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Document 32015R1186

Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 193 del 21.7.2015, p. 20–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1186/oj

21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/20


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1186 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia che hanno un notevole potenziale in termini di risparmio energetico e che offrono livelli molto diversi di prestazioni a parità di funzionalità.

(2)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con funzionalità equivalenti evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica e l'energia che assorbono rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'Unione. Il margine per ridurne il consumo energetico è ampio.

(3)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a biomassa non legnosa hanno caratteristiche tecniche specifiche ed occorre pertanto escluderli dal presente regolamento.

(4)

È opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e di informazioni uniformi relative ai prodotti per quanto riguarda l'efficienza energetica in modo da stimolare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.

(5)

Poiché l'uso tipico e pertanto anche il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è diverso da quello degli altri prodotti per il riscaldamento d'ambiente regolamentati, il presente regolamento introduce una scala di etichettatura diversa da quella relativa agli altri prodotti di riscaldamento d'ambiente.

(6)

Poiché gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante sono prodotti acquistati direttamente da professionisti e non dai consumatori finali, il presente regolamento non stabilisce requisiti di etichettatura energetica a essi relativi.

(7)

Le specifiche minime applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a norma del regolamento delegato (UE) 2015/1188 (2) offrono il massimo potenziale di miglioramento tecnico per tali prodotti. Di conseguenza, non vi sarà più margine per un'ulteriore differenziazione tra di essi. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici non possono essere direttamente sostituiti da apparecchi più efficienti che utilizzano altri combustibili e pertanto l'etichetta non conseguirebbe l'obiettivo di fornire ai consumatori informazioni in merito all'efficienza dei diversi prodotti.

(8)

La promozione dell'uso delle energie rinnovabili nei prodotti per il riscaldamento è in linea con l'obiettivo di promuovere le energie rinnovabili. È pertanto opportuno che il presente regolamento introduca un'impostazione specifica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, un «fattore di etichettatura per la biomassa» stabilito ad un livello tale che la classe A++ possa essere raggiunta solo dagli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che utilizzano pellet.

(9)

È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione in conformità alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile.

(10)

Occorre che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(11)

È opportuno altresì che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(12)

È necessario inoltre che il presente regolamento specifichi i requisiti in materia di informazioni da fornire in tutte le forme di vendita a distanza degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e in tutto il relativo materiale pubblicitario e tecnico-promozionale.

(13)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riesaminate alla luce del progresso tecnologico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW.

Il presente regolamento non si applica:

a)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici;

b)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento per la produzione di calore azionato da compressori elettrici o combustibili;

c)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa;

d)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni al fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone grazie alla convezione termica o all'irraggiamento termico;

e)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni;

f)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate;

g)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti per assemblaggio sul posto;

h)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante;

i)

ai prodotti di riscaldamento ad aria;

j)

alle stufe per sauna.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/CE, ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di confort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è dotato di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o i combustibili gassosi, liquidi o solidi direttamente in calore, rispettivamente mediante l'effetto Joule o la combustione;

2)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina che utilizzano combustibili solidi;

3)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile gassoso;

4)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile liquido;

5)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che utilizza l'effetto Joule elettrico per generare calore;

6)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

7)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione possono essere isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

8)

«termocucina», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili solidi, che integra in un monoblocco la funzione di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, di un piano cottura e/o di un forno destinati alla preparazione di alimenti, ed è collegato ermeticamente a un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

9)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina;

10)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, dotato di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo e orientato verso il luogo da riscaldare in modo che l'emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente sui soggetti da riscaldare; l'apparecchio emette i prodotti della combustione nel locale in cui è situato;

11)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo in prossimità dei soggetti da riscaldare, che riscalda l'ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione che devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione;

12)

«apparecchio per il riscaldamento privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso, liquido o solido ed emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato, diverso da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso;

13)

«apparecchio per il riscaldamento aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e il camino o l'apertura del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione;

14)

«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui il prodotto è situato;

15)

«stufa per sauna», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi;

16)

«combustibile solido», un combustibile allo stato solido in condizioni normali di temperatura ambiente interna, tra cui la biomassa solida e i combustibili fossili solidi;

17)

«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse tra cui la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

18)

«biomassa legnosa», la biomassa proveniente da alberi, cespugli e arbusti, inclusi i ceppi, i trucioli, il legno compresso granulare (pellet), il legno compresso a mattonelle e la segatura;

19)

«biomassa non legnosa», la biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli d'olive, sansa di olive e gusci;

20)

«combustibile preferito», il singolo combustibile da usare preferibilmente nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in base alle istruzioni del fornitore;

21)

«combustibile solido fossile», il combustibile solido diverso dalla biomassa, tra cui l'antracite e il carbone secco, il coke metallurgico, il coke a bassa temperatura, il carbone bituminoso, la lignite, una miscela di combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili; ai fini del presente regolamento è inclusa anche la torba;

22)

«altro combustibile idoneo», un combustibile diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del fornitore si può usare nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale di istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali, sui siti web dei fabbricanti e dei fornitori accessibili al pubblico, nella documentazione tecnica e promozionale e nei messaggi pubblicitari;

23)

«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW;

24)

«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW;

25)

«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, a fini di riscaldamento d'ambiente o di produzione d'acqua calda per uso domestico;

26)

«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW;

27)

«potenza termica minima» (Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla potenza termica minima, espressa in kW;

28)

«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno.

29)

«modello equivalente», un modello immesso in commercio con gli stessi parametri tecnici indicati nella tabella 2 o nella tabella 3 dell'allegato V, di un altro modello immesso in commercio dallo stesso fornitore.

Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I contiene definizioni supplementari.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:

a)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

c)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV;

d)

una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;

g)

il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2022 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:

a)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

c)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV;

d)

una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;

g)

il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.

Articolo 4

Responsabilità dei rivenditori

I distributori di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono tenuti a garantire che:

a)

presso il punto vendita gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;

b)

gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;

c)

la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;

d)

il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.

Articolo 5

Metodi di misurazione e di calcolo

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, definite all'allegato VIII.

Articolo 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alla procedura stabilita nell'allegato IX.

Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1o gennaio 2024. Il riesame valuta in particolare se le esenzioni dall'applicazione del regolamento possono essere ridotte.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica dal 1o gennaio 2018 agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2018.

3.   Dal 1o gennaio 2022 si applica agli apparecchi a combustibile solido privi di condotto di evacuazione e a quelli aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 76 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a IX

Ai fini degli allegati da II a IX s'intende per:

1)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

2)

«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente;

3)

«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima (rispettivamente ηth,nom o ηth,min)», il rapporto tra la potenza termica utile e l'energia totale in entrata dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in termini di NCV, espresso in %;

4)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale» (elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

5)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica minima, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

6)

«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW;

7)

«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile gassoso, liquido o solido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW;

8)

«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica;

9)

«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata;

10)

«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

11)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

12)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore;

13)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera;

14)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale;

15)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra è utilizzato un sensore, questo può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni;

16)

«con opzione di controllo a distanza», la funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato con il comando del prodotto;

17)

«modo stand-by», la condizione in cui il prodotto è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un'informazione o dello stato;

18)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore o distributore;

19)

«altro combustibile fossile», combustibile fossile diverso da antracite e carbone secco, coke metallurgico, coke a bassa temperatura, carbone bituminoso, lignite, torba o mattonelle di miscele di combustibili fossili;

20)

«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa dai ceppi di legno con un tenore di umidità inferiore o pari al 25 %, combustibile in mattonelle con un tenore di umidità inferiore al 14 % o legno compresso con un tenore di umidità inferiore al 12 %;

21)

«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Classi di efficienza energetica

La classe di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è determinata in base al relativo indice di efficienza energetica indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

L'indice di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è calcolato conformemente all'allegato VIII.


ALLEGATO III

Etichetta

1.

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Image

a)

L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

I.

il nome o marchio del fornitore;

II.

l'identificativo del modello del fornitore;

III.

la classe di efficienza energetica, determinata conformemente all'allegato II, punto 1; la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale si trova all'altezza della punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica corrispondente;

IV.

il simbolo della potenza termica diretta;

V.

la potenza termica diretta in kW, arrotondata al primo decimale più vicino;

VI.

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con trasferimento di calore a un fluido, il simbolo della potenza termica indiretta;

VII.

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con trasferimento di calore a un fluido, la potenza termica indiretta espressa in kW, arrotondata al decimale più vicino.

b)

La forma grafica dell'etichetta per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale è conforme al modello riportato al punto 2 del presente allegato.

2.

L'etichetta per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale è conforme al modello che segue:

Image

Dove:

a)

L'etichetta è larga almeno 105 mm e alta 200 mm. Se è stampata in un formato più grande, il contenuto rimane comunque proporzionale alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo è bianco.

c)

Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):

Image

Bordo dell'etichetta UE: 4 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

EU logo: colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

Image

Etichetta ENERGIA: colore: X-00-00-00. Pittogramma raffigurato: logo UE + etichetta ENERGIA: larghezza: 86 mm, altezza: 17 mm.

Image

Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 86 mm.

Image

Scala delle classi di efficienza energetica

Freccia: altezza: 6 mm, spazio intermedio: 1,3 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00;

seconda classe: 70-00-X-00;

terza classe: 30-00-X-00;

quarta classe: 00-00-X-00;

quinta classe: 00-30-X-00;

sesta classe: 00-70-X-00;

settima classe: 00-X-X-00;

ottava classe: 00-X-X-00;

ultima classe: 00-X-X-00;

Testo: Testo: Calibri grassetto 14 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Classe di efficienza energetica:

Freccia: larghezza: 22 mm, altezza: 12 mm, 100 % nero;

Testo: Testo: Calibri grassetto 24 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Funzionalità di riscaldamento diretto:

Pittogramma raffigurato;

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Se del caso, funzionalità di riscaldamento indiretto:

Pittogramma raffigurato;

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Potenza termica nominale diretta:

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore «XY,Z»: Calibri grassetto 34 pt, 100 % nero,

Testo «kW»: Calibri normale 18 pt, 100 % nero.

Image

Se del caso, potenza termica nominale indiretta:

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore «XY,Z»: Calibri grassetto 34 pt, 100 % nero,

Testo «kW»: Calibri normale 18 pt, 100 % nero.

Image

Energia:

Testo: Calibri normale 8 pt, 100 % nero.

Image

Anno dell'introduzione dell'etichetta e numero del regolamento:

Testo: Calibri grassetto 10 pt.

Image

Nome o marchio del fornitore.

Image

Identificativo del modello del fornitore:

Il nome o il marchio del fornitore e l'identificativo del modello del fornitore sono contenuti in un riquadro di 86 × 12 mm.


ALLEGATO IV

Scheda prodotto

1.

Le informazioni contenute nella scheda prodotto degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nell'opuscolo allegato al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:

a)

nome o marchio del fornitore;

b)

identificativo del modello del fornitore;

c)

la classe di efficienza energetica del modello definita secondo l'allegato II, punto 1;

d)

la potenza termica diretta in kW, arrotondata al primo decimale più vicino;

e)

potenza termica indiretta in kW, arrotondata al decimale più vicino;

f)

indice di efficienza energetica, arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato VIII;

g)

efficienza utile alla potenza termica nominale e al carico minimo, se applicabile, arrotondata al decimale più vicino e calcolata conformemente all'allegato VIII;

h)

eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.

2.

Una stessa scheda prodotto può riguardare diversi modelli di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale forniti dallo stesso fornitore.

3.

Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta.


ALLEGATO V

Documentazione tecnica

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) comprende:

a)

il nome e l'indirizzo del fornitore;

b)

l'identificativo del modello;

c)

se opportuno, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d)

se il combustibile preferito è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 2, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e, per altro combustibile fossile, anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso;

e)

se opportuno, le altre norme e specifiche tecniche utilizzate;

f)

l'indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

g)

le informazioni di cui alla tabella 2 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido) e alla tabella 3 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido), misurati e calcolati ai sensi dell'allegato VIII;

h)

i risultati delle prove eseguite dai fornitori o per conto loro, compresi il nome e l'indirizzo dell'organismo che ha eseguito le prove;

i)

eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.

j)

un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente.

Tali informazioni possono essere incorporate nella documentazione tecnica conformemente alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tabella 2

Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Identificativo/i del modello/dei modelli:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no]

Potenza termica diretta: …(kW)

Potenza termica indiretta: …(kW)

Combustibile

Combustibile preferito (uno solo):

Altri combustibili idonei:

Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %

[sì/no]

[sì/no]

Legno compresso con tenore di umidità < 12 %

[sì/no]

[sì/no]

Altra biomassa legnosa

[sì/no]

[sì/no]

Biomassa non legnosa

[sì/no]

[sì/no]

Antracite e carbone secco

[sì/no]

[sì/no]

Coke metallurgico

[sì/no]

[sì/no]

Coke a bassa temperatura

[sì/no]

[sì/no]

Carbone bituminoso

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di lignite

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di torba

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di miscela di combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

Altro combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

Altra miscela di biomassa e combustibile solido

[sì/no]

[sì/no]

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs [%]:

Indice di efficienza energetica (EEI)

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV ricevuto)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/n.p.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/n.p.]

%

 

 

 

 

 

 

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

(indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

 

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

 

 

 

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,x/n.p.]

kW

 

 

Contatti

Nome e indirizzo del fornitore


Tabella 3

Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido

Identificativo/i del modello/dei modelli:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no]

Potenza termica diretta: …(kW)

Potenza termica indiretta: …(kW)

Combustibile

 

 

 

Selezionare il tipo di combustibile

[gassoso/liquido]

[specificare]

 

 

 

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/n.p.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/n.p.]

%

 

 

 

 

 

 

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

(indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,x/n.p.]

kW

 

 

Contatti

Nome e indirizzo del fornitore


(1)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).


ALLEGATO VI

Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, fatta eccezione per Internet

1.

Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

a)

la classe di efficienza energetica del modello definita secondo l'allegato II, punto 1;

b)

la potenza termica diretta in kW, arrotondata al primo decimale più vicino;

c)

la potenza termica indiretta in kW, arrotondata al decimale più vicino.

2.

Tutte le informazioni di cui al punto 1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili.


ALLEGATO VII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1.

Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a)

«dispositivo di visualizzazione», qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b)

«visualizzazione annidata», un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c)

«schermo tattile», uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d)

«testo alternativo», testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2.

L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III, punto 2. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3.

L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:

a)

consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b)

indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c)

ha uno dei seguenti formati:

Image

4.

In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a)

l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b)

l'immagine è collegata all'etichetta;

c)

l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d)

l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e)

nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f)

l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g)

il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5.

L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura «Scheda prodotto». Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.


ALLEGATO VIII

Misurazioni e calcoli

1.

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o mediante altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 4.

2.

Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli

a)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono sottoposti a prova per il combustibile preferito al fine di determinare l'indice di efficienza energetica e la potenza termica diretta e indiretta.

b)

I valori dichiarati della potenza termica diretta e indiretta e l'indice di efficienza energetica sono arrotondati al primo decimale più vicino.

3.

Condizioni generali per l'indice di efficienza energetica e il consumo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale:

a)

I valori di efficienza utile ηth,nom , ηth,min e i valori di potenza termica diretta e indiretta per Pnom , Pmin sono misurati ove applicabili.

b)

L'indice di efficienza energetica (EEI) è calcolato come l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηS,on in modo attivo, corretta, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che usano la biomassa come combustibile preferito, da un fattore che tiene conto della natura rinnovabile di tale combustibile e corretta per i contributi relativi ai controlli della temperatura, al consumo ausiliario di energia elettrica e al consumo energetico della fiamma pilota permanente. L'indice di efficienza energetica (EEI) è espresso con una cifra che ne indica la percentuale.

4.

Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

L'indice di efficienza energetica (EEI) di tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è definito come segue:

Formula

dove:

ηS,on è l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo, espressa in %, calcolata come stabilito al punto 4, lettera b);

BLF è il fattore di etichettatura per la biomassa, pari a 1,45 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a biomassa e a 1 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibili fossili;

F(2) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono a vicenda, non possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %;

F(3) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %;

F(4) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo negativo all'indice di efficienza energetica dovuto al consumo ausiliario di energia elettrica, espresso in %;

F(5) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo negativo all'indice di efficienza energetica dovuto al consumo energetico di una fiamma pilota permanente, espresso in %.

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo è calcolata come segue:

ηS,on= ηth,nom

dove:

ηth,nom è l'efficienza utile alla potenza termica nominale in base all'NCV.

c)

Il fattore di correzione F(2), che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue:

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione F(2) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 4, a seconda delle caratteristiche del controllo applicate. Si può selezionare un solo valore.

Tabella 4

Fattore di correzione F(2)

Se il prodotto è dotato di (si può applicare una sola opzione):

F(2)

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale alimentati a combustibile:

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

0,0 %

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

1,0 %

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

2,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente

4,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

6,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

7,0 %

Dal 1o gennaio 2022F(2) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido con emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima, superiori a quelle di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2015/1185 (1). La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale. Dal 1o gennaio 2022, se F(2) non è uguale a zero nella documentazione tecnica sono accluse le informazioni relative alle emissioni alla potenza termica minima.

d)

Il fattore di correzione F(3), che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue:

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione F(3) è pari alla somma dei valori che figurano nella tabella 5, a seconda della caratteristica o delle caratteristiche del controllo applicate.

Tabella 5

Fattore di correzione F(3)

Se il prodotto è munito di (sono possibili più opzioni)

F(3)

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale alimentati a combustibile:

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

1,0 %

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

1,0 %

con opzione di controllo a distanza

1,0 %

Dal 1o gennaio 2022F(3) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido con emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima, superiori a quelle di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2015/1185. La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale. Dal 1o gennaio 2022, se F(3) non è uguale a zero nella documentazione tecnica sono accluse le informazioni relative alle emissioni alla potenza termica minima.

e)

Il fattore di correzione F(4), che rappresenta il consumo ausiliario di energia elettrica, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto del consumo ausiliario di energia elettrica in modo acceso e stand-by.

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione del consumo ausiliario di energia elettrica è calcolato come segue:

Formula

dove:

elmax è il consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale, espresso in kW;

elmin è il consumo di energia elettrica alla potenza termica minima, espresso in kW; qualora il prodotto non offra una potenza termica minima si usa il valore del consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale;

elsb è il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.

f)

Il fattore di correzione F(5), relativo al consumo di energia di una fiamma pilota permanente, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto della potenza necessaria per la fiamma pilota permanente.

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione è calcolato come:

Formula

dove:

Ppilot è il consumo della fiamma pilota, espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO IX

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con un combustibile che ha caratteristiche simili a quello usato dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato VIII.

Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori e le classi sull'etichetta e sulla scheda prodotto corrispondono a quelli della documentazione tecnica, e

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, l'indice di efficienza energetica (EEI) non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

c)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido, l'EEI non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

d)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso, l'EEI non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato.

2.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere da b) a d), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore.

Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori e le classi dichiarati sull'etichetta e sulla scheda prodotto per le tre unità supplementari corrispondono a quelli della documentazione tecnica;

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, l'EEI medio delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

c)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido, l'EEI medio delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

d)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso, l'EEI medio delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello.

Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato VIII.

Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.


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