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Document 32000D0700

2000/700/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2000, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Cile [notificata con il numero C(2000) 3141]

GU L 287 del 14/11/2000, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/700/oj

32000D0700

2000/700/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2000, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Cile [notificata con il numero C(2000) 3141]

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 14/11/2000 pag. 0065 - 0067


Decisione della Commissione

del 30 ottobre 2000

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Cile

[notificata con il numero C(2000) 3141]

(2000/700/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica francese,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA, non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità.

(2) Nella Repubblica del Cile sta incontrando interesse la moltiplicazione di piantine di Fragaria L. destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da uno Stato membro, nell'intento di prolungare la stagione di produzione delle piantine. Le piantine prodotte sono successivamente esportate nella Comunità, allo scopo di esservi piantate per la produzione di frutta.

(3) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Francia a sostegno della propria richiesta e dal Cile, risulta che tali piantine possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate nella Repubblica del Cile.

(4) Stando alle suddette informazioni, le piantine di fragole importate dal Cile non presenterebbero rischi di diffusione degli organismi nocivi per le piantine di fragola (Fragaria L.), purché vengano rispettate alcune condizioni tecniche specifiche.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE riguardo ai requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di piantine di fragola (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Cile, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Oltre ai requisiti fissati nella parte A degli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, per le piantine di fragola introdotte in applicazione del paragrafo 1 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono essere state:

i) ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da uno Stato membro;

ii) coltivate su superfici:

- situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita,

- situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole destinata alla produzione di frutta o di stoloni e non conforme alle condizioni della presente decisione,

- situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria non conforme alle condizioni della presente decisione,

- che, prima dell'impianto e dopo la rimozione della coltura precedente, siano state analizzate con metodi appropriati risultando indenni da organismi infestanti, compresi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, o trattate per garantire che siano indenni da tali organismi;

iii) ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario della Repubblica del Cile almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, in particolare:

- Arabis mosaic virus,

- Colletotrichum acutatum Simmonds,

- Globodera pallida (Stone) Behrens,

- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,

- Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae,

- Strawberry crinkle virus,

- Strawberry mild yellow edge virus,

- Strawberry vein banding virus,

- Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee),

e dei seguenti organismi nocivi:

- Aegorhinus phaleratus Erichson,

- Aegorhinus superciliosus germari (Gay Solier),

- Chaetosiphon thomasi Hille Risambers,

- Naupactus leucoloma (Boheman),

- Pseudoleucania bilitura Guenée,

- Fusarium oxysporum fsp. fragariae,

- Fragaria Chiloensis ilar virus,

risultandone ogni volta indenni;

iv) prima dell'esportazione:

- scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,

- pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti;

b) le piantine devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica del Cile conformemente agli articoli 7 e 13 della direttiva 2000/29/CE, in base all'esame ivi prescritto.

Il certificato deve recare:

- al punto "Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione", indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione,

- al punto "Dichiarazione supplementare", l'indicazione "La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 2000/700/CE", nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate.

3. a) Le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini della presente deroga dallo Stato membro nel cui territorio sono situati. Tali punti di entrata, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale di cui alla direttiva 2000/29/CE responsabile di ciascun punto, devono essere notificati con sufficiente anticipo dagli Stati membri alla Commissione e tali dati devono essere resi disponibili, su richiesta, agli altri Stati membri. Nel caso in cui l'introduzione nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dello Stato membro che si avvale della deroga e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione.

b) Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui al punto 2, lettere a) e b), e al punto 3, lettere a), b), c) e d); l'importatore notifica con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro i seguenti dati prima di ogni introduzione delle piante in oggetto:

- il tipo di materiale,

- il quantitativo,

- la data prevista d'introduzione e il punto di entrata nella Comunità,

- il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende in cui le piantine saranno immagazzinate sotto controllo ufficiale in attesa dei risultati delle ispezioni e dei controlli di cui alla lettera c); almeno due settimane prima dello spostamento delle piantine dalle aziende in cui sono immagazzinate, l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile le aziende di cui alla lettera d) dove le piantine saranno piantate.

L'importatore comunica ogni eventuale cambiamento dei dati suddetti agli organismi responsabili appena ne viene a conoscenza.

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione tali dati e gli eventuali cambiamenti.

c) Le ispezioni, comprese le eventuali analisi, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e delle disposizioni della presente decisione, sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla stessa direttiva; nell'ambito di tali ispezioni, i controlli fitosanitari sono effettuati dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, eventualmente in collaborazione con i suddetti organismi dello Stato membro nel quale le piantine vengono piantate. Durante tali controlli fitosanitari, lo Stato membro in questione controlla anche la presenza di tutti gli altri organismi nocivi. Ferma restando la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della medesima direttiva.

d) Le piantine importate devono essere piantate soltanto nelle aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente deroga e di cui la persona che intende piantarle ha notificato in precedenza il nome del proprietario e l'indirizzo del sito agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende. Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa.

e) Gli organismi ufficiali responsabili provvedono affinché le piantine non piantate in conformità a quanto disposto alla lettera d) vengano distrutte sotto il loro controllo. La documentazione relativa ai numeri delle piantine distrutte viene conservata e tenuta a disposizione della Commissione.

f) Nel periodo di crescita successivo all'importazione, una congrua percentuale di piantine deve essere ispezionata visivamente dagli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nei locali di cui alla lettera d), per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi o di segnali o sintomi causati da tali organismi nocivi; in seguito a tale ispezione visiva, gli eventuali organismi nocivi manifestatisi tramite segnali o sintomi sono identificati mediante un'appropriata procedura di controllo. Le piantine che, in seguito alle suddette ispezioni o ai suddetti controlli, non risultino indenni dagli organismi nocivi di cui al punto 2, lettera a), sub iii), sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi responsabili.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, mediante la notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1o novembre 2001, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica dettagliata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, tutti gli Stati membri in cui le piantine sono piantate trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1o marzo dell'anno successivo a quello dell'importazione, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f).

Articolo 3

L'articolo 1 si applica alle piante introdotte nella Comunità nel periodo compreso tra il 1o giugno 2001 e il 30 settembre 2001. La presente decisione viene revocata qualora si accerti che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

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