Direttiva 2013/29/UE concernente le norme dell’Unione europea relative agli articoli pirotecnici
La direttiva elenca le categorie di articoli pirotecnici a cui è applicabile in base al tipo di impiego.
I fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e approvati per l’uso esclusivo nello Stato membro dell’Unione nel quale il suddetto fabbricante è stabilito e che rimangono in tale Stato membro non sono disciplinati dalla direttiva.
La direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. Questi prodotti sono elencati nell’allegato I della direttiva.
La direttiva stabilisce le procedure di valutazione della conformità, qualora sia effettuato un esame UE del tipo2. Un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo, verificando e certificando che il progetto rispetta le prescrizioni della direttiva.
Stabilisce i limiti minimi di età e altre restrizioni sull’accesso agli articoli pirotecnici.
Gli Stati membri possono innalzare i limiti di età e aumentare le restrizioni sulla disponibilità al pubblico di alcuni articoli pirotecnici per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.
Tutte le imprese e aziende operanti nella catena di fornitura e distribuzione devono garantire la messa a disposizione sul mercato solo di articoli pirotecnici conformi alla presente direttiva. La direttiva definisce gli obblighi di ognuna delle parti che intervengono lungo la catena.
I fabbricanti devono indicare sull’articolo pirotecnico il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento di ciascun articolo. Le informazioni relative ai recapiti devono essere in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.
Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza devono essere fornite in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori e di altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui l’articolo viene reso disponibile sul mercato.
L’etichettatura deve essere nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo pirotecnico è messo a disposizione. L’etichetta deve comprendere almeno le informazioni minime richieste dalla direttiva.
Ai fini della vigilanza del mercato, i fabbricanti devono compilare una dichiarazione di conformità dell’Unione per ciascun prodotto a norma del modello indicato nell’allegato III della direttiva, che conferma che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza. Tramite la compilazione della dichiarazione di conformità dell’Unione, il fabbricante si assume la responsabilità legale della conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti della direttiva.
I fabbricanti devono garantire che l’etichettatura rechi il numero di registrazione assegnato al prodotto dall’organismo notificato che esegue la valutazione di conformità.
Le aziende importatrici devono garantire di immettere sul mercato solo prodotti conformi alla presente direttiva e assicurare che:
I fabbricanti e gli importatori conservano entrambe i numeri di registrazione degli articoli che mettono a disposizione sul mercato. La direttiva di esecuzione 2014/58/UE istituisce un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
La direttiva richiede agli Stati membri di garantire che i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i venditori al minuto ecc. possano immettere sul mercato solo articoli pirotecnici che siano adeguatamente immagazzinati e usati per la finalità prevista, affinché non mettano in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.
Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni applicabili nel caso in cui le parti non rispettino i requisiti della direttiva. Tali norme possono comprendere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.
A partire dal , la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096 impone agli Stati membri di raccogliere per ogni anno civile almeno i seguenti dati sugli incidenti avvenuti sul loro territorio e correlati all’uso di articoli pirotecnici delle categorie da F1 a F4 e di trasmetterli alla Commissione europea entro il 1 ottobre dell’anno civile successivo:
Qualora non siano in grado di raccogliere i dati di cui sopra, gli Stati membri possono raccogliere dati da campioni rappresentativi ed estrapolarli.
Inoltre, dovrebbero raccogliere i seguenti dati, se disponibili:
La direttiva 2013/29/UE modifica e sostituisce la direttiva 2007/23/CE e le successive modifiche. La maggior parte delle norme contenute nella direttiva 2013/29/UE è in vigore dal , mentre le norme concernenti i nuovi requisiti di sicurezza per le categorie più pericolose di articoli pirotecnici (le categorie P1, P2, T2 e F4) sono in vigore dal .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (GU L 178 del , pag. 27).
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