QUAL È L’OBIETTIVO DELLE DECISIONI E DEI REGOLAMENTI?
Le decisioni e i regolamenti mettono in atto collettivamente misure restrittive dell’Unione europea (UE), quali divieti di viaggio, congelamento dei beni e restrizioni commerciali in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Dall’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’UE ha adottato una serie senza precedenti e di ampia portata di misure restrittive mirate ai settori chiave dell’economia russa, alle persone fisiche e giuridiche che sostengono la guerra di aggressione.
Il 16° pacchetto di misure, adottato nel febbraio 2025, ha introdotto ulteriori misure volte a:
colpire l’esercito russo, prendendo di mira le imprese russe che producono armi, munizioni e altre attrezzature e tecnologie correlate (quali veicoli, missili e armamenti);
rendere più difficile eludere le misure restrittive dell’UE, anche tramite attori di paesi terzi.
Il 17° pacchetto, adottato nel maggio 2025, ha introdotto ulteriori misure volte a:
ampliare l’ambito di applicazione degli elenchi di persone, entità e navi soggette a misure restrittive;
estendere i controlli sulle merci e sulle tecnologie con potenziale uso militare;
aggiungere ulteriori restrizioni alle attività di trasporto marittimo.
Un 18° pacchetto, adottato nel luglio 2025, ha introdotto ulteriori misure volte a:
ampliare le restrizioni settoriali e finanziarie, comprese quelle sulle attività connesse all’energia;
estendere i controlli sulle merci e sulle tecnologie con potenziale uso militare;
rafforzare le misure volte a prevenire e contrastare l’elusione delle misure restrittive dell’UE.
Un 19° pacchetto, adottato nell’ottobre 2025, ha introdotto ulteriori misure volte a:
rafforzare le restrizioni in ambito energetico e finanziario, compresi i divieti relativi al gas naturale liquefatto e ad altri idrocarburi, nuove limitazioni ai servizi di messaggistica finanziaria, di pagamento e di cripto-asset, nonché l’estensione dei divieti a determinati servizi;
ampliare i controlli sulle esportazioni e gli elenchi di persone, entità e navi che sostengono lo sforzo bellico della Russia; e
allineare e rafforzare le corrispondenti misure restrittive relative alla Bielorussia, in considerazione del suo continuo sostegno alle azioni della Russia.
PUNTI CHIAVE
Le sanzioni originali alla Russia, risalenti al 2014, sono state modificate più volte, ad esempio per aggiornare gli elenchi di persone o per prorogare le sanzioni esistenti.
Alla luce della decisione della Russia, nel febbraio 2022, di riconoscere come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e dalla sua successiva invasione dell’Ucraina, l’UE ha adottato la più ampia serie di misure restrittive mai vista, con una serie di decisioni che comprendono 19 pacchetti e prendono di mira diversi settori dell’economia russa e le persone che sostengono la guerra di aggressione della Russia.
Sanzioni mirate
L’Unione ha messo in atto diversi tipi di sanzioni con obiettivi differenti.
Sanzioni individuali
Tali sanzioni colpiscono persone, entità e organismi che, tra gli altri aspetti, hanno commesso atti che minano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Tali sanzioni comprendono:
il congelamento dei beni detenuti nell’Unione;
il divieto ai cittadini e alle imprese dell’UE di di mettere a disposizione fondi;
il divieto di viaggio a persone, impedendo loro l’ingresso o il transito nel territorio dell’Unione;
criteri di classificazione riguardanti:
persone fisiche o giuridiche di paesi terzi che agevolano le violazioni del divieto contro l’elusione di sanzioni dell’Unione da parte di individui o entità;
persone responsabili, che sostengono o attuano la deportazione, il trasferimento forzato o l’assimilazione (compreso l’indottrinamento) o l’istruzione militarizzata di minori ucraini; e
persone fisiche o giuridiche che gestiscono, controllano o sostengono navi che fanno parte della «flotta ombra» russa utilizzata per eludere le misure restrittive relative al petrolio.
Gli elenchi di persone, organismi ed entità vengono aggiornati regolarmente. Sono stati inoltre ampliati per includere alcune entità controllate dalla Russia con sede nella Crimea e a Sebastopoli, annesse illegalmente, e attori in paesi non appartenenti all’UE che sostengono direttamente lo sforzo bellico della Russia.
Il pacchetto di sanzioni del febbraio 2025 elenca:
altri 48 individui, tra cui dirigenti di società operanti nei settori minerario ed energetico, politici e rappresentanti delle zone dell’Ucraina non controllate dal governo, individui coinvolti nel rapimento di massa, nella rieducazione illegale, nella deportazione e nel trasferimento forzato di bambini ucraini in Russia, e due alti ufficiali dell’esercito popolare coreano;
35 entità che operano nel complesso militare-industriale o ad esso collegate, tra cui entità che producono attrezzature e tecnologie militari (ad esempio veicoli, missili e armamenti) e trasportano attrezzature militari, entità che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi russi, media propagandistici (NewsFront e SouthFront, che presentano interpretazioni distorte della storia e informazioni manipolate), Garantex (una piattaforma di scambio di criptovalute con sede in Russia) e operatori in paesi non appartenenti all’UE che sostengono direttamente lo sforzo bellico della Russia, come una società cinese che produce immagini satellitari.
Il pacchetto di sanzioni del maggio 2025 elenca:
altri 17 individui, tra cui alti dirigenti e quadri di imprese del settore della difesa, finanziatori di attività militari e soggetti che agevolano l’elusione delle sanzioni dell’UE;
altre 58 entità, tra cui imprese del settore russo della difesa che producono o forniscono armi, munizioni, droni e altri beni e tecnologie a carattere militare, nonché soggetti di paesi terzi coinvolti nell’elusione delle sanzioni o nella fornitura alla Russia di prodotti soggetti a restrizioni.
Il pacchetto di sanzioni del luglio 2025 elenca:
altri 14 individui, tra cui dirigenti di imprese produttrici di armi e droni, operatori del settore del trasporto di petrolio e persone coinvolte nell’elusione delle sanzioni;
altre 41 entità, tra cui produttori dell’industria della difesa, società di trasporto di petrolio e prodotti petroliferi, fornitori stranieri di beni e tecnologie soggetti a restrizioni e altri attori che sostengono lo sforzo bellico della Russia o sono coinvolti nell’elusione delle sanzioni dell’UE.
Il pacchetto di sanzioni dell’ottobre 2025 elenca:
altri 69 individui, tra cui imprenditori, finanzieri e dirigenti legati ai settori militare-industriale ed energetico della Russia, alti funzionari responsabili della deportazione e dell’assimilazione forzata di minori ucraini, e persone coinvolte nell’elusione delle sanzioni dell’UE o nel sostegno della guerra di aggressione della Russia;
altre 45 entità, tra cui società del settore della difesa e dell’energia, operatori marittimi e logistici ed entità di paesi terzi che facilitano la fornitura di beni a duplice uso e tecnologie avanzate alla Russia o che sostengono in altro modo il suo sforzo bellico.
Con questi ultimi pacchetti, le misure restrittive dell’UE adottate in risposta alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina colpiscono ora in totale oltre 2 700 persone fisiche e giuridiche.
Sanzioni economiche
Sanzioni al settore finanziario, tra cui:
restrizioni significative sull’accesso della Russia al mercato dei capitali e ai servizi dell’Unione;
lo scollegamento delle principali banche russe dal sistema SWIFT (Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali);
il divieto di fornire servizi di rating del credito, cripto-attività, consulenza sui trust e l’assistenza finanziaria per il commercio o gli investimenti, e un totale divieto di operazioni imposto a importanti banche russe;
il divieto per i cittadini dell’Unione di ricoprire cariche presso gli organi direttivi di persone giuridiche, entità o organismi russi di proprietà o controllati dallo Stato, con sede in Russia;
il divieto per i cittadini russi o le persone fisiche residenti in Russia di ricoprire cariche negli organi direttivi dei proprietari/operatori di infrastrutture critiche1, infrastrutture critiche europee2 o entità critiche;
sanzioni alle istituzioni finanziarie che utilizzano il sistema russo SPFS (sistema di trasferimento dei messaggi finanziari) per eludere le misure restrittive, tra cui:
un divieto per le banche dell’Unione di utilizzare tale sistema,
dal febbraio 2025, il divieto di effettuare transazioni per gli istituti di credito o finanziari al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS,
dal luglio 2025, l’estensione di tale divieto di effettuare transazioni ad altre 22 banche e istituti finanziari russi, nonché a determinati istituti finanziari stranieri e fornitori di servizi di cripto-asset che ostacolano le misure restrittive dell’UE, e
esenzioni limitate, ad esempio per funzioni diplomatiche o consolari e alcuni contratti preesistenti, con un breve periodo di transizione, e
il divieto di fornire determinati servizi di cripto-asset, di pagamento e di moneta elettronica a persone e entità russe, comprese le transazioni che coinvolgono cripto-asset utilizzati per eludere le misure restrittive dell’UE;
sanzioni a Garantex, una piattaforma di scambio di criptovalute con sede in Russia;
un divieto di fornire software specializzato destinato all’uso nei settori bancario e finanziario russi;
disposizioni volte a chiarire che gli Stati membri non dovrebbero riconoscere né dare esecuzione a lodi arbitrali o sentenze straniere relative a misure sanzionatorie dell’UE, e che consentano loro di recuperare spese e danni dalle persone o entità russe o bielorusse soggette a sanzioni coinvolte in tali procedimenti.
Sanzioni al settore dell’energia, compresi i divieti:
sul carbone russo e altri combustibili fossili solidi;
sull’importazione, l’acquisto o il trasferimento dalla Russia di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, al di sopra di un prezzo fisso noto come tetto sui prezzi del petrolio (con eccezioni temporanee limitate per alcuni Stati membri dell’Unione fortemente dipendente);
un meccanismo dinamico che stabilisce il massimale del prezzo del petrolio greggio a un livello inferiore del 15 % rispetto al prezzo medio del greggio Urals nei sei mesi precedenti, aggiornato periodicamente per riflettere gli sviluppi del mercato;
sull’esportazione di carboturbi verso la Russia;
di nuovi investimenti nel settore estrattivo russo;
sulla fornitura di capacità di stoccaggio del gas ai cittadini russi, a persone fisiche residenti in Russia o a persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia.
sugli investimenti in progetti russi di gas naturale liquefatto;
l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto russo (GNL), vietato dal (e dal per i contratti a lungo termine conclusi prima del ), sulla base delle precedenti restrizioni introdotte nel luglio 2025 sulle riesportazioni di GNL attraverso terminali dell’UE non collegati alla rete del gas dell’UE;
l’importazione di tutti gli idrocarburi aciclici (in precedenza limitata al propano liquefatto dal ), con un periodo di eliminazione graduale fino al e un’esenzione temporanea limitata all’Ungheria per talune importazioni di propano fino al ;
il divieto di operazioni relative ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2;
un divieto, a decorrere dal , di importare prodotti petroliferi derivati dal petrolio greggio russo raffinato in paesi terzi, indipendentemente dal luogo di raffinazione, con esenzioni unicamente per i paesi partner (Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti) che applicano misure equivalenti.
Sanzioni su spazio aereo, trasporto marittimo e stradale, che comprende:
il divieto di esportare, vendere, fornire o trasferire tutti gli aeromobili, le loro parti e attrezzature, insieme alle merci utilizzate nel settore dell’aviazione, alla Russia;
la chiusura dello spazio aereo dell’Unione a tutti gli aeromobili di proprietà russa, immatricolati o controllati dalla Russia, compresi i jet privati di oligarchi;
il divieto di esportazione verso la Russia di merci per la navigazione marittima e tecnologie di comunicazione radio;
un divieto per le navi russe di accedere ai porti o alle chiuse dell’UE, che nell’ottobre 2025, con la decisione (PESC) del Consiglio 2025/2032, è stato esteso a determinati porti e chiuse situati in paesi terzi utilizzati per facilitare il trasferimento di beni che contribuiscono alla produzione russa di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) o di missili o per eludere il tetto al prezzo del petrolio o altre sanzioni dell’UE;
l’inserimento nell’elenco di 557 navi fino a ottobre 2025, alle quali è stato vietato l’accesso ai porti e alle chiuse dell’UE (compresi i servizi correlati) per contrastare la cosiddetta «flotta ombra», con l’aggiunta di altre 41 navi nell’ultimo elenco di dicembre 2025;
il divieto per i trasportatori su strada russi o bielorussi di entrare nell’Unione;
il divieto di trasporto su strada per gli operatori dell’Unione di proprietà di cittadini russi;
il divieto delle operazioni con il registro navale russo;
il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’UE per gli aeromobili russi con e senza equipaggio;
il divieto di esportazioni dirette di motori per droni verso la Russia;
l’obbligo per gli operatori aerei di voli non di linea tra la Russia e l’UE o sopra lo spazio aereo dell’UE, operati direttamente da o tramite un paese terzo, di fornire tutte le informazioni pertinenti relative al volo alle loro autorità competenti su richiesta dello Stato membro competente;
il divieto per le petroliere di paesi terzi che fanno parte della flotta ombra russa di eludere il meccanismo di limitazione del prezzo del petrolio, sostenere il settore energetico russo o trasportare attrezzature militari per la Russia o cereali rubati dall’Ucraina.
Sanzioni sui diamanti, che comprende:
il pacchetto di misure dell’UE del dicembre 2023 che vieta l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasferimento dalla Russia di diamanti naturali e sintetici non industriali, nonché di gioielli con diamanti, a partire dal ;
il pacchetto del giugno 2024 che prevede un divieto di importazione diretta di diamanti russi, la cui entrata in vigore dovrà essere coordinata con il Gruppo dei Sette.
Sanzioni in materia di controllo delle esportazioni e finanziamento delle esportazioni, che comprende:
ampie restrizioni sull’esportazione di apparecchiature, tecnologie e servizi per l’industria dell’energia in Russia (con alcune eccezioni);
una restrizione sulle esportazioni di banconote denominate in euro e di vendita di valori mobiliari denominati in euro;
una restrizione sui prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico e dei settori della difesa e della sicurezza della Russia.
l’obbligo per le società madri dell’UE di adoperarsi al massimo per garantire che le loro controllate nei paesi terzi rispettino le sanzioni dell’UE; l’elenco degli utilizzatori finali militari è stato ampliato per includere 31 entità nel maggio 2025 e 26 entità nel luglio 2025, alcune delle quali con sede in paesi terzi che forniscono beni e tecnologie di origine militare alla Russia;
da ottobre 2025, restrizioni più severe alle esportazioni per altre 45 entità, di cui 17 in paesi terzi, e ampliamento dell’elenco dei prodotti controllati per includere ulteriori prodotti elettronici, telemetri, prodotti chimici legati ai propellenti e metalli e leghe specifici;
ulteriori restrizioni su prodotti specifici quali precursori chimici per materiali energetici, pezzi di ricambio per macchine utensili, metalli e plastica utilizzati nella produzione militare.
Un embargo sulle armi, che comprende:
il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo verso la Russia;
divieti di esportazione di armi da fuoco civili;
il divieto di transito attraverso il territorio russo di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e di munizioni esportate dall’UE.
Sanzioni sui beni a duplice uso e sui prodotti tecnologici avanzati, tra cui i seguenti.
Divieti all’esportazione di beni a duplice uso e altri beni e tecnologie avanzati che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
Elenco di articoli soggetti a restrizioni, tra cui motori per droni, ulteriori attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici, generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti IT, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, fotocamere, obiettivi, elementi e composti di terre rare, circuiti integrati elettronici, telecamere termografiche, componenti elettronici, materiali semiconduttori, attrezzature di produzione e collaudo per circuiti integrati elettronici e circuiti stampati, precursori di materiali energetici, precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli utilizzati nel settore della difesa e attrezzature marine.
Anche le sostanze chimiche, compresi i minerali di manganese e i composti di elementi delle terre rare, la plastica, le macchine da scavo, i monitor e le apparecchiature elettriche, sono state soggette a restrizioni dal 14° pacchetto.
L’introduzione di una clausola di non esportazione verso la Russia per gli esportatori dell’UE, attraverso la quale essi vietano contrattualmente la riesportazione di beni e tecnologie sensibili (compresi gli articoli da guerra) verso la Russia.
Il divieto di transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso esportati dall’UE per ridurre al minimo il rischio di elusione delle sanzioni dell’UE, insieme a beni e tecnologie che possono contribuire al potenziamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza, beni e tecnologie adatti all’uso nell’industria aeronautica o spaziale, carburante per aerei e additivi per carburanti esportati dall’UE verso paesi terzi. Il pacchetto del dicembre 2023 ha esteso il divieto di transito a tutte le merci provenienti dai campi di battaglia.
Il pacchetto del giugno 2023 ha aggiunto 87 entità all’elenco di quelle che sostengono direttamente il complesso militare-industriale russo nella sua guerra di aggressione contro l’Ucraina: l’elenco comprende entità di paesi non appartenenti all’UE che producono ed esportano droni in Russia, insieme ad altre coinvolte nell’elusione delle sanzioni e nella fornitura di componenti elettronici alla Russia.
Il pacchetto del dicembre 2023 ha imposto agli esportatori dell’UE di vietare contrattualmente la riesportazione in Russia e la riesportazione per l’uso in Russia di beni e tecnologie particolarmente sensibili quando li vendono, forniscono, trasferiscono o esportano in un paese non appartenente all’UE, a eccezione dei paesi partner. Tale obbligo riguarda i prodotti vietati utilizzati nei sistemi militari russi rinvenuti sul campo di battaglia in Ucraina o fondamentali per lo sviluppo, la produzione o l’uso di tali sistemi militari russi, nonché i prodotti aeronautici e le armi.
Il pacchetto del dicembre 2023 ha inoltre esteso l’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire a rafforzare il settore della difesa e della sicurezza della Russia, includendo prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori a corrente continua e servomotori per UAV, macchine utensili e parti di macchinari.
Nel maggio 2025, l’elenco degli utenti finali militari è stato ulteriormente ampliato per includere 31 entità, comprese alcune in paesi non appartenenti all’UE, che forniscono droni, macchine utensili, elettronica e altri beni e tecnologie di natura militare alla Russia; nel luglio 2025 sono state aggiunte altre 26 entità, insieme a nuove restrizioni su beni specifici quali precursori chimici per materiali energetici, pezzi di ricambio per macchine utensili di precisione e metalli e plastica utilizzati nella produzione russa nel settore della difesa.
Restrizioni commerciali e divieti su merci tra cui ferro, acciaio, carbone, cemento, bitume e asfalto, carbonio e caucciù sintetico, prodotti ittici, elio, oro di origine russa e altri prodotti di lusso.
Un divieto all’esportazione di prodotti in zone in cui la Russia ha un’elevata dipendenza dall’Unione (compresi semiconduttori, macchinari sensibili, trasporti e prodotti chimici).
Il divieto di fornire servizi di contabilità, revisione contabile, revisione legale, tenuta di libri contabili e consulenza fiscale, consulenza in materia di affari e di gestione, servizi di relazioni pubbliche, servizi in ambito architettonico e ingegneristico, servizi di consulenza informatica e servizi di consulenza legale al governo russo nonché a persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia. Il pacchetto del dicembre 2023 ha ampliato questo elenco includendo software per la gestione aziendale e per la progettazione e la produzione industriale.
Il divieto di fornire servizi di pubblicità, ricerca di mercato e sondaggio dell’opinione pubblica, nonché servizi di collaudo dei prodotti e di ispezione tecnica.
Un divieto di fornire servizi aggiuntivi introdotto nell’ottobre 2025, che comprende:
servizi spaziali commerciali;
determinati servizi relativi all’intelligenza artificiale (come l’accesso ai modelli, la formazione, la messa a punto e l’inferenza);
servizi di calcolo ad alte prestazioni e servizi di calcolo quantistico; e
servizi di consulenza più ampi in ambito ingegneristico, scientifico e tecnico.
Un divieto sui servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Russia.
La fornitura di altri servizi al governo russo richiede un’autorizzazione preventiva, fatte salve limitate esenzioni per scopi umanitari, diplomatici, energetici, di nucleare civile e di telecomunicazioni, nonché per determinate attività open source o di gestione fiduciaria.
Il divieto di trasporto di merci su strada nell’Unione attraverso rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche quando sono trasportati da camion immatricolati al di fuori della Russia.
Il divieto di accesso ai porti e alle chiuse dell’Unione alle navi che effettuano trasferimenti da nave a nave, se le autorità competenti hanno fondati motivi per sospettare che la nave sia in violazione del divieto di importare per via marittima petrolio greggio e prodotti petroliferi nell’Unione o di trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati al di sopra del tetto stabilito dalla coalizione sul tetto al prezzo.
Il divieto all’importazione di merci provenienti da zone dell’Ucraina non soggette al controllo del governo, compresi gli oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, e dalla Crimea e Sebastopoli annesse illegalmenti.
Il divieto all’importazione di merci che generano entrate significative per la Russia (consentendole così di continuare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina), quali ghisa grezza e spiegeleisen (una lega di ferro e manganese utilizzata nella produzione dell’acciaio), fili di rame, fili di alluminio, lamine, tubi e condutture.
Il divieto di acquistare, importare, trasferire o esportare beni culturali ucraini e altri beni di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara o religiosa, per i quali vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano stati rimossi illegalmente dall’Ucraina.
Strumento antielusione
Lo strumento è stato introdotto nell’ambito del pacchetto di sanzioni del giugno 2023 per contrastare il crescente fenomeno dell’elusione delle sanzioni dell’UE. Per privare la Russia delle risorse che le permettono di continuare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, lo strumento assume la forma di misure individuali adeguate riguardanti il coinvolgimento degli operatori di paesi terzi nell’agevolazione dell’elusione. In seguito, se l’elusione sostanziale e sistematica persiste, l’Unione ha la possibilità di adottare misure eccezionali di ultima istanza. In questo caso, il Consiglio dell’Unione europea può decidere all’unanimità di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di prodotti e tecnologie la cui esportazione verso la Russia è già vietata in relazione ai paesi terzi la cui competenza è stata dimostrata come avente un rischio costante e particolarmente elevato di essere utilizzata per l’elusione. Per ostacolare ulteriormente l’elusione, il pacchetto del dicembre 2023 ha anche vietato ai cittadini russi di possedere, controllare o ricoprire cariche negli organi direttivi di persone giuridiche, entità o organismi che forniscono portafogli, conti o servizi di custodia di cripto-asset a persone e residenti russi.
Ulteriore misura antielusione
Nell’ambito del pacchetto di sanzioni di luglio 2025, gli Stati membri possono esigere un’autorizzazione preventiva per l’esportazione di determinati beni e tecnologie elencati verso qualsiasi paese terzo in cui sussista un rischio credibile di deviazione verso la Russia o la Bielorussia. Questo nuovo meccanismo integra l’attuale divieto di esportazione indiretta e fornisce alle autorità competenti un ulteriore strumento di esecuzione per impedire la riesportazione di prodotti soggetti a restrizioni attraverso canali di paesi terzi.
Restrizioni ai mezzi di comunicazione russi
Tali restrizioni includono la sospensione della trasmissione, della distribuzione e della radiodiffusione di un determinato numero di organismi di proprietà statale, al fine di limitare la propaganda sistematica, la manipolazione e la disinformazione dei mezzi di comunicazione. Il pacchetto di sanzioni del giugno 2024 ha sospeso le licenze di trasmissione di altre quattro organizzazioni per le loro iniziative di propaganda continue e concertate rivolte alla società civile dell’UE e ai paesi vicini, che distorcevano e manipolavano gravemente i fatti. Il pacchetto ha inoltre introdotto misure che vietano il sostegno finanziario a partiti politici, organizzazioni non governative, think tank e servizi mediatici provenienti dalla Russia e dai suoi affiliati, al fine di combattere l’ingerenza e la propaganda russe.
Sanzioni nei confronti della Bielorussia
Sono state introdotte in considerazione della situazione in tale paese e del suo coinvolgimento nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (si veda la sintesi).
Subito dopo l’adozione del 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia, il è stato adottato un pacchetto di allineamento per la Bielorussia. Le sanzioni contro la Bielorussia hanno in gran parte riprodotto le misure settoriali adottate nei confronti della Russia al fine di colmare le lacune esistenti e limitare le possibilità di elusione. Questo pacchetto comprendeva un divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e avanzati, insieme a divieti di importazione di oro, diamanti, elio, carbone e prodotti minerali, compreso il petrolio greggio. Inoltre, esso amplia il divieto di trasporto su strada e rispecchia la clausola di massimizzazione degli sforzi per le filiali di operatori UE in paesi terzi. Infine, ha aggiunto una clausola di non utilizzo della Bielorussia per gli esportatori dell’Unione.
Un ulteriore pacchetto di sanzioni nei confronti della Bielorussia, adottato parallelamente al sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha ampliato l’elenco delle esportazioni che potrebbero rafforzare le capacità militari e industriali bielorusse, includendovi, fra l’altro, precursori chimici di agenti antisommossa, software per macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), minerali e composti di cromo, controllori per la guida di UAV, prodotti pirotecnici e materiali combustibili.
Nel luglio 2025 è stato adottato un altro pacchetto di sanzioni nei confronti della Bielorussia, parallelamente al 18° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Questo ha ulteriormente rafforzato le misure restrittive in considerazione del continuo sostegno della Bielorussia alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Questo pacchetto:
ha aggiunto all’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni otto entità bielorusse coinvolte nel complesso militare e industriale, quali produttori nel settore della difesa, produttori di UAV, fornitori di ottiche militari e fabbriche di proiettili di artiglieria;
ha introdotto un divieto di acquisto di armi e materiale connesso proveniente dalla Bielorussia;
ha ampliato i controlli sui beni a duplice uso e sulle tecnologie avanzate, comprese nuove categorie di macchinari e precursori chimici;
ha esteso i divieti di transito a una gamma più ampia di beni soggetti a restrizioni; e
ha convertito il divieto di messaggistica finanziaria per alcune banche bielorusse in un divieto di transazione, soggetto a limitate esenzioni.
Nell’ottobre 2025 è stato adottato un successivo pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia, parallelamente al 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il pacchetto ha ulteriormente rafforzato le misure restrittive in risposta al sostegno continuo fornito dalla Bielorussia alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Questo pacchetto:
ha aggiunto diversi soggetti bielorussi operanti nei settori della difesa, della tecnologia e dell’industria all’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni;
ha allineato le restrizioni relative alla Bielorussia alle più recenti misure russe introducendo divieti sui servizi di pagamento legati alle criptovalute ed estendendo le restrizioni sul software, che coprono i settori bancario e finanziario, commerciale spaziale, test e analisi tecniche, intelligenza artificiale e calcolo quantistico; e
ha esteso l’ambito di applicazione dei divieti settoriali esistenti per impedire un’ulteriore elusione attraverso la Bielorussia.
Le sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche iraniane
sono state introdotte in considerazione del loro ruolo nello sviluppo e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra contro l’Ucraina.
Il , il Consiglio ha stabilito un nuovo quadro per le misure restrittive in vista del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, che vieta l’esportazione dall’Unione verso l’Iran di componenti utilizzati nella costruzione e produzione di UAV e prevede restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni che potrebbero essere imposte a persone che sostengono, partecipano o sono responsabili del programma UAV iraniano (si veda la sintesi). Questo nuovo regime sanzionatorio integra i tre pacchetti di sanzioni sui droni adottati in precedenza e destinati a persone ed entità. Lo stesso giorno, il Consiglio ha anche deciso di inserire sei persone iraniane in due regimi di sanzioni già esistenti per il sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina (droni) e al regime siriano (sistemi di difesa aerea).
Il , il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti di sei persone e tre entità per il loro ruolo nel trasferimento di UAV alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina o nel trasferimento di UAV o missili a gruppi ed entità armate che minacciano la pace e la sicurezza in Medio Oriente e nella regione del Mar Rosso, o per essere coinvolti nel programma UAV dell’Iran.
Il , un’entità iraniana è stata inserita nell’elenco a causa del suo coinvolgimento nei programmi UAV e missilistici iraniani e nel trasferimento di UAV iraniani alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina.
Il , il Consiglio ha aggiornato gli elenchi di due persone fisiche e un’entità già designate nell’ambito di questo regime per riflettere il loro continuo coinvolgimento nella fornitura di UAV, missili e tecnologie correlate alla Russia a sostegno della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina.
Misure diplomatiche
Queste includono la sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di passaporto di servizio e per gli imprenditori.
Esenzioni
Per salvaguardare la sicurezza alimentare ed energetica globale, le sanzioni non riguardano le esportazioni russe di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, o la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi verso i paesi terzi.
Le attività di talune persone che detengono un ruolo importante nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, prima della loro iscrizione, possono anche essere sbloccate; fondi e risorse economiche possono essere messi a loro disposizione.
Le sanzioni dell’Unione non impediscono ai paesi terzi e ai rispettivi cittadini residenti al di fuori dell’Unione di acquistare prodotti farmaceutici o medicinali dalla Russia.
Una clausola di emergenza consente il trasporto di petrolio al di là del tetto dei prezzi, la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di finanziamento, o di assistenza finanziaria relativa al suo trasporto verso paesi terzi, per prevenire o attenuare eventi che potrebbero avere un impatto grave sulla salute umana e sulla sicurezza o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
Gli allegati alla serie di decisioni e regolamenti comprendono elenchi di persone, entità, organismi, prodotti e tecnologie interessati dalle misure restrittive.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI E I REGOLAMENTI?
La decisione 2014/119/PESC e il regolamento (UE) n. 208/2014 sono in vigore dal . La decisione (PESC) 2025/437 ha prorogato le misure restrittive fino al .
La decisione 2014/145/PESC e il regolamento (UE) n. 269/2014 sono in vigore dal . La decisione (PESC) 2025/1895 ha prorogato le misure restrittive fino al .
La decisione 2014/386/PESC e il regolamento (UE) n. 692/2014 sono in vigore dal . La decisione (PESC) 2025/1204 ha prorogato le misure restrittive fino al .
La decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) n. 833/2014 sono in vigore dal . La decisione (PESC) 2025/2648 ha prorogato le misure restrittive fino al .
La decisione (PESC) 2022/266 e il regolamento (UE) 2022/263 sono in vigore dal . La decisione (PESC) 2025/338 ha prorogato le misure restrittive fino al .
Infrastruttura critica. Tutto o parte di un bene, una struttura, un’attrezzatura, una rete o un sistema necessario per la fornitura di un servizio essenziale.
Infrastruttura critica europea. Infrastruttura la cui interruzione o distruzione avrebbe un impatto significativo su due o più Stati membri, o su un singolo Stato membro se l’infrastruttura è situata in un altro Stato membro. Ciò comprende gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali da altri tipi di infrastrutture.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del , relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del , pagg. 26-30).
Le successive modifiche alla decisione (UE) 2014/119/CFSP sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) No 208/2014 del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del , pagg. 1-10).
Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del , pagg. 16-21).
Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del , concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del , pagg. 6–15).
Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del , concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del , pagg. 70-71).
Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del , concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del , pagg. 9-14).
Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del , pagg. 13-17).
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del , pagg. 1-11).
Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio del concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I, , pp. 109–113).
Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio del concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del , pagg. 77-94).
Decisione di esecuzione (PESC) 2025/1461 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
Regolamento di esecuzione (PESC) 2025/1469 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.
Decisione (PESC) 2025/1471 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Regolamento (UE) 2025/1472 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.
Decisione (PESC) 2025/1547 del Consiglio, del 25 luglio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1548 che attua il Regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.
Decisione (PESC) 2024/1770 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1776 che attua il regolamento (UE) 2024/1428, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
Regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina
Decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
Regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.