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Prospetto da pubblicare per l'emissione di strumenti finanziari

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato' per informazioni aggiornate sullargomento.

Prospetto da pubblicare per l'emissione di strumenti finanziari

SINTESI DI:

Direttiva 2003/71/CE: prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

È volta a migliorare la qualità delle informazioni fornite agli investitori dalle aziende che vogliono attirare investitori esterni per raccogliere capitali nell'Unione con i quali finanziare la loro crescita.

Intende garantire che, qualora gli strumenti finanziari vengano offerti a tutti gli investitori comunitari, si verifichi l'adozione di standard informativi adeguati ed equivalenti in tutti i paesi dell'UE.

Stabilisce regole riguardanti il prospetto*, un documento che le imprese dell'UE devono pubblicare quando emettono strumenti finanziari per attirare gli investimenti. In virtù di tali regole, il prospetto approvato in uno dei paesi dell'UE risulterà valido in tutta l'Unione europea (passaporto unico per gli emittenti).

ELEMENTI CHIAVE

Obbligo di pubblicare un prospetto

Gli emittenti sono obbligati a pubblicare un prospetto sull'offerta di strumenti finanziari, salvo nei casi in cui l'offerta:

  • sia rivolta unicamente a investitori (professionisti) qualificati, e/o
  • sia rivolta a meno di 150 persone per paese dell'UE diverse dagli investitori qualificati (ad esempio singoli individui), e/o
  • sia rivolta a investitori che acquistano tali strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 100 000 euro per investitore, e/o
  • copra strumenti finanziari (azioni oppure obbligazioni) il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 100 000 euro
  • abbia un corrispettivo totale nell'Unione inferiore a 100 000 euro.

Informazioni

Il prospetto deve includere un documento di sintesi, redatto in un formato standard, contenente informazioni chiave su:

  • le caratteristiche essenziali dell'emittente degli strumenti finanziari (ad esempio la società emittente), degli eventuali garanti (ad esempio la banca) e degli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione su un mercato regolato, nonché i principali rischi a essi associati;
  • i termini generali dell'offerta, in particolare una stima delle spese fatturate dall'emittente all'investitore.

L'emittente è civilmente responsabile per le informazioni fornite nel prospetto. Tali informazioni devono corrispondere ai fatti e risultare prive di omissioni.

Approvazione e pubblicazione

Una volta approvato dall'autorità competente del paese dell'UE di origine, il prospetto deve essere pubblicato (ad esempio su un quotidiano ad ampia diffusione o sul sito web dell'emittente) e una copia deve essere inviata all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Il prospetto resta valido fino a 12 mesi dopo la sua approvazione, a condizione che venga aggiornato e integrato con gli elementi richiesti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva doveva essere trasformata in legge nazionale entro il 1o luglio 2005. La direttiva di modifica (2010/73/CE) è applicabile a partire dal 1o luglio 2012.

In un libro verde sull'unione del mercato dei capitali, pubblicato a febbraio 2015, la Commissione ha annunciato che esaminerà nuovamente la direttiva sul prospetto per consentire alle aziende, in particolare alle PMI, di raccogliere capitali e trovare investitori stranieri più facilmente.

Per maggiori informazioni, visitare il sito della Commissione europea dedicato alla direttiva sul prospetto.

TERMINE CHIAVE

* Prospetto: un documento d’informazione che contiene dati utili agli investitori per prendere decisioni d’investimento con piena cognizione di causa.

ATTO

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64-89)

Le modifiche successive alla direttiva 2003/71/CE sono state incorporate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 13.12.2015

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