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Document 32017D2410

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2410 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che modifica le decisioni 2006/415/CE e 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2017) 8969] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/8969

GU L 342 del 21.12.2017, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2410/oj

21.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2410 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2017

che modifica le decisioni 2006/415/CE e 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2017) 8969]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (3), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (6), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le decisioni 2006/415/CE (7) e 2007/25/CE (8) della Commissione e la decisione di esecuzione 2013/657/UE della Commissione (9) sono state adottate a causa della presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione.

(2)

La decisione 2006/415/CE stabilisce alcune misure di protezione da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in uno Stato membro, compresa l'istituzione di aree A e B, quando è sospettata o confermata la presenza di un focolaio di tale malattia.

(3)

La decisione n. 2007/25/CE stabilisce alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione.

(4)

La decisione di esecuzione 2013/657/UE dispone che, qualora in Svizzera si rilevi l'influenza aviaria del sottotipo H5N1 in un uccello selvatico o un focolaio di tale malattia nel pollame, le misure di protezione dell'Unione debbano essere applicate solo alle aree di tale paese terzo per le quali l'autorità competente del paese applica misure di protezione equivalenti a quelle di cui alle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE della Commissione (10).

(5)

Le misure stabilite nelle decisioni 2006/415/CE, 2007/25/CE e nella decisione di esecuzione 2013/657/UE si applicano fino al 31 dicembre 2017.

(6)

Negli ultimi anni la maggior parte dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività, nonché dei casi nei volatili selvatici, è stata causata nell'Unione da sottotipi H5 diversi da H5N1 di origine asiatica. Tale ceppo virale continua tuttavia a diffondersi ampiamente nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici in diversi paesi dell'Asia e dell'Africa e i rischi per la salute umana e degli animali nell'Unione permangono.

(7)

È pertanto opportuno continuare ad attenuare i rischi posti da tale virus mediante determinate misure di protezione relative ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame e in altri volatili in cattività nell'Unione e mantenere le misure volte a prevenire la possibile introduzione di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione tramite le importazioni di prodotti a base di pollame o l'introduzione di uccelli da compagnia.

(8)

L'introduzione di uccelli da compagnia al seguito del rispettivo proprietario presenta un basso livello di rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria nell'Unione, a condizione che siano rispettate le prescrizioni della decisione 2007/25/CE e che gli animali siano destinati a una casa o a un'altra residenza del proprietario o della persona responsabile. Le prescrizioni della decisione 2007/25/CE relative alla destinazione degli uccelli da compagnia dopo l'ingresso nell'Unione non sono però sufficientemente precise, e questo potrebbe far sì che tali volatili siano iscritti a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili con un rischio maggiore per la possibile diffusione dell'infezione. La decisione 2007/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata al fine di stabilire chiaramente che tali volatili non devono essere iscritti a tali eventi prima della scadenza di un periodo di 30 giorni dopo il loro ingresso nell'Unione.

(9)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre adottato, il 14 settembre 2017, un parere scientifico sull'influenza aviaria (11) (il parere dell'EFSA). Le misure di cui alle decisioni 2006/415/CE, 2007/25/CE e alla decisione di esecuzione 2013/657/UE dovrebbero essere riesaminate alla luce delle conclusioni del parere dell'EFSA.

(10)

Al fine di mantenere le attuali misure di protezione e di consentire una valutazione approfondita delle opzioni strategiche riguardanti il previsto riesame delle norme dell'Unione sulla base delle conclusioni del parere dell'EFSA, è opportuno prorogare al 31 dicembre 2018 il periodo di applicazione delle decisioni 2006/415/CE, 2007/25/CE e della decisione di esecuzione 2013/657/UE.

(11)

Per quanto riguarda la decisione 2007/25/CE, dovrebbero inoltre essere aggiornate le condizioni per l'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione, includendo l'antigene dell'influenza aviaria H7 ai fini di prove diagnostiche e vaccini.

(12)

Per agevolare l'applicazione delle norme dell'Unione, anche per quanto riguarda la certificazione per l'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione, occorrerebbe altresì aggiornare alcuni rimandi contenuti nella decisione 2007/25/CE per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella normativa dell'Unione.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2006/415/CE, 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE.

(14)

Al fine di evitare qualsiasi turbativa nell'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione, l'uso del certificato veterinario rilasciato a norma della decisione 2007/25/CE prima delle modifiche apportate dalla presente decisione dovrebbe essere autorizzato per un periodo transitorio nel rispetto di determinate condizioni.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12 della decisione 2006/415/CE, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».

Articolo 2

La decisione 2007/25/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

a)

i punti ii), iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti testi:

«ii)

dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (*1), o

iii)

negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7; i vaccini devono essere stati approvati per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, oppure

iv)

prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria come previsto al capitolo sull'influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento e

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).»;"

b)

è aggiunto un nuovo punto v):

«v)

siano portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non siano autorizzati a partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'importazione nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta di cui al punto ii).»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

(*2)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).»;"

3)

all'articolo 6, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018»;

4)

nell'allegato II, la parte II del modello di certificato veterinario è così modificata:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«[3.

Il volatile/i volatili soddisfa(no) almeno una delle seguenti condizioni:

(1)

[proviene/provengono da un paese terzo che figura nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 ed è stato confinato/sono stati confinati nel luogo precisato al punto I.11 sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni prima dell'invio ed efficacemente protetto/protetti da contatti con altri uccelli;]

(1) oppure

[è stato vaccinato/sono stati vaccinati in data … [gg/mm/aaaa] e rivaccinato/rivaccinati il … [gg/mm/aaaa] contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, conformemente alle istruzioni del produttore. Il vaccino usato/i vaccini usati non è/sono un vaccino vivo/vaccini vivi ed è approvato/sono approvati per le specie interessate nel paese terzo di invio o almeno in uno Stato membro dell'Unione europea;]

(1) oppure

[è stato isolato/sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposto/sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria, come previsto al capitolo 2.3.4 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE, regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato in data … [gg/mm/aaaa], non prima del terzo giorno d'isolamento;]

e

è portato/sono portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione europea e non dovrà/dovranno partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione.]

(1) oppure

[3.

Il proprietario/la persona responsabile dell'uccello/degli uccelli ha dichiarato di aver predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione, dopo l'ingresso nell'Unione europea, presso un impianto o stazione di quarantena riconosciuti conformemente all'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013»;

b)

il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.

L'uccello/Gli uccelli rientra(no) tra gli “animali da compagnia” a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 destinati a movimenti a carattere non commerciale.»;

5)

all'allegato III è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

L'uccello/Gli uccelli deve essere portato/devono essere portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non deve/devono partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili nel periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'ingresso nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta».

Articolo 3

All'articolo 4 della decisione di esecuzione 2013/657/UE, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».

Articolo 4

Per un periodo transitorio che termina il 1o marzo 2018, possono continuare a essere introdotti nell'Unione gli uccelli da compagnia accompagnati da un certificato veterinario rilasciato prima di tale data ed entro il periodo di validità conformemente al modello di certificato veterinario di cui all'allegato II e alla dichiarazione di cui all'allegato III della decisione 2007/25/CE, nella versione precedente le modifiche apportate a tale decisione a norma dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(4)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(7)  Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51).

(8)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

(9)  Decisione di esecuzione 2013/657/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia in Svizzera e che abroga la decisione 2009/494/CE (GU L 305 del 15.11.2013, pag. 19).

(10)  Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11).

(11)  EFSA Journal 2017; 15(10): 4991.


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