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Document 31971R1592

Regolamento (CEE) n. 1592/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che classifica merci nella voce n. 68.08 della tariffa doganale comune

GU L 166 del 24/07/1971, p. 39–39 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 577 - 578

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2009; abrogato da 32009R1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1592/oj

31971R1592

Regolamento (CEE) n. 1592/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che classifica merci nella voce n. 68.08 della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 24/07/1971 pag. 0039 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0517
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0577
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0100


++++

( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 1 del 1 * . 1 . 1971 , pag . 1

( 3 ) GU n . L 162 del 20 . 7 . 1971 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 140 del 27 . 6 . 1970 , pag . 15 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1592/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1971

che classifica merci nella voce n . 68.08 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , in particolare l'articolo 3 ,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 1/71 del Consiglio , del 17 dicembre 1970 ( 2 ) , modificata da ultimo con regolamento ( CEE ) n . 1528/71 del Consiglio del 12 luglio 1971 ( 3 ) , comprende nella voce 48.07 , tra l'altro , la carta e i cartoni incatramati , bitumati , asfaltati , armati o non , anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi , in rotoli o in fogli , e nella voce 68.08 i lavori di asfalto o di prodotti simili ( pece di petrolio , di carbon fossile , ecc . ) ;

considerando che col regolamento ( CEE ) n . 1203/70 , del 26 guigno 1970 ( 4 ) , la Commissione ha emanato disposizioni di applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di stabilire un criterio per la classificazione degli articolo in questione ; che il criterio stabilito in detto regolamento si basa sul peso totale di detti articoli , il cui limite è stato fissato in 3.000 g per m2 ;

considerando che , come ha dimostrato l'esperienza , tale criterio non consente di tener conto in modo del tuto soddisfacente della materia che conferisce agli articoli in questione la loro caratteristica essenziale ; che e quindi opportuno ricercare , anche alla luce di nuovi elementi derivanti dall'evoluzione tecnica nella fabbricazione di detti prodotti , altri criteri di classificazione che meglio rispondano alla realtà economica nonché alla fusuine che é propria degli articoli in questione ;

considerando che è opportuno determinare se i detti prodotti , tenuto conto del trattamento subito , abbiano perduto o meno le caratteristiche proprie degli articoli compresi nel capitolo 48 ; che in applicazione della regola generale 3 b ) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune , si possono considerare come aventi perduto le caratteristiche properie degli articoli del capitolo 48 i prodotti il cui supporto , impregnato o non di asfalto o di prodotti simili , è ricoperto sulle due facce da uno strato di tali materie o è annegato nelle medesime materie ;

considerando che per applicare il criterio di cui sopra è necessario abrogare il regolamento ( CEE ) n . 1203/70 summenzionato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli articoli di rivestimento ( per tetti , in particolare ) presentati in rotoli o sotto forma di lastre o di fogli , eventualmente tagliati in modo particolare ( quali gli " shingles " o " bardeaux " ) , costituiti da un supporto di carta o cartone feltro , impregnato o non di asfalto o di prodotti simili , ma ricoperto sulle due facce da uno strato di tali materie o annegato nelle medesime materie , anche rivestiti di sostanze minerali ( sabbia , frammenti di ardeasia , di pietre , ecc . ) , oppure , su una delle loro , facce , di un sottile foglio di metallo ( rame o alluminio , in particolare ) , rientrano nella seguente voce della tariffa doganale comune :

68.08 Lavori di asfalto o di prodotti simili ( pece di petrolio , di carbon fossile , ecc . )

Articolo 2

Il regolamento ( CEE ) n . 1203/70 della Commissione , del 26 giugno 1970 , è abrogato . Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 luglio 1971 .

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M . MALFATTI

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