EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TJ0485

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 luglio 2015.
Akzo Nobel NV e Akcros Chemicals Ltd contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Infrazione commessa da una controllata comune – Ammende – Responsabilità solidale della controllata e delle controllanti – Prescrizione decennale per una delle società controllanti – Decisione di riadozione – Riduzione dell’importo dell’ammenda per una delle società controllanti – Imputazione alla controllata e all’altra società controllante dell’obbligo di pagamento dell’importo ridotto – Diritti della difesa.
Causa T-485/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:517

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 luglio 2015 ( *1 )

«Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Infrazione commessa da una controllata comune — Ammende — Responsabilità solidale della controllata e delle controllanti — Prescrizione decennale per una delle società controllanti — Decisione di riadozione — Riduzione dell’importo dell’ammenda per una delle società controllanti — Imputazione alla controllata e all’altra società controllante dell’obbligo di pagamento dell’importo ridotto — Diritti della difesa»

Nella causa T‑485/11,

Akzo Nobel NV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

Akcros Chemicals Ltd, con sede in Warwickshire (Regno Unito),

rappresentate da C. Swaak e R. Wesseling, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, successivamente da Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, in qualità di agenti, assistiti da J. Holmes, barrister,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2011 che modifica la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), nella parte in cui è indirizzata alla Akzo Nobel e alla Akcros Chemicals, o, in via subordinata, la domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Fatti

1

La presente causa riguarda la decisione della Commissione del 30 giugno 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata») che modifica, nella parte in cui era indirizzata alle ricorrenti, Akzo Nobel NV e Akcros Chemicals Ltd, la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici) (in prosieguo: la «prima decisione»).

[omissis]

Procedimento e conclusioni delle parti

35

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2011, le ricorrenti hanno proposto ricorso contro la decisione impugnata.

[omissis]

56

Nella presente causa, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione impugnata;

in via subordinata, ridurre l’importo delle ammende ad esse irrogate;

condannare la Commissione alle spese.

57

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

58

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono tre motivi.

59

Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa omettendo, benché fosse tenuta a farlo, di inviare loro una nuova comunicazione degli addebiti, prima di adottare la decisione impugnata.

[omissis]

66

A tale proposito, occorre rammentare, in via preliminare, che il diritto di essere sentiti, componente essenziale dei diritti della difesa, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione europea che deve essere osservato in ogni procedimento, anche di carattere amministrativo, soprattutto se esso può concludersi con l’irrogazione di sanzioni, segnatamente di ammende; tale principio implica, in particolare, che l’impresa interessata sia posta in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione, 85/76, Racc., EU:C:1979:36, punto 9; del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, e del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti da 64 a 66).

67

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 riflette tale principio nella misura in cui prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali la Commissione si basa a tale stadio del procedimento al fine di consentire agli interessati di prendere realmente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico, nonché degli elementi di prova di cui quest’ultima dispone (v., in questo senso, sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc., EU:C:2002:582, punti 315 e 316, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 66 supra, EU:C:2004:6, punti 66 e 67).

68

Inoltre, il rispetto dei diritti della difesa esige, in particolare, che l’impresa oggetto di indagine sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’esistenza di un’infrazione al Trattato (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 66 supra, EU:C:1983:158, punto 10; del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, Racc., EU:C:2007:53, punto 44, e del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, Racc., EU:C:2007:277, punto 71).

69

Nelle circostanze del caso di specie e indipendentemente dal fatto che la Commissione fosse o meno tenuta a inviare alle ricorrenti una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare la decisione impugnata, occorre constatare che, nelle lettere e nel messaggio di posta elettronica della Commissione, menzionati ai precedenti punti da 20 a 22 e 25, la Commissione ha certamente invitato le ricorrenti a esporre il proprio punto di vista.

70

Tuttavia, per fare ciò, le ricorrenti hanno avuto a disposizione soltanto quattro giorni lavorativi, vale a dire da mercoledì 1o giugno a lunedì 6 giugno 2011, a seguito delle lettere della Commissione, e tre giorni lavorativi, da mercoledì 15 giugno a venerdì 17 giugno 2011, a seguito del messaggio di posta elettronica della Commissione.

71

Orbene, termini così brevi non sono compatibili con il rispetto dei diritti della difesa.

72

Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata, a condizione che le ricorrenti abbiano sufficientemente dimostrato non che, in assenza di tale irregolarità procedurale, vale a dire se esse avessero avuto a disposizione un termine sufficiente per esporre il loro punto di vista, la decisione impugnata avrebbe avuto un diverso contenuto, bensì che esse avrebbero potuto assicurare meglio la propria difesa, in assenza di detta irregolarità (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2013, Fluorsid e Minmet/Commissione, T‑404/08, Racc., EU:T:2013:321, punto 110 e giurisprudenza ivi citata), con la precisazione che occorre, a tal fine, porsi al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, vale a dire prima della data di adozione della decisione impugnata, ossia il 30 giugno 2011 (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T‑329/01, Racc., EU:T:2006:268, punto 377).

73

A tale proposito, in primo luogo, occorre sottolineare che, al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, si poteva dibattere della questione relativa a quali obblighi incombevano alla Commissione con riferimento ai rapporti di solidarietà tra società codebitrici in solido, in quanto esse avevano costituito una stessa impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

74

Infatti, con sentenza del 3 marzo 2011, vale a dire meno di quattro mesi prima della data di adozione della decisione impugnata, il Tribunale ha giudicato che incombeva esclusivamente alla Commissione, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza ad infliggere ammende, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, determinare i rispettivi importi pro quota delle singole società a cui queste ultime erano state condannate in solido, in quanto facevano parte di una stessa impresa, e che tale compito non poteva essere affidato ai tribunali nazionali (sentenza del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione, da T‑122/07 a T‑124/07, Racc., EU:T:2011:70, punto 157).

75

Tale questione poteva tanto più essere dibattuta al momento del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata in quanto, successivamente, la sentenza Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione, punto 74, supra (EU:T:2011:70), è stata annullata dalla Corte, poiché quest’ultima ha giudicato che la ripartizione dell’ammenda tra codebitori in solido rientrava unicamente nella competenza del giudice nazionale (sentenza Siemens, punto 42 supra, EU:C:2014:256, punto 62).

76

Così, le ricorrenti avrebbero potuto, durante il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata e, pertanto, prima della pronuncia della sentenza Siemens, punto 42 supra (EU:C:2014:256), far valere che esse avevano diritto al riconoscimento della riduzione dell’importo dell’ammenda di Elementis con cui erano state condannate in solido per l’infrazione commessa mediante il partenariato Akcros per avere costituito insieme, al momento dell’infrazione, un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

77

Pertanto, le ricorrenti avrebbero potuto, al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, assicurare meglio la propria difesa se avessero avuto a disposizione un termine sufficiente per esporre il proprio punto di vista.

78

In secondo luogo, è pacifico che, nella decisione impugnata, la Commissione ha voluto trarre le conseguenze della sentenza ArcelorMittal, punto 21 supra (EU:C:2011:190).

79

Così, nella decisione impugnata, la Commissione ha affermato che la sospensione della prescrizione, nei confronti delle ricorrenti, non valeva erga omnes, ma solamente inter partes, vale a dire, nelle circostanze del caso di specie, che tale sospensione non valeva per Elementis.

80

Orbene, da un lato, occorre ricordare che la Corte, nella causa che ha dato luogo alla sentenza ArcelorMittal, punto 21 supra (EU:C:2011:190), si è pronunciata sugli effetti, inter partes, di una sospensione della prescrizione riguardante diverse imprese, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, che hanno partecipato a una medesima infrazione (sentenza ArcelorMittal, punto 21 supra, EU:C:2011:190, punto 148).

81

Dall’altro, nel caso di specie, Elementis e le ricorrenti hanno costituito, durante il secondo periodo dell’infrazione, una sola ed unica impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, come è stato giudicato al punto 405 della sentenza pronunciata in data odierna nella causa T‑47/10.

82

Pertanto, indipendentemente dal fatto che la Commissione poteva o meno, a giusto titolo, estendere la soluzione adottata dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza ArcelorMittal, punto 21 supra (EU:C:2011:190), la quale riguardava diverse imprese che avevano partecipato ad una medesima infrazione, a una situazione, come quella del caso di specie, concernente diverse società che hanno costituito una sola e unica impresa durante il secondo periodo dell’infrazione, occorre considerare che, in particolare su tale questione, le ricorrenti avrebbero potuto, al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, assicurare meglio la propria difesa se avessero avuto a disposizione un termine sufficiente per esporre il proprio punto di vista.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della Commissione del 30 giugno 2011 che modifica la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), è annullata.

 

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

 

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Top