Lai meklētu precīzu frāzi, ielieciet to pēdiņās. Lai atrastu meklējamā vārda variācijas, pievienojiet zvaigznīti (*). (Piemēri: transp*, 32019R*) Ar jautājuma zīmi (?) varat meklējamā vārdā aizstāt vienu rakstzīmi, lai atrastu arī tā variācijas (ja ierakstīsiet ca?e, sistēma atradīs case, cane, care).
La direttiva 2000/43/CE mira a combattere la discriminazione per motivi di origine razziale o etnica.
La direttiva fissa requisiti minimi per l’attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone nell’Unione europea (Unione). Scoraggiando la discriminazione, dovrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione alla vita economica e sociale e ridurre l’esclusione sociale.
La direttiva di modifica (UE) 2024/1499 introduce requisiti minimi per gli organismi per la parità, compresi quelli che operano nel settore della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla loro razza o origine etnica.
PUNTI CHIAVE
La presente direttiva si basa sul principio di parità di trattamento fra le persone. Essa vieta qualsiasi discriminazione diretta1 o indiretta2, nonché le molestie3, qualsiasi comportamento che obblighi una persona a discriminare un’altra persona e la vittimizzazione4.
La direttiva si applica a tutte le persone e a tutti i settori di attività, per quanto riguarda:
l’accesso all’occupazione;
le condizioni di lavoro, ivi incluse le promozioni, la remunerazione e i licenziamenti;
l’accesso alla formazione professionale;
la partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro e a qualsiasi organizzazione professionale;
l’istruzione;
l’accesso alla protezione sociale e all’assistenza sanitaria;
le prestazioni sociali;
l’accesso e la fornitura di beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’alloggio.
La direttiva si applica ai cittadini extraeuropei, ma non copre le differenze di trattamento in base alla nazionalità né le condizioni di ammissione e di soggiorno dei cittadini provenienti da paesi terzi nell’Unione.
Deroghe al principio di parità di trattamento
Nel settore occupazionale è possibile concedere una deroga a tale principio laddove la razza o l’origine etnica costituisca un vero requisito professionale. Tale deroga deve essere giustificata dalla natura dell’attività o dal contesto in cui essa viene espletata. Deve inoltre essere legittima e proporzionata.
La direttiva consente ai paesi dell’Unione di adottare misure positive, ossia misure nazionali volte a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.
Mezzi di tutela e applicazione
Tutte le persone che si ritengono vittime di discriminazione a causa della razza o dell’origine etnica devono poter accedere a procedure giuridiche e/o amministrative. Le associazioni o altre persone giuridiche interessate possono inoltre avviare procedure giudiziarie per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa.
La vittima discriminazione deve solo stabilire una presunzione di discriminazione, dopo di che spetta alla parte convenuta provare che non vi è stata alcuna discriminazione.
Dialogo sociale e dialogo civile
Le parti sociali assicurano la promozione della parità di trattamento, in particolare attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, l’elaborazione di codici di condotta e la conclusione di contratti collettivi. In generale, la direttiva incoraggia la conclusione di accordi che fissino regole antidiscriminatorie nei settori che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva.
Organismi per la promozione della parità di trattamento
La direttiva di modifica (UE) 2024/1499 chiarisce il ruolo degli organismi designati a livello nazionale per promuovere la parità di trattamento e combattere la discriminazione (organismi per la parità). Essa stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono attuare per quanto riguarda il ruolo e il funzionamento di tali organismi, compreso il modo in cui devono assistere le vittime dopo aver ricevuto le loro denunce. Tali organismi devono:
essere indipendenti in termini di struttura giuridica, responsabilità, bilancio, personale e organizzazione;
essere dotati di risorse sufficienti per svolgere tutti i loro compiti e per esercitare efficacemente le proprie responsabilità;
essere in grado di indagare su possibili casi di discriminazione e formulare un parere non vincolante o adottare una decisione vincolante;
essere regolarmente consultati dai governi e da altre istituzioni pubbliche sulla legislazione e le politiche in materia di uguaglianza e non discriminazione;
raccogliere dati sulle proprie attività;
pianificare e presentare regolarmente una relazione pubblica sul loro lavoro e sullo stato della parità di trattamento e di non discriminazione.
Ai sensi della direttiva di modifica (UE) 2024/1499, gli Stati membri devono inoltre:
introdurre norme che consentano la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie;
garantire che gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in materia civile e amministrativa per quanto riguarda l’attuazione del principio della parità di trattamento;
garantire che gli organismi per la parità forniscano i propri servizi a costo zero ai denuncianti in tutto il loro territorio, anche nelle zone rurali e remote;
imporre agli organismi per la parità di garantire l’accessibilità e fornire alloggi ragionevoli alle persone con disabilità in relazione a tutti i loro servizi e attività.
La raccomandazione sostituisce quella precedente adottata nel 2013.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva 2000/43/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
La direttiva di modifica (UE) 2024/1499 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme introdotte nella direttiva di modifica dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
CONTESTO
La lotta contro la discriminazione e il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze sono principi fondamentali dell’Unione, stabiliti negli articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea. L’articolo 19 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea fornisce una base giuridica a livello comunitario per combattere tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Discriminazione diretta. Quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
Discriminazione indiretta. Quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Molestie. Quando ha luogo una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
Vittimizzazione. Trattamento ingiusto o crudele di qualcuno che protesta per una discriminazione o che assiste qualcun altro in una denuncia di discriminazione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del , che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del , pag. 22).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del , sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L 2024/1499 del ).
Raccomandazione del Consiglio, del , sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom 2021/C 93/01 (GU C 93 del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Un’Unione dell’uguaglianza: quadro strategico dell’Unione europea per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom [COM(2020) 620 final del ].
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202 del , pag. 17).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — articolo 3 (ex articolo 2 TUE) (GU C 202 del , pag. 17).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte seconda — Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione — Articolo 19 (ex articolo 13 TCE) (GU C 202 del , pag. 56).