CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 21 dicembre 2016 ( 1 )
Causa C‑516/15 P
Akzo Nobel NV
Akzo Nobel Chemicals GmbH
Akzo Nobel Chemicals BV
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata due infrazioni all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali riservate — Imputazione della responsabilità — Infrazioni commesse da società controllate e responsabilità derivata della società controllante — Conseguenze dell’annullamento di un’ammenda inflitta alle società controllate causato dalla scadenza del termine di prescrizione previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1/2003»
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1. |
La presente impugnazione, proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, Akzo Nobel e a./Commissione (T‑47/10, EU:T:2015:506) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), invita la Corte a fornire alcune precisazioni riguardo alle conseguenze da trarre in concreto dai principi sanciti da quest’ultima in materia di imputazione della responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali. |
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2. |
Più precisamente, si pone la questione se, ed eventualmente entro quali limiti, il beneficio constatato nei confronti di una società controllata della scadenza del termine di prescrizione del potere sanzionatorio debba essere esteso alla sua controllante. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che il fatto che la Commissione europea a causa della prescrizione non potesse più infliggere un’ammenda alla Akzo Nobel Chemicals GmbH (in prosieguo: la «Akzo GmbH») e alla Akzo Chemicals BV (in prosieguo: la «Akzo BV»), società controllate dalla Akzo Nobel NV, non aveva «come conseguenza di mettere in discussione la responsabilità della società controllante e di impedire sanzioni nei suoi confronti». Esso ha infatti considerato che «la maturazione della prescrizione, prevista dall’articolo 25 del regolamento [(CE)] n. 1/2003 [ ( 2 )], non ha come effetto di cancellare l’esistenza di un’infrazione, né d’impedire alla Commissione di constatare, in una decisione, la responsabilità per una tale infrazione (…), ma soltanto quello di sottrarre alla repressione volta all’irrogazione di sanzioni coloro che ne beneficiano». |
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3. |
Per le ragioni che esporrò nelle considerazioni che seguono, ritengo che tale valutazione sia erronea. |
I – Fatti
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4. |
I fatti all’origine della presente controversia, i quali presentano un’innegabile complessità, sono descritti ai punti da 1 a 50 della sentenza impugnata. |
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5. |
Ai fini della comprensione del caso in esame, mi limiterò a richiamare i seguenti elementi. |
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6. |
La presente causa verte sulla decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici) (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
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7. |
Nella decisione controversa, la Commissione ha ritenuto che un certo numero di imprese, tra le quali figurano le ricorrenti, avesse violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a due complessi di accordi e di pratiche anticoncorrenziali concertate che coprivano il territorio del SEE e riguardavano due categorie di stabilizzanti termici, vale a dire, da un lato, il settore degli stabilizzanti a base di stagno e, dall’altro, il settore dell’olio di soia epossidato e degli esteri (in prosieguo: il «settore ESBO/esteri»). |
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8. |
La decisione controversa constata l’esistenza di due infrazioni vertenti su tali due categorie di stabilizzanti termici e consistenti nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati mediante quote di vendita, nella ripartizione dei clienti e nello scambio di informazioni commerciali riservate. |
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9. |
Tale decisione afferma che le imprese interessate hanno partecipato a dette infrazioni nel corso di vari periodi compresi tra il 24 febbraio 1987 e il 21 marzo 2000, per quanto riguarda gli stabilizzanti a base di stagno, e tra l’11 settembre 1991 e il 26 settembre 2000, per quanto concerne il settore ESBO/esteri. |
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10. |
La decisione controversa è stata indirizzata, per quanto riguarda ciascuna infrazione, a venti società, le quali hanno partecipato direttamente alle infrazioni in questione, oppure visto accertare la loro responsabilità in quanto società controllanti (punto 510 della decisione controversa). |
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11. |
La partecipazione delle ricorrenti alle intese è stata ripartita dalla Commissione in tre periodi di infrazione distinti. La presente impugnazione riguarda soltanto il primo periodo dell’infrazione. |
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12. |
Per il primo periodo dell’infrazione, quello precedente al 28 giugno 1993, la Commissione ha considerato che alcune società detenute indirettamente dalla Akzo, divenuta Akzo Nobel, avevano partecipato direttamente alle infrazioni, vale a dire la Akzo GmbH, per l’infrazione riguardante gli stabilizzanti a base di stagno, e la Akzo BV, per l’infrazione concernente il settore ESBO/esteri. Alla Akzo Nobel è stata attribuita la responsabilità dell’infrazione in qualità di società controllante (punti da 512 a 519 della decisione controversa). |
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13. |
Per il secondo periodo dell’infrazione, quello compreso tra il 28 giugno 1993 e il 2 ottobre 1998, la Commissione ha considerato che le infrazioni erano state commesse dalla «partnership Akcros», che era priva di personalità giuridica propria (punti 563 e 564 della decisione controversa). |
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14. |
Per il terzo periodo dell’infrazione, quello compreso tra il 2 ottobre 1998 e il 21 marzo 2000, per quanto riguarda gli stabilizzanti a base di stagno, e tra il 2 ottobre 1998 e il 22 marzo 2000, per quanto concerne il settore ESBO/esteri, la Commissione ha considerato che le infrazioni erano state commesse dalla Akcros (punti da 582 a 587 della decisione controversa). |
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15. |
Per quanto riguarda l’imputazione delle ammende, l’articolo 2 della decisione controversa enuncia quanto segue: «Per l’/(le) infrazione nel mercato degli stabilizzanti a base di stagno (…), sono irrogate le seguenti ammende: (…)
(…)
(…) Per l’/(le) infrazione nel mercato dell’ESBO/ esteri (…), sono irrogate le seguenti ammende: (…)
(…)
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16. |
Con decisione della Commissione del 30 giugno 2011, la decisione controversa è stata modificata nella parte in cui era indirizzata alla Akzo Nobel e alla Akcros (in prosieguo: la «decisione di modifica»). |
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17. |
Al punto 1 della decisione di modifica, la Commissione ha ricordato che, nella decisione [controversa], essa aveva inflitto ammende alla Akzo Nobel e alla Akcros, «in solido» con la Elementis plc, la Elementis Holdings Limited e la Elementis Services Limited. |
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18. |
Al punto 2 della decisione di modifica, la Commissione ha dichiarato che, a seguito della sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), essa aveva deciso di revocare la decisione [controversa] nella parte in cui era indirizzata, in particolare, alla Elementis e alla Elementis Holdings Limited. |
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19. |
Di conseguenza, la Commissione ha modificato la decisione [controversa], nella parte in cui era indirizzata alla Akzo Nobel e alla Akcros, nei limiti in cui queste ultime erano state considerate responsabili in solido, con la Elementis, per le ammende inflitte. |
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20. |
Infine, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2011, la Akzo Nobel e la Akcros hanno proposto ricorso avverso la decisione di modifica della Commissione. Tale decisione di modifica è stata annullata dalla sentenza del 15 luglio 2015, Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione (T‑485/11, EU:T:2015:517). Detta sentenza non è stata impugnata. |
II – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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21. |
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2010, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa o, in subordine, la riduzione dell’importo delle ammende inflitte loro. |
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22. |
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto cinque motivi, il primo dei quali verteva su violazioni delle regole di prescrizione. Nell’ambito della prima parte del primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, le ricorrenti hanno affermato che alla Commissione era preclusa l’azione nei confronti della Akzo GmbH e della Akzo BV a partire dal 28 giugno 1998 e, pertanto, anche l’irrogazione a tali società di un’ammenda in solido con la Akzo Nobel, in qualità di società controllante di dette società. |
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23. |
Le loro censure sono state parzialmente accolte. Il Tribunale ha dichiarato che occorreva annullare l’articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23 della decisione controversa nella parte in cui sono state inflitte ammende alla Akzo GmbH e alla Akzo BV per quanto riguarda il primo periodo dell’infrazione, ma occorreva respingere tali censure quanto al resto. La motivazione adottata dal Tribunale a tale riguardo viene esposta principalmente ai punti da 118 a 128 della sentenza impugnata. |
III – Conclusioni delle parti
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24. |
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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25. |
La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna delle ricorrenti alle spese. |
IV – Analisi dell’impugnazione
A – Argomenti delle parti
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26. |
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti, Akzo Nobel e a., deducono un motivo unico vertente, in sostanza, sulla violazione delle regole in materia di responsabilità delle società controllanti per il comportamento illecito delle loro controllate. |
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27. |
Esse rilevano che la Corte ha recentemente confermato, nella sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), che, quando la responsabilità di una società controllante sia interamente derivata da quella della sua controllata, la responsabilità della prima non può eccedere quella della seconda. In una fattispecie di tal genere, qualora la società controllante proponga un ricorso avente il medesimo oggetto di quello proposto dalla controllata, la società controllante deve beneficiare dell’annullamento parziale o totale dell’ammenda inflitta alla controllata. |
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28. |
A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che l’annullamento delle ammende inflitte alla Akzo GmbH e alla Akzo BV avrebbe dovuto comportare l’annullamento dell’ammenda inflitta alla Akzo Nobel, in qualità di società controllante, per il periodo dell’infrazione anteriore alla «partnership Akcros», in quanto detta ammenda le era stata inflitta unicamente a causa della partecipazione diretta delle sue controllate alle infrazioni. La responsabilità della Akzo Nobel era quindi puramente derivata, accessoria e dipendente da quella delle sue controllate. |
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29. |
Nel caso di specie, l’annullamento delle ammende inflitte alla Akzo GmbH e alla Akzo BV avrebbe dovuto comportare l’annullamento in toto della decisione controversa nei loro confronti per il primo periodo dell’infrazione. |
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30. |
In tale contesto, le ricorrenti rilevano che, a seguito della sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), la Commissione si è trovata di fronte al fatto di non poter più infliggere ammende alla Elementis e alla Ciba/BASF a causa della prescrizione. Come risultava dalla decisione di modifica, la Commissione ha quindi non solo revocato le ammende, ma ha inoltre mutato avviso circa la constatazione di una qualsivoglia partecipazione di tali imprese alle infrazioni. |
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31. |
Secondo le ricorrenti, in virtù del principio della parità di trattamento, e al fine di trarre tutte le conseguenze dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, la Commissione avrebbe dovuto adottare il medesimo approccio nei confronti della Akzo GmbH e della Akzo BV. Orbene, la decisione controversa includeva ancora una constatazione di infrazione per quanto riguarda queste ultime. |
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32. |
Il fatto che la Commissione potesse ancora infliggere un’ammenda ad altre entità giuridiche appartenenti al gruppo Akzo sarebbe irrilevante, in quanto, ai sensi della giurisprudenza relativa ai diritti della difesa e alle garanzie procedurali individuali, occorrerebbe comparare le situazioni delle diverse entità giuridiche e non la situazione delle imprese coinvolte. |
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33. |
La Commissione sostiene che l’impugnazione sia, almeno in parte, irricevibile. In primo luogo, le ricorrenti non rileverebbero alcun errore di diritto, ma si limiterebbero a reiterare asserzioni respinte dal Tribunale. In secondo luogo, il motivo, nella misura in cui si riferisce a una violazione del principio della parità di trattamento nei confronti della Elementis e della Ciba/BASF, dovrebbe essere considerato nuovo. Orbene, conformemente all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte e alla giurisprudenza, una siffatta affermazione dovrebbe essere respinta. L’argomento vertente su un’asserita efficacia procedurale non può essere accolto in tale contesto. |
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34. |
In ogni caso, secondo la Commissione, il Tribunale ha giustamente ricordato che la maturazione della prescrizione non le impediva di constatare la responsabilità del destinatario rispetto al quale l’ammenda si era prescritta. Nella fattispecie, il mantenimento della responsabilità delle società controllate sarebbe pertinente e legittimo come base per determinare la responsabilità della società controllante, nonché ai fini di eventuali azioni di risarcimento promosse nei confronti dell’impresa. |
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35. |
Per quanto riguarda la revoca della decisione controversa nei confronti della Elementis e della Ciba/BASF, la Commissione rileva che la prescrizione era maturata per tutte le entità giuridiche di tali imprese, le quali avevano semplicemente abbandonato l’intesa. Al contrario, nel caso di specie, la Akzo Nobel aveva partecipato tramite diverse società controllate a due infrazioni uniche e continuate, per le quali il termine di prescrizione non era scaduto. |
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36. |
La Commissione osserva inoltre che il Tribunale, nella sentenza del 15 luglio 2015, Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione (T‑485/11, EU:T:2015:517), si limita a constatare un errore procedurale riguardante le decisione di modifica. Inoltre, la sentenza impugnata aveva espressamente confermato la decisione controversa nella parte in cui essa constata la partecipazione delle tre entità giuridiche appartenenti al gruppo Akzo alle infrazioni durante il periodo precedente alla partnership Akcros. Da tali sentenze, non risulterebbe quindi alcun obbligo per la Commissione di procedere alla revoca della decisione controversa. |
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37. |
Per quanto riguarda le regole relative alla responsabilità derivata delle società controllanti, la Commissione ritiene che le censure delle ricorrenti non riflettano correttamente la giurisprudenza in materia. Nella sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), la Corte avrebbe confermato, facendo riferimento a fattori che possono caratterizzare individualmente il comportamento contestato alla società controllante, che vi sono situazioni nelle quali l’estensione alla società controllante di una riduzione di ammenda concessa alla società controllata non si giustifica. |
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38. |
Secondo la Commissione, una siffatta estensione è possibile soltanto quando per entrambe le entità si tratti della medesima causa di responsabilità o di imposizione dell’ammenda, e non ogniqualvolta la società controllata abbia visto accolte le proprie ragioni in giudizio. La Commissione sottolinea che i «fattori individuali» che giustificano l’inflizione di un’ammenda diversa alla società controllante non possono essere elencati in modo esaustivo. |
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39. |
L’analisi delle principali decisioni del Tribunale e della Corte mostrerebbe che il giudice dell’Unione ha seguito una linea coerente in tale ambito. Ne risulterebbe che, di norma, la medesima ammenda si applica alla società controllante e alla controllata qualora, durante il periodo dell’infrazione, esse appartenessero a una medesima impresa, non siano state scisse in seguito e non abbiano partecipato all’infrazione, a titolo individuale o tramite altre controllate, prima di costituire una medesima impresa. |
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40. |
Qualora la riduzione concessa alla controllata abbia un legame diretto con la responsabilità in un’infrazione, segnatamente in relazione alla durata di quest’ultima, sarebbe insito nel principio della responsabilità derivata che la riduzione della responsabilità e dell’ammenda inflitta alla controllata abbia una conseguenza diretta per la società controllante. La Commissione osserva che la durata della partecipazione di una società controllante e di una controllata possono tuttavia essere diverse, ad esempio, nel caso in cui una controllata abbia posto termine alla propria partecipazione, mentre un’altra controllata del medesimo gruppo, o la società controllante in modo diretto, abbia proseguito la propria partecipazione. In una tale ipotesi, la prescrizione potrebbe applicarsi alla prima controllata direttamente coinvolta nell’intesa, ma non alla società controllante. |
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41. |
La Commissione rileva inoltre che, dalla sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), risulta che la prescrizione si applica individualmente a ciascuna entità giuridica e non uniformemente all’intera impresa, il che vuol dire che si tratta di una situazione riconosciuta, nella quale è giustificato non estendere una riduzione dell’ammenda alla società controllante. |
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42. |
Infine, secondo la Commissione, il Tribunale ha correttamente comparato, nella sentenza impugnata, la scadenza del termine di prescrizione a garanzie procedurali individuali quali i diritti della difesa, nonché all’obbligo, per la Commissione, di notificare sia una comunicazione degli addebiti sia una decisione che infligge tali sanzioni alla persona giuridica interessata. |
B – Valutazione
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43. |
Prima di trattare il merito della presente causa, occorre pronunciarsi brevemente sui motivi di irricevibilità dedotti dalla Commissione nel suo controricorso. |
1. Sulla ricevibilità
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44. |
Come ha rilevato la Commissione, sembra che le censure delle ricorrenti, vertenti, da un lato, sulla violazione, da parte della Commissione, del principio della parità di trattamento rispetto alle società dei gruppi Ciba/BASF ed Elementis e, dall’altro, sull’assenza di un interesse legittimo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1/2003, in grado di giustificare la constatazione secondo cui la Akzo GmbH e la Akzo BV hanno effettivamente partecipato alle intese, siano censure nuove, nel senso che non sono state discusse in primo grado. |
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45. |
Infatti, le ricorrenti si sono limitate a sostenere, dinanzi al Tribunale, che alla Akzo GmbH e alla Akzo BV non possa essere addebitata alcuna responsabilità, tenuto conto della scadenza del termine di prescrizione, e che, pertanto, occorra annullare la decisione controversa su tale punto. |
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46. |
La Commissione osserva, inoltre, che tali nuove censure non si basano in alcun modo su fatti rivelati in corso di causa. A tale riguardo, va rilevato che, nelle loro osservazioni presentate dinanzi al Tribunale il 16 settembre 2011, a proposito segnatamente delle conseguenze che, a loro avviso, vanno tratte dalla sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), le ricorrenti non hanno addotto alcun argomento relativo alla violazione del principio della parità di trattamento. In tale data, tuttavia, esse erano già a conoscenza della revoca della decisione controversa nei confronti delle società dei gruppi Ciba/BASF ed Elementis. |
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47. |
Inoltre, a mio avviso, la valutazione di dette censure esula dalla competenza della Corte nell’ambito della presente impugnazione ( 3 ). |
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48. |
Quanto al resto, ritengo che l’impugnazione debba essere dichiarata ricevibile. Sembra infatti che le ricorrenti intendano, in sostanza, contestare il ragionamento giuridico che ha portato il Tribunale a concludere che la maturazione della prescrizione nei confronti delle società controllate non produceva la conseguenza di rimettere in discussione la responsabilità della loro società controllante. |
2. Nel merito
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49. |
Come ho anticipato nell’introduzione delle presenti conclusioni, la presente causa, che verte su due intese nel settore degli stabilizzanti termici, offre alla Corte l’occasione di apportare alcuni chiarimenti alla sua giurisprudenza relativa alla responsabilità delle società controllanti in caso di infrazione al diritto della concorrenza commessa dalle loro controllate. In particolare, si pone la questione se la prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione nei confronti di talune società controllate sia, come ha ritenuto nella fattispecie il Tribunale, priva di incidenza sulla responsabilità della società controllante. |
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50. |
A mio avviso, la risposta da dare a tale questione dipende in gran parte dalla questione se la responsabilità della società controllante, qualora non sia dimostrato – come nel caso di specie – che la società controllante abbia partecipato direttamente all’infrazione di cui trattasi, debba essere qualificata come «personale» o «derivata». Tratterò tale problematica, in un primo tempo, alla luce degli insegnamenti che devono essere tratti, a mio avviso, dalla giurisprudenza della Corte. |
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51. |
Illustrerò, in un secondo tempo, le ragioni per le quali ritengo che la conclusione a cui è giunto il Tribunale per quanto riguarda le regole relative alla prescrizione violi i principi, sanciti dalla giurisprudenza, in materia di imputazione alle società controllanti dei comportamenti anticoncorrenziali delle loro controllate. In tale contesto, spiegherò per quali motivi la natura della responsabilità della società controllante implica necessariamente che essa possa beneficiare della scadenza del termine di prescrizione constatata nei confronti della sua controllata. |
a) La natura della responsabilità delle società controllanti per gli atti commessi dalle loro controllate: responsabilità «personale» o «derivata»?
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52. |
La problematica dell’imputazione della responsabilità delle infrazioni al diritto della concorrenza all’interno dei gruppi di società è nota da lunga data nella giurisprudenza ( 4 ) e il ragionamento seguito a tale riguardo dalla Corte è rimasto, pur con qualche sfumatura, immutato. Tale ragionamento è articolato, schematicamente, nei seguenti termini. |
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53. |
Quando un’impresa si è resa colpevole di un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, essa è tenuta a rispondere di tale infrazione. |
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54. |
Qualora il comportamento controverso sia stato commesso da una società controllata di un gruppo, la responsabilità dell’infrazione in questione va imputata in linea di principio, secondo il principio della responsabilità personale – applicabile in caso di violazione delle regole di concorrenza dell’Unione ( 5 ) –, a detta controllata. |
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55. |
In deroga a tale principio, la Corte considera che esistono situazioni nelle quali un’entità giuridica che non è l’autrice diretta dell’infrazione può nondimeno vedersi imputata la responsabilità del comportamento incriminato e, di conseguenza, essere sanzionata per quest’ultimo. Ciò avviene, in particolare, quando una società interessata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla sua controllante, alla luce, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche ( 6 ). Tale approccio si basa sull’idea che, sebbene, dal punto di vista giuridico, un gruppo sia composto da diverse persone giuridiche distinte, esso può essere considerato un’unica «impresa» ai sensi del diritto della concorrenza. La facoltà, in tal modo concessa alla Commissione, di ricorrere alla nozione funzionale di impresa al fine di imputare la responsabilità di comportamenti anticoncorrenziali a società che non hanno partecipato direttamente alle pratiche incriminate ha come corollario la possibilità, per la Commissione, di emanare una decisione che infligga ammende ad una società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione ( 7 ). |
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56. |
Le condizioni nelle quali una società controllante può essere dichiarata responsabile per il comportamento anticoncorrenziale della propria controllata sono ormai chiaramente definite nella giurisprudenza: occorre, da una parte, che la società controllante sia in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata e, dall’altra, che essa abbia effettivamente esercitato una tale influenza ( 8 ). |
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57. |
La prova della sussistenza di tali condizioni impone, in via di principio, all’autorità incaricata del perseguimento e della repressione dei comportamenti anticoncorrenziali di fornire, in ciascun caso, la prova materiale dell’esistenza e dell’esercizio effettivo dell’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulla sua controllata ( 9 ). Tuttavia, la Corte ha dichiarato, fin dalla sentenza AEG-Telefunken/Commissione ( 10 ), e senza ambiguità dalla sentenza Akzo Nobel e a./Commissione ( 11 ), che, qualora una società controllante detenga la totalità del capitale della propria controllata, si può presumere che essa eserciti effettivamente una tale influenza sul comportamento della propria controllata. Tale «presunzione capitalistica», che è stata in seguito estesa al caso in cui la società controllante detenga la quasi totalità della propria controllata ( 12 ), è, secondo la Corte, una «presunzione semplice», che la società controllante può rovesciare qualora sia in grado di dimostrare che la propria controllata tiene effettivamente un comportamento autonomo sul mercato. |
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58. |
Ciò premesso, possono esistere circostanze proprie alla società controllata o alla società controllante idonee a giustificare l’inflizione di ammende di importi diversi. |
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59. |
Come la Commissione ha, a mio avviso, giustamente rilevato, può esistere una serie di situazioni che giustificano l’inflizione di un’ammenda diversa da quella inflitta alla società controllata, anche in una configurazione di responsabilità derivata. Tuttavia, deve essere dimostrato che tale differenziazione si basi su fattori individuali, propri alla società controllante, relativi ad elementi di merito (quali il periodo in cui essa ha partecipato direttamente a un’intesa) o ai parametri di cui si è tenuto conto nel calcolo dell’ammenda (quali l’applicazione di una riduzione per la cooperazione fornita da una delle entità giuridiche costituenti l’«impresa» incriminata o l’applicazione di una maggiorazione per la recidiva constatata in capo alla società controllante). A tale riguardo, la Corte ha giudicato, in occasione della causa Total/Commissione ( 13 ), che non è giustificato infliggere alla società controllante un’ammenda di importo diverso da quella imposta alla sua controllata soltanto nel caso «in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante» ( 14 ). |
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60. |
Ma qual è l’esatta natura della responsabilità di una società controllante di cui si sia dimostrato che non è direttamente coinvolta nelle pratiche anticoncorrenziali controverse? Essa deve essere assimilata alla responsabilità di un autore diretto dell’infrazione (tenuto conto degli stretti rapporti che tale società intrattiene con la o le società direttamente incriminate) o deve piuttosto ritenersi che detta società si limiti ad assumersi la responsabilità di un comportamento di cui essa non è concretamente l’autrice? |
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61. |
Devo rilevare, infatti, che sussistono ambiguità riguardo alla questione se la responsabilità delle società controllanti, nel caso in cui si accerti che non hanno partecipato direttamente all’infrazione in questione, sia «derivata» o «personale». |
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62. |
Va osservato, a questo proposito, che sia la terminologia impiegata dalla Corte, sia le conseguenze che quest’ultima ne trae sono, in tale ambito, molto variabili. |
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63. |
Dal punto di vista terminologico, la giurisprudenza fa spesso riferimento al concetto di imputazione della responsabilità ( 15 ) e non del comportamento illecito. Talune sentenze adottano, al contrario, una prospettiva di «co-colpevolezza», nel senso che la società controllante è considerata essa stessa l’autrice dell’infrazione, senza che sia chiaramente operata una qualsivoglia differenziazione tra la situazione in cui si accerta che tale società è stata direttamente coinvolta in qualità di autrice dell’infrazione in questione e quella in cui l’imputazione della responsabilità di tale infrazione alla società controllante è configurata soltanto come indiretta. Secondo tale linea giurisprudenziale, a mio avviso difficilmente conciliabile con la prima, la società controllante che eserciti un’influenza determinante su una controllata che partecipa ad un’infrazione all’articolo 101 TFUE è ritenuta, a causa di tale circostanza, aver commesso personalmente l’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione ( 16 ). |
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64. |
Dal punto di vista sostanziale, tale differenza terminologica produce spesso conseguenze contrastanti, o addirittura incoerenti ( 17 ). |
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65. |
Da un lato, è stato giudicato che il rapporto di solidarietà che lega la società controllante alla sua controllata non può ridursi ad una forma di garanzia fornita dalla società controllante per garantire il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata; una società controllante può essere condannata al pagamento di un’ammenda di importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua controllata ( 18 ). Ciò lascia presupporre che la responsabilità della società controllante sia effettivamente considerata personale. |
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66. |
Dall’altro, la Corte ha dichiarato, ancora di recente, nel solco degli insegnamenti della sentenza, pronunciata dalla Grande Sezione, del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), che la società controllante la cui responsabilità è interamente derivata da quella della sua controllata deve, in linea di principio, beneficiare di un’eventuale riduzione della responsabilità della sua controllata che le è stata imputata ( 19 ). A tale riguardo, la Corte aveva precisato che, nel caso in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla società controllante, la responsabilità di quest’ultima non può eccedere quella della sua controllata ( 20 ); allorché le condizioni procedurali necessarie sono soddisfatte, la controllante deve, in linea di principio, beneficiare di un’eventuale riduzione della responsabilità della sua controllata che le è stata imputata ( 21 ). |
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67. |
Dal canto mio, ritengo che, nella misura in cui la posizione della Corte si basa su un approccio unitario nell’imputazione della responsabilità dei comportamenti illeciti, occorra trarne tutte le conseguenze ( 22 ), segnatamente in termini di potere sanzionatorio della Commissione nei confronti delle società interessate. La coerenza dell’approccio in tal modo adottato sarebbe fonte di certezza del diritto. |
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68. |
Pertanto, se la Corte ha, in più occasioni, dichiarato che alla società controllante, in una siffatta configurazione, incombeva una responsabilità cosiddetta «personale», lo ha fatto, a mio avviso, soltanto per sottolineare il fatto che tale società era tenuta a rispondere dei comportamenti anticoncorrenziali commessi dalla sua controllata, indipendentemente dal proprio coinvolgimento concreto nelle pratiche incriminate e a causa dei vincoli capitalistici e organizzativi esistenti tra essa e la sua controllata, nonché per sottolineare l’unicità dell’entità economica che esse costituiscono ( 23 ). In altri termini, il principio della responsabilità personale non osta a che la Commissione consideri inizialmente di sanzionare la società che ha commesso un’infrazione alle norme della concorrenza prima di indagare se, eventualmente, l’infrazione possa essere imputata alla sua società controllante ( 24 ). |
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69. |
Pertanto, in quanto la Commissione può emettere una decisione che infligge un’ammenda ad una società controllante, senza essere tenuta a dimostrare il coinvolgimento concreto – e quindi diretto – di quest’ultima in un’infrazione, la contropartita inevitabile del ricorso a tale possibilità è, a mio avviso, che qualsiasi errore che vizia le constatazioni relative alla partecipazione concreta della controllata all’infrazione – e, di conseguenza, il calcolo dell’ammenda eventualmente inflitta per tale ragione – debba andare a vantaggio anche della società controllante ( 25 ). Si tratta, quindi, semplicemente di trarre le conseguenze delle scelte operate dalla Commissione in materia di imputazione della responsabilità dei comportamenti illeciti. |
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70. |
È alla luce di tali considerazioni che occorre pronunciarsi sulla fondatezza della conclusione alla quale è giunto il Tribunale al punto 128 della sentenza impugnata. |
b) Se della prescrizione del potere sanzionatorio constatata nei confronti di una società controllata debba beneficiare la società controllante di cui sia accertato che non ha partecipato direttamente alle pratiche incriminate
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71. |
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, l’esercizio del potere della Commissione in materia di imposizione di sanzioni è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni ( 26 ). Secondo l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa, tranne per quanto riguarda le infrazioni continuate o ripetute, per le quali essa decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione. |
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72. |
Quale soluzione deve adottarsi nel caso in cui la prescrizione sia stata constatata nei confronti di una società controllata la cui controllante sia stata anch’essa, soltanto in tale qualità, ritenuta responsabile di un’infrazione alle regole della concorrenza? Tale società controllante deve anch’essa beneficiare della constatazione di prescrizione effettuata nei confronti della sua controllata in una configurazione di responsabilità puramente derivata? Occorre attenersi all’approccio unitario sopra descritto o scindere la valutazione della prescrizione a seconda dell’entità interessata? |
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73. |
Nel caso di specie, va sottolineato che la Commissione ha constatato la responsabilità della Akzo Nobel ai sensi dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE), in quanto società holding del gruppo Akzo, per l’intera durata delle infrazioni, vale a dire dal 24 febbraio 1987 al 22 marzo 2000, a causa dei comportamenti adottati dalle sue controllate e dalla «partnership Akcros». |
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74. |
Nel corso del procedimento amministrativo, la Akzo GmbH e la Akzo BV hanno sostenuto di aver cessato la propria partecipazione alle intese il 28 giugno 1993, vale a dire più di cinque anni prima dell’inizio dell’indagine (2003). Pertanto, secondo le regole applicabili in materia di prescrizione, la Commissione non potrebbe più agire nei loro confronti. La Akzo Nobel sosteneva, dal canto suo, di poter essere ritenuta responsabile in qualità di società controllante soltanto nella misura in cui potevano esserlo le sue controllate. |
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75. |
La Commissione ha respinto tale argomento nella decisione controversa, segnatamente con la motivazione che «[n]on può ammettersi che la prescrizione si applichi semplicemente a causa di una riorganizzazione all’interno del gruppo Akzo. Infatti, le infrazioni previste dall’articolo 81, paragrafo 1, [CE] sono commesse da “imprese”. Parimenti, le norme sulla prescrizione previste dall’articolo 25 del [regolamento n. 1/2003] si applicano alle “imprese”» ( 27 ). |
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76. |
Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti e la Commissione hanno mantenuto, in sostanza, le loro posizioni. |
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77. |
Il Tribunale, pur respingendo la valutazione della Commissione secondo cui la Akzo GmbH e la Akzo BV, in quanto membri del gruppo Akzo, non potevano legittimamente invocare la prescrizione nei loro confronti, ha tuttavia considerato che, nella fattispecie, occorreva operare una distinzione tra le nozioni di responsabilità e di prescrizione. Esso ha pertanto giudicato che la prescrizione del potere della Commissione di infliggere sanzioni alle società controllate non incideva sulla responsabilità della società controllante. |
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78. |
Infatti, esso ha dichiarato, ai punti 125 e 126 della sentenza impugnata, quanto segue:
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79. |
Tenuto conto di tutte queste considerazioni, il Tribunale ha concluso che soltanto le società controllate Akzo GmbH e Akzo BV potevano legittimamente invocare la scadenza del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003. |
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80. |
Tale conclusione mi sembra criticabile sotto vari aspetti. |
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81. |
In primo luogo, respingendo l’idea sostenuta dalla Commissione, secondo cui «[n]on può ammettersi che la prescrizione si applichi semplicemente a causa di una riorganizzazione all’interno del gruppo Akzo» (v. punto 527 della decisione controversa) e operando una distinzione tra le diverse entità giuridiche interessate, il Tribunale non ha tratto tutte le conseguenze dal carattere derivato della responsabilità che grava nella fattispecie sulla società controllante. Il Tribunale non ha quindi tenuto conto del fatto che il potere sanzionatorio di cui dispone la Commissione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 riguarda l’impresa in quanto tale e non le persone fisiche o giuridiche che ne fanno parte ( 30 ), mentre la Commissione aveva tenuto conto proprio dell’unità costituita dalle società interessate in sede di imposizione e di imputazione delle ammende. A tale riguardo, mi sembra che esista una discrepanza nella fattispecie tra la conclusione del Tribunale e la constatazione oggettiva secondo cui i primi atti della Commissione volti all’istruttoria e al perseguimento «delle infrazioni», considerate nel loro insieme, sono stati compiuti dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. |
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82. |
In secondo luogo, ritengo che, tenuto conto del carattere derivato della responsabilità gravante sulla società controllante, anche quest’ultima avrebbe dovuto beneficiare della scadenza del termine di prescrizione. A questo proposito, occorre constatare che, per quanto riguarda la problematica che ci occupa, vale a dire la constatazione secondo cui il termine di prescrizione del potere sanzionatorio era effettivamente scaduto per il primo periodo dell’infrazione, nessun fattore individuale caratterizzava, nella fattispecie, la situazione rispettiva, da una parte, delle controllate Akzo GmbH e Akzo BV e, dall’altra, della società holding Akzo Nobel. Poiché la responsabilità della Akzo Nobel era soltanto derivata da quella delle sue controllate, mi sembra che anche quest’ultima avrebbe dovuto beneficiare della scadenza del termine di prescrizione, a meno di ritenere che essa sia stata direttamente coinvolta nelle intese controverse. |
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83. |
Il fatto, menzionato dalla Commissione, che si trattasse di un’infrazione unica e continuata, che si è manifestata anche dopo il periodo dell’infrazione specificamente oggetto della presente impugnazione, non mi sembra rilevante in tale contesto, in cui, in assenza di coinvolgimento personale della società controllante e tenuto conto quindi del carattere derivato della sua responsabilità (v. paragrafo 82 delle presenti conclusioni), non è accertato che il comportamento di cui trattasi sia caratterizzato dalla persistenza della volontà colpevole dell’autore di quest’ultimo. |
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84. |
In terzo e ultimo luogo, va osservato che, contrariamente alla posizione sostenuta dalla Commissione, ritengo che la conclusione del Tribunale non trovi alcun sostegno solido nella linea tracciata dalla sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), sentenza alla quale peraltro il Tribunale non ha ritenuto opportuno fare riferimento, nonostante l’attenzione attirata proprio sulla medesima durante il procedimento (v. paragrafo 46 delle presenti conclusioni). |
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85. |
Nella sentenza pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte, discostandosi su tale punto dalla posizione sostenuta dall’avvocato generale ( 31 ), ha dichiarato che, nell’ipotesi in cui soltanto la società controllante abbia proposto ricorso avverso la decisione finale della Commissione che infligge un’ammenda, la sospensione della prescrizione in materia di imposizione delle sanzioni, prevista dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, opera soltanto nei confronti della società controllante, mentre il termine di prescrizione continua a decorrere nei confronti della controllata ( 32 ). |
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86. |
Pertanto, da quest’ultima sentenza risulta che la medesima introduce un limite, sicuramente motivato da un’esigenza di certezza del diritto e dall’obbligo di rispettare i diritti della difesa delle entità giuridiche interessate ( 33 ), al ricorso alla nozione di entità economica allorquando si tratti di estendere ad una società la «sospensione» della prescrizione constatata nei confronti di un’altra società con la quale essa costituiva, alla data di constatazione dell’infrazione, un’unica entità economica. |
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87. |
Rimane il fatto che, per quanto riguarda invece la diversa questione dell’«interruzione» della prescrizione, la Corte ha confermato la conclusione del Tribunale secondo cui l’interruzione operava nei confronti di tutte le imprese partecipanti all’infrazione in questione, quand’anche fossero state ancora sconosciute alla data dell’atto interruttivo, giudicando che gli atti interruttivi della prescrizione, a causa dell’imputabilità del comportamento illecito della TradeARBED alla ARBED e dell’esistenza di un’unità economica tra tali due società, erano opponibili alla ARBED ( 34 ). |
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88. |
A mio avviso, una conclusione identica si impone parimenti quando si tratti, come nel caso di specie, della scadenza del termine di prescrizione constatata nei confronti della controllata ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003. La scadenza del termine di prescrizione non può avere, quando si tratti di un unico comportamento incriminato, un effetto limitato all’entità autrice diretta di tale comportamento, ma deve estendersi alle entità a cui è stata imputata la responsabilità del medesimo comportamento. Qualora la possibilità per la Commissione di sanzionare un’impresa per un determinato comportamento si estingua per effetto della prescrizione, di tale estinzione devono beneficiare tutte le entità giuridiche a cui sia stata attribuita la responsabilità di detto comportamento. |
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89. |
In definitiva, ritengo che, se, da una parte, è assodato che la Commissione può legittimamente sostenere un approccio unitario, fondato sulla nozione funzionale di «impresa» nella fase dell’imputazione della responsabilità dei comportamenti anticoncorrenziali, dall’altra, essa deve accogliere tutte le implicazioni di tale approccio nella fase della sanzione di tali comportamenti, ivi compreso quando si tratti della problematica della prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione. |
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90. |
Per tutte queste ragioni, ritengo che il motivo unico delle ricorrenti sia fondato. Di conseguenza, occorre annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui il Tribunale non ha proceduto all’allineamento dell’importo dell’ammenda inflitta rispettivamente alla società controllante Akzo Nobel e alle sue controllate per quanto riguarda il primo periodo dell’infrazione. |
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91. |
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è fondata, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Mi sembra che ciò avvenga nel caso di specie. |
V – Conclusione
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92. |
Per tutti i motivi sopra esposti, suggerisco alla Corte di statuire quanto segue:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 e 82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
( 3 ) V., in particolare, sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 99), e del 24 ottobre 2013, Kone e a./Commissione (C‑510/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:696, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
( 4 ) V., in particolare, sentenze del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione (48/69, EU:C:1972:70), e del 21 febbraio 1973, Europemballage e Continental Can/Commissione (6/72, EU:C:1973:22).
( 5 ) Tale principio è stato giudicato applicabile «con riguardo alla natura delle infrazioni di cui trattasi nonché alla natura e al grado di severità delle sanzioni conseguenti» (v. sentenza dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 78).
( 6 ) V. giurisprudenza sopra citata. V., inoltre, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
( 7 ) V., in particolare, sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
( 8 ) V., di recente, sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 35).
( 9 ) L’effettività del controllo esercitato sulle società può essere dimostrata con riferimento alla struttura capitalistica del gruppo, ma anche mediante altri elementi quali il potere di nominare i quadri dirigenti delle società coinvolte nell’infrazione.
( 10 ) Sentenza del 25 ottobre 1983 (107/82, EU:C:1983:293, punto 50).
( 11 ) Sentenza del 10 settembre 2009 (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti da 60 a 64).
( 12 ) V., in particolare, sentenza del 29 settembre 2011, Arkema/Commissione (C‑520/09 P, EU:C:2011:619, punti 42 e 48).
( 13 ) V. sentenza del 17 settembre 2015 (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
( 14 ) Il corsivo è mio.
( 15 ) V., ex multis, sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 59); del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 38); dell’11 luglio 2013, Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punto 42), nonché del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione (C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
( 16 ) Sentenze del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 47), e del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punto 55). V., inoltre, sentenza del 27 giugno 2012, Bolloré/Commissione (T‑372/10, EU:T:2012:325, punto 194).
( 17 ) Sulle differenze tra gli orientamenti della Corte, si rinvia altresì alle mie conclusioni nella causa Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:207, paragrafi da 38 a 43).
( 18 ) V., in particolare, sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punto 58).
( 19 ) V., in particolare, sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 41).
( 20 ) V., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punti 37, 39, 43 e 49), e del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 38).
( 21 ) Sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 41).
( 22 ) V. le mie conclusioni nella causa Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:207, paragrafo 65).
( 23 ) V. le mie conclusioni nella causa Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:207, paragrafo 50).
( 24 ) V. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).
( 25 ) V. le mie conclusioni nella causa Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:207, paragrafo 52).
( 26 ) Si tratta del potere conferito alla Commissione, ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 1/2003, di imporre ammende o penalità di mora.
( 27 ) V. punto 527 della decisione controversa.
( 28 ) Da tale sentenza del Tribunale risulta che le regole di prescrizione non si applicano al potere della Commissione di constatare un’infrazione; tuttavia, tenuto conto della sentenza del 2 marzo 1983, GVL/Commissione, 7/82, EU:C:1983:52, la Commissione doveva dimostrare la sussistenza di un interesse legittimo a constatare un’infrazione dopo la scadenza del termine di prescrizione.
( 29 ) Tale punto enuncia che «l’eventuale circostanza che la controllata non possa più essere sanzionata per l’infrazione rilevata, sia a causa del suo scioglimento, sia – come sostenuto dalla ricorrente nel caso di specie – a motivo della prescrizione maturata nei suoi confronti, non ha alcuna incidenza sulla questione se possa esserlo la società controllante, ritenuta essa stessa autrice dell’infrazione in considerazione dell’unità economica con la sua controllata. È vero che la responsabilità della società controllante non sussisterebbe qualora fosse dimostrato che non vi è stata alcuna infrazione, ma tale responsabilità non può venir meno in ragione del fatto che la sanzione nei confronti della controllata è prescritta. Infatti, la prescrizione di cui all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 non ha l’effetto di cancellare un’infrazione, ma solo quello di sottrarre alle sanzioni coloro che ne beneficiano». Va rilevato che, in sede di impugnazione, nella sentenza dell’8 maggio 2014, Bolloré/Commissione (C‑414/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:301), la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza di tali considerazioni.
( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 56).
( 31 ) Secondo l’avvocato generale Bot, occorrerebbe riconoscere un’efficacia erga omnes alla sospensione della prescrizione risultante dall’introduzione, da parte di una delle società coinvolte nell’infrazione, di un procedimento dinanzi al giudice dell’Unione. Conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause riunite ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2010:634, in particolare punto 73, a termini del quale: «la prescrizione dipende unicamente dai fatti. Essa presenta un carattere reale indipendente dagli interessati. Pertanto, se l’azione che può essere intrapresa dalla Commissione si estingue per prescrizione, tale estinzione riguarda tutti i fatti di causa e vale per tutti i partecipanti»).
( 32 ) V. punti da 141 a 149 della sentenza.
( 33 ) Nella sentenza del 31 marzo 2009, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione (T‑405/06, EU:T:2009:90, punto 158), il Tribunale aveva segnatamente sottolineato, richiamando la giurisprudenza della Corte, che soltanto la persona giuridica alla quale era stata indirizzata la comunicazione degli addebiti era in grado di proporre ricorso avverso la decisione adottata al termine del procedimento amministrativo e, di conseguenza, poteva vedersi opporre la sospensione della prescrizione.
( 34 ) V. sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 110).