1240 e 2018/1241, come modificati, saranno in vigore dalla data stabilita dalla Commissione europea.
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del , pagg. 1-71).
Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L 236 del , pagg. 72–73).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2025/1411 della Commissione, del , che modifica il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L, 2025/1411, ).
Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, ).
Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, ).
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del , pagg. 85-135).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/818 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I, , pag. 17).
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del , pagg. 99–137).
Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del , pagg. 14–55).
Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del , pagg. 56-106).
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del , pagg. 20-82).
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell', che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del , pagg. 53-114).
Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell', relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del , pagg. 21–57).
Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del , pagg. 1-22).
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del , pagg. 60-81).