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Disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario
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Disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario
L'adozione del codice doganale comunitario ha modificato, consolidato e semplificato la normativa doganale e ha permesso di riunirla in un unico atto giuridico. Era pertanto opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni d’applicazione del codice doganale che, fino all'entrata in vigore di tale regolamento, erano disperse in una moltitudine di atti giuridici. Oltre a tale semplificazione, le disposizioni d'applicazione sono state anche precisate e adattate alle modifiche apportate alla legislazione doganale e il loro campo d'applicazione è stato esteso.
ATTO
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
SINTESI
Il regolamento contiene le disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario. Esso riunisce in un unico documento le disposizioni d’applicazione della normativa doganale europea. Esso comprende:
PARTE I: DISPOSIZIONI D’APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE
Le disposizioni d’applicazione di carattere generale riguardano in particolare le informazioni vincolanti nonché l’origine delle merci, e il loro valore e dichiarazione in dogana.
Informazioni vincolanti
L'informazione vincolante è un'informazione tariffaria (ITV) o un'informazione sull’origine (IVO):
La domanda di IVO va trasmessa alle autorità doganali del paese dell’UE in cui serve l’informazione, o alle autorità doganali del paese dell’UE in cui risiede il richiedente. L’IVO va notificata al richiedente entro termini prestabiliti.
La domanda di ITV va trasmessa su formulario conforme, fissato dal regolamento.
Origine delle merci
Il regolamento precisa i criteri che consentono di attribuire ai prodotti l’origine del paese in cui essi sono stati fabbricati. Esso comprende due tipi di origine delle merci:
Per quanto riguarda l’origine non preferenziale delle merci, il regolamento precisa le lavorazioni o trasformazioni considerate conformi ai criteri del codice doganale. Ciò consente di conferire a tali prodotti l’origine del paese in cui sono state effettuate le dette lavorazioni o trasformazioni. Il codice doganale dispone che una merce, nella cui produzione sono implicati due o vari paesi, è originaria del paese in cui è stata effettuata l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.
8. Per quanto riguarda l’origine preferenziale delle merci, il regolamento stabilisce le condizioni necessarie all’acquisizione di un’origine che permetta ai prodotti di beneficiare di misure tariffarie preferenziali. Tali misure tariffarie preferenziali sono decise unilateralmente dall’UEa favore di taluni paesi o gruppi di paesi (paesi in via di sviluppo, tramite il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), o paesi e territori dei Balcani occidentali). Per acquisire l’origine preferenziale, un prodotto deve essere interamente ottenuto nel paese beneficiario e più precisamente risultare da una trasformazione sufficiente di merci importate da paesi terzi. Il regolamento definisce inoltre per le varie categorie di prodotti, i criteri di trasformazione sufficiente nonché le procedure da seguire.
Valore in dogana
Per la valutazione in dogana, la legislazione si basa sull’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla valutazione in dogana. L’accordo è stato recepito nel codice doganale comunitario e nelle sue disposizioni d’applicazione. Obiettivo principale della valutazione in dogana è l’applicazione della tariffa doganale della Comunità. Il valore in dogana serve al calcolo dei dazi doganali, che implicano anche l’impatto sull’imposta sul valore aggiunto (IVA), alle statistiche ed alla definizione della politica commerciale. Il valore in dogana delle merci importate corrisponde al loro valore di transazione e cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. Norme specifiche disciplinano la valutazione in dogana quando il menzionato prezzo non possa essere definito.
Introduzione delle merci nel territorio doganale
All’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, è possibile effettuare una visita delle merci o un prelevamento di campioni. La persona abilitata a conferire alle merci una destinazione doganale è autorizzata, su richiesta orale, a visitare le merci. I campioni possono essere prelevati unicamente su domanda scritta dell’interessato.
Dichiarazioni in dogana
Il regolamento precisa le disposizioni essenziali relative alla dichiarazione in dogana:
Procedure semplificate
Le procedure semplificate si applicano alla dichiarazione, segnatamente la procedura d’immissione in libera pratica dei prodotti, alla dichiarazione di vincolo ad un regime doganale economico (quale il deposito doganale, il regime di perfezionamento, della trasformazione sotto controllo doganale o dell'ammissione temporanea) e alla dichiarazione per l'esportazione.
DESTINAZIONI DOGANALI
Le disposizioni sulle destinazioni doganali riguardano in particolare:
Posizione doganale delle merci
Tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie.
Non sono considerate merci comunitarie:
Qualora le merci non siano considerate comunitarie, la loro posizione comunitaria può essere definita unicamente nei casi seguenti:
Transito
Il regime di transito esterno regola il movimento sul territorio doganale comunitario. Esso si applica:
Il regime di transito interno permette il mantenimento della posizione comunitaria di merci che, tra il punto di partenza e quello di destinazione nell’UE, devono attraversare il territorio di un paese terzo.
Il transito può essere effettuato in base alle procedure disciplinate dalla legislazione, tra cui le più importanti sono le procedure di transito comunitario e il TIR.
Regimi doganali economici
I regimi doganali economici permettono di eseguire talune attività economiche in esonero dai dazi doganali e hanno lo scopo di attirare e di preservare l'attività economica nell'UE. Essi permettono, per esempio, l'ammasso di merci non comunitarie sul territorio doganale comunitario o l'importazione di materie prime destinate ad essere trasformate e riesportate. Questi vari regimi sono:
Esportazione
Il regime dell’esportazione permette l’uscita di una merce comunitaria dal territorio doganale della Comunità. Fatte salve le merci vincolate al regime del perfezionamento passivo o ad un regime di transito, qualsiasi altra merce comunitaria che esca dal territorio doganale deve essere vincolata al regime dell'esportazione.
È considerato esportatore la persona per conto del quale è effettuata questa dichiarazione e che, al momento in cui è accettato in quanto tale, è proprietario o si avvale di un analogo diritto a disporre delle merci in questione. Qualora il proprietario o la persona che si avvale di un analogo diritto a disporre delle merci sia stabilito al di fuori dell’UE, la parte contraente stabilita nell’UE è considerata in qualità di esportatore.
Merci che escono dal territorio doganale
Il regolamento stabilisce le disposizioni applicabili alle merci che circolano da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, uscendo temporaneamente da detto territorio, transitando o meno sul territorio di un paese terzo, e la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è vietata o soggetta a restrizioni.
OPERAZIONI PRIVILEGIATE
Il titolo presenta disposizioni applicabili alle merci comunitarie che rientrano nel territorio doganale dopo essere state esportate (merci in reintroduzione). Occorre in particolare evitare che una merce comunitaria esportata sia soggetta a dazi all’importazione al suo rientro, per esempio, in caso di merci invendute o difettose. Il titolo disciplina anche i casi in cui l’UEha concesso restituzioni o un altro vantaggio finanziario all'esportazione, in particolare nel quadro della politica agricola comune.
OBBLIGAZIONE DOGANALE
Il regolamento precisa le inosservanze che non hanno avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale. Vi si enunciano anche i casi eventuali di perdite naturali e di merci che si trovano in situazioni particolari, per esempio le merci abbandonate a favore dell’erario. Sono indicate inoltre le condizioni in cui non si procede al ricupero a posteriori dell’obbligazione doganale e le procedure da seguire.
Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione
Le disposizioni di carattere generale applicabili in materia di rimborso o di sgravio, specificano le modalità di introduzione di una domanda di rimborso o di sgravio e precisano la procedura per la concessione. Esse presentano, in particolare, le decisioni spettanti alle autorità doganali dei paesi dell’UE e alla Commissione e prevedono un'assistenza amministrativa tra le autorità doganali dei paesi dell’UE.
CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E DELLA DESTINAZIONE DELLE MERCI
L'applicazione di una normativa comunitaria è talvolta subordinata alla prova che le merci, che ne formano oggetto, abbiano ricevuto l'utilizzazione o la destinazione prevista. Tale prova è costituita dalla presentazione di un "esemplare di controllo T5", compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni di tale parte.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CEE) n. 2454/93 |
14.10.1993 |
- |
GU L 253 dell’11.10.1993 |
Il regolamento (CE) n. 2454/93 è stato regolarmente modificato. Le modifiche e correzioni successive sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
Ultima modifica: 30.07.2010