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Document 32012R0028

    Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell' 11 gennaio 2012 , che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 12 del 14/01/2012, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/28/oj

    14.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 12/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 gennaio 2012

    che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), in particolare l’articolo 9, primo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l’articolo 16, primo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare l’articolo 48, paragrafo 1 e l’articolo 63, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 97/78/CE stabilisce che i controlli veterinari su prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità devono essere effettuati dagli Stati membri in conformità a tale direttiva e al regolamento (CE) n. 882/2004.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa regole generali in base alle quali effettuare controlli ufficiali tesi a verificare la conformità a norme miranti, in particolare, a prevenire, a eliminare o a ridurre a livelli accettabili rischi per l’uomo e gli animali che possono presentarsi sia direttamente che attraverso l’ambiente.

    (3)

    La direttiva 2002/99/CE fissa le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano tutte le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione nell’Unione nonché l’introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. L’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) devono garantire che i prodotti trasformati di origine animale contenuti in tali alimenti soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria da esso fissate. Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce inoltre che essi devono poter dimostrare, per esempio attraverso appositi documenti o certificati di aver ottemperato a tale prescrizione.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, l’applicazione con effetto immediato di alcune di queste misure a partire da tale data avrebbe comportato in alcuni casi problemi di ordine pratico.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (6), introduceva pertanto una deroga dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, grazie alla quale gli operatori del settore alimentare che importassero alimenti contenenti prodotti composti potevano essere esentati dall’obbligo imposto da tale articolo.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 2076/2005. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 contiene la stessa deroga dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 già introdotta dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 1162/2009 stabilisce inoltre che l’importazione di prodotti composti deve eventualmente essere conforme alle norme armonizzate dell’Unione e, altrimenti, alle norme nazionali messe in atto dagli Stati membri.

    (9)

    Il regolamento (CE) n. 1162/2009 resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.

    (10)

    La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (8), stabilisce che alcuni prodotti composti devono essere sottoposti a controlli veterinari al momento della loro importazione nell’Unione. Secondo tale decisione, i prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari sono quelli che contengono prodotti trasformati a base di carne, quelli in cui almeno la metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne e quelli che non contengono prodotti trasformati a base di carne e in cui meno della metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato a base di latte ove i prodotti finali non soddisfino alcuni requisiti della decisione 2007/275/CE.

    (11)

    La decisione 2007/275/CE stabilisce inoltre alcune modalità di certificazione dei prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari. Ciò significa che prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne saranno accompagnati, al momento dell’introduzione nell’Unione, dal pertinente certificato per i prodotti a base di carne, richiesto dalla legislazione dell’Unione. I prodotti composti contenenti prodotti caseari trasformati da sottoporre ai controlli veterinari, saranno accompagnati al momento dell’introduzione nell’Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell’Unione. Inoltre, prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari, contenenti unicamente prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, saranno accompagnati al momento dell’introduzione nell’Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell’Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.

    (12)

    I prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari ai sensi della decisione 2007/275/CE sono, naturalmente, quelli che possono presentare rischi più elevati per la sanità pubblica. I livelli dei potenziali rischi per la sanità pubblica variano a seconda del prodotto di origine animale incluso nel prodotto composto, della percentuale in cui il prodotto di origine animale è presente nel prodotto composto, il trattamento cui quest’ultimo è stato sottoposto nonché dalla stabilità della sua conservazione.

    (13)

    È perciò opportuno che le disposizioni di sanità pubblica prescritte dal regolamento (CE) n. 853/2004 si applichino a tali prodotti composti anche prima che spiri la deroga di cui al regolamento (CE) n. 1162/2009.

    (14)

    È necessario, in particolare, che il presente regolamento determini la certificazione della conformità alle disposizioni di sanità pubblica prescritte dal regolamento (CE) n. 853/2004, per consentire l’importazione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne trasformati, di prodotti composti in cui almeno la metà della massa sia costituita da prodotti a base di latte o da prodotti della pesca trasformati o da ovoprodotti, nonché di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne trasformati e in cui meno della metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato a base di latte, se i prodotti finali non si conservano a temperatura ambiente o se la loro massa non subisce durante la fabbricazione un trattamento di cottura o termico completo tale da denaturare tutte le materie prime.

    (15)

    L’applicazione della deroga di cui al regolamento (CE) n. 1162/2009 a questi prodotti composti può pertanto cessare.

    (16)

    La legislazione dell’Unione contiene già le norme di polizia veterinaria relative a tali prodotti composti. Ai sensi di tali norme, tali prodotti composti possono essere importati esclusivamente da paesi terzi autorizzati.

    (17)

    Il presente regolamento deve contenere il modello di un certificato sanitario specifico attestante la conformità di tali prodotti composti importati nell’Unione alle suddette norme di sanità pubblica e polizia veterinaria. Pertanto, la certificazione richiesta ai sensi della decisione 2007/275/CE per questi prodotti composti non è più necessaria.

    (18)

    Per gli altri prodotti composti, costituiti per almeno metà della loro massa da prodotti d’origine animale diversi dai prodotti a base di latte, o della pesca o dagli ovoprodotti, continua a essere necessaria la certificazione di cui alla decisione 2007/275/CE. Tuttavia, per ragioni di semplificazione e di chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno includere tale certificazione nel presente regolamento, in modo che le principali norme di certificazione dei prodotti composti siano esposte in un unico atto.

    (19)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/275/CE e il regolamento (CE) n. 1162/2009.

    (20)

    Per ragioni di polizia veterinaria, occorre prevedere un certificato e una serie di condizioni specifiche di transito attraverso l’Unione. Tali condizioni vanno comunque applicate solo ai prodotti composti contenenti prodotti a base di carne trasformati o prodotti lattiero-caseari trasformati.

    (21)

    Data la situazione geografica di Kaliningrad che interessa soltanto la Lettonia, la Lituania e la Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite destinate alla Russia e da essa provenienti.

    (22)

    Per evitare perturbazioni negli scambi, l’uso di certificati conformi alla decisione 2007/275/CE, rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento, devono essere autorizzati per un periodo transitorio.

    (23)

    Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la certificazione di partite costituite da alcuni prodotti composti, introdotti nell’Unione da paesi terzi.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2007/275/CE.

    Articolo 3

    Importazioni di alcuni prodotti composti

    1.   Le partite dei seguenti prodotti composti, introdotti nell’Unione, provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti, e i prodotti d’origine animale usati per fabbricare tali prodotti composti avranno la loro origine in stabilimenti conformi all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004:

    a)

    prodotti composti, contenenti prodotti a base di carne trasformati, di cui all’articolo 4, lettera a), della decisione 2007/275/CE;

    b)

    prodotti composti, contenenti prodotti caseari trasformati, di cui all’articolo 4, lettere b) e c), della decisione 2007/275/CE;

    c)

    prodotti composti, in cui almeno la metà della massa è costituita da prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, di cui all’articolo 4, lettera b), della decisione 2007/275/CE.

    2.   Le partite di prodotti composti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato conforme al modello di certificato sanitario illustrato all’allegato I e conforme alle condizioni stabilite da tali certificati.

    3.   Partite di prodotti composti, in cui almeno metà della massa sia costituita da prodotti d’origine animale diversi da quelli di cui al paragrafo 1, devono provenire da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti e devono essere accompagnate al momento dell’introduzione nell’Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell’Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.

    Articolo 4

    Transito e stoccaggio di alcuni prodotti composti

    L’introduzione nell’Unione di partite di prodotti composti, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), non destinate all’importazione nell’Unione ma a un paese terzo con transito immediato o dopo stoccaggio nell’Unione, ai sensi degli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

    a)

    esse provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti e soddisfano le pertinenti condizioni di trattamento per tali prodotti, ai sensi della decisione 2007/777/CE della Commissione (9) e del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (10), per il prodotto d’origine animale interessato;

    b)

    sono accompagnate da un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario cui all’allegato II;

    c)

    soddisfano le norme specifiche di polizia veterinaria che regolano l’importazione nell’Unione dei prodotti d’origine animale contenuti nei prodotti composti interessati, esposte nell’attestato zoosanitario nel modello di certificato sanitario di cui al punto b);

    d)

    la loro ammissione al transito, e all’eventuale stoccaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (11), firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.

    Articolo 5

    Deroga per il transito di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate

    1.   In deroga all’articolo 4, è autorizzato il transito attraverso l’Unione, per strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontalieri designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione (12), di partite di prodotti composti di cui all’articolo 3, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    i servizi veterinari dell’autorità competente appongono alla partita un sigillo numerato progressivamente presso il posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione;

    b)

    ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione;

    c)

    i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

    d)

    il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione certifica l’ammissione della partita al transito con il documento veterinario comune di entrata.

    2.   Nel territorio dell’Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di stoccaggio, quali definite all’articolo 12, paragrafo 4 o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

    3.   L’autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano a quelli in entrata nell’Unione.

    Articolo 6

    Modifica della decisione 2007/275/CE

    L’articolo 5 della decisione 2007/275/CE è soppresso.

    Articolo 7

    Modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009

    Nel regolamento (CE) n. 1162/2009, all’articolo 3, il paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale, diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (13), sono esenti dall’obbligo previsto in tale articolo.

    Articolo 8

    Disposizione transitoria

    Per un periodo transitorio che termina il 30 settembre 2012, le partite di prodotti composti, per le quali siano stati rilasciati i certificati pertinenti ai sensi dell’articolo 5 della decisione 2007/275/CE prima del 1o marzo 2012, possono continuare a essere introdotti nell’Unione.

    Articolo 9

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

    (7)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 10.

    (8)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

    (9)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

    (10)  GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

    (11)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

    (12)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

    (13)  GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1


    ALLEGATO I

    Modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

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    ALLEGATO II

    Modello di certificato sanitario per il transito o lo stoccaggio nell’Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

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