CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 7 aprile 2016 ( 1 )

Causa C‑102/15

Gazdasági Versenyhivatal

contro

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello di Budapest, Ungheria)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 1 — Campo d’ applicazione — Nozione di “materia civile e commerciale” — Articolo 5, punto 3 — Competenza a trattare e decidere in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Azione di restituzione per arricchimento senza causa»

1. 

La causa in esame verte sulla questione se le azioni di restituzione per arricchimento senza causa rientrino nel criterio di competenza di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 ( 2 ) in materia di «illeciti civili dolosi o colposi» (in prosieguo, congiuntamente: la «responsabilità extracontrattuale»)

2. 

Essa, e ciò è ancora più rilevante, fornisce altresì alla Corte l’opportunità di chiarire l’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

3. 

Nelle presenti conclusioni spiegherò perché un’azione quale quella di cui al procedimento principale, che deriva interamente dall’imposizione di un’ammenda per la violazione di norme nazionali sulla concorrenza, non rientra in «materia civile e commerciale» a cui si applica il regolamento n. 44/2001. Riguarda, piuttosto, la «materia amministrativa» che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, è esclusa dall’ambito di applicazione dello stesso.

4. 

Per ragioni che non sono evidenti, il giudice del rinvio non ha sollevato la questione se l’azione dinanzi a sé rientri nell’ambito di applicazione del regolamento. Una possibile spiegazione di ciò, come dimostrato all’udienza, potrebbe essere il fatto che, ai sensi del diritto ungherese, tali tipi di azioni rientrano chiaramente in materia civile.

5. 

Inoltre, a fini di completezza, spiegherò altresì perché le azioni di restituzione differiscono in modo radicale dalle azioni relative a illeciti civili dolosi o colposi. Ciò mi porta a ritenere che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, che attribuisce una competenza speciale a trattare e decidere in materia di illeciti civili dolosi o colposi, non consenta di promuovere un giudizio in relazione a tali domande in uno Stato membro in cui il convenuto non è domiciliato.

I – Contesto normativo

A – Regolamento n. 44/2001

6.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 («Campo di applicazione»), quest’ultimo si applica «in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

7.

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che si trova nel capo II del regolamento n. 44/2001 («Competenza») e, più nello specifico, nella sezione I dello stesso («Disposizioni generali»), dispone che «[s]alve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

8.

La sezione II del capo II del regolamento n. 44/2001 contiene norme sulle «competenze speciali», tra cui l’articolo 5.

9.

Ai sensi dell’articolo 5, punto 1, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita».

10.

Ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «in materia di illeciti civili dolosi o colposi dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

B – Diritto ungherese

11.

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del codice civile ungherese ( 3 ) in caso di debito pecuniario e salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, il debitore deve pagare gli interessi per un importo corrispondente al tasso di base della banca centrale ungherese vigente nell’ultimo giorno precedente il semestre civile in cui è insorta la mora, anche qualora si tratti di un debito che non produce interessi. Il debitore è tenuto a pagare gli interessi anche nel caso in cui fornisca una giustificazione per il ritardo.

12.

L’articolo 361, paragrafo 1, del codice civile dispone che chiunque, senza una giusta causa, abbia conseguito un vantaggio patrimoniale a danno di un altro soggetto è tenuto a restituire tale vantaggio.

13.

Ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 5, della legge n. LVII del 1996, che vieta le pratiche commerciali sleali o restrittive della concorrenza ( 4 ), nella versione vigente all’epoca dei fatti, qualora la decisione del Versenytanács [Autorità garante della concorrenza; un organo che fa parte del Gazdasági Versenyhivatal (Autorità ungherese garante della concorrenza; in prosieguo: l’«Autorità»)] contravvenga a una norma giuridica e l’interessato abbia quindi diritto al rimborso dell’ammenda, sono dovuti gli interessi per un importo corrispondente al doppio del tasso di base della banca centrale applicabile alla somma da rimborsare.

II – Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

14.

La Siemens Aktiengesellschaft Österreich (in prosieguo: la «Siemens»), che ha sede in Austria, è stata oggetto di un’ammenda di 159000000 di fiorini ungheresi (HUF) (in prosieguo: la «decisione controversa»), inflitta dall’Autorità nell’ambito di un procedimento in materia di concorrenza. La Siemens ha impugnato la decisione controversa in via giurisdizionale amministrativa in Ungheria. Poiché la sua impugnazione non aveva efficacia sospensiva, la Siemens ha pagato l’ammenda.

15.

Il giudice amministrativo di primo grado ha ridotto l’importo dell’ammenda a HUF 27300000. Tale sentenza è stata poi confermata dal giudice amministrativo di secondo grado.

16.

Basandosi sulla sentenza di secondo grado, il 31 ottobre 2008 l’Autorità ha restituito alla Siemens HUF 131700000 dell’importo ricevuto a titolo di ammenda pari a HUF 159000000 e, conformemente all’articolo 83, paragrafo 5, della legge n. LVII del 1996, ha altresì corrisposto alla Siemens HUF 52016230 a titolo di interessi.

17.

L’Autorità ha fatto ricorso per cassazione dinanzi al Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema ungherese; attualmente, la Kúria) avverso la sentenza del giudice amministrativo di secondo grado. Tale giudice ha dichiarato legittima l’imposizione alla Siemens dell’ammenda di HUF 159000000. Di conseguenza, il 25 novembre 2011 la Siemens ha pagato la parte restante, pari a HUF 131700000 dell’ammenda, rifiutandosi tuttavia di restituire la somma di HUF 52016230.

18.

Il 12 luglio 2013, basandosi sull’articolo 361, paragrafo 1, del codice civile, l’Autorità ha proposto ricorso avverso la Siemens per il rimborso di quest’ultimo importo, a titolo di arricchimento senza causa (in prosieguo: la «domanda di cui trattasi»), nonché per gli interessi di mora maturati su tale importo.

19.

L’Autorità chiede inoltre il pagamento, ai sensi dell’articolo 301, paragrafo 1, del codice civile, degli interessi di mora per un importo di HUF 29183277 sull’importo ancora dovuto dell’ammenda di HUF 131700000, maturati nel periodo compreso tra il 2 novembre 2008 e il 24 novembre 2011. A sostegno di ciò, l’Autorità afferma che la decisione controversa è stata dichiarata legittima con effetto ex tunc, sicché l’importo differenziale dell’ammenda avrebbe dovuto essere nella disponibilità della ricorrente a partire dal primo giorno feriale (2 novembre 2008) successivo alla data della restituzione indebita (31 ottobre 2008).

20.

L’Autorità ritiene che l’arricchimento senza causa rientri nella materia degli illeciti civili colposi. Di conseguenza, a suo avviso, il criterio di competenza speciale previsto dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 attribuirebbe al giudice del rinvio la competenza necessaria nel procedimento principale.

21.

Contestando tale argomentazione, la Siemens afferma che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile al caso di specie, in quanto, secondo il diritto ungherese, l’obbligo di rimborso per arricchimento senza causa non si fonda su un comportamento illecito, bensì sul fatto che il vantaggio patrimoniale difetta di un titolo giuridico. Per quanto concerne la domanda dell’Autorità relativa agli interessi di mora maturati, la Siemens sostiene che gli interessi di mora non costituiscono un risarcimento di danni, poiché il loro pagamento non dipende dalla circostanza che si sia verificato un danno.

22.

Il 12 giugno 2014 il Fővárosi Törvényszék (Tribunale di Budapest, Ungheria) ha disposto la cancellazione della causa, in quanto ha ritenuto che l’arricchimento senza causa non può essere considerato rientrante nella materia extracontrattuale. Ad avviso di tale giudice, l’arricchimento senza causa non costituisce una situazione in cui entra in gioco la responsabilità, né vi è alcun danno, ma solo una perdita economica e la mancanza di un titolo giuridico.

23.

L’Autorità ha impugnato la decisione del 12 giugno 2014 dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che il Fővárosi Törvényszék (Tribunale di Budapest) è competente. Il giudice del rinvio deve ora operare un controllo sulla decisione di cancellazione del procedimento per incompetenza.

24.

Nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il 2 marzo 2015 il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se costituisca un’azione “in materia di illeciti civili colposi” ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del [regolamento n. 44/2001] la domanda, conseguente al rimborso di un’ammenda inflitta nell’ambito di un procedimento in materia di concorrenza e pagata da un soggetto avente sede in un altro Stato membro – cui è stato concesso il rimborso, successivamente dichiarato ingiustificato –, proposta dall’Autorità garante della concorrenza nei confronti di tale soggetto per ottenere la restituzione degli interessi che la legge le riconosce in caso di rimborso e che sono stati corrisposti dalla menzionata autorità».

25.

Hanno presentato osservazioni scritte la Siemens, l’Autorità, i governi ungherese, tedesco e italiano, nonché la Commissione. All’udienza tenutasi il 14 gennaio 2016, tutte le parti, ad eccezione del governo italiano, hanno svolto le loro difese.

III – Analisi

26.

Come detto, con la sua questione il giudice del rinvio sostanzialmente vuole sapere se una domanda di rimborso di un pagamento effettuato ad una parte stabilita in un altro Stato membro, sulla base del fatto che tale pagamento si è successivamente dimostrato ingiustificato, sia una questione che i giudici dello Stato membro in cui il ricorrente è stabilito sono competenti a trattare ai sensi della norma sulla competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 3 del regolamento n. 44/2001 relativo alla responsabilità extracontrattuale.

27.

Tuttavia, si è anche detto che la «materia amministrativa» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 esula dall’ambito di applicazione di tale regolamento. Alla luce di ciò, prima di rispondere alla questione di merito, è necessario affrontare la tematica se il ricorso in questione, originato da un’ammenda inflitta da un’autorità nazionale per la concorrenza in un procedimento amministrativo per violazione di norme interne sulla competenza, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

A – Ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001

1. Osservazioni preliminari

28.

Innanzitutto, l’oggetto del regolamento n. 44/2001 è limitato alla «materia civile e commerciale». Secondo giurisprudenza costante, le nozioni di «materia civile e commerciale» e, per contro, di «materia amministrativa», sono nozioni autonome di diritto dell’Unione ( 5 ).

29.

Di conseguenza, che, ai sensi del diritto ungherese, l’azione principale possa essere considerata di natura amministrativa o civile e commerciale non ha alcun rilievo quanto all’applicabilità del regolamento n. 44/2001. Pertanto, né il fatto che l’ordinanza di rinvio non contenga alcuna questione relativa all’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 né il fatto che tutte le parti del presente procedimento pregiudiziale convengano che, ai sensi del diritto ungherese, l’azione principale è in materia civile, ha l’effetto di rendere applicabile il regolamento.

30.

In relazione a ciò, il fatto che non sia stata posta alcuna questione relativa all’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 non preclude alla Corte di affrontare tale tematica. Vi sono infatti numerose opzioni possibili per la Corte. In primo luogo, la Corte può escludere la sua competenza quando è manifesto che la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata ( 6 ). In secondo luogo, la Corte può in alternativa dichiarare la questione irricevibile ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte di giustizia (in prosieguo: il «regolamento di procedura») ( 7 ). In terzo luogo, la Corte potrebbe invece intendere l’inapplicabilità dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 come relativa non alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma invece al merito della stessa ( 8 ).

31.

Per parte mia, rileverei che, se la Corte dovesse convenire con me che l’oggetto del procedimento principale esula dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, ciò in ogni caso avrebbe l’effetto di risolvere la controversia di cui al procedimento principale. Fornirebbe de facto una risposta sostanziale alla questione sollevata. Inoltre, l’ordinanza di rinvio sembra soddisfare gli altri requisiti formali elencati all’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura. Alla luce di ciò, e tenuto debito conto dello spirito di cooperazione che deve prevalere nel funzionamento della procedura di pronuncia pregiudiziale – una cooperazione che chiede alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio – propongo che la Corte riformuli la questione sollevata in modo da affrontare la tematica relativa alla circostanza se il procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

2. Considerazione dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001

32.

Non contenendo alcuna questione in tal senso, l’ordinanza di rinvio tace quanto alla questione se la domanda di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Nonostante ciò, richiamando principalmente la sentenza Sapir e a. ( 9 ), l’Autorità, il governo ungherese e la Commissione sostengono che la domanda di cui trattasi non costituisce «materia amministrativa» (il governo ungherese si sofferma su questo punto). All’udienza, la Siemens ha corroborato, in modo piuttosto significativo, tale punto di vista, come anche il governo tedesco.

33.

Ricordo che l’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, essendo limitato alla nozione di «materia civile e commerciale», è sostanzialmente determinato dagli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite. Sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito d’applicazione di tale regolamento, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio ( 10 ). La questione decisiva è se l’azione sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all’ente pubblico una prerogativa propria ( 11 ).

34.

Sebbene a mio avviso sia evidente che le azioni «private» proposte in relazione all’attuazione del diritto della concorrenza rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 ( 12 ), è altrettanto evidente che una sanzione imposta da un’autorità amministrativa nell’esercizio dei poteri regolamentari che le sono stati conferiti ai sensi della normativa nazionale rientra nella nozione di «materia amministrativa». Quest’ultima situazione comprende certamente ammende per violazione di norme nazionali che vietano restrizioni della concorrenza, il che a mio avviso corrisponde al «nocciolo duro» dell’esercizio della potestà d’imperio.

35.

A ben vedere, la situazione che ha originato il procedimento principale non è esattamente trasparente. Invero, la domanda in questione non è relativa al pagamento dell’ammenda stessa, ma costituisce una domanda di restituzione consistente i) nella restituzione degli interessi (sanzionatori) pari al doppio del tasso di base della banca centrale che inizialmente l’Autorità ha pagato in seguito all’esito del procedimento nazionale di controllo giurisdizionale, ii) negli interessi di mora maturati su tale importo e iii) negli interessi di mora maturati sull’importo ancora dovuto dell’ammenda stessa.

36.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte su tale tema è di natura casistica ( 13 ), il che rende difficile l’adozione di un approccio generalizzato.

37.

Cionondimeno, quanto all’antecedente normativo del regolamento n. 44/2001, vale a dire la Convenzione di Bruxelles ( 14 ) la Corte ha statuito che «il fatto che l’amministratore, per ricuperare le spese (…), abbia fatto valere un diritto di credito che trae origine da un atto d’imperio è sufficiente a far sì che la sua azione venga considerata – indipendentemente dalla natura del mezzo che gli offra all’uopo il diritto nazionale – esulante dalla sfera d’applicazione della convenzione di Bruxelles» ( 15 ).

38.

A mio avviso, la sostanza dell’affermazione citata al paragrafo precedente vale ancora oggi: i diritti di credito derivanti da un atto d’imperio – vale a dire, l’esercizio della potestà d’imperio – non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Di conseguenza, nei termini della questione in esame, un’analisi dell’azione principale da parte dell’Autorità e delle norme applicabili ad essa mi porta a ritenere che la domanda di cui trattasi e le altre domande, tutte derivanti dall’ammenda inflitta dall’Autorità, non costituiscono «materia civile e commerciale».

39.

Nella causa in esame, la riduzione dell’ammenda emessa dall’Autorità ha avuto l’effetto collaterale automatico, ai sensi della normativa ungherese che disciplina gli effetti delle decisioni adottate dall’Autorità – vale a dire l’articolo 83, paragrafo 5, della legge n. LVII del 1996 – di generare la domanda di cui trattasi. Più nello specifico, la domanda di cui trattasi è la combinazione di una serie di caratteristiche tipiche del diritto ungherese, vale a dire che i) il ricorso per il controllo giurisdizionale proposto avverso la decisione controversa non ha sospeso l’applicazione di quest’ultima; ii) in seguito al controllo del tribunale amministrativo di secondo grado, l’Autorità era tenuta, ai sensi di tale disposizione, a pagare alla Siemens gli interessi maturati sull’importo dell’ammenda pagata, al doppio del tasso di base della banca centrale; e iii) la decisione della Kúria (la Corte suprema) era efficace ex tunc. Invero, ritengo che, ogni volta che un’ammenda inflitta dall’Autorità venga annullata o ridotta dai tribunali amministrativi, e poi successivamente confermata, la combinazione dei summenzionati elementi di procedura amministrativa ungherese porterà generalmente allo stesso esito: che l’impresa interessata ha ricevuto interessi ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 5, della legge n. LVII del 1996, che l’Autorità vuole recuperare. Tale esito sembra pertanto essere una parte ineliminabile del controllo della decisione amministrativa ai sensi del diritto ungherese. Il fatto che l’Autorità abbia proposto ricorso contro la Siemens dinanzi ai giudici civili ungheresi non elimina la natura originaria di diritto pubblico della controversia tra le parti.

40.

Per illustrare quanto detto, sembra opportuno un esempio più semplice: se la controversia di cui al procedimento principale fosse stata invece relativa solo alla domanda dell’Autorità, di cui al precedente paragrafo 19, di pagamento degli interessi di mora maturati sulla parte dell’ammenda ancora dovuta dalla Siemens, dubito che la questione in esame avrebbe posto un siffatto problema. Una tale domanda deriverebbe indubbiamente dall’esercizio della potestà d’imperio. Pertanto, sebbene la domanda di restituzione di cui trattasi sia piuttosto complessa, rimane il fatto che, come le altre domande dell’Autorità nell’azione principale, essa deriva interamente dalla sanzione amministrativa che l’Autorità ha inflitto alla Siemens.

41.

Tuttavia, sostenuta su tale punto dal governo ungherese, l’Autorità afferma di aver tentato invano – presumibilmente dopo la conferma della decisione controversa da parte della Kúria (la Corte suprema) – di dare attuazione alla sua domanda di restituzione degli interessi pagati ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 5, della legge n. LVII del 1996 in un procedimento amministrativo di esecuzione dinanzi al közigazgatási és munkaügyi bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro, Ungheria). Ciò sarebbe stato respinto sulla base del fatto che la domanda di cui trattasi non si è originata direttamente dalla decisione controversa e, pertanto, non poteva essere attuata. La Siemens conferma tale descrizione degli eventi. L’Autorità afferma pertanto di non poter dare attuazione alla propria domanda in via amministrativa.

42.

Fermo restando il fatto che tali affermazioni non sono riportate nell’ordinanza di rinvio e, pertanto, non sono confermate, rileverei innanzitutto che il rifiuto di dare attuazione alla decisione controversa in relazione alla domanda di cui trattasi è comprensibile. Invero, quando viene emessa una data decisione che infligge un’ammenda, non è certo che questa venga impugnata e, in tal caso, se i giudici amministrativi la annulleranno e, ancora meno, se sarà confermata in appello. In altri parole, poiché la Siemens aveva interamente pagato l’ammenda, alla decisione controversa è stata data attuazione secondo i suoi termini. Tuttavia, ritengo che tale argomento confermi il mio punto di vista: l’Autorità ha di norma poteri eccezionali di attuazione rispetto alle norme applicabili ai rapporti tra soggetti disciplinati dal diritto privato. Il fatto che tale potere, in tal caso, non si estendesse alla domanda di cui trattasi è irrilevante, proprio come non è decisiva per l’applicazione del regolamento n, 44/2001 la determinazione del foro competente, ai sensi del diritto ungherese, per la domanda di cui trattasi. In realtà, ai fini della restituzione, l’argomentazione suggerita dall’Autorità porterebbe solo all’imposizione simbolica di ammende (amministrative) combinate, tuttavia, con tassi di interesse (civili e commerciali) draconiani.

43.

Inoltre, non sono convinto dall’argomento avanzato dal governo ungherese secondo il quale la Kúria (la Corte suprema) avrebbe statuito che «il controllo giurisdizionale non è una fase del procedimento amministrativo, né un’estensione dello stesso, ma è indipendente da quest’ultimo, non solo a livello organizzativo, ma anche procedurale» e che «questi due procedimenti sono distinti l’uno dall’altro e il procedimento amministrativo giunge a termine con una decisione definitiva» ( 16 ). Fermo restando il fatto che una decisione è definitiva solo se non è stata annullata nel corso del controllo giurisdizionale, il modo in cui un procedimento viene percepito a livello nazionale non ha alcun impatto sull’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Il regolamento non può essere interpretato in funzione della sola ripartizione di competenza tra le varie giurisdizioni esistente in taluni Stati membri ( 17 ). Invero, per essere franchi, numerosi Stati membri non operano nemmeno, nei loro ordinamenti giuridici, una distinzione tra giurisdizione civile e giurisdizione amministrativa ( 18 ).

44.

In tali circostanze, rileverei altresì che la mia opinione è supportata da una serie di elementi delle autorità competenti. In primo luogo, la domanda di cui trattasi non è conseguenza di un obbligo separato e liberamente assunto, indipendente dall’ammenda di cui trattasi ( 19 ). In secondo luogo, l’ammenda che dà origine alla domanda di cui trattasi non riflette la nozione tipica di «materia civile e commerciale» ai sensi del regolamento n. 44/2001 – anzi, il contrario ( 20 ). In terzo luogo, e ciò è fondamentale, la somma di cui alla domanda di cui trattasi non è stata pagata alla Siemens per errore. Non è stata la conseguenza di un semplice errore da parte dell’Autorità, del tipo che qualsiasi privato potrebbe aver commesso (comunemente noto come ripetizione dell’indebito). Al contrario, la domanda di cui trattasi è sorta puramente e semplicemente per effetto del diritto applicabile alla procedura amministrativa in questione nel procedimento principale ( 21 ).

45.

Infine, la sentenza Sunico e a., che effettivamente riguardava una situazione relativa ad un’asserita frode dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») di tipo «carosello», non mi porta a cambiare idea. In verità, in tale causa la Corte sembra aver posto fortemente l’accento sul diritto nazionale nello statuire l’applicazione del regolamento. Tuttavia, non deve essere trascurato il fatto che la base giuridica della domanda delle autorità del Regno Unito nei confronti della Sunico non era la legislazione concernente l’IVA, bensì l’asserita responsabilità extracontrattuale della Sunico (nella forma del «patto illecito con scopo di frode», «tortious conspiracy to defraud»), che dava adito all’eventuale risarcimento danni. Inoltre, non sussisteva alcun rapporto amministrativo tra la Sunico e le autorità del Regno Unito, poiché la prima non era soggetta all’IVA nel Regno Unito ( 22 ).

46.

Consegue da quanto precede che l’azione di pagamento relativa alla domanda di cui trattasi proposta nel procedimento principale costituisce materia amministrativa che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, esula dall’ambito di applicazione dello stesso. Di conseguenza, la Corte deve rispondere alla questione pregiudiziale nel senso che un’azione di restituzione per arricchimento senza causa che ha origine nella restituzione di una sanzione inflitta in un procedimento in materia di concorrenza, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai fini dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001.

47.

Tuttavia, qualora la Corte dovesse statuire che l’azione principale rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», nel prosieguo spiegherò perché, in ogni caso, ritengo che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non conferisca una competenza speciale al giudice del rinvio a statuire sul merito dell’azione principale.

B – Merito

1. Osservazioni preliminari

48.

La causa in esame dà alla Corte l’opportunità di fornire chiarimenti generali piuttosto necessari sulle interrelazioni tra gli articoli 2, paragrafo 1, 5, punto 1 e 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Comincerò la mia valutazione richiamando i principi guida applicabili a tale tema.

49.

Il regolamento n. 44/2001 mira a fare sì che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si articolino altresì intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto. La competenza deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (giurisdizione esclusiva) – ad esempio, in procedimenti relativi ai diritti in rem nella proprietà immobiliare. Inoltre, il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia (competenza speciale) – ad esempio, il giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale ( 23 ).

50.

Eppure, ciò non cambia il fatto che il regolamento n. 44/2001 si basa sull’idea che i giudizi debbano essere promossi dinanzi al giudice del domicilio del convenuto.

51.

Non sorprende, pertanto, che la Corte abbia statuito che il sistema delle attribuzioni di competenze di validità generale di cui al capo II del regolamento n. 44/2001 è fondato sul principio, sancito nell’articolo 2, paragrafo 1, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato, a prescindere dalla cittadinanza delle parti. È solo in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che il capo II, sezione 2, del regolamento n. 44/2001 prevede talune competenze speciali, tra cui quelle dell’articolo 5 di tale regolamento ( 24 ).

52.

Ora, alle norme sulle competenze speciali, che integrano la norma generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, dovrebbe essere dato il significato ad esse proprio, determinato alla luce della loro lettera e del loro spirito, nonché dell’oggetto del regolamento, piuttosto che essere interpretate in un modo che le priverebbe della loro efficacia ( 25 ). Tuttavia, rimane cionondimeno il fatto che esse sono da interpretare restrittivamente rispetto alla norma generale e, in ogni caso, non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento stesso ( 26 ). A titolo di esempio, la Corte ha statuito che l’azione per il risarcimento danni con cui si fa valere la presunta responsabilità precontrattuale del convenuto (culpa in contraendo) non può essere basata sull’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, ma, ove possibile, deve essere basata sull’articolo 5, punto 3, della stessa ( 27 ). È sulla base di tali considerazioni generali che deve essere stabilita la risposta alla questione pregiudiziale.

53.

Tale risposta non è esattamente univoca. Il testo dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non menziona le nozioni di «restituzione» o di «arricchimento senza causa» come invece fa per la nozione di «illeciti civili dolosi o colposi», né fornisce alcuna indicazione immediata del fatto che un’azione di restituzione a tale titolo esulerebbe dal proprio ambito di applicazione. Anche la netta divisione tra le posizioni delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte nel presente procedimento dà atto di tale incertezza: la Siemens e i governi tedesco e italiano sono dell’avviso che un’azione di pagamento relativa alla domanda di cui trattasi esuli dall’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. L’Autorità, il governo ungherese e la Commissione sono dell’opinione opposta.

54.

Tuttavia, la mia posizione su tale questione è ferma: domande di restituzione basate sull’arricchimento senza causa esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

2. La restituzione per arricchimento senza causa è materia di «illeciti civili dolosi o colposi»?

55.

Perché una materia sia qualificata come extracontrattuale ai fini dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la giurisprudenza costante impone ( 28 ) la realizzazione di due condizioni: in primo luogo, la domanda in questione deve mirare a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e, in secondo luogo, non deve ricollegarsi alla «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento.

56.

Nonostante il fatto che la Siemens, secondo le osservazioni dell’Autorità, sia stata sanzionata per aver partecipato ad un accordo anticoncorrenziale, è pacifico che l’azione principale non riguarda un contratto. Ciò è senza dubbio corretto, poiché l’azione principale riguarda invece una domanda di restituzione basata su un presunto arricchimento senza causa della Siemens a discapito dell’Autorità, senza alcuna base contrattuale.

57.

La questione che rimane da risolvere, pertanto, è se l’azione miri a coinvolgere la responsabilità della Siemens.

58.

La risposta è negativa.

59.

In primo luogo, ricordo che, secondo giurisprudenza costante, la norma sulla competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale. In materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove. L’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui a tale disposizione, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo dell’evento causale che è all’origine di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola ( 29 ). Inoltre, la responsabilità extracontrattuale può sussistere solo a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra il danno e il fatto da cui tale danno trova la propria origine ( 30 ).

60.

Da ciò consegue che la norma sulla competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 impone il verificarsi di un «evento dannoso» che dà origine a un «danno» – in altri termini, una perdita ( 31 ).

61.

Per contro, un’azione di restituzione basata sull’arricchimento senza causa non è basata sul danno. Sebbene il regolamento n. 44/2001 non contenga alcuna definizione di «restituzione» o di «arricchimento senza causa», mi arrischierei a descriverla nei seguenti termini. Diversamente da un’azione che mira a coinvolgere la responsabilità extracontrattuale del convenuto, che mira a riparare un danno subito dal ricorrente e per il quale il convenuto sarebbe responsabile a causa della sua condotta od omissione o per altre ragioni ad esso imputabili, un’azione di restituzione basata sull’arricchimento senza causa mira a ripristinare, nei confronti del ricorrente, un beneficio che il convenuto ha acquisito illegittimamente a discapito del primo (o ad ottenere il pagamento dell’equivalente monetario). Come sostanzialmente affermato dal governo tedesco, la restituzione per arricchimento senza causa si focalizza pertanto intrinsecamente sul guadagno acquisito dal convenuto piuttosto che sul danno subito dal ricorrente ( 32 ). L’arricchimento senza causa è la causa dell’azione, la restituzione è il rimedio. Pertanto, non convengo con l’opinione secondo la quale il mero mancato incasso degli importi relativi ad una domanda controversa corrisponde ad un «evento dannoso» che dà origine ad un danno ( 33 ).

62.

Inoltre, sebbene la restituzione basata sull’arricchimento senza causa richieda che l’arricchimento sia illegittimo, ciò non coincide con la responsabilità extracontrattuale. Oltre a richiedere un danno ed un nesso causale con la condotta del convenuto, la responsabilità extracontrattuale presuppone altresì che vi sia un fondamento per ritenere il convenuto responsabile per il danno subito dal ricorrente, che sia per dolo, colpa o responsabilità oggettiva. Per contro, il recupero di una somma ingiustamente pagata non dipende necessariamente dalla circostanza che la condotta del destinatario sia stata irreprensibile. Analogamente, dal punto di vista del diritto dell’Unione, qualora uno Stato membro riscuota tributi secondo modalità incompatibili con il diritto dell’Unione, il rimborso degli stessi non presuppone alcuna responsabilità da parte dello Stato membro ( 34 ). Per contro, il diritto al risarcimento danni da parte di uno Stato membro dovuto a responsabilità dello stesso per violazione del diritto dell’Unione prevede che siano soddisfatti taluni criteri ben noti fissati dalla Corte ( 35 ). Ne consegue che, contrariamente a quanto suggerito dal governo ungherese nelle sue osservazioni scritte, non rileva il fatto che potrebbe non essere del tutto possibile, ai sensi del diritto ungherese, distinguere tra l’illegittimità di un dato arricchimento, da una parte, e un danno, dall’altra, perché, ancora una volta, il diritto nazionale non è decisivo nell’interpretazione del regolamento n. 44/2001 ( 36 ).

63.

Sebbene nella causa Sapir e a. ( 37 ), anch’essa relativa ad una questione di restituzione, la Corte non sia stata chiamata ad interpretare l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, altre sentenze della Corte sostengono, in una certa misura, la mia opinione.

64.

Nella causa Kalfelis ( 38 ) alla Corte è stato chiesto, tra l’altro, se «nel caso di un’azione basata sull’illecito extracontrattuale, sull’inadempimento del contratto e sull’indebito arricchimento, l’articolo 5, punto 3, della [Convenzione di Bruxelles] attribuisca una competenza accessoria per connessione oggettiva anche per domande non basate sull’illecito extracontrattuale» (il corsivo è mio), a cui la Corte ha risposto che «un giudice competente a norma dell’articolo 5, punto 3, a conoscere del punto di una domanda fondato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si fondano su atti o fatti diversi dall’illecito». È vero che la Corte non ha indicato se riteneva che l’arricchimento senza causa corrispondesse ad un delitto o ad un quasi delitto: ha semplicemente escluso la possibilità che l’articolo 5, punto 3 potesse ricomprendere un’azione non basata sulla responsabilità extracontrattuale ( 39 ). Tuttavia, la sentenza dà atto di una consapevolezza delle differenze intrinseche tra i vari tipi di rapporti giuridici.

65.

Inoltre, nella sentenza Reichert e Kockler II, la Corte ha statuito che l’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles non prevedeva una competenza speciale per un particolare tipo di azione di natura quasi restitutoria ai sensi del diritto fallimentare francese (actio pauliana). Tale azione non mirava a far condannare il debitore al risarcimento dei danni causati al creditore con l’atto fraudolento, ma ad eliminare, nei confronti del creditore stesso, gli effetti dell’atto dispositivo compiuto dal debitore, anche con effetto verso terzi ( 40 ).

66.

Non convengo pertanto con l’opinione dell’avvocato generale Darmon quando, in una causa successiva, ha affermato che la Corte, con la definizione di materia di delitto o quasi delitto di cui alla sentenza Kalfelis ( 41 ), aveva «[fatto] rientrare nella materia relativa ai delitti e quasi-delitti l’azione diretta contro l’arricchimento senza causa» ( 42 ). In ogni caso, la Corte ha statuito che non appariva necessario risolvere le questioni poste in tale causa e non ha preso posizione in relazione all’opinione dell’avvocato generale ( 43 ).

67.

A fini di completezza, aggiungerei che numerose corti supreme degli Stati membri hanno statuito che un’azione basata sulla restituzione per arricchimento senza causa non rientra in materia di illeciti civili dolosi o colposi ( 44 ). Non sorprende il fatto che anche taluni commentatori sono stati restii a qualificare azioni di restituzione in quanto tali come azioni relative alla responsabilità extracontrattuale ( 45 ).

68.

In secondo luogo, interpretare l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 in modo da comprendere azioni di restituzione basate sull’arricchimento senza causa significherebbe interpretare in modo ampio le norme sulla competenza speciale, contrariamente alle norme di interpretazione accettate. Inoltre, comporterebbe una distorsione del sistema istituito dal regolamento, descritto ai precedenti paragrafi da 49 a 52.

69.

Di fatto, le risposte date alle domande poste alle parti all’udienza non mi consentono di individuare un nesso tra l’azione principale e i giudici ungheresi più stretto rispetto a quello con i giudici austriaci. Al contrario, è legittimo inferire dall’omissione, di cui all’articolo 5, punto 3, delle azioni di restituzione che ciò è dovuto proprio all’assenza di qualsiasi stretto fattore connettivo che unisca costantemente tali domande a qualsiasi competenza che non sia quella relativa al domicilio del convenuto ( 46 ). In realtà, l’unico elemento che effettivamente unisce la domanda di cui trattasi ai giudici ungheresi è il fatto che essa deriva dall’ammenda inflitta dall’Autorità – che tuttavia dimostra semplicemente la natura amministrativa della questione in esame, come spiegato in precedenza. Pertanto, ritengo che la risposta voluta dall’Autorità, dal governo ungherese e dalla Commissione comporterebbe un’interpretazione di tale disposizione che va oltre quanto possibile.

70.

Analogamente, mi convince ancora meno l’argomento avanzato dalla Commissione, secondo il quale non vi può essere una lacuna normativa tra i punti 1 e 3 dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001. Non vi è nulla nel testo del regolamento n. 44/2001 che suggerisce ciò. Il fatto che l’articolo 5, punto 3 entri in gioco solo quando l’azione non rientra nella materia contrattuale non esclude la possibilità di un’azione che non rientra né in materia contrattuale né in materia extracontrattuale. Invero, un nesso senza soluzione di continuità tra i punti 1 e 3 dell’articolo 5, come suggerito dalla Commissione, comporterebbe l’innalzamento di tali deroghe al rango di norma generale, privando in tal modo l’articolo 2 di qualsiasi effetto pratico quanto al diritto delle obbligazioni ( 47 ).

71.

In terzo luogo, un’analisi del contesto, che comprende un quadro generale di altre norme di diritto internazionale privato dell’Unione, conferma l’opinione sopra espressa.

72.

Invero, in primo luogo, come affermato dal governo tedesco, dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 ( 48 ) consegue che, rispetto alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nello scenario predefinito, il diritto internazionale privato dell’Unione ritiene l’arricchimento senza causa come categoria a sé stante. Sebbene il regolamento n. 44/2001 sia precedente al regolamento n. 864/2007, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il campo d’applicazione materiale e le disposizioni di quest’ultimo debbano essere coerenti con quelli del primo ( 49 ).

73.

In secondo luogo, tanto l’articolo 5, punto 4, del regolamento n. 44/2001, quanto l’articolo 7, punto 3, della versione rifusa di tale regolamento, vale a dire il regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 50 ), contengono criteri di competenza speciale relativi ad «azion[i] di risarcimento di danni o di restituzione, nascent[i] da illecito penale, davanti al giudice presso il quale è esercitata l’azione penale» (il corsivo è mio) invece di unirli nel criterio generale di competenza relativo alla responsabilità extracontrattuale. Inoltre, il regolamento n. 1215/2012 ora prevede altresì un criterio di competenza speciale relativo ad «azion[i] per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della [direttiva 93/7] [ ( 51 ) ] (…) davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l’autorità giurisdizionale» (il corsivo è mio). In entrambi gli esempi, vi è un fattore connettivo evidente che unisce tali procedimenti di restituzione o di recupero ai giudici di uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto; un nesso diverso da quelli menzionati al precedente paragrafo 59. È altresì opportuno rilevare che il testo dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 dimostra che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto necessario ampliare il criterio di competenza speciale relativo alla responsabilità extracontrattuale. Tutto ciò conferma l’opinione secondo la quale le azioni di recupero o di restituzione sono sistematicamente trattate in maniera diversa rispetto alle azioni di pagamento o di risarcimento danni derivanti da responsabilità extracontrattuale.

74.

Per concludere, l’Autorità afferma che se l’azione principale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, non vi sarebbe alcun giudice dinanzi al quale essa potrebbe fare ricorso – o piuttosto, come ha spiegato l’Autorità all’udienza, alcun giudice in Ungheria dinanzi al quale essa potrebbe fare ricorso contro tutti i partecipanti alla condotta anticoncorrenziale che risiede alla base della questione in esame. L’Autorità afferma che ciò si porrebbe in contrasto con l’obiettivo di semplificazione procedurale previsto dal regolamento. Su tali punti, ricordo, in primo luogo, che, sebbene sia vero che possono sorgere inconvenienti dal fatto che i vari aspetti di una stessa controversia vengano giudicati da giudici diversi, l’attore ha sempre la facoltà di investire di tutta la sua domanda il foro del luogo ove risiede il convenuto ( 52 ). L’Autorità pertanto dispone di un giudice dinanzi al quale può fare ricorso. In ogni caso, se i giudici austriaci dovessero rifiutarsi di trattare la causa vista l’origine di diritto pubblico della domanda di cui trattasi, tale esito conseguirebbe intrinsecamente dall’interazione tra, da una parte, la portata dell’armonizzazione ottenuta ai sensi di tale regolamento e, dall’altra parte, le norme procedurali nazionali (nel caso di specie, le norme amministrative di attuazione ungheresi). In secondo luogo, quanto all’obiettivo di semplificazione a cui fa riferimento l’Autorità, dal considerando 11 del regolamento consegue che, per ragioni di prevedibilità, il principio fondamentale sottostante è quello secondo il quale sono competenti i giudici del domicilio del convenuto e, per contro, le competenze speciali o esclusive sono concepibili solo in misura limitata. Tale obiettivo, pertanto, in realtà contraddirebbe l’opinione dell’Autorità.

75.

Sulla base di quanto precede, un’azione di restituzione per arricchimento senza causa non rientra nella nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

IV – Conclusione

76.

Per le ragioni sopra esposte, propongo che la Corte risponda alla questione sollevata dal Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello di Budapest, Ungheria) nella causa C‑102/15 nel senso che un’azione di restituzione per arricchimento senza causa che ha origine nel rimborso di una sanzione inflitta nell’ambito di un procedimento in materia di concorrenza, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce «materia civile e commerciale» ai fini dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

77.

In subordine, propongo che la Corte risponda alla questione sollevata nel senso che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione di restituzione per arricchimento senza causa non costituisce «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi di tale disposizione.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

( 3 ) A Polgári Törvénykönvyről szóló 1959. évi IV. törvény.

( 4 ) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (in prosieguo: la «legge n. LVII del 1996»).

( 5 ) V., in tale senso, sentenze LTU (29/76, EU:C:1976:137, punto 3), e flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 24).

( 6 ) V., in tal senso, sentenza Woningstichting Sint Servatius (C‑567/07, EU:C:2009:593, punti 4243), relative ad una richiesta di interpretazione dell’articolo 86, paragrafo 2, CE. V. anche, per analogia, sentenza Romeo (C‑313/12, EU:C:2013:718, punto 20) (relativa ad una questione meramente interna) e ordinanza Parva Investitsionna Banka e a. (C‑488/13, EU:C:2014:2191, punto 26) (relativa all’interpretazione del diritto derivato dell’Unione adottata nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile).

( 7 ) Confrontare, ad esempio, l’ordinanza di manifesta irricevibilità emessa nella causa SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, punti da 32 38), da una parte, con l’ordinanza di manifesta incompetenza emessa nella causa Pohotovost’ (C‑153/13, EU:C:2014:1854, punti da 22 a 25), in relazione allo stesso atto di diritto derivato dell’Unione.

( 8 ) V., in tale senso, sentenza Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 30).

( 9 ) C‑645/11, EU:C:2013:228.

( 10 ) Sentenza Sunico e a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, punti 3334).

( 11 ) V. sentenza Baten (C‑271/00, EU:C:2002:656, punto 37).

( 12 ) V., in tal senso, tra le altre, sentenze flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punti 2829) e CDC (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 56). Tuttavia, in quest’ultima causa, l’avvocato generale Jääskinen ritiene che le azioni di cui trattasi in tale causa riguardino la nozione di «materia civile e commerciale», ma è altresì dell’avviso che l’applicazione a tali azioni dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 sia problematica; v. conclusioni nella causa CDC (C‑352/13, EU:C:2014:2443, paragrafi da 8 a 10, 33, 39, 5253).

( 13 ) Per cause che la Corte ha statuito che non rientrassero nella nozione di «materia civile e commerciale» v., tra le altre, sentenze LTU (29/76, EU:C:1976:137; rimborso dei contributi dovuti per l’uso dei servizi e degli impianti di Eurocontrol); Rüffer (814/79, EU:C:1980:291; ricupero delle spese sostenute per la rimozione di un relitto); Lechouritou e a. (C‑292/05, EU:C:2007:102; domande di risarcimento a carico della Germania relative ad azioni commesse durante l’occupazione della Grecia da parte delle forze armate del Terzo Reich). Per cause che la Corte ha statuito che rientrassero in tale nozione v., tra le altre, sentenze Sonntag (C‑172/91, EU:C:1993:144; un’azione di danni esperita contro l’insegnante di una scuola pubblica per omicidio colposo per la morte di uno studente nel corso di un’escursione); Henkel (C‑167/00, EU:C:2002:555; azione intentata da un’associazione per la tutela dei consumatori per far inibire l’uso, da parte di un commerciante, di clausole abusive in contratti conclusi con i consumatori); e Bater (C‑271/00, EU:C:2002:656; surrogazione in un’azione di mantenimento nei diritti di un ex coniuge e figlio). V. anche decisioni citate infra, paragrafi 44 e 45.

( 14 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 36).

( 15 ) Sentenza Rüffer (814/79, EU:C:1980:291, punto 15). Il corsivo è mio.

( 16 ) Kfv. n. II. 37. 671/2014/12., decisione del 12 novembre 2014.

( 17 ) V., per analogia, sentenza Rüffer (814/79, EU:C:1980:291, punto 14).

( 18 ) Questo è il caso, tra gli altri, della Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito.

( 19 ) V. sentenza Préservatrice foncière Tiard (C‑266/01, EU:C:2002:282, punti da 29 a 34), relativa ad una garanzia del pagamento di dazi doganali che una compagnia di assicurazioni francese aveva assunto nei confronti dei Paesi Bassi.

( 20 ) V. Sentenze Realchemie Nederland (C‑406/09, EU:C:2011:668, punto 41), relativa ad un’ammenda inflitta da un giudice tedesco in relazione ad una contraffazione di brevetto; e, viceversa, Bohez (C‑4/14, EU:C:2015:563, punto 40), sul pagamento di una penalità imposta da un giudice per conformarsi ai diritti di visita nei confronti dei figli.

( 21 ) V. sentenza Sapir e a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 37), relativa ad una domanda di restituzione di un’eccedenza versata per errore (condictio indebiti) dal Land Berlin nell’ambito di una procedura amministrativa diretta al risarcimento per la perdita di un terreno sotto il regime nazista.

( 22 ) Sentenza Sunico e a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, punti 13 e da 36 a 38).

( 23 ) V. considerando 11 e 12 del regolamento n. 44/2001.

( 24 ) Sentenza ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Henkel (C‑167/00, EU:C:2002:171, paragrafo 33), e, in tal senso, sentenza Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 31).

( 26 ) Sentenza ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punti 3132 e giurisprudenza ivi citata).

( 27 ) Sentenza Tacconi (C‑344/00, EU:C:2002:499, punti 2627).

( 28 ) V., tra le tante, sentenze Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, punto 17), e Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

( 29 ) Sentenza CDC (C‑352/13, EU:C:2015:335, punti da 38 a 40 e giurisprudenza ivi citata).

( 30 ) Sentenza ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

( 31 ) L’(ex) avvocato generale Gulmann ha suggerito, nelle sue conclusioni nella causa Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:78, pag. 2169) che «[l]e varie versioni linguistiche dell’articolo 5, punto 3, [della Convenzione di Bruxelles] hanno almeno due elementi in comune. Il primo è che deve sussistere un comportamento “illecito”, e l’altro, che tale comportamento abbia causato un “evento dannoso”».

( 32 ) V., tra l’altro, Goff & Jones, The Law of Restitution, 4° edizione, 1993, Londra, Sweet & Maxwell, pag. 16, che afferma che «una domanda di restituzione è relativa al vantaggio, all’arricchimento, ottenuto dal convenuto a discapito dell’attore; non riguarda il danno subito» (in corsivo nell’originale). Sulla stessa linea, v. Virgo, G., The Principles of the Law of Restitution, 3° edizione, 2015, OUP, pag. 3, secondo cui «[l]e norme sulla restituzione riguardano la concessione di una serie generica di rimedi dovuti all’operatività della legge e che hanno una funzione comune, vale a dire privare il convenuto di un guadagno piuttosto che risarcire l’attore per il danno subito». In relazione a domande di restituzione di denaro pagato ai sensi della normativa dell’Unione in seguito ad irregolarità, queste comportano «la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, segnatamente mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percepiti»; v. sentenza Somvao (C‑599/13, EU:C:2014:2462, punto 35).

( 33 ) V., a tal proposito, conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Austro‑Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:90, paragrafo 86).

( 34 ) V., tra le altre, sentenza Fantask e a. (C‑188/95, EU:C:1997:580, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

( 35 ) V. sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51).

( 36 ) Secondo giurisprudenza costante, (anche) l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato in maniera autonoma; v., tra le altre, sentenza Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). Per un’opinione apparentemente differente, v. le conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:90, paragrafo 85).

( 37 ) C‑645/11, EU:C:2013:228, in cui la Corte ha interpretato invece l’articolo 6 del regolamento n. 44/2001, relativo ad azioni proposte contro una pluralità di convenuti.

( 38 ) 189/87, EU:C:1988:459.

( 39 ) Per contro, l’avvocato generale Darmon ha suggerito che la competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles – vale a dire, la materia contrattuale – deve «canalizzare» le altre domande basate sull’illecito o sull’arricchimento senza causa; v. conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Kalfelis (189/87, EU:C:1988:312, paragrafi da 25 a 31).

( 40 ) Sentenza Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149, punti 1920).

( 41 ) 189/87, EU:C:1988:459 (v. supra, paragrafo 55).

( 42 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1992:410, paragrafo 102).

( 43 ) Sentenza Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15, punto 25; v., in particolare, la quarta questione pregiudiziale).

( 44 ) V. decisioni della Camera dei Lord (Regno Unito) del 30 ottobre 1997 nella causa Kleinwort Benson Ltd c. City of Glasgow District Council (1997) UKHL 43; dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) del 13 gennaio 1998 nella causa 7 Ob 375/97s; e dell’Högsta Domstole (Corte suprema, Svezia) del 31 agosto 2009 nella causa Ö 1900-08 (NJA 2000:49).

( 45 ) V., tra gli altri, Mankovski, P., in Magnus, U., e Mankovski, P. (ed.), Brussels Ibis Regulation, European Commentaries on Private International Law, volume I, 2016, Dott. Otto Schmidt, Colonia, paragrafo 245; e Hertz, K., Bruxelles I-forordningen med kommentarer, 2° ed., 2015, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen, pag. 172.

( 46 ) Su tale punto convengo con la sentenza di Lord Gloff nella causa Kleinwort Benson Ltd c. City of Glasgow District Council (1997) UKHL 43, decisione del 30 ottobre 1997.

( 47 ) Nella sentenza Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148), al punto 27 la Corte ha affermato che se il procedimento principale non si ricollega alla materia contrattuale, esso deve rientrare nella materia extracontrattuale. Tuttavia, presupposto di tale affermazione era il fatto che il ricorrente in tale causa, che riguardava azioni proposte a diversi fini a causa dei danni che avrebbe subito a seguito di atti considerati del convenuto costitutivi di concorrenza sleale, mirava a coinvolgere la responsabilità del convenuto. Analogamente, nell’attuale causa pendente Granarolo (C‑196/15), alla Corte viene chiesto di stabilire se un’azione per danni – e non di restituzione – per l’improvvisa interruzione di una relazione commerciale stabile rientri in materia contrattuale o extracontrattuale.

( 48 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40). L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 («Arricchimento senza causa») dispone: «Ove un’obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell’indebito, si ricolleghi a una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione». V. anche articolo 2 di tale regolamento.

( 49 ) V. considerando 7 del regolamento n. 864/2007.

( 50 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 352, pag. 1).

( 51 ) Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU 1993, L 74, pag. 74).

( 52 ) Sentenza Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, punto 20).