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Document 31971R1592
Regulation (EEC) No 1592/71 of the Commission of 23 July 1971 on the classification of goods under heading No 68.08 of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 1592/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che classifica merci nella voce n. 68.08 della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 1592/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che classifica merci nella voce n. 68.08 della tariffa doganale comune
GU L 166 del 24/07/1971, p. 39–39
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 577 - 578
No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2009; abrogato da 32009R1179
Regolamento (CEE) n. 1592/71 della Commissione, del 23 luglio 1971, che classifica merci nella voce n. 68.08 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 24/07/1971 pag. 0039 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0517
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0577
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0100
++++ ( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 1 del 1 * . 1 . 1971 , pag . 1 ( 3 ) GU n . L 162 del 20 . 7 . 1971 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 140 del 27 . 6 . 1970 , pag . 15 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1592/71 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1971 che classifica merci nella voce n . 68.08 della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , in particolare l'articolo 3 , considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 1/71 del Consiglio , del 17 dicembre 1970 ( 2 ) , modificata da ultimo con regolamento ( CEE ) n . 1528/71 del Consiglio del 12 luglio 1971 ( 3 ) , comprende nella voce 48.07 , tra l'altro , la carta e i cartoni incatramati , bitumati , asfaltati , armati o non , anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi , in rotoli o in fogli , e nella voce 68.08 i lavori di asfalto o di prodotti simili ( pece di petrolio , di carbon fossile , ecc . ) ; considerando che col regolamento ( CEE ) n . 1203/70 , del 26 guigno 1970 ( 4 ) , la Commissione ha emanato disposizioni di applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di stabilire un criterio per la classificazione degli articolo in questione ; che il criterio stabilito in detto regolamento si basa sul peso totale di detti articoli , il cui limite è stato fissato in 3.000 g per m2 ; considerando che , come ha dimostrato l'esperienza , tale criterio non consente di tener conto in modo del tuto soddisfacente della materia che conferisce agli articoli in questione la loro caratteristica essenziale ; che e quindi opportuno ricercare , anche alla luce di nuovi elementi derivanti dall'evoluzione tecnica nella fabbricazione di detti prodotti , altri criteri di classificazione che meglio rispondano alla realtà economica nonché alla fusuine che é propria degli articoli in questione ; considerando che è opportuno determinare se i detti prodotti , tenuto conto del trattamento subito , abbiano perduto o meno le caratteristiche proprie degli articoli compresi nel capitolo 48 ; che in applicazione della regola generale 3 b ) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune , si possono considerare come aventi perduto le caratteristiche properie degli articoli del capitolo 48 i prodotti il cui supporto , impregnato o non di asfalto o di prodotti simili , è ricoperto sulle due facce da uno strato di tali materie o è annegato nelle medesime materie ; considerando che per applicare il criterio di cui sopra è necessario abrogare il regolamento ( CEE ) n . 1203/70 summenzionato ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Gli articoli di rivestimento ( per tetti , in particolare ) presentati in rotoli o sotto forma di lastre o di fogli , eventualmente tagliati in modo particolare ( quali gli " shingles " o " bardeaux " ) , costituiti da un supporto di carta o cartone feltro , impregnato o non di asfalto o di prodotti simili , ma ricoperto sulle due facce da uno strato di tali materie o annegato nelle medesime materie , anche rivestiti di sostanze minerali ( sabbia , frammenti di ardeasia , di pietre , ecc . ) , oppure , su una delle loro , facce , di un sottile foglio di metallo ( rame o alluminio , in particolare ) , rientrano nella seguente voce della tariffa doganale comune : 68.08 Lavori di asfalto o di prodotti simili ( pece di petrolio , di carbon fossile , ecc . ) Articolo 2 Il regolamento ( CEE ) n . 1203/70 della Commissione , del 26 giugno 1970 , è abrogato . Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 23 luglio 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI