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Document 32015D0204

Decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione, del 6 febbraio 2015 , che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2015) 554] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 33 del 10.2.2015, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/204/oj

10.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/204 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2015) 554]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

(2)

L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le zone dei paesi terzi per le quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e per le quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, come definito nella parte 4 di tale allegato.

(3)

Il Canada figura nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE come autorizzato, tra l'altro, a introdurre nell'Unione prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nella parte 4 di tale allegato («trattamento A»), a condizione che le carni da cui i prodotti sono stati ottenuti soddisfino le condizioni di polizia sanitaria per le carni fresche, compresa l'origine da un paese terzo o da parti di esso che siano indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), come previsto nel modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2007/777/CE.

(4)

Un accordo tra l'Unione e il Canada (3) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o in Canada («l'accordo»).

(5)

Focolai di HPAI del sottotipo H5N2 sono stati confermati in aziende avicole nella provincia della Columbia Britannica, in Canada.

(6)

Data l'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI in Canada, il trattamento A è insufficiente per eliminare i rischi per la sanità animale connessi all'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, ratiti di allevamento e volatili selvatici. Tali prodotti dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come definito nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»), al fine di prevenire l'introduzione nell'Unione del virus HPAI.

(7)

Il Canada ha presentato informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI, che sono state valutate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dal Canada è opportuno concludere che prescrivere il trattamento D dovrebbe essere sufficiente per coprire i rischi connessi all'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da carni di pollame, ratiti d'allevamento e volatili selvatici in provenienza dalla zona in questione, sottoposta a restrizioni dalle autorità veterinarie del Canada a causa degli attuali focolai di HPAI. È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parti 2 e 4, della decisione 2007/777/CE.

(8)

La decisione 2007/777/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3).


ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

(1)

Nella parte 1, la seguente voce relativa al Canada è inserita tra la voce relativa al Brasile e la voce relativa alla Cina:

«Canada

CA

01/2014

Intero paese

CA-1

01/2014

L'intero paese del Canada, esclusa la zona CA-2

CA-2

01/2014

Zona del Canada descritta come “zona di controllo primario”

situata nell'ambito dei seguenti confini:

a ovest, l'oceano Pacifico

a sud, il confine con gli Stati Uniti d'America

a nord, l'autostrada 16

a est, il confine tra le province della Columbia britannica e di Alberta»

(2)

Nella parte 2, la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada CA

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

XXX

A

XXX

A

Canada CA-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

Canada CA-2

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D


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