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Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica

Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica

SINTESI DI:

Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2000/43/CE mira a combattere la discriminazione per motivi di origine razziale o etnica.
  • La direttiva fissa requisiti minimi per l’attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone nell’Unione europea (Unione). Scoraggiando la discriminazione, dovrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione alla vita economica e sociale e ridurre l’esclusione sociale.
  • La direttiva di modifica (UE) 2024/1499 introduce requisiti minimi per gli organismi per la parità, compresi quelli che operano nel settore della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla loro razza o origine etnica.

PUNTI CHIAVE

  • La presente direttiva si basa sul principio di parità di trattamento fra le persone. Essa vieta qualsiasi discriminazione diretta1 o indiretta2, nonché le molestie3, qualsiasi comportamento che obblighi una persona a discriminare un’altra persona e la vittimizzazione4.
  • La direttiva si applica a tutte le persone e a tutti i settori di attività, per quanto riguarda:
    • l’accesso all’occupazione;
    • le condizioni di lavoro, ivi incluse le promozioni, la remunerazione e i licenziamenti;
    • l’accesso alla formazione professionale;
    • la partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro e a qualsiasi organizzazione professionale;
    • l’istruzione;
    • l’accesso alla protezione sociale e all’assistenza sanitaria;
    • le prestazioni sociali;
    • l’accesso e la fornitura di beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’alloggio.
  • La direttiva si applica ai cittadini extraeuropei, ma non copre le differenze di trattamento in base alla nazionalità né le condizioni di ammissione e di soggiorno dei cittadini provenienti da paesi terzi nell’Unione.

Deroghe al principio di parità di trattamento

  • Nel settore occupazionale è possibile concedere una deroga a tale principio laddove la razza o l’origine etnica costituisca un vero requisito professionale. Tale deroga deve essere giustificata dalla natura dell’attività o dal contesto in cui essa viene espletata. Deve inoltre essere legittima e proporzionata.
  • La direttiva consente ai paesi dell’Unione di adottare misure positive, ossia misure nazionali volte a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.

Mezzi di tutela e applicazione

  • Tutte le persone che si ritengono vittime di discriminazione a causa della razza o dell’origine etnica devono poter accedere a procedure giuridiche e/o amministrative. Le associazioni o altre persone giuridiche interessate possono inoltre avviare procedure giudiziarie per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa.

La vittima discriminazione deve solo stabilire una presunzione di discriminazione, dopo di che spetta alla parte convenuta provare che non vi è stata alcuna discriminazione.

Dialogo sociale e dialogo civile

  • Le parti sociali assicurano la promozione della parità di trattamento, in particolare attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, l’elaborazione di codici di condotta e la conclusione di contratti collettivi. In generale, la direttiva incoraggia la conclusione di accordi che fissino regole antidiscriminatorie nei settori che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva.
  • È altresì incoraggiato il dialogo civile con le organizzazioni della società civile interessate.

Organismi per la promozione della parità di trattamento

La direttiva di modifica (UE) 2024/1499 chiarisce il ruolo degli organismi designati a livello nazionale per promuovere la parità di trattamento e combattere la discriminazione (organismi per la parità). Essa stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono attuare per quanto riguarda il ruolo e il funzionamento di tali organismi, compreso il modo in cui devono assistere le vittime dopo aver ricevuto le loro denunce. Tali organismi devono:

  • essere indipendenti in termini di struttura giuridica, responsabilità, bilancio, personale e organizzazione;
  • essere dotati di risorse sufficienti per svolgere tutti i loro compiti e per esercitare efficacemente le proprie responsabilità;
  • essere in grado di indagare su possibili casi di discriminazione e formulare un parere non vincolante o adottare una decisione vincolante;
  • essere regolarmente consultati dai governi e da altre istituzioni pubbliche sulla legislazione e le politiche in materia di uguaglianza e non discriminazione;
  • raccogliere dati sulle proprie attività;
  • pianificare e presentare regolarmente una relazione pubblica sul loro lavoro e sullo stato della parità di trattamento e di non discriminazione.

Ai sensi della direttiva di modifica (UE) 2024/1499, gli Stati membri devono inoltre:

  • introdurre norme che consentano la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • garantire che gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in materia civile e amministrativa per quanto riguarda l’attuazione del principio della parità di trattamento;
  • garantire che gli organismi per la parità forniscano i propri servizi a costo zero ai denuncianti in tutto il loro territorio, anche nelle zone rurali e remote;
  • imporre agli organismi per la parità di garantire l’accessibilità e fornire alloggi ragionevoli alle persone con disabilità in relazione a tutti i loro servizi e attività.

Raccomandazione

Sulla base della direttiva 2000/43/CE e della comunicazione del 2020 della Commissione europea che istituisce il quadro strategico dell’Unione per i Rom, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, nel 2021, una raccomandazione che impegna gli Stati membri a combattere la discriminazione nei confronti della popolazione Rom e a promuovere la loro inclusione nei settori dell’istruzione, dell’occupazione, della salute e dell’alloggio.

La raccomandazione sostituisce quella precedente adottata nel 2013.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2000/43/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .

La direttiva di modifica (UE) 2024/1499 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme introdotte nella direttiva di modifica dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.

CONTESTO

La lotta contro la discriminazione e il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze sono principi fondamentali dell’Unione, stabiliti negli articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea. L’articolo 19 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea fornisce una base giuridica a livello comunitario per combattere tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Discriminazione diretta. Quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
  2. Discriminazione indiretta. Quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
  3. Molestie. Quando ha luogo una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
  4. Vittimizzazione. Trattamento ingiusto o crudele di qualcuno che protesta per una discriminazione o che assiste qualcun altro in una denuncia di discriminazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del , che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del , pag. 22).

ultimo aggiornamento:

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