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Document 32015R0707
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/707 of 30 April 2015 concerning the non-approval of Rheum officinale root extract as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/707 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo alla non approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/707 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo alla non approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2015/2756
GU L 113 del 1.5.2015, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/707 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2015
relativo alla non approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 26 aprile 2013 l'Institut Technique de l'agriculture biologique ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte dall'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. |
(2) |
La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la quale, il 12 giugno 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(3) |
La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'estratto di radice di Rheum officinale non soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(4) |
La relazione tecnica ha identificato alcuni problemi specifici riguardo ai rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i consumatori e gli organismi non bersaglio. |
(5) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito all'esame dell'Autorità e al progetto di rapporto di riesame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi. |
(6) |
Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza. |
(7) |
In merito agli impieghi che erano stati esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione, non è stato quindi possibile stabilire che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'estratto di radice di Rheum Officinale come sostanza di base. |
(8) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda per l'approvazione dell'estratto di radice di Rheum Officinale come sostanza di base, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non approvazione di una sostanza di base
La sostanza estratto di radice di Rheum Officinale non è approvata come sostanza di base.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base Rheum officinale e sulle conclusioni tratte dall'EFSA sugli specifici punti sollevati. 2014:EN-617. 31 pagg.
(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).