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Document 52010XC1216(02)

Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari

OJ C 341, 16.12.2010, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/5


Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari

2010/C 341/04

1.   INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole aumento dei regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari. Un inventario elaborato per la Commissione nel 2010 (1) elenca oltre 440 diversi regimi, la maggior parte dei quali istituiti nell'ultimo decennio.

Mediante un apposito meccanismo, i regimi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari garantiscono il rispetto di un certo numero di caratteristiche o di attributi, del prodotto oppure del metodo o del sistema di produzione, specificato in un disciplinare. Detti regimi comprendono una vasta gamma di iniziative diverse che operano a diversi livelli della filiera alimentare (prima o dopo l'uscita dall'azienda, su tutta o su parte della filiera alimentare, in tutti i settori o soltanto in un determinato segmento di mercato, ecc.). Le iniziative possono agire a livello business-to-business (B2B, ovvero da impresa a impresa, in cui il destinatario finale dell'informazione è la catena di distribuzione o l'impresa di trasformazione) o a livello business-to-consumer (B2C, ovvero da impresa a consumatore). Possono utilizzare dei logo anche se in numerosi casi, soprattutto a livello B2B, non lo fanno.

Mentre i regimi di certificazione, per definizione, utilizzano un'attestazione rilasciata da terzi, sul mercato esistono altri regimi che operano sulla base di un'etichetta o di un logo (spesso registrato come marchio), senza prevedere alcun meccanismo di certificazione. L'adesione a detti regimi avviene con un'autodichiarazione o tramite una selezione operata dal gestore del sistema. In linea con le definizioni elencate nella sezione 2, questi regimi sono denominati «regimi di autodichiarazione». L'uso della certificazione è auspicabile soprattutto quando gli impegni assunti sono complessi, indicati in disciplinari dettagliati e verificati periodicamente. L'autodichiarazione è più adatta per indicazioni relativamente semplici, concernenti un solo aspetto.

Lo sviluppo di regimi di certificazione è sostanzialmente dovuto, da un lato, alla richiesta espressa a livello sociale di prodotti o processi di produzione aventi determinate caratteristiche (2) (soprattutto per regimi B2C) e, dall'altro, al desiderio degli operatori di garantire che i loro fornitori osservino requisiti specifici (soprattutto per regimi B2B). Nel settore della sicurezza alimentare, a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (3), la responsabilità di garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, nonché di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte, incombe in primo luogo agli operatori del settore alimentare e di quello dei mangimi. I grandi operatori della filiera alimentare si affidano spesso a regimi di certificazione per verificare che un prodotto soddisfi i requisiti e per tutelare la loro reputazione e responsabilità in caso di problemi a livello di sicurezza dei prodotti alimentari.

Ovviamente non occorre una certificazione privata per dimostrare la conformità ai requisiti legali. Qualsiasi regime di certificazione privata nel settore agroalimentare deve restare facoltativo. Se gli operatori utilizzano una certificazione di conformità a requisiti minimi per agevolare le transazioni con altri soggetti della filiera alimentare, deve essere chiaro che questa pratica non può essere utilizzata per differenziare i prodotti sul mercato.

I regimi di certificazione possono apportare benefici:

agli operatori al livello intermedio della filiera alimentare, garantendo il rispetto di determinate norme e tutelando pertanto la loro responsabilità e la loro reputazione per quanto riguarda il prodotto e le indicazioni riportate sull'etichetta,

ai produttori, ampliando l'accesso al mercato, la quota di mercato e i margini per i prodotti certificati e anche, eventualmente, aumentando l'efficienza e riducendo i costi di transazione, nonché

ai consumatori, fornendo informazioni affidabili e degne di fiducia sulle caratteristiche del prodotto e della lavorazione.

Alcune parti interessate hanno indicato possibili inconvenienti dei regimi di certificazione:

minacce al mercato unico (4),

dubbi sulla trasparenza dei requisiti previsti dai regimi e sulla credibilità delle indicazioni, in particolare per i regimi che certificano la conformità con requisiti minimi,

possibilità di indurre in errore i consumatori,

spese e oneri per gli agricoltori, in particolare se devono aderire a più regimi per rispondere alle esigenze dei loro acquirenti,

rischio di espulsione dal mercato per i produttori che non partecipano ai principali regimi di certificazione, nonché

effetti per il commercio internazionale, in particolare con paesi in via di sviluppo (5).

La Commissione ha osservato che il problema della confusione ingenerata nei consumatori dalla coesistenza di diversi regimi con obiettivi simili viene attualmente affrontato con iniziative private (6) intese a stabilire «codici di buona pratica» per le organizzazioni private che definiscono standard, in particolare a livello sociale e ambientale. Inoltre, alcuni fautori di regimi esistenti hanno già adottato misure per armonizzare i requisiti con regimi simili e taluni regimi di certificazione in vigore (segnatamente a livello B2B) sono il risultato di un processo di armonizzazione di diverse singole norme.

1.1.   Tipi di regime

I regimi esistenti presentano una grande eterogeneità per quanto concerne i loro campi di applicazione, obiettivi, struttura e metodi operativi. Come indicato sopra, un'importante distinzione tra di essi può essere operata stabilendo se prevedano o meno una procedura di attestazione indipendente e dividendoli perciò da un lato in regimi di autodichiarazione e dall'altro in regimi di certificazione. Questi ultimi possono essere ulteriormente distinti a seconda che operino a livello business-to-business (B2B) o intendano trasmettere informazioni dalla filiera industriale al consumatore (B2C).

Un altro importante criterio di classificazione è stabilire se il regime valuti prodotti e processi (principalmente B2C), o sistemi di gestione (principalmente B2B). Per quanto concerne i requisiti previsti, i regimi possono attestare la conformità alle disposizioni stabilite dalle autorità governative (criteri minimi o di base), o possono aggiungere criteri che vanno oltre le disposizioni legali (superiori ai criteri minimi o di base). Non è sempre facile operare una distinzione tra questi due aspetti, in quanto i regimi spesso combinano criteri di base in alcuni settori con requisiti superiori in altri. D'altro lato alcuni requisiti minimi, in particolare nel settore dell'ambiente e dell'agricoltura, impongono agli operatori di utilizzare buone e migliori prassi ed esprimono un giudizio di valore sulla diligenza di cui occorre dar prova, per cui le misure concrete da adottare possono essere diverse a seconda degli operatori e degli Stati membri. In effetti, i requisiti tecnici di alcuni sistemi di certificazione sono utilizzati dagli operatori per interpretare e concretizzare questi obblighi generali.

La seguente tabella illustra tale classificazione:

Classificazione dei regimi

Tipo di attestazione:

autodichiarazione

certificazione (attestazione indipendente)

Pubblico:

B2C

B2C

B2B

Oggetto di requisiti specificati:

prodotti e processi

principalmente prodotti (inclusi i servizi) e processi

principalmente sistemi di gestione

Tenore dei requisiti:

perlopiù superiori ai requisiti minimi

perlopiù superiori ai requisiti minimi

requisiti minimi e requisiti superiori

Gli orientamenti si riferiscono segnatamente ai regimi di certificazione indicati nel lato destro della tabella.

1.2.   Finalità degli orientamenti

Nella sua comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (7), la Commissione ha affermato che alla luce degli sviluppi e delle iniziative nel settore privato non era al momento giustificata un'iniziativa legislativa per affrontare gli eventuali inconvenienti dei sistemi di certificazione (8). Sulla base delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione si è impegnata invece a emanare orientamenti per i regimi di certificazione relativi ai prodotti agricoli e alimentari di concerto con il gruppo consultivo «Qualità» (9).

I presenti orientamenti sono intesi a descrivere le disposizioni giuridiche in vigore nonché contribuire a migliorare la trasparenza, la credibilità e l'efficacia dei regimi di certificazione facoltativi e a garantire che questi non siano in contrasto con le disposizioni regolamentari. Essi indicano le migliori pratiche per l'attuazione di tali regimi e di conseguenza offrono orientamenti su come:

evitare di ingenerare confusione nei consumatori e aumentare la trasparenza e la chiarezza dei requisiti previsti dal regime,

ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per agricoltori e produttori, inclusi quelli dei paesi in via di sviluppo, nonché

garantire la conformità alle norme del mercato interno dell'UE e ai principi in materia di certificazione.

Gli orientamenti sono destinati in particolare a coloro che elaborano i regimi e agli operatori.

L'applicazione degli orientamenti è facoltativa e l'adesione agli stessi non significa che la Commissione abbia avallato i requisiti previsti dai regimi in esame. I presenti orientamenti non hanno statuto giuridico nell'UE e neppure lo scopo di modificare i requisiti stabiliti dalla normativa UE.

Infine, questi orientamenti non vanno considerati come un'interpretazione giuridica della normativa dell'UE, dato che tali interpretazioni sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1.   Campo di applicazione

Gli orientamenti si applicano ai regimi facoltativi di certificazione che riguardano:

prodotti agricoli, destinati o meno al consumo umano (compresa l'alimentazione animale),

prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché

processi e sistemi di gestione connessi alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari.

Gli orientamenti non si applicano ai controlli ufficiali attuati da autorità pubbliche.

2.2.   Definizioni  (10)

1.   Requisito specificato: esigenza o aspettativa dichiarata.

2.   Valutazione della conformità: dimostrazione del fatto che i requisiti specificati, concernenti un prodotto, un processo, un sistema, una persona o un organismo, sono soddisfatti.

3.   Riesame: verifica dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia delle attività di selezione e di determinazione nonché risultati di queste attività per quanto concerne il rispetto dei requisiti specificati.

4.   Attestazione: dichiarazione, basata su una decisione successiva al riesame, da cui risulta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati.

5.   Dichiarazione: attestazione della parte interessata. Ai fini dei presenti orientamenti, il termine «regimi di autodichiarazione» è utilizzato per i regimi collettivi e le indicazioni apposte sull'etichetta che non sono certificati e sono basati sull'autodichiarazione del produttore.

6.   Certificazione: attestazione indipendente concernente prodotti, processi, sistemi o persone.

7.   Accreditamento: attestazione indipendente concernente un organismo, da cui risulta formalmente la competenza di quest'ultimo a svolgere compiti specifici. Nell'UE (11), «accreditamento» significa attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, eventuali requisiti supplementari, compresi quelli definiti nei relativi programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

8.   Ispezione: esame della concezione di un prodotto, ovvero di un prodotto, di un processo o di un impianto e determinazione della sua conformità a requisiti specifici oppure, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

9.   Revisione: processo sistematico, indipendente e documentato che permette di ottenere registrazioni, dichiarazioni fattuali o altre informazioni pertinenti e di valutarle obiettivamente al fine di determinare in quale misura siano rispettati i requisiti specificati.

3.   DISPOSIZIONI GIURIDICHE IN VIGORE NELL'UE

3.1.   Norme relative al funzionamento dei regimi

I regimi di certificazione che operano nell'UE sono soggetti alle seguenti disposizioni fondamentali dell'UE:

norme relative al mercato interno. I prestatori di servizi di certificazione possono beneficiare della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi quali definite dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalle norme pertinenti della direttiva relativa ai servizi (12). Non dovranno affrontare restrizioni ingiustificate in occasione del loro stabilimento in altri Stati membri e neppure affrontare restrizioni ingiustificate in occasione della prestazione di servizi transfrontalieri. Inoltre i regimi di certificazione non devono creare ostacoli de facto agli scambi di merci sul mercato interno,

norme sulla partecipazione dello Stato ai regimi. I regimi di certificazione sostenuti da organismi pubblici, come le autorità regionali o nazionali, non possono comportare restrizioni basate sull'origine nazionale dei produttori od ostacolare altrimenti il mercato unico. Qualsiasi aiuto a favore di regimi di certificazione concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato,

norme relative alla concorrenza. I sistemi di certificazione non possono condurre a comportamenti anticoncorrenziali come, elenco non esaustivo:

accordi orizzontali o verticali che limitano la concorrenza,

preclusione di imprese concorrenti da parte di una o più imprese che detengono un significativo potere di mercato (ad esempio impedendo l'accesso di acquirenti concorrenti alle fonti di approvvigionamento e/o di fornitori concorrenti a canali di distribuzione),

ostacoli all'accesso al regime di certificazione da parte di operatori del mercato che rispettano i prerequisiti applicabili,

divieto imposto ai partecipanti al regime o a terzi interessati di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti alternativi che non rispettano il disciplinare stabilito per il regime,

requisiti in materia di informazione dei consumatori e di etichettatura (13). L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

per quanto concerne le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il metodo di fabbricazione o di ottenimento,

attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,

suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche.

I regimi che certificano soltanto la conformità alle disposizioni giuridiche non devono indurre a ritenere che i prodotti certificati possiedano caratteristiche particolari, diverse da quelle di prodotti simili. L'effetto di detti regimi non può essere neppure quello di screditare, o cercar di screditare, altri prodotti o l'affidabilità dei controlli ufficiali.

Inoltre, in base alle disposizioni della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (14), l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente,

l'unione europea tiene conto dei suoi obblighi internazionali, in particolare dei requisiti stabiliti nell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, quando introduce una procedura di valutazione della conformità in un determinato atto legislativo.

3.2.   Norme relative al contenuto dei regimi

Inoltre, esiste una legislazione specifica per numerose questioni cui si applicano i requisiti dei regimi di certificazione (ad esempio disposizioni regolamentari in materia di igiene e sicurezza alimentare (15), produzione biologica di prodotti agricoli, benessere degli animali, tutela dell'ambiente, norme di commercializzazione per prodotti specifici).

Nei settori in cui esistono delle norme o una legislazione pertinenti, le indicazioni devono tener presenti tali norme o tale legislazione ed essere coerenti con queste oltre a farvi riferimento nel disciplinare [ad esempio un regime che reca indicazioni relative all'agricoltura biologica deve essere basato sul regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (16); i regimi che recano indicazioni su alimentazione e salute devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1924/2006 (17), ed essere oggetto della necessaria valutazione scientifica da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare].

In particolare, per quanto concerne la sicurezza alimentare e l'igiene:

i regimi non possono pregiudicare o tendere a sostituire le norme e/o i requisiti ufficiali in vigore e non devono neppure pretendere di sostituire i controlli ufficiali svolti dalle autorità competenti allo scopo di verificare ufficialmente la conformità alle norme e ai requisiti obbligatori ufficiali,

i prodotti commercializzati nell'ambito di regimi che in materia di sicurezza e di igiene prevedono norme superiori alle disposizioni giuridiche non possono essere pubblicizzati o promossi in modo da screditare, o cercare di screditare, la sicurezza di altri prodotti esistenti sul mercato o l'affidabilità dei controlli ufficiali.

3.3.   Norme che disciplinano la valutazione della conformità, la certificazione e l'accreditamento

Le norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dell’accreditamento degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità nel settore regolato sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008. Questo regolamento non prevede un obbligo di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, ma detto obbligo è previsto in altri atti legislativi dell'UE (18).

Inoltre, le norme riconosciute a livello internazionale per la gestione dei regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono precisate rispettivamente nelle guide dell'International Standards Organisation (Organizzazione internazionale di normalizzazione) ISO 65 (EN 45011) o ISO 17021. Mentre i regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono iniziative facoltative, gli organismi di certificazione devono essere accreditati in base alle norme EN 45011/ISO 65 o ISO 17021 per rilasciare certificati di prodotti/processi o di sistemi nell'ambito dell'accreditamento.

Tuttavia, quanto in precedenza indicato non osta all'applicazione di tutti i pertinenti requisiti della legislazione alimentare dell'UE, compresi gli obiettivi generali stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002:

«La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente».

In tale contesto, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (19), prevede alcune regole per la delega a terzi da parte delle autorità competenti di compiti in materia di controlli ufficiali (tra cui l'accreditamento e gli obblighi di comunicazione).

Le garanzie offerte dalle attività ufficiali di controllo sono garanzie di base, in aggiunta alle quali possono operare regimi specifici di certificazione sottoscritti su base volontaria, tenendo presente che qualsiasi violazione è perseguibile in base alla legislazione alimentare. La valutazione della conformità ai requisiti minimi tramite regimi di certificazione non esenta dalle loro responsabilità le autorità incaricate di attuare controlli ufficiali.

4.   RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE AL REGIME E IL SUO SVILUPPO

1.

I regimi devono essere aperti, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, a tutti i partecipanti che desiderano e possono rispettare il disciplinare.

2.

I regimi devono avere una struttura di sorveglianza che permetta a tutte le parti interessate della catena alimentare [agricoltori e loro organizzazioni (20), operatori del commercio agricolo e agroalimentare, industria alimentare, grossisti, dettaglianti ed eventualmente consumatori] di contribuire allo sviluppo del regime e al processo decisionale in modo rappresentativo ed equilibrato. I meccanismi per la partecipazione delle parti interessate e delle organizzazioni coinvolte devono essere documentati e accessibili al pubblico.

3.

I gestori dei regimi che operano in diversi paesi e regioni devono agevolare la partecipazione allo sviluppo del regime di tutte le parti interessate di dette regioni.

4.

I requisiti del regime devono essere sviluppati da comitati tecnici di esperti ed essere sottoposti per parere a un più vasto gruppo di parti interessate.

5.

I gestori dei regimi devono assicurare la partecipazione delle parti interessate allo sviluppo di criteri di ispezione e di elenchi di controllo, nonché all'elaborazione e alla determinazione di soglie per le sanzioni.

6.

I gestori dei regimi devono adottare un approccio di sviluppo continuo che preveda meccanismi di feedback al fine di riesaminare a scadenze regolari norme e requisiti in modo partecipativo. In particolare, i partecipanti al regime devono essere coinvolti nel suo ulteriore sviluppo.

7.

Le modifiche devono essere apportate ai requisiti del regime soltanto se giustificate, in modo da evitare costi di adattamento superflui per coloro che partecipano al regime. I partecipanti al regime devono essere opportunamente avvertiti di qualunque modifica apportata ai requisiti.

8.

I regimi devono far figurare le informazioni sulle persone di contatto su tutta la documentazione relativa al regime (anche su un sito web) e stabilire una procedura per ricevere osservazioni e rispondervi.

5.   RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI I REQUISITI DEL REGIME E LE INDICAZIONI CORRISPONDENTI

5.1.   Chiarezza e trasparenza dei requisiti del regime e delle indicazioni date

1.

I regimi devono definire chiaramente gli obiettivi sociali, ambientali, economici e/o giuridici.

2.

Le indicazioni e i requisiti devono essere chiaramente collegati agli obiettivi del regime.

3.

Il campo d'applicazione del regime in termini di prodotti e/o processi deve essere chiaramente definito.

4.

Il disciplinare (21), inclusa una sintesi pubblica dello stesso, deve essere liberamente consultabile (ad esempio su un sito web).

5.

I regimi che operano in diversi paesi devono prevedere traduzioni del disciplinare, qualora una domanda debitamente giustificata sia presentata da potenziali partecipanti o da organismi di certificazione.

6.

Il disciplinare del regime deve essere chiaro, sufficientemente dettagliato e facilmente comprensibile.

7.

I regimi che utilizzano logo o etichette devono fornire ai consumatori, sull'imballaggio del prodotto o nel punto di vendita, informazioni su come ottenere ulteriori dettagli sul regime, come l'indirizzo del sito web.

8.

I regimi devono chiaramente indicare (ad esempio sul loro sito web) che richiedono la certificazione da parte di un organismo indipendente e fornire informazioni su come contattare gli organismi di certificazione che prestano questo servizio.

5.2.   Elementi concreti alla base delle indicazioni e dei requisiti del regime

1.

Tutte le indicazioni devono essere basate su elementi oggettivi e verificabili, e su una documentazione scientificamente fondata. Questa documentazione deve essere liberamente consultabile, ad esempio su un sito web (22).

2.

I regimi che operano in diversi paesi e diverse regioni devono adattare i loro requisiti in funzione delle pertinenti condizioni agroecologiche, socioeconomiche e giuridiche locali nonché delle pratiche agricole, assicurando nel contempo risultati coerenti nei diversi contesti.

3.

I regimi devono chiaramente indicare (ad esempio su un sito web) se, in quale ambito e in quale misura il loro disciplinare va oltre le pertinenti disposizioni giuridiche, eventualmente anche per quanto concerne relazioni e ispezioni.

6.   RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONI

6.1.   Imparzialità e indipendenza della certificazione

1.

La certificazione della conformità ai requisiti del regime deve essere effettuata da un organismo indipendente accreditato:

dall'organismo nazionale di accreditamento designato dagli Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle pertinenti norme e guide dell'UE o internazionali che stabiliscono requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti, oppure

da un organismo di accreditamento firmatario dell’accordo di riconoscimento multilaterale (multilateral recognition arrangement — MLA) per la certificazione dei prodotti dell'International Accreditation Forum (IAF).

2.

I regimi devono essere aperti alla certificazione da parte di qualsiasi organismo di certificazione qualificato e accreditato, senza imposizione di restrizioni geografiche.

6.2.   Ispezioni

In generale, le ispezioni devono essere efficaci, chiare, trasparenti, basate su procedure documentate e far riferimento a criteri verificabili che sono alla base delle indicazioni date dal regime di certificazione. Se i risultati delle ispezioni sono insoddisfacenti vanno adottate le opportune iniziative.

1.

Occorre effettuare ispezioni regolari presso i partecipanti al regime. Vanno previste procedure chiare e documentate per le ispezioni, che includano la frequenza, il campionamento e le prove di laboratorio/analitiche in parametri pertinenti all'ambito di applicazione del sistema di certificazione.

2.

La frequenza delle ispezioni deve tener presenti i risultati delle ispezioni precedenti, i rischi inerenti al prodotto o al processo o al sistema di gestione, nonché l'esistenza di controlli interni nelle organizzazioni collettive di produttori che possono completare le ispezioni indipendenti. Il supervisore del regime deve determinare una frequenza minima d'ispezione per tutti i partecipanti a detto regime.

3.

Occorre prevedere una valutazione sistematica dei risultati delle ispezioni.

4.

Le ispezioni senza preavviso o con un breve preavviso devono costituire la regola generale (ad esempio con un preavviso di 48 ore).

5.

Le ispezioni e i controlli devono essere basati su orientamenti, elenchi di controllo e piani accessibili al pubblico. I criteri di ispezione devono essere strettamente collegati ai requisiti del regime e alle corrispondenti indicazioni.

6.

Occorrono procedure chiare, documentate ed efficacemente attuate per gestire i casi di inottemperanza. Vanno definiti i criteri di radiazione, in base ai quali si può prevedere:

di non rilasciare o di ritirare il certificato,

di revocare la qualifica di membro, o

d'informare l'organismo ufficiale competente per l'applicazione delle norme.

I criteri di radiazione devono includere quanto meno la mancata osservanza delle disposizioni giuridiche di base nel settore interessato dalla certificazione. I casi di inosservanza che hanno implicazioni negative per la tutela della salute devono essere comunicati alle autorità competenti, in conformità alle disposizioni vigenti.

7.

Le ispezioni devono vertere sull'analisi dei criteri verificabili che sono alla base delle indicazioni date dai regimi di certificazione.

6.3.   Costi

1.

I gestori dei regimi devono rendere pubbliche le quote di iscrizione (eventuali) e chiedere ai rispettivi organismi di certificazione di pubblicare i costi connessi alla certificazione e all'ispezione per i diversi tipi di partecipanti al regime.

2.

Le eventuali differenze tra le quote richieste ai diversi partecipanti al regime devono essere giustificate e proporzionate. Non devono servire a scoraggiare alcuni gruppi di potenziali partecipanti, ad esempio di altri paesi, ad aderire al regime di cui trattasi.

3.

Gli operatori oggetto delle ispezioni e dei controlli devono beneficiare di eventuali risparmi nei costi derivanti dal riconoscimento reciproco e dalla valutazione comparativa.

6.4.   Qualifiche dei revisori/degli ispettori

In generale, i revisori/gli ispettori devono essere imparziali, qualificati e competenti.

I revisori che effettuano audit di certificazione devono possedere le opportune conoscenze nel settore specifico e lavorare per organismi di certificazione accreditati in base alle pertinenti norme e guide dell'UE o internazionali, per i regimi di certificazione dei prodotti e per i regimi di certificazione dei sistemi di gestione. Le competenze richieste ai revisori devono essere indicate nel disciplinare.

6.5.   Disposizioni per piccoli produttori

I regimi devono prevedere disposizioni che consentano e promuovano la partecipazione al regime di piccoli produttori (in particolare, eventualmente, dei paesi in via di sviluppo).

7.   RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO E LA VALUTAZIONE COMPARATIVA/LA SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI REGIMI

1.

Quando i regimi riguardano un nuovo settore e/o ampliano il proprio campo di applicazione, occorre giustificare la necessità del regime stesso. Se possibile, i gestori dei regimi devono fare esplicito riferimento (ad esempio sul loro sito web) ad altri regimi pertinenti che operano nello stesso settore o ambito politico e nella stessa regione geografica e indicare gli approcci convergenti e comuni. Devono ricercare attivamente le possibilità di riconoscimento reciproco per una parte o per la totalità dei requisiti del regime.

2.

Nei settori in cui si è constatato che dei regimi si sovrappongo in parte o interamente con i requisiti di altri regimi, i nuovi regimi devono prevedere il riconoscimento o l'accettazione parziale o totale di ispezioni e di audit già effettuati nell'ambito di regimi esistenti (per non procedere ad audit degli stessi requisiti).

3.

Se non è possibile giungere a un'accettazione reciproca, i gestori dei regimi devono promuovere audit combinati basati su elenchi di controllo combinati (cioè un elenco di controllo combinato e un audit combinato per due o più regimi differenti).

4.

I gestori di regimi con requisiti che si sovrappongono devono, nella misura del possibile dal punto di vista pratico e giuridico, armonizzare i rispettivi protocolli di audit e i requisiti documentali.


(1)  Studio condotto da Areté per la DG AGRI; cfr. http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

(2)  Ad esempio: benessere degli animali, sostenibilità ambientale, commercio equo.

(3)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(4)  Nella comunicazione «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» [COM(2009) 591], la Commissione ha dichiarato di avere l'intenzione di procedere al riesame di un certo numero di norme ambientali e di regimi di etichettatura dell’origine che possono costituire un ostacolo per gli scambi transfrontalieri.

(5)  Il tema delle «norme private» è stato discusso nell'ambito del comitato dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (comitato SPS).

(6)  Come ISEAL Alliance (http://www.isealalliance.org).

(7)  COM(2009) 234.

(8)  Questa conclusione era basata su un'accurata valutazione di impatto, che ha esaminato le diverse opzioni per il futuro (cfr. «Regimi di certificazione dei prodotti agricoli e alimentari»; http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/com2009_234/ia_annex_d_en.pdf).

(9)  Gruppo consultivo «Qualità della produzione agricola», istituito nell'ambito della decisione 2004/391/CE della Commissione; GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50.

(10)  In base alla valutazione di conformità EN ISO/IEC 17000 — Vocabolario e principi generali.

(11)  Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(12)  Direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(13)  Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(14)  Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22, nonché orientamenti per la sua attuazione: SEC(2009) 1666.

(15)  Regolamento (CE) n. 852/2004, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; regolamento (CE) n. 853/2004, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(16)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(17)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(18)  Ad esempio, l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari stabilisce che «Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse».

(19)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(20)  Ad esempio, le cooperative.

(21)  Può essere necessario prevedere eccezioni qualora il disciplinare sia basato su norme che non sono liberamente consultabili (come le norme ISO ed EN).

(22)  Eccezion fatta per le informazioni riservate e/o esclusive, che devono essere chiaramente indicate come tali.


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