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Document 32015R1186
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1186 of 24 April 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of local space heaters (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 193 del 21.7.2015, p. 20–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/20 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1186 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2015
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia che hanno un notevole potenziale in termini di risparmio energetico e che offrono livelli molto diversi di prestazioni a parità di funzionalità. |
(2) |
Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con funzionalità equivalenti evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica e l'energia che assorbono rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'Unione. Il margine per ridurne il consumo energetico è ampio. |
(3) |
Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a biomassa non legnosa hanno caratteristiche tecniche specifiche ed occorre pertanto escluderli dal presente regolamento. |
(4) |
È opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e di informazioni uniformi relative ai prodotti per quanto riguarda l'efficienza energetica in modo da stimolare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno. |
(5) |
Poiché l'uso tipico e pertanto anche il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è diverso da quello degli altri prodotti per il riscaldamento d'ambiente regolamentati, il presente regolamento introduce una scala di etichettatura diversa da quella relativa agli altri prodotti di riscaldamento d'ambiente. |
(6) |
Poiché gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante sono prodotti acquistati direttamente da professionisti e non dai consumatori finali, il presente regolamento non stabilisce requisiti di etichettatura energetica a essi relativi. |
(7) |
Le specifiche minime applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a norma del regolamento delegato (UE) 2015/1188 (2) offrono il massimo potenziale di miglioramento tecnico per tali prodotti. Di conseguenza, non vi sarà più margine per un'ulteriore differenziazione tra di essi. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici non possono essere direttamente sostituiti da apparecchi più efficienti che utilizzano altri combustibili e pertanto l'etichetta non conseguirebbe l'obiettivo di fornire ai consumatori informazioni in merito all'efficienza dei diversi prodotti. |
(8) |
La promozione dell'uso delle energie rinnovabili nei prodotti per il riscaldamento è in linea con l'obiettivo di promuovere le energie rinnovabili. È pertanto opportuno che il presente regolamento introduca un'impostazione specifica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, un «fattore di etichettatura per la biomassa» stabilito ad un livello tale che la classe A++ possa essere raggiunta solo dagli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che utilizzano pellet. |
(9) |
È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione in conformità alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile. |
(10) |
Occorre che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale. |
(11) |
È opportuno altresì che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale. |
(12) |
È necessario inoltre che il presente regolamento specifichi i requisiti in materia di informazioni da fornire in tutte le forme di vendita a distanza degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e in tutto il relativo materiale pubblicitario e tecnico-promozionale. |
(13) |
È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riesaminate alla luce del progresso tecnologico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW.
Il presente regolamento non si applica:
a) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici; |
b) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento per la produzione di calore azionato da compressori elettrici o combustibili; |
c) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa; |
d) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni al fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone grazie alla convezione termica o all'irraggiamento termico; |
e) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni; |
f) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate; |
g) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti per assemblaggio sul posto; |
h) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante; |
i) |
ai prodotti di riscaldamento ad aria; |
j) |
alle stufe per sauna. |
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/CE, ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di confort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è dotato di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o i combustibili gassosi, liquidi o solidi direttamente in calore, rispettivamente mediante l'effetto Joule o la combustione; |
2) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina che utilizzano combustibili solidi; |
3) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile gassoso; |
4) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile liquido; |
5) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che utilizza l'effetto Joule elettrico per generare calore; |
6) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
7) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione possono essere isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
8) |
«termocucina», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili solidi, che integra in un monoblocco la funzione di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, di un piano cottura e/o di un forno destinati alla preparazione di alimenti, ed è collegato ermeticamente a un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
9) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina; |
10) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, dotato di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo e orientato verso il luogo da riscaldare in modo che l'emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente sui soggetti da riscaldare; l'apparecchio emette i prodotti della combustione nel locale in cui è situato; |
11) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo in prossimità dei soggetti da riscaldare, che riscalda l'ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione che devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione; |
12) |
«apparecchio per il riscaldamento privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso, liquido o solido ed emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato, diverso da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso; |
13) |
«apparecchio per il riscaldamento aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e il camino o l'apertura del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione; |
14) |
«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui il prodotto è situato; |
15) |
«stufa per sauna», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi; |
16) |
«combustibile solido», un combustibile allo stato solido in condizioni normali di temperatura ambiente interna, tra cui la biomassa solida e i combustibili fossili solidi; |
17) |
«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse tra cui la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; |
18) |
«biomassa legnosa», la biomassa proveniente da alberi, cespugli e arbusti, inclusi i ceppi, i trucioli, il legno compresso granulare (pellet), il legno compresso a mattonelle e la segatura; |
19) |
«biomassa non legnosa», la biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli d'olive, sansa di olive e gusci; |
20) |
«combustibile preferito», il singolo combustibile da usare preferibilmente nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in base alle istruzioni del fornitore; |
21) |
«combustibile solido fossile», il combustibile solido diverso dalla biomassa, tra cui l'antracite e il carbone secco, il coke metallurgico, il coke a bassa temperatura, il carbone bituminoso, la lignite, una miscela di combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili; ai fini del presente regolamento è inclusa anche la torba; |
22) |
«altro combustibile idoneo», un combustibile diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del fornitore si può usare nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale di istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali, sui siti web dei fabbricanti e dei fornitori accessibili al pubblico, nella documentazione tecnica e promozionale e nei messaggi pubblicitari; |
23) |
«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW; |
24) |
«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW; |
25) |
«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, a fini di riscaldamento d'ambiente o di produzione d'acqua calda per uso domestico; |
26) |
«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW; |
27) |
«potenza termica minima» (Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla potenza termica minima, espressa in kW; |
28) |
«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno. |
29) |
«modello equivalente», un modello immesso in commercio con gli stessi parametri tecnici indicati nella tabella 2 o nella tabella 3 dell'allegato V, di un altro modello immesso in commercio dallo stesso fornitore. |
Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I contiene definizioni supplementari.
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:
a) |
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; |
b) |
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; |
c) |
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV; |
d) |
una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; |
e) |
la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; |
f) |
la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello; |
g) |
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello. |
2. A decorrere dal 1o gennaio 2022 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:
a) |
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; |
b) |
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; |
c) |
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV; |
d) |
una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; |
e) |
la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; |
f) |
la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello; |
g) |
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello. |
Articolo 4
Responsabilità dei rivenditori
I distributori di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono tenuti a garantire che:
a) |
presso il punto vendita gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile; |
b) |
gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII; |
c) |
la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello; |
d) |
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione e di calcolo
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, definite all'allegato VIII.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alla procedura stabilita nell'allegato IX.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1o gennaio 2024. Il riesame valuta in particolare se le esenzioni dall'applicazione del regolamento possono essere ridotte.
Articolo 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica dal 1o gennaio 2018 agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2018.
3. Dal 1o gennaio 2022 si applica agli apparecchi a combustibile solido privi di condotto di evacuazione e a quelli aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 76 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
ALLEGATO I
Definizioni applicabili agli allegati da II a IX
Ai fini degli allegati da II a IX s'intende per:
1) |
«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5; |
2) |
«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente; |
3) |
«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima (rispettivamente ηth,nom o ηth,min)», il rapporto tra la potenza termica utile e l'energia totale in entrata dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in termini di NCV, espresso in %; |
4) |
«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale» (elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore; |
5) |
«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica minima, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore; |
6) |
«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW; |
7) |
«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile gassoso, liquido o solido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW; |
8) |
«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica; |
9) |
«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata; |
10) |
«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno; |
11) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno; |
12) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore; |
13) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera; |
14) |
«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale; |
15) |
«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra è utilizzato un sensore, questo può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni; |
16) |
«con opzione di controllo a distanza», la funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato con il comando del prodotto; |
17) |
«modo stand-by», la condizione in cui il prodotto è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un'informazione o dello stato; |
18) |
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore o distributore; |
19) |
«altro combustibile fossile», combustibile fossile diverso da antracite e carbone secco, coke metallurgico, coke a bassa temperatura, carbone bituminoso, lignite, torba o mattonelle di miscele di combustibili fossili; |
20) |
«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa dai ceppi di legno con un tenore di umidità inferiore o pari al 25 %, combustibile in mattonelle con un tenore di umidità inferiore al 14 % o legno compresso con un tenore di umidità inferiore al 12 %; |
21) |
«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale. |
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
ALLEGATO II
Classi di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è determinata in base al relativo indice di efficienza energetica indicato nella tabella 1.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica (EEI) |
A++ |
EEI ≥ 130 |
A+ |
107 ≤ EEI < 130 |
A |
88 ≤ EEI < 107 |
B |
82 ≤ EEI < 88 |
C |
77 ≤ EEI < 82 |
D |
72 ≤ EEI < 77 |
E |
62 ≤ EEI < 72 |
F |
42 ≤ EEI < 62 |
G |
EEI < 42 |
L'indice di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è calcolato conformemente all'allegato VIII.
ALLEGATO III
Etichetta
1. |
Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
|
2. |
L'etichetta per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale è conforme al modello che segue:
Dove:
|
ALLEGATO IV
Scheda prodotto
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nell'opuscolo allegato al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
2. |
Una stessa scheda prodotto può riguardare diversi modelli di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale forniti dallo stesso fornitore. |
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta. |
ALLEGATO V
Documentazione tecnica
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) comprende:
a) |
il nome e l'indirizzo del fornitore; |
b) |
l'identificativo del modello; |
c) |
se opportuno, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; |
d) |
se il combustibile preferito è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 2, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e, per altro combustibile fossile, anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso; |
e) |
se opportuno, le altre norme e specifiche tecniche utilizzate; |
f) |
l'indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore; |
g) |
le informazioni di cui alla tabella 2 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido) e alla tabella 3 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido), misurati e calcolati ai sensi dell'allegato VIII; |
h) |
i risultati delle prove eseguite dai fornitori o per conto loro, compresi il nome e l'indirizzo dell'organismo che ha eseguito le prove; |
i) |
eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale. |
j) |
un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente. |
Tali informazioni possono essere incorporate nella documentazione tecnica conformemente alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Tabella 2
Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
Identificativo/i del modello/dei modelli: |
||||||||||
Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no] |
||||||||||
Potenza termica diretta: …(kW) |
||||||||||
Potenza termica indiretta: …(kW) |
||||||||||
Combustibile |
Combustibile preferito (uno solo): |
Altri combustibili idonei: |
||||||||
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Legno compresso con tenore di umidità < 12 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Altra biomassa legnosa |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Biomassa non legnosa |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Antracite e carbone secco |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Coke metallurgico |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Coke a bassa temperatura |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Carbone bituminoso |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Mattonelle di lignite |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Mattonelle di torba |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Mattonelle di miscela di combustibile fossile |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Altro combustibile fossile |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Altra miscela di biomassa e combustibile solido |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito |
||||||||||
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs [%]: |
||||||||||
Indice di efficienza energetica (EEI) |
||||||||||
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
||
Potenza termica |
|
Efficienza utile (NCV ricevuto) |
||||||||
Potenza termica nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
||
Potenza termica minima (indicativa) |
Pmin |
[x,x/n.p.] |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa) |
ηth,min |
[x,x/n.p.] |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
Consumo ausiliario di energia elettrica |
|
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) |
||||||||
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
|||
Alla potenza termica minima |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
|||
In modo stand-by |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico |
[sì/no] |
|
|||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) |
||||||||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con opzione di controllo a distanza |
[sì/no] |
|
||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente |
|
|
|
|
||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) |
Ppilot |
[x,x/n.p.] |
kW |
|
|
|||||
Contatti |
Nome e indirizzo del fornitore |
Tabella 3
Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido
Identificativo/i del modello/dei modelli: |
||||||||||
Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no] |
||||||||||
Potenza termica diretta: …(kW) |
||||||||||
Potenza termica indiretta: …(kW) |
||||||||||
Combustibile |
|
|
|
|||||||
Selezionare il tipo di combustibile |
[gassoso/liquido] |
[specificare] |
||||||||
|
|
|
|
|||||||
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
||
Potenza termica |
|
Efficienza utile (NCV) |
||||||||
Potenza termica nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
||
Potenza termica minima (indicativa) |
Pmin |
[x,x/n.p.] |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa) |
ηth,min |
[x,x/n.p.] |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
Consumo ausiliario di energia elettrica |
|
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) |
||||||||
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
|||
Alla potenza termica minima |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
|||
In modo stand-by |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico |
[sì/no] |
|
|||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) |
||||||||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte |
[sì/no] |
|
||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente |
|
con opzione di controllo a distanza |
[sì/no] |
|
||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) |
Ppilot |
[x,x/n.p.] |
kW |
|
|
|||||
Contatti |
Nome e indirizzo del fornitore |
(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
ALLEGATO VI
Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, fatta eccezione per Internet
1. |
Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:
|
2. |
Tutte le informazioni di cui al punto 1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO VII
Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet
1. |
Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
|
2. |
L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III, punto 2. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile. |
3. |
L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:
|
4. |
In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
|
5. |
L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura «Scheda prodotto». Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile. |
ALLEGATO VIII
Misurazioni e calcoli
1. |
Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o mediante altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 4. |
2. |
Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli
|
3. |
Condizioni generali per l'indice di efficienza energetica e il consumo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale:
|
4. |
Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente
|
(1) Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO IX
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:
1. |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con un combustibile che ha caratteristiche simili a quello usato dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato VIII. Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:
|
2. |
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere da b) a d), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore. Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:
|
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.
Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello.
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato VIII.
Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.