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Document 32015R1940

Regolamento (UE) 2015/1940 della Commissione, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi di Claviceps spp. in taluni cereali non trasformati e le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 283 del 29.10.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1940/oj

29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/3


REGOLAMENTO (UE) 2015/1940 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi di Claviceps spp. in taluni cereali non trasformati e le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare («Contam») dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha adottato un parere sulla presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi (3). Il gruppo Contam ha stabilito una dose acuta di riferimento di gruppo di 1 μg/kg di peso corporeo («p.c.») e una dose giornaliera ammissibile di gruppo di 0,6 μg/kg di peso corporeo.

(3)

La presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei grani di cereali è parzialmente collegata alla presenza di sclerozi della Claviceps spp. negli stessi. Questa correlazione non è assoluta poiché gli alcaloidi della Claviceps spp. possono essere presenti anche nella polvere da sclerozi di Claviceps spp. adsorbita dai grani di cereali. È pertanto importante in un primo tempo fissare tenori massimi per gli sclerozi della Claviceps spp. mentre si raccolgono ulteriori dati sulla presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali e nei prodotti a base di cereali. Tuttavia è ormai riconosciuto che la conformità con il tenore massimo di sclerozi della Claviceps spp. non garantisce necessariamente la sicurezza degli alimenti per quanto riguarda la presenza di alcaloidi della Claviceps spp.. Pertanto, le autorità competenti possono adottare misure appropriate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per imporre restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti alimentari o per richiedere il ritiro di tali prodotti dal mercato, laddove il prodotto alimentare dovesse risultare a rischio a causa del livello di alcaloidi della Claviceps spp., nonostante la sua conformità con il tenore massimo di sclerozi della Claviceps spp.

(4)

È necessario precisare in quale fase di commercializzazione si applicano i livelli massimi per sclerozi della Claviceps spp. poiché le operazioni di pulizia e di cernita possono ridurne la presenza. È opportuno applicare i tenori massimi per sclerozi della Claviceps spp. sui grani di cereali nelle stesse fasi di commercializzazione stabilite per le altre micotossine.

(5)

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 indica che è opportuno chiarire il termine «prima trasformazione», in particolare per quanto riguarda i sistemi di produzione e trasformazione integrati e per quanto riguarda la spazzolatura.

(6)

È importante raccogliere dati sulla presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali e nei prodotti a base di cereali, al fine di stabilire la correlazione tra la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. e la presenza di sclerozi della Claviceps spp.. Le conclusioni raggiunte sugli alcaloidi della Claviceps spp. dovrebbero essere comunicate entro il 30 settembre 2016 al fine di consentire la definizione di tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. adeguati e raggiungibili, mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana.

(7)

Sebbene sia importante continuare ad applicare misure preventive intese a evitare e a ridurre il tenore di contaminazione da ocratossina A, non è necessario comunicare ogni anno i risultati, l'esito delle indagini e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione. È opportuno aggiornare le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni come previsto all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1881/2006.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei livelli di nitrato negli ortaggi passibili di contenerne in misura rilevante, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano il risultato all'EFSA a scadenze regolari.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione una sintesi dei risultati relativi alle aflatossine ottenuti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (5), e all'EFSA i dati delle singole occorrenze.

3.   Gli Stati membri e le organizzazioni professionali interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA.

4.   Gli Stati membri e le organizzazioni professionali delle parti interessate sono fortemente incoraggiati a monitorare la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali e nei prodotti a base di cereali.

Gli Stati membri e le organizzazioni professionali delle parti interessate sono fortemente incoraggiati a comunicare all'EFSA i risultati per gli alcaloidi della Claviceps spp. entro il 30 settembre 2016. Questi risultati dovranno comprendere dati sulle occorrenze e informazioni specifiche sul rapporto tra la presenza di sclerozi di Claviceps spp. e il livello dei singoli alcaloidi di Claviceps spp.

La Commissione mette tali dati a disposizione degli Stati membri.

5.   Eventuali dati sulle occorrenze di contaminanti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 raccolti dagli Stati membri e dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere comunicati all'EFSA.

6.   I dati sulle occorrenze dovranno essere forniti all'EFSA nel formato di trasmissione dei dati dell'Autorità, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed (6) [Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei campioni (SSD) di alimenti e mangimi] dell'EFSA e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA per taluni contaminanti. I dati sulle occorrenze provenienti dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere forniti all'EFSA, se del caso, in un formato di trasmissione dei dati semplificato, definito dall'EFSA.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm»;"

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (Contam); Parere scientifico sugli alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi. EFSA Journal 2012;10(7):2798. [158 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

1)

nella sezione 2 è aggiunto il seguente punto 2.9:

«2.9.

Sclerozi della Claviceps spp. e alcaloidi della Claviceps spp.

 

2.9.1.

Sclerozi della Claviceps spp.

 

2.9.1.1.

Cereali non trasformati (18) ad eccezione di mais e riso

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Alcaloidi della Claviceps spp. (2)

 

2.9.2.1.

Cereali non trasformati (18) ad eccezione di mais e riso

 (3)

2.9.2.2.

Prodotti di macinazione dei cereali escluso il riso e prodotti di macinazione del granturco

 (3)

2.9.2.3.

Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti di pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali, cereali da colazione e pasta

 (3)

2.9.2.4.

Alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini

 (3)

2)

la nota 18 è sostituita dalla seguente:

«(18)

Il tenore massimo è applicabile ai cereali non trasformati commercializzati per la prima trasformazione.

Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici della granella, diversi dall'essiccazione. Le procedure di pulizia, inclusa la spazzolatura, di cernita e di essiccatura non sono considerate facenti parte della “prima trasformazione” poiché l'intero grano rimane intatto dopo la pulizia e la cernita.

La spazzolatura consiste nel pulire i cereali spazzolandoli e/o strofinandoli vigorosamente.

Qualora la spazzolatura venga effettuata in presenza di sclerozi della Claviceps spp. i cereali devono essere sottoposti a una fase di pulizia antecedente. La spazzolatura, effettuata in combinazione con un aspiratore per le polveri, è seguita da una selezione per colore prima della molitura.

Per sistemi di produzione e trasformazione integrati si intendono sistemi in cui tutte le partite di cereali entranti sono pulite, selezionate e trasformate nello stesso stabilimento. In questo tipo di sistemi di produzione e trasformazione integrati, il tenore massimo si applica ai cereali non trasformati dopo la pulizia e la cernita, ma prima della prima fase di trasformazione.

Gli operatori del settore alimentare devono garantire la loro conformità mediante la propria procedura HACCP, istituendo e applicando un'efficace procedura di monitoraggio in questo punto critico di controllo.»


(1)  Il campionamento deve essere effettuato conformemente al punto B dell'allegato I del regolamento (CE) 401/2006 della Commissione (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

Le analisi sono eseguite a mezzo esame microscopico.

(2)  Somma di 12 alcaloidi della Claviceps spp.: ergocristina/ergocristinina; ergotamina/ergotaminina; ergocriptina/ergocriptinina; ergometrina/ergometrinina; ergosina/ergosinina; ergocornina/ergocorninina.

(3)  È necessario definire entro il 1o luglio 2017 tenori massimi appropriati e realizzabili per tali categorie di prodotti alimentari interessati, garantendo un livello elevato di protezione della salute umana.»;


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