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Prodotti alimentari di origine animale: controlli ufficiali

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Applicazione delle norme dell’Unione europea per la filiera agroalimentare' per informazioni aggiornate sullargomento.

Prodotti alimentari di origine animale: controlli ufficiali

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 854/2004 relativo all’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

SINTESI

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sugli alimenti destinati al consumo umano.

PUNTI CHIAVE

La normativa richiede il rispetto dei seguenti requisiti in tutti i paesi dell’Unione europea (UE):

  • Le autorità nazionali devono approvare gli stabilimenti che rispettano le norme di igiene alimentare dell’UE e assegnare ad ognuno un codice per indicare i tipi di prodotti interessati.
  • Gli operatori del settore alimentare devono fornire tutta l’assistenza agli ispettori che effettuano i controlli, incluso il permesso di accedere a tutti gli edifici e a qualsiasi documentazione o registro richiesto.
  • Gli audit di buone prassi igieniche devono coprire questioni come la concezione e la manutenzione dei locali e delle attrezzature, la lotta contro i parassiti, il controllo della temperatura e la formazione in materia di igiene.
  • L’autorità competente deve eseguire le procedure basate sui principi HACCP per verificare se gli operatori del settore alimentare applicano le norme comunitarie in materia di criteri microbiologici, residui, contaminanti e sostanze proibite.
  • Gli ispettori verificano se il personale, in tutte le fasi del processo di produzione, applica le norme pertinenti. Possono esaminare i registri della società, prelevare campioni per analisi di laboratorio e valutare tutti i rischi che possono essere presenti.

La normativa riguarda diversi tipi di alimenti:

  • Carni fresche: un veterinario ufficiale deve effettuare controlli specifici sia prima che dopo l’abbattimento degli animali in macelli, stabilimenti di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che commercializzano carni.
  • Molluschi bivalve vivi: le autorità nazionali classificano le zone dalle quali saranno raccolti frutti di mare come ostriche, cozze e vongole, in base alla pulizia delle acque. La classificazione determina se i frutti di mare possono essere venduti direttamente per il consumo umano o debbano prima essere trattati in un centro di depurazione.
  • Prodotti della pesca: sono effettuati controlli regolari sulle condizioni igieniche dei pescherecci, sui mercati (aste e mercati all’ingrosso), sulle condizioni di conservazione e di trasporto e sul pesce stesso quando viene sbarcato e venduto immediatamente.
  • Latte non trattato (latte crudo) e prodotti lattiero-caseari: i controlli verificano che siano rispettati i requisiti per il latte crudo e che le norme in materia di benessere degli animali e di uso di medicinali veterinari siano rispettate.
  • Gli alimenti possono essere importati nell’UE solo da paesi e stabilimenti che dimostrano di soddisfare le norme comunitarie.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a decorrere dal 20 maggio 2004.

ATTO

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206-320)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 854/2004 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 04.02.2016

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