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Document 52017XC0617(01)

Comunicazione della Commissione — Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio— Oneri di servizio pubblico (OSP)

C/2017/3712

GU C 194 del 17.6.2017, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio— Oneri di servizio pubblico (OSP)

(2017/C 194/01)

Indice

1.

Introduzione 2

2.

Argomenti a favore degli orientamenti 3

2.1.

Il quadro giuridico 3

2.2.

Necessità di chiarimenti sulle norme 3

3.

Imposizione di OSP 4

3.1.

Principi generali 4

3.2.

Servizi e rotte ammissibili 5

3.2.1.

Tipo di servizi 5

3.2.2.

Tipi di rotte 5

3.2.3.

Il carattere essenziale della rotta 6

3.2.4.

Il raggruppamento delle rotte 7

3.2.5.

Legame con il regolamento sulle bande orarie 7

3.3.

Necessità e adeguatezza degli obblighi 8

3.3.1.

Equilibrio rispetto alle esigenze in materia di sviluppo economico e sociale 8

3.3.2.

Inadeguatezza delle modalità di trasporto alternative 8

3.3.3.

Condizioni e tariffe aeree 8

3.3.4.

Effetto combinato delle prestazioni di servizi di trasporto aereo 9

3.4.

Tipi di obblighi 9

3.5.

Obblighi di continuità 10

3.6.

Conseguenze dell’imposizione di OSP 10

4.

Procedure da seguire per imporre gli OSP 11

4.1.

Pubblicazione di note informative nella Gazzetta ufficiale 12

5.

Necessità di un riesame periodico degli OSP 12

6.

Concessioni esclusive di servizi 13

6.1.

Obbligo di indire una gara pubblica d’appalto 13

6.2.

Ammissibilità alla presentazione di un’offerta 14

6.3.

Criteri di selezione 14

6.4.

Conseguenze della concessione del diritto esclusivo di operare sulla rotta 14

6.5.

Riesame degli OSP e dell’esclusività al termine di ogni periodo di concessione 15

6.6.

Caso particolare: raggruppamento di rotte da aggiudicare tramite gara d’appalto 15

7.

Procedure da seguire per le gare pubbliche d’appalto 16

8.

Compensazione e legame con le norme in materia di aiuti di Stato 17

8.1.

Possibilità e importo della compensazione 17

8.2.

Legame con le norme in materia di aiuti di Stato 17

8.2.1.

Sovvenzioni pubbliche concesse per compensare obblighi di servizio pubblico 18

8.2.2.

I criteri Altmark 18

9.

Procedura di emergenza 19

10.

Procedura di gara d’appalto per gli OSP e legame con le norme in materia di appalti 20

11.

Poteri di indagine e decisionali della Commissione 21

ALLEGATO I:

Questionario realizzato dalla DG COMP e dalla DG MOVE per la notifica degli OSP alla Commissione 22

ALLEGATO II:

Estratto delle disposizioni relative agli OSP contenute nel regolamento n. 1008/2008 25

1.   INTRODUZIONE

1.

Il ruolo degli oneri di servizio pubblico (nel prosieguo «OSP»), ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1) (nel prosieguo il «regolamento n. 1008/2008» o il «regolamento»), è quello di stabilire norme fisse in materia di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima per garantire l’accesso a regioni isolate o in via sviluppo, laddove uno Stato membro ritenga che gli obiettivi della politica di sviluppo regionale non saranno adeguatamente soddisfatti se lasciati esclusivamente al libero gioco delle forze di mercato, poiché il mercato di per sé non è sufficiente a fornire a queste regioni un livello accettabile di servizi aerei. Gli OSP sono pertanto un’eccezione al principio generale della libera prestazione di servizi aerei all’interno dell’UE sancito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

2.

Nella sua comunicazione dal titolo «Una strategia per l’aviazione in Europa» (2), la Commissione individua le diverse esigenze dei cittadini e delle imprese dell’UE, quali l’accesso a servizi di trasporto aereo di alta qualità, e ritiene che se il mercato di per sé non è sufficiente a fornire a determinate regioni europee un livello accettabile di servizi di trasporto aereo, gli Stati membri possono prendere in considerazione di imporre oneri di servizio pubblico come strumento per garantire servizi da e verso regioni insufficientemente servite, ossia garantire la connettività dove necessario. Gli OSP possono svolgere un ruolo estremamente positivo in termini di connettività e alcuni studi dimostrano che la connettività è essenziale per le regioni dell’UE: un aumento del 10 % della connettività, come stimato nei summenzionati studi, favorisce un incremento del PIL (pro capite) di un ulteriore 0,5 % e del tasso di crescita del PIL dell’1 %, oltre a determinare un aumento complessivo della produttività del lavoro (3). La connettività è essenziale per la crescita, l’occupazione e la coesione sociale.

3.

Ad oggi esistono 179 rotte soggette a OSP istituite a norma del regolamento n. 1008/2008 nell’UE, situate in tredici Stati membri (Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna e Svezia) (4). La Francia ne ha il numero maggiore (40) con circa 5,7 milioni di passeggeri all’anno, il che significa che ogni cinque passeggeri nazionali uno viaggia su una rotta soggetta a OSP. In Irlanda la quota di OSP nel traffico interno è di circa il 70 %. Le rotte OSP sono in pratica prevalentemente nazionali e solo 7 di esse collegano aeroporti situati in due Stati membri diversi. Le autorità pubbliche sovvenzionano 136 delle attuali rotte OSP e si stima, in base alle informazioni a disposizione della Commissione, che la somma complessiva dei sussidi spesi ogni anno per garantirne l’operatività sia pari ad almeno 300 milioni di EUR.

4.

Un controllo dell’idoneità del regolamento n. 1008/2008 effettuato dalla Commissione nel periodo 2011-2013 ha rilevato che le norme relative agli OSP ivi stabilite sono adatte allo scopo, ossia a garantire la connettività quando il mercato non è in grado di farlo. Sono state formulate raccomandazioni dalle parti interessate e dagli Stati membri per accrescere la cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione e assicurare un buon livello di interazione tra le norme in materia di aiuti di Stato e le norme del regolamento sugli OSP, eventualmente anche pubblicando degli orientamenti (5).

5.

Sono state adottate misure concrete per dare seguito a queste raccomandazioni. La Commissione ha creato una rete aggiornata di contatti relativi agli OSP e ha anche organizzato riunioni del comitato per l’accesso al mercato (6), in conformità con il regolamento n. 1008/2008, durante i quali i servizi della Commissione hanno illustrato la questione degli OSP e gli Stati membri si sono scambiati esperienze pratiche. È stato predisposto un semplice questionario per consentire alle autorità nazionali di comunicare agevolmente l’intenzione di imporre degli OSP. Le autorità adoperano adesso questo questionario in maniera sistematica. I servizi della Commissione avvertono gli Stati membri ex ante quando riscontrano problemi. Una nuova banca dati consente ai servizi della Commissione di recuperare i dati consolidati sugli OSP in tutta Europa.

2.   ARGOMENTI A FAVORE DEGLI ORIENTAMENTI

2.1.   Il quadro giuridico

6.

Le condizioni e i requisiti degli OSP sono stabiliti negli articoli da 16 a 18 del regolamento n. 1008/2008 (cfr. estratto nell’allegato II ai presenti orientamenti). L’articolo 16 stabilisce i principi generali per gli OSP. Esso specifica i criteri per i requisiti di continuità e l’imposizione degli OSP, i criteri di valutazione per gli Stati membri, le norme sulla procedura di pubblicazione e sull’avvio delle operazioni nelle rotte soggette a OSP, le condizioni e le procedure per limitare l’accesso a una rotta e anche la procedura di emergenza. L’articolo 17 stabilisce come è organizzata la procedura di gara pubblica d’appalto. Esso contiene norme sul contenuto del bando di gara e sul successivo contratto, sulla procedura di pubblicazione e sulle informazioni da fornire agli offerenti, sui criteri di selezione delle offerte, sulla compensazione e le informazioni da trasmettere alla Commissione al termine della procedura di gara. Infine, l’articolo 18 contiene le norme per l’esame e la revisione delle decisioni prese ai sensi degli articoli precedenti.

2.2.   Necessità di chiarimenti sulle norme

7.

Il quadro giuridico dell’UE istituito dal regolamento n. 1008/2008 garantisce l’apertura, la pubblicità e la trasparenza della procedura per l’imposizione di OSP. Il monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative agli OSP è importante per evitare eventuali abusi del sistema dovuti alle restrizioni sproporzionate della concorrenza rispetto agli obiettivi sociali ed economici perseguiti. L’obiettivo della Commissione è di consigliare e affrontare il maggior numero possibile di potenziali questioni già prima della pubblicazione della nota informativa riguardante l’OSP.

8.

Al proposito si considera utile far conoscere il più possibile le valutazioni effettuate nel passato, i singoli casi, che di solito sono noti esclusivamente allo Stato membro coinvolto e alla Commissione.

9.

Un altro argomento a favore dell’adozione di questi orientamenti è la mancanza, a tutt’oggi, di giurisprudenza della Corte di giustizia relativa agli OSP istituiti a norma del regolamento n. 1008/2008.

10.

Nel corso di una riunione del comitato consultivo per l’applicazione della legislazione relativa all’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie svoltasi nel settembre 2015 (7) in presenza di esperti nazionali, i servizi della Commissione hanno accennato alla possibilità di fornire orientamenti sugli OSP. Gli Stati membri hanno accolto favorevolmente questa idea e convenuto che tali orientamenti potrebbero assicurare trasparenza, coerenza e chiarezza alle compagnie aeree dell’UE, agli Stati membri e alle autorità e amministrazioni regionali. Questa posizione coincide con quella espressa dalle autorità nazionali e regionali nell’ambito di precedenti scambi bilaterali. Pertanto, nella propria comunicazione sulla strategia per l’aviazione, la Commissione si è impegnata a pubblicare orientamenti per chiarire l’interpretazione e l’applicazione da parte dei servizi della Commissione delle norme e delle procedure che disciplinano gli OSP previste dal regolamento n. 1008/2008. I presenti orientamenti derivano proprio da quell’impegno. In preparazione della stesura di questi orientamenti è stata organizzata una consultazione mirata e informale nell’estate 2016 per raccogliere pareri dalle principali parti interessate.

11.

Gli orientamenti intendono spiegare l’interpretazione data dalla Commissione ai criteri indicati nel regolamento e descrivere le procedure applicabili da seguire. Inoltre, in tutto il testo sono fornite risposte alle domande più ricorrenti a cui il regolamento non fornisce una risposta esplicita. È evidente che tra i vari Stati membri alcuni conoscono molto bene le norme e la loro applicazione, mentre altri hanno un’esperienza molto limitata o nessuna esperienza nell’applicazione delle norme relative agli OSP. I chiarimenti sulle norme e sulla loro interpretazione dovrebbero facilitare l’adempimento delle norme applicabili, in particolare per chi utilizza gli OSP per la prima volta.

12.

Gli orientamenti riflettono l’esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione delle norme relative agli OSP come stabilite dal regolamento e tengono altresì conto delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal diritto dell’Unione (in particolare dagli articoli 107-109 del TFUE) (8). Benché quasi ogni giorno la Commissione riceva numerose domande relative agli OSP in generale, soprattutto da parte degli Stati membri, il numero di denunce formali – tutte presentate da compagnie aeree e aeroporti – è stato molto limitato. Questi orientamenti intendono affrontare le questioni che sono state sollevate più spesso da autorità nazionali, compagnie aeree e aeroporti. Non intendono trattare tutti i provvedimenti in modo esaustivo.

13.

Gli orientamenti forniscono indicazioni applicabili alla maggior parte dei casi, ma occorre evidenziare che ogni caso deve essere valutato a parte e alla luce di tutte le circostanze specifiche.

14.

In ogni caso, i presenti orientamenti non intendono introdurre alcun nuovo obbligo giuridico e lasciano impregiudicata l’interpretazione che la Corte di giustizia potrebbe dare in futuro in materia di OSP.

3.   IMPOSIZIONE DI OSP

3.1.   Principi generali

15.

Dall’articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1008/2008 risulta che gli Stati membri debbono informare la Commissione in merito alla propria intenzione di imporre oneri di servizio pubblico. La pubblicazione di note informative non garantisce certezza giuridica di un determinato risultato. L’obiettivo è quello di informare il mercato circa le intenzioni di uno Stato membro in merito a un nuovo OSP (9). I servizi della Commissione hanno elaborato un questionario per notificare e descrivere l’OSP. Esso tratta anche le questioni più importanti nell’ambito sia del regolamento n. 1008/2008, sia delle norme in materia di aiuti di Stato, che costituiscono parte integrante, ma indipendente, della valutazione di qualsiasi OSP (cfr. allegato I) (10). Sebbene la Commissione non adotti una decisione formale sull’OSP in quanto tale, è comunque importante chiarire eventuali questioni che potrebbero essere rilevate prima che un OSP venga imposto o modificato e sollevi problemi in futuro. La Commissione invita gli Stati membri a contattare tempestivamente i suoi servizi qualora essi inizino a valutare l’imposizione di un nuovo OSP o la modifica di uno già esistente. In questo modo i servizi della Commissione vengono a conoscenza dei progetti e possono fornire assistenza fin dall’inizio, rendendo così anche più agevole l’intero processo.

16.

Una caratteristica importante degli OSP nel settore del trasporto aereo è la netta distinzione tra il regime di OSP che stabilisce le condizioni per operare su una rotta specifica e il contratto che conferisce un diritto esclusivo (con o senza compensazione) a un operatore. L’imposizione di un OSP nel settore del trasporto aereo non conferisce necessariamente e automaticamente allo Stato membro in questione il diritto di limitare l’accesso alla rotta aerea a un unico operatore o di concedere compensazioni per l’adempimento dell’OSP (il cosiddetto «OSP limitato»). Se un vettore aereo esprime la propria volontà di gestire la rotta senza esclusività e compensazione, l’accesso a essa deve rimanere aperto a qualsiasi vettore che rispetti le condizioni dell’OSP (il cosiddetto «OSP aperto»).

17.

A norma del regolamento, gli OSP possono essere utilizzati in particolare per garantire l’accesso alle regioni remote e isolate o, a determinate condizioni, qualora le sole forze di mercato non siano sufficienti a garantire la prestazione di servizi di trasporto aereo minimi rispondenti a determinati criteri.

18.

Poiché costituiscono un’eccezione al principio generale della libera prestazione di servizi aerei (11), gli OSP sono soggetti a rigorosi vincoli e requisiti. Gli OSP dovrebbero rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità: in particolare, non possono introdurre alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sull’identità dei vettori aerei e andare oltre il necessario per raggiungere gli obiettivi (12).

3.2.   Servizi e rotte ammissibili

3.2.1.   Tipo di servizi

19.

Gli OSP possono essere imposti esclusivamente ai servizi aerei di linea (13). Non riguardano i servizi aerei non di linea. Qualora un vettore aereo metta in vendita su una rotta il solo posto (14), conformemente ai requisiti dell’OSP imposti su tale rotta, siffatto servizio aereo è considerato un servizio aereo di linea (15).

3.2.2.   Tipi di rotte

20.

Il regolamento n. 1008/2008 prevede l’imposizione di OSP su due tipi di rotte (16):

a)

rotte verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo

Una regione periferica è solitamente una regione isolata o raggiungibile con difficoltà dalla capitale o da qualsiasi altra città principale dello Stato membro. La lontananza e l’isolamento dovrebbero essere valutati in relazione al territorio dello Stato membro, ai suoi centri amministrativi, d’affari, d’istruzione e medici, ma anche in riferimento al territorio e a centri simili degli altri Stati membri con cui confina. Una regione in via di sviluppo soffre di ritardi nello sviluppo economico (17), ad esempio in termini di PIL pro capite o tasso di disoccupazione.

b)

rotte a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto

Il regolamento non contempla un criterio quantitativo per valutare la «bassa densità di traffico» di una rotta, viste le varie situazioni che potrebbero esistere nei diversi Stati membri. Tuttavia, sulla base dell’esperienza acquisita dalla Commissione in un gran numero di casi di OSP, sembra plausibile affermare che una rotta con un volume di traffico annuale superiore a 100 000 passeggeri non possa di norma essere considerata una rotta a bassa densità di traffico ai sensi del regolamento (18).

21.

Il regolamento n. 1008/2008 non limita gli OSP alle rotte all’interno di uno Stato membro stesso. Potrebbero perfettamente essere applicati a qualsiasi rotta intra-UE che soddisfi le condizioni del regolamento. Il regolamento non contempla le rotte soggette a OSP verso paesi terzi, in quanto esso riguarda soltanto i servizi aerei intra-UE (19).

22.

Dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento risulta che la rotta soggetta a OSP deve sempre essere definita da un aeroporto a un altro e non in riferimento a due città o regioni. La selezione dell’aeroporto ai fini di un OSP dovrebbe essere debitamente giustificata. I collegamenti in coincidenza, ossia le frequenze e le destinazioni offerte dagli aeroporti della città di destinazione, costituiscono un elemento di questa valutazione ma non possono essere l’unica giustificazione per scegliere un determinato aeroporto rispetto a un altro. In alternativa, se un’autorità pubblica ritiene che più aeroporti di destinazione possano soddisfare allo stesso modo le esigenze di una regione, potrebbe imporre un OSP da un aeroporto in quella regione a detti aeroporti di destinazione, imponendo così un OSP su queste rotte distinte. Se un vettore aereo inizia a operare su una di queste rotte o viene selezionato per una rotta tramite una gara pubblica che le include tutte, gli altri OSP devono essere abrogati in modo tale che il mercato non sia inutilmente chiuso (20). Sebbene tale configurazione non sia espressamente contemplata dall’articolo 16, paragrafo 1, le condizioni della disposizione non vi si oppongono ed è inoltre conforme agli obiettivi ivi indicati. Per evitare disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza, è tuttavia importante esprimere in maniera trasparente le intenzioni dell’autorità sin dall’inizio, in particolare tramite la comunicazione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento.

23.

Definire un OSP sulle rotte da una regione/diversi aeroporti che ne servono uno e la stessa città risulterebbe in genere eccessivo rispetto agli obiettivi perseguiti di garantire la mobilità e la coesione territoriale. L’effetto della misura comporterebbe l’esclusione di vettori aerei occasionali, in quanto non potrebbero volare dalla regione ad alcun aeroporto della città di destinazione, contribuendo quindi a chiudere definitivamente il mercato a nuovi vettori su rotte competitive. Pertanto, in linea di principio, gli OSP non dovrebbero riguardare gli altri aeroporti che servono la stessa città, ad eccezione di quello selezionato.

24.

In generale, gli OSP possono applicarsi alle rotte con uno o più scali (21). Tuttavia, la valutazione dell’adeguatezza dell’OSP deve essere effettuata individualmente per ogni segmento di volo. L’OSP non dovrebbe applicarsi ai segmenti di volo che non presentano i requisiti richiesti. Ad esempio, se un OSP è imposto sulla rotta da A a C con uno scalo a B, l’ammissibilità delle rotte A–C, A–B e B–C dovrebbe essere valutata individualmente. Se, ad esempio, il segmento B–C non possiede i requisiti per un OSP in base alle proprie caratteristiche, non si dovrebbero applicare gli obblighi relativi agli OSP nei confronti dei vettori aerei che trasportano passeggeri e/o merci su quel segmento. Qualsiasi obbligo imposto sulla rotta A–C non dovrebbe ostacolare la libera prestazione di servizi aerei sul segmento B–C.

3.2.3.   Il carattere essenziale della rotta

25.

Gli OSP possono essere imposti solo su una rotta che è «considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso» (22). Questa è una condizione necessaria per tutti i tipi di rotte suindicati e la valutazione deve sempre essere eseguita tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. Gli Stati membri hanno un certo margine di discrezionalità nel giudicare il carattere essenziale di una rotta. Tuttavia, tale potere discrezionale deve essere esercitato sulla base di fattori oggettivi relativi alle esigenze in materia di connettività conformemente al regolamento e, più in generale, al diritto dell’Unione.

26.

Una rotta che è indispensabile per una regione, come una piccola isola o una regione isolata, presenta chiaramente questo carattere vitale. Tuttavia, i servizi aerei che collegano città di piccole e medie dimensioni a importanti centri economici e amministrativi potrebbero anche essere considerati vitali in determinate circostanze per lo sviluppo economico e sociale delle regioni in questione. Ad esempio, un regime di OSP è stato imposto su una rotta che collega la capitale di uno Stato membro insulare a Bruxelles, poiché è la città dove le diverse istituzioni e i vari organismi dell’UE hanno i propri uffici.

27.

Tuttavia, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento pone dei limiti al margine di discrezionalità degli Stati membri. Ad esempio, anche se gli OSP potrebbero essere applicati per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico e sociale delle regioni o città, essi non possono essere imposti con l’obiettivo di promuovere o sostenere, direttamente o indirettamente, un determinato vettore aereo o sviluppare un particolare aeroporto.

3.2.4.   Il raggruppamento delle rotte

28.

Gli Stati membri non possono far dipendere l’accesso a una particolare rotta dal servizio di altre. Un tale raggruppamento sarebbe incompatibile con il regolamento n. 1008/2008 (23). I criteri di ammissibilità e adeguatezza previsti all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento si riferiscono alla «rotta», a cui non possono essere equiparati i pacchetti di rotte. Pertanto, ciascuno di tali criteri andrebbe valutato separatamente rispetto ad ogni singola rotta. Trattare pacchetti di rotte come una singola rotta potrebbe essere ritenuto una limitazione eccessiva all’accesso alle rotte, in quanto solo i vettori aerei con base regionale sono verosimilmente in grado di fornire servizi su tutte queste rotte.

29.

Questo divieto di raggruppare le rotte al momento dell’imposizione di un OSP non dovrebbe essere confuso con la possibilità di bandire gare per concedere il diritto di accesso a serie di rotte, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 10, del regolamento. Questa possibilità viene ulteriormente spiegata al punto 6.6 dei presenti orientamenti e si applica esclusivamente a quelle rotte su cui nessun vettore aereo ha istituito o è in procinto di istituire servizi aerei di linea conformemente agli OSP.

3.2.5.   Legame con il regolamento sulle bande orarie

30.

Il regolamento (CEE) n. 95/93, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (24) (nel prosieguo il «regolamento 95/93»), consente di riservare bande orarie per gli OSP. L’articolo 9, paragrafo 1, specifica che «uno Stato membro può riservare in un aeroporto coordinato le bande orarie necessarie per le operazioni su questa rotta. Se le bande orarie riservate sulla rotta non sono utilizzate, esse sono messe a disposizione di qualsiasi altro vettore aereo interessato ad operare la rotta conformemente agli oneri di servizio pubblico -- --. Se nessun altro vettore aereo è interessato ad operare la rotta e lo Stato membro in questione non pubblica un bando di gara [in forza dell’articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1008/2008]- -, le bande orarie sono riservate per un’altra rotta soggetta a oneri di servizio pubblico o sono restituite al pool.» Tali obblighi sono stabiliti al più tardi nel periodo indicato all’articolo 16, paragrafo 11, del regolamento n. 1008/2008, laddove si ritiene che un onere di servizio pubblico sia scaduto se sulla rotta soggetta a tale onere non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea per un periodo di dodici mesi. Riservare bande orarie nuovamente per la stessa rotta richiederebbe quindi la nuova imposizione di un OSP.

31.

L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 95/93 chiarisce che la procedura di gara dovrebbe essere applicata «se più di un vettore [dell’EU] è interessato a operare la rotta e non è stato in grado di ottenere le bande orarie nell’ora che precede o che segue l’orario richiesto dal coordinatore».

32.

Le disposizioni del regolamento n. 1008/2008 relative agli OSP non pregiudicano l’assegnazione delle competenze tra gli Stati membri per l’applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 95/93 (25).

33.

Questa prenotazione delle bande orarie non pregiudica i diritti pregressi acquisiti (grandfathering rights) ai sensi del regolamento n. 95/93. È pertanto possibile esclusivamente dal pool delle bande orarie che non sono state assegnate, previsto dall’articolo 10 del regolamento n. 95/93, che comprende le bande orarie restituite in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento.

34.

Va evidenziato che le bande orarie non devono essere riservate per fini diversi dall’OSP. Tale questione è particolarmente rilevante nel caso di scali. Ad esempio, su una rotta A-B-C dove B e C sono aeroporti con una congestione delle bande orarie, queste ultime possono essere riservate esclusivamente per i voli tra B e C se tale segmento costituisce di per sé l’oggetto di un OSP. In particolare, un OSP sulla rotta tra A e C (ossia relativo al trasporto tra questi due punti) non giustifica in quanto tale una prenotazione delle bande orarie nel punto B.

35.

Pertanto, sulle rotte soggette a OSP con prenotazione delle bande orarie:

1)

si dovrebbero evitare, ove possibile, scali negli aeroporti congestionati;

2)

non vi dovrebbe essere un cambio di aeromobile durante gli scali, a meno che il secondo segmento (B-C) possieda anch’esso i requisiti per un OSP con (l’altro) tipo di aeromobile impiegato. Altrimenti sarebbe possibile riservare bande orarie per aeromobili di grandi dimensioni che opererebbero al di là dei limiti entro i quali è giustificato l’OSP.

3.3.   Necessità e adeguatezza degli obblighi

36.

La necessità e l’adeguatezza dell’OSP previsto devono essere determinate sulla base di quattro criteri (26), illustrati nei paragrafi che seguono. Sebbene non abbia facoltà di richiedere allo Stato membro di imporre uno specifico OSP su una rotta, la Commissione valuta i criteri in base ai quali l’OSP (previsto) è imposto per verificare se è istituito in conformità con il regolamento. Se del caso, i servizi della Commissione prendono contatto con lo Stato membro interessato e chiedono chiarimenti. L’esperienza mostra che le rotte soggette a OSP verso le isole possono, nella maggior parte dei casi, essere necessarie e giustificate quando non vi è una domanda turistica sufficiente da sostenere un impiego commerciale per tutto l’anno. Tali rotte esistono ad esempio in Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito. Negli Stati membri meno densamente popolati come la Finlandia e la Svezia, nei casi in cui le distanze tra le regioni sono particolarmente lunghe e tendenzialmente non esistono mezzi di trasporto alternativi, le rotte possono in genere essere ammesse per l’utilizzo di OSP.

3.3.1.   Equilibrio rispetto alle esigenze in materia di sviluppo economico e sociale  (27)

37.

Questo criterio è un’espressione diretta del principio generale di proporzionalità. È strettamente correlato alle disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, in base a cui gli OSP possono essere imposti solo su rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto (28). Dall’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), risulta che dovrebbe esserci un equilibrio tra gli obblighi stessi e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata. Gli OSP non possono imporre restrizioni alla prestazione di servizi aerei superiori a quanto necessario per soddisfare le esigenze in questione.

3.3.2.   Inadeguatezza delle modalità di trasporto alternative  (29)

38.

Gli OSP dovrebbero essere imposti soltanto nella misura in cui le altre modalità di trasporto non soddisfino le esigenze di trasporto della regione interessata. Si dovrebbe tenere conto principalmente dei servizi offerti dagli operatori ferroviari, di traghetti e autobus. L’adeguatezza dei servizi dovrebbe essere valutata, in particolare, sotto il profilo della frequenza, dei tempi di percorrenza, degli orari di partenza e dei possibili collegamenti con altre importanti destinazioni, in special modo in relazione ad opzioni di viaggio a lungo raggio (30). Si dovrebbero esaminare anche le possibilità di trasporto (automobilistico) individuale, tenendo conto, in particolare, dei tempi di percorrenza su strada.

39.

Si dovrebbero tenere in particolare considerazione i servizi ferroviari che servono la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore (31). Ciò si riferisce sia ai treni ad alta velocità, sia ad altri servizi ferroviari. Laddove questi servizi ferroviari siano previsti con frequenze sufficienti per soddisfare le esigenze di mobilità della regione interessata, gli OSP non dovrebbero, in linea generale, essere imposti sui servizi aerei. In via eccezionale, gli OSP potrebbero tuttavia essere presi in considerazione in particolare se i servizi ferroviari non forniscono adeguati collegamenti con voli a medio e lungo raggio (ad esempio collegamento inadeguato tra la stazione ferroviaria nella regione interessata e l’aeroporto che offre servizi a medio e lungo raggio o mancanza di modalità alternative di trasporto per collegarsi alle destinazioni a lungo raggio, incluse le opzioni di voli indiretti). La valutazione deve essere svolta caso per caso.

3.3.3.   Condizioni e tariffe aeree  (32)

40.

La necessità e l’adeguatezza degli OSP, come richiesto dal regolamento, dovrebbero anche essere valutate in termini di tariffe aeree e condizioni proposte agli utenti. Gli OSP possono prevedere prescrizioni relative alle tariffe massime, se è ritenuto necessario, poiché altrimenti le tariffe sarebbero eccessive rispetto al contesto delle esigenze economiche della regione interessata. In casi specifici si potrebbe prevedere un OSP che si limita a fissare un prezzo massimo. Un forte rincaro dei prezzi e una diminuzione del numero di passeggeri in poco tempo può, a seconda dei casi, indicare la necessità di fissare un prezzo massimale.

3.3.4.   Effetto combinato delle prestazioni di servizi di trasporto aereo  (33)

41.

La necessità di imporre OSP dipenderà in ultima analisi dall’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta in questione. Se i servizi aerei forniti soddisfano già le esigenze di mobilità della regione interessata non si è in presenza di un «fallimento del mercato», e dunque non occorrerebbe un OSP. La Commissione è del parere che un OSP relativo al trasporto di passeggeri potrebbe in genere non essere giustificabile sulle rotte con un numero critico di passeggeri (in base all’esperienza, tale numero si potrebbe presentare a partire da 100 000 passeggeri all’anno) e su cui operano diversi vettori aerei durante tutto l’anno. In linea generale, nei casi in cui vi sono vettori aerei che operano già sulle rotte interessate, la valutazione dell’impatto degli oneri dovrebbe essere effettuata con attenzione particolare: obblighi eccessivi (ad esempio imposizione di massimali di costo, orari o numero di frequenze) possono rivelarsi controproducenti e ridurre l’offerta di servizi aerei. Va osservato che è inoltre possibile imporre un OSP al solo scopo di garantire il trasporto di merci e posta. In ogni caso, va valutato il modo in cui si evolvono i fattori summenzionati, anche combinati tra loro, se del caso.

42.

La valutazione dell’attuale prestazione di servizi di trasporto aereo dovrebbe altresì tenere conto dei servizi aerei indiretti e di altri aeroporti vicini. L’imposizione di oneri di servizio pubblico su una rotta verso un particolare aeroporto, qualora esista già una connessione indiretta con tempi di trasferimento ragionevoli (ad esempio un’ora o meno) o siano presenti servizi adeguati verso un vicino aeroporto (ad esempio aeroporti che servono una stessa città o regione, tra cui anche aeroporti in Stati membri confinanti) richiederebbe una giustificazione particolarmente solida. Il modo in cui il traffico nazionale e internazionale è ripartito tra questi aeroporti può svolgere un ruolo in questo senso. Se un altro aeroporto dista più di 100 km e/o i tempi di spostamento con i mezzi pubblici sono superiori a un’ora, è ragionevole chiedersi se davvero i due aeroporti possono essere considerati come alternative. Tuttavia, tale analisi deve sempre essere svolta caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche. In linea di massima, è più probabile che un OSP sia giustificato per i casi in cui non esistono servizi verso altri aeroporti ubicati nelle immediate vicinanze dell’aeroporto in questione.

3.4.   Tipi di obblighi

43.

Gli OSP si pongono l’obiettivo di garantire il conseguimento di determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione e capacità minima (34).

44.

In certe condizioni, la continuità del servizio aereo può essere garantita imponendo obblighi di continuità (35) (cfr. di seguito il paragrafo 3.5).

45.

Gli obblighi di regolarità e capacità comprendono principalmente la definizione delle capacità minime in termini di posti offerti o di frequenze minime che devono essere messe a disposizione in un determinato periodo di tempo. Tali obblighi possono variare in base agli orari di partenza, ai giorni della settimana, alle stagioni ecc. Ad esempio, uno o due voli giornalieri possono essere ritenuti normali nella maggior parte dei casi, tuttavia ci sono OSP che richiedono solamente un volo a settimana. Gli Stati membri hanno un certo margine di discrezionalità per decidere su questi elementi, tuttavia gli obblighi devono essere non discriminatori e proporzionati, nonché soddisfare i requisiti di necessità e adeguatezza stabiliti all’articolo 16, paragrafo 3 (cfr. il precedente paragrafo 3.3).

46.

Può essere altresì possibile imporre requisiti relativi all’aeromobile da utilizzare, ma questi dovrebbero essere oggettivamente giustificati e rispettare il principio di proporzionalità, ossia evitare inutili restrizioni sotto questo profilo e rimanere quindi i più generali possibili in funzione delle circostanze (ad esempio turbopropulsori o turboreattori in base alla distanza percorsa, predisposizione dell’aeromobile di atterrare in presenza di determinate condizioni ecc.). In particolare, tali requisiti non dovrebbero determinare una situazione in cui specifici vettori aerei siano de facto esclusi arbitrariamente dall’operare sulle rotte interessate. In questo senso, si dovrebbe imporre un requisito in termini di numero minimo di posti a sedere dell’aeromobile solo in casi eccezionali e andrebbe debitamente giustificato dalle circostanze di esercizio e in relazione agli obiettivi di mobilità perseguiti (36).

47.

Imporre OSP significa fissare requisiti minimi. Si potrebbe valutare di stabilire un numero massimo di posti a sedere solo quando ciò è chiaramente e oggettivamente giustificato dalle restrizioni operative imposte in uno degli aeroporti che fa parte della rotta soggetta a OSP. È di norma accettabile imporre una condizione che richieda che almeno parte dei membri dell’equipaggio parli la lingua dello Stato membro interessato.

48.

È altresì possibile richiedere l’utilizzo di un determinato tipo di aeromobile – aeroplano o elicottero – sulla rotta soggetta a OSP, in base alle specifiche circostanze del caso. Si possono fissare requisiti specifici in relazione al tipo di aeromobile (ad esempio tipo di motore, peso massimo al decollo, strumentazione per sistemi di atterraggio) quando ciò è oggettivamente giustificato da motivi di servizio (ad esempio il requisito di avvalersi di un elicottero quando non è disponibile una pista). Inoltre, tutti i requisiti devono essere non discriminatori.

49.

In termini di tariffazione, gli obblighi potrebbero comprendere principalmente l’applicazione di prezzi massimi o griglie tariffarie per tutti i servizi offerti o per una parte di essi. Tali griglie possono definire le categorie tariffarie o i prezzi di favore per determinate categorie di passeggeri (ad esempio residenti e studenti). Per quanto riguarda i residenti, questo trattamento preferenziale deve essere oggettivamente giustificato dalla necessità di permettere loro di partecipare alla vita culturale, economica e sociale del proprio Stato membro. È possibile fissare altri obblighi relativi ai prezzi purché siano non discriminatori e proporzionali e soddisfino le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 3.3 (37).

50.

Alcune volte negli OSP si deve includere un pasto o un bagaglio nel prezzo massimo pagato dal passeggero. La motivazione e la proporzionalità di tale requisito devono essere valutate caso per caso, ma in linea di principio tali condizioni non costituiscono elementi indispensabili di un OSP. È possibile prevedere un’eccezione in caso di voli a medio e lungo raggio, ossia di più di 3 ore. In questi casi, sarebbe generalmente giustificato includere un pasto nel prezzo massimo, così come il trasporto di un bagaglio, in quanto questo tipo di voli implica solitamente un soggiorno più lungo nel luogo di destinazione. Tuttavia, va evidenziato che se in un simile caso non comprende un bagaglio da stiva, il prezzo (massimo) dovrebbe essere fissato ad un livello inferiore, eventualmente aggiungendo un provvedimento che consenta al vettore aereo di far pagare una specifica tariffa supplementare per aggiungerlo.

3.5.   Obblighi di continuità

51.

Un OSP può richiedere ai vettori aerei di garantire l’operatività della rotta per un determinato periodo di tempo. Ciò è maggiormente rilevante in caso di OSP aperti (ossia non esclusivi), poiché per gli OSP limitati esiste normalmente un impegno contrattuale di questo tipo in cambio dell’esclusività (ed eventualmente una compensazione finanziaria). Tali obblighi di continuità possono esclusivamente essere imposti laddove le altre modalità di trasporto non siano in grado di garantire un servizio ininterrotto con almeno due frequenze giornaliere (38). Ciò significa un servizio disponibile durante tutto l’anno. Si possono imporre obblighi di continuità secondo le due seguenti modalità.

52.

Innanzitutto, l’OSP può richiedere ai vettori aerei che servono la rotta di notificare anticipatamente la propria intenzione di sospendere i servizi. Tuttavia, in conformità con il principio di proporzionalità, il termine di preavviso non dovrebbe essere generalmente superiore ai sei mesi, il che è sufficiente per attuare la procedura di gara per OSP.

53.

In secondo luogo, quando le attività sulla rotta interessata sono caratterizzate da una forte stagionalità, può essere utile garantire un servizio minimo durante i periodi dell’anno in cui la prestazione di servizi aerei tende a essere molto bassa. Su determinate rotte i vettori aerei sono inclini a concentrare le capacità offerte durante i periodi di forte domanda e a ridurle in modo significativo in altri per aumentare la redditività del servizio. Questo potrebbe determinare situazioni in cui la fornitura di servizi aerei è instabile e, nei periodi di bassa domanda, insufficiente a soddisfare le esigenze di mobilità della regione interessata. In conformità con il principio di proporzionalità, i periodi in cui sono imposti gli obblighi di continuità non dovrebbero normalmente superare un anno (39).

54.

I periodi operativi imposti nel contesto degli obblighi di continuità non vanno confusi con il periodo massimo di quattro o cinque anni durante il quale l’accesso alla rotta può essere limitato a un unico vettore aereo (40).

3.6.   Conseguenze dell’imposizione di OSP

55.

Un OSP imposto su una determinata rotta è applicabile a tutti i vettori aerei dell’UE soltanto a partire dalla data di pubblicazione di una nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata (41). In linea di principio spetta agli Stati membri interessati determinare come sanzionare la non conformità nel proprio diritto nazionale. Qualsiasi sanzione prevista e applicata in questo contesto deve risultare conforme ai rispettivi principi del diritto dell’Unione, ossia essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.

56.

Un OSP non dovrebbe limitare la possibilità per i vettori aerei di fornire un livello di servizio più elevato in termini di capacità e frequenza rispetto a quanto da esso stesso imposto (42). Sebbene le autorità nazionali possano ovviamente monitorare la corretta applicazione degli OSP e il rispetto della normativa applicabile, non dovrebbero interferire con il modo in cui il mercato adempie agli obblighi relativi agli OSP. Ad esempio, se più vettori sono interessati a operare su una rotta (aperta) soggetta a OSP, le autorità nazionali non dovrebbero distribuire le frequenze o le capacità tra i vettori aerei interessati.

57.

Qualora sia stato imposto un OSP, i vettori aerei dell’UE sono autorizzati in qualsiasi momento a istituire servizi aerei di linea conformi a tutti i requisiti dell’OSP (43), tranne quando sia stata concessa l’esclusività a un solo vettore (cfr. il successivo capitolo 6).

58.

Si possono distinguere due tipi di obblighi:

1)

obblighi che per definizione si applicano a ogni vettore aereo singolarmente; tra gli esempi figurano gli obblighi relativi alle tariffe massime o alla continuità delle operazioni. Gli obblighi di questo tipo devono essere rispettati in ogni momento da tutti i vettori aerei a titolo individuale;

2)

obblighi relativi a un obiettivo che deve essere raggiunto da diversi vettori aerei congiuntamente, per cui ogni vettore contribuisce al conseguimento di quell’obiettivo (generale) sulla rotta. Questa situazione riguarda tipicamente gli obblighi relativi alle frequenze minime o al numero minimo di posti a sedere. La Commissione lo ha confermato nella propria decisione del 23 aprile 2007, relativa alla Sardegna (44) (paragrafo 51): «[…] i vettori non sono tenuti ad impegnarsi a garantire, a titolo individuale, il numero di frequenze o di capacità, mentre gli operatori raggruppati possono permettere di garantire questo servizio minimo». È evidente che ciò si applichi senza pregiudicare le norme applicabili del diritto in materia di concorrenza (in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE). Nei casi in cui l’adempimento degli OSP avviene mediante il contributo di più vettori aerei, si richiede in genere un corrispondente adattamento degli obblighi (cfr. il successivo capitolo 5).

59.

Poiché l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento consente di effettuare servizi stipulando accordi di code sharing e non esclude il caso di OSP, in linea di principio tali accordi sono in questo caso ammissibili. Come in tutti gli altri casi, ciò è soggetto al rispetto delle norme sulla concorrenza. Lo stesso vale per i programmi Frequent Flyer.

60.

Salvo disposizione contraria e fatta salva l’esigenza di un riesame periodico illustrato al successivo capitolo 5, gli OSP non devono avere un limite di tempo. Tuttavia, se non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea per un periodo di dodici mesi, si ritiene che l’OSP sia scaduto (45).

4.   PROCEDURE DA SEGUIRE PER IMPORRE GLI OSP

61.

Prima di imporre un OSP, lo Stato membro dovrebbe consultare gli altri Stati membri interessati (in particolare nel caso di un OSP su una rotta verso un altro Stato membro o quando un altro Stato membro ha un aeroporto nella regione di confine situata in prossimità dell’aeroporto di cui è prevista l’inclusione nella rotta soggetta a OSP). Esso dovrebbe informare la Commissione (46), gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti in quel momento sulla rotta in questione. A tale scopo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere a queste parti il testo del progetto di atto giuridico riguardante l’OSP previsto e concedere loro tempo sufficiente per eventuali risposte. Si dovrebbe stabilire un contatto con la Commissione mediante la direzione generale Mobilità e trasporti (nel prosieguo: «DG MOVE»). Il modo più efficiente per farlo è inviare una e-mail alla casella di posta elettronica specifica per le questioni relative agli OSP: MOVE-PSO@ec.europa.eu. Qualora un’autorità regionale o locale intenda imporre un OSP, la Commissione incoraggia il coinvolgimento della rappresentanza permanente o del governo centrale dello Stato membro interessato nel processo di comunicazione qui descritto, in conformità con le disposizioni applicabili del diritto nazionale, in modo da assicurare un adeguato coordinamento.

62.

I servizi della Commissione sono pronti a consigliare in via informale e dovrebbero essere contattati preferibilmente nelle prime fasi di preparazione dell’OSP. Le comunicazioni possono riguardare l’interpretazione del regolamento, le procedure e le possibili soluzioni per i casi specifici. Instaurando contatti tempestivi è possibile accelerare le procedure, in quanto i potenziali problemi vengono affrontati in anticipo. I contatti informali possono contribuire ad evitare che determinate questioni si presentino in una fase successiva, quali ad esempio eventuali denunce dalle parti interessate.

4.1.   Pubblicazione di note informative nella Gazzetta ufficiale

63.

Ai sensi del primo comma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 1008/2008, lo Stato membro interessato che intende imporre un OSP trasmette alla Commissione il testo dell’imposizione prevista (47). Spetta poi alla Commissione pubblicare una nota informativa, come indicato al secondo comma di tale disposizione. Onde accelerare e rendere efficiente il processo, si consiglia agli Stati membri di preparare il progetto di nota informativa e trasmetterlo alla Commissione (in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE). Esso dovrebbe essere trasmesso inviando una e-mail alla casella di posta elettronica funzionale indicata sopra (48) (in formato elettronico, ricorrendo a uno dei consueti sistemi di elaborazione dati). Il progetto dovrebbe contenere le informazioni descritte all’articolo 16, paragrafo 4, lettere dalla a) alla c), del regolamento (49). L’obiettivo della pubblicazione è di informare tutte le parti interessate circa l’OSP previsto in questione e consentire loro di ottenere maggiori informazioni, in particolare per quanto riguarda i termini precisi. La Commissione ha elaborato modelli che sono reperibili sul sito CIRCABC, accessibile alle amministrazioni nazionali competenti. Si possono inoltre richiedere copie del modello direttamente alla Commissione.

64.

Per garantire la piena trasparenza, la DG MOVE pubblicherà le note trasmesse sul proprio sito (50), nelle sue newsletter e nel newsgroup CIRCABC dedicato.

65.

Per le rotte per cui si prevede che un numero complessivo inferiore a 10 000 passeggeri all’anno usufruirà del servizio aereo, il regolamento lascia allo Stato membro la scelta di chiedere alla Commissione di pubblicare la nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o di pubblicarla per proprio conto nella gazzetta ufficiale nazionale (51). Si noti che l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento costituisce un’eccezione al paragrafo 4 esclusivamente per quanto riguarda i requisiti relativi alla pubblicazione. Tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 16, in particolare il requisito di consultazione e informazione della Commissione, degli altri Stati membri, degli aeroporti e dei vettori aerei coinvolti, si applicano anche alle rotte su cui si prevedono meno di 10 000 passeggeri l’anno.

66.

La data di entrata in vigore di un OSP non può essere anteriore alla data di pubblicazione della nota informativa (52). La pubblicazione della nota nella gazzetta ufficiale nazionale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, non dovrebbe essere anteriore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, qualora lo Stato membro desideri pubblicarla in entrambe.

67.

Al fine informare il mercato sulle modifiche previste alle condizioni degli OSP imposti, la Commissione ritiene che si debbano applicare le medesime procedure per le modifiche degli OSP in vigore, principalmente per gli stessi motivi di quelli relativi alla pubblicazione iniziale, direttamente previsti dall’articolo 16, paragrafi 4 e 5. Per motivi di trasparenza, ciò significa che dovrebbero essere menzionate tutte le modifiche alle condizioni imposte dall’OSP. Nei casi in cui uno Stato membro giunge alla conclusione che un OSP non sia più necessario, può richiedere alla Commissione di pubblicare una nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sull’abrogazione dell’OSP, informando così il mercato che la rotta è di nuovo libera. In alternativa, può pubblicare tale nota nella propria gazzetta ufficiale nazionale, nel caso in cui la notifica relativa all’OSP sia stata pubblicata solo in detta sede.

5.   NECESSITÀ DI UN RIESAME PERIODICO DEGLI OSP

68.

La valutazione della necessità e della proporzionalità degli OSP (cfr. il precedente paragrafo 3.3) non dovrebbe essere effettuata solo una volta. Gli OSP dovrebbero invece essere riesaminati periodicamente e almeno ogniqualvolta uno dei fattori rilevanti di valutazione, come ad esempio il numero dei prestatori di servizi, subisca un cambiamento significativo. Gli OSP costituiscono una risposta a uno specifico fallimento del mercato e pertanto dovrebbero evolversi insieme ad esso. Tale riesame può dare luogo a una modifica o addirittura all’abrogazione dell’OSP in questione. Per garantire che i vettori aerei operanti sulle rotte soggette a OSP rispettino sempre gli obblighi, si dovrebbe prediligere la buona pratica di riesaminare le loro attività almeno una volta all’anno.

69.

Per fare in modo che situazioni derivanti dall’applicazione dei casi descritti al precedente paragrafo 58, punto 2, non diano luogo a discriminazioni fra i vettori, ogniqualvolta un nuovo vettore inizi o intenda iniziare ad operare su una rotta si dovrebbe adeguare il livello delle capacità e delle frequenze imposte dall’OSP a ciascun operatore, per permettere che le capacità e le frequenze totali di ciascuna rotta non superino quanto strettamente necessario per fornire un servizio adeguato.

6.   CONCESSIONI ESCLUSIVE DI SERVIZI

70.

In conformità con i principi del mercato interno, il regolamento n. 1008/2008 è volto a garantire che la concorrenza nel contesto di un OSP si esplichi nella misura più ampia possibile e che ogni eccezione a tale principio si limiti a quanto necessario per raggiungere il legittimo obiettivo di connettività. Questo regime consente inoltre allo Stato membro e alle autorità locali/regionali interessate di garantire un notevole risparmio di denaro pubblico, pur assicurando un’adeguata connettività.

71.

Concretamente, l’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento prevede che l’accesso ai servizi aerei di linea su una rotta soggetta a OSP possa essere limitato ad un unico vettore aereo dell’UE solo nel caso che nessun vettore aereo abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili su tale rotta. A tale riguardo, la dimostrazione che il vettore aereo si sta apprestando a programmare servizi sostenibili corrispondenti all’OSP dovrebbe essere rigorosa e credibile, il che significa che il vettore aereo dovrà impegnarsi a fornire tali servizi per un certo periodo di tempo, secondo quanto previsto dalle condizioni degli OSP, entro termini limitati e chiaramente definiti e accettare l’eventuale imposizione di sanzioni, qualora non onori l’impegno assunto. La limitazione del regime di OSP a un unico vettore può essere o meno abbinata a una compensazione finanziaria, come specificato nel regolamento (53).

6.1.   Obbligo di indire una gara pubblica d’appalto

72.

Il diritto esclusivo di operare sulla rotta deve essere concesso tramite gara pubblica secondo le procedure stabilite nel regolamento n. 1008/2008. La trasparenza della gara è ancora una volta garantita mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (54).

73.

Se prima o durante la procedura di gara un vettore aereo istituisce servizi aerei di linea conformemente all’OSP o dimostra di apprestarsi a istituire servizi sostenibili di questo tipo (55) (ma senza richiedere una compensazione o un diritto esclusivo), la procedura di gara deve essere annullata e l’accesso alla rotta dovrebbe rimanere aperto alla concorrenza (56). La data limite in cui termina la possibilità per un vettore aereo di iniziare ad operare su una rotta o di dimostrare la volontà di farlo non dovrebbe essere antecedente alla data di stipula del contratto con il vettore aereo selezionato. La stipula del contratto implica per le parti l’assunzione di obblighi reciproci concreti, che costituiscono la «limitazione dell’accesso» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento. Lo Stato membro, tuttavia, può anche posporre la suddetta data limite, rimandandola ad esempio fino al giorno di inizio delle operazioni da parte del vettore aereo selezionato mediante gara pubblica.

74.

Nel caso in cui la gara riguardi una rotta alla quale l’accesso era già stato limitato a un vettore a norma dell’articolo 16, paragrafo 9, l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento prevede la pubblicazione della nota informativa sei mesi prima dell’inizio del nuovo periodo contrattuale. L’obiettivo principale di questa pubblicazione preliminare è di offrire l’opportunità ai vettori aerei interessati a operare sulla rotta senza compensazione di impedire, in conformità con i criteri dell’articolo 16, paragrafo 9, una nuova limitazione a un unico vettore aereo selezionato, secondo l’articolo 16, paragrafo 9 e 12, e l’articolo 17 del regolamento (cfr. il punto precedente).

6.2.   Ammissibilità alla presentazione di un’offerta

75.

In conformità dell’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento, solamente i vettori aerei dell’UE o i vettori ad essi assimilabili a norma del diritto dell’Unione possono ottenere il diritto esclusivo di operare su una rotta soggetta a OSP. Sono pertanto ammissibili i vettori aerei in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro o di un paese terzo a cui si applica il regime stabilito nel regolamento n. 1008/2008 (ad esempio Norvegia, Islanda) (57). Per motivi di chiarezza, in prosieguo, si farà riferimento esclusivamente a «vettori aerei» o «vettori aerei dell’UE».

76.

Il regolamento non impedisce a un gruppo di vettori aerei di presentare un’offerta comune, tuttavia il vettore aereo dell’UE deve indicare nell’offerta l’identità del vettore o dei vettori aerei (consorzio) a cui saranno affidati i servizi soggetti a OSP, secondo le condizioni stabilite nel capitolato d’appalto, in modo che le autorità nazionali possano controllare l’adempimento dei requisiti formali da parte di tutti i vettori aerei coinvolti. Sebbene il regolamento non vieti il subappalto, in linea di principio spetta agli Stati membri specificare se tale pratica è consentita e in base a quali condizioni, purché il regolamento e il diritto dell’Unione in generale siano rispettati. In ogni caso, il subappaltatore deve anch’esso essere un vettore aereo dell’UE.

77.

Un determinato OSP può essere assunto solo laddove la licenza d’esercizio e il certificato di operatore aereo (nel prosieguo «COA») siano conformi ai requisiti dell’OSP in questione. In particolare, un vettore aereo con una cosiddetta licenza B, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, non può operare con un aeromobile diverso da quello contemplato da tale licenza (e dal COA che gli è stato rilasciato). Tali prescrizioni si applicano al vettore o ai vettori aerei che forniranno i servizi soggetti a OSP.

6.3.   Criteri di selezione

78.

La selezione tra le offerte presentate deve essere effettuata prima possibile, tenendo conto dell’adeguatezza del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo dell’eventuale compensazione richiesta allo Stato o agli Stati membri interessati (58). Gli Stati membri sono in linea di principio liberi di stabilire la ponderazione dei criteri utilizzati per la selezione/aggiudicazione, ad esempio attribuendo il 70 % al livello di compensazione e il 30 % alla qualità (59). Secondo la Commissione, generalmente nulla osta a che gli Stati membri stabiliscano un limite massimo per l’importo totale della compensazione che deve essere pagata. È tuttavia particolarmente importante che tutti questi criteri siano fissati a priori nei documenti di gara in modo chiaro, obiettivo e trasparente.

6.4.   Conseguenze della concessione del diritto esclusivo di operare sulla rotta

79.

Durante il periodo di esclusività, si negherà l’accesso alla rotta interessata a tutti i vettori aerei diversi da quello selezionato attraverso il bando. La durata del diritto esclusivo di operare sulla rotta non può superare i quattro anni. Tuttavia, tale periodo può arrivare fino a cinque anni qualora l’OSP sia imposto su una rotta verso un aeroporto che serve una regione ultraperiferica, secondo quanto attualmente stabilito dagli articoli 349 e 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (60). Se si stipula il contratto iniziale per un periodo inferiore rispetto al termine massimo stabilito nel regolamento n. 1008/2008 (ossia 4 o 5 anni) (61), il contratto può essere prorogato fino al periodo massimo applicabile, purché tale opzione sia stata menzionata in modo chiaro e trasparente nei documenti di gara e nel contratto. Se il contratto prevede sin dall’inizio il termine massimo stabilito, si deve quindi indire un nuovo bando di gara e qualora lo Stato membro ritenga che sussistano ancora le condizioni che lo legittimino, conformemente all’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento, è necessario procedere ad un riesame della situazione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento, nel caso in cui la gara riguardi una rotta il cui accesso era già stato limitato a un vettore aereo a norma dell’articolo 16, paragrafo 9, l’invito a partecipare alla gara sarà pubblicato almeno sei mesi prima dell’inizio della nuova concessione al fine di valutare se permanga ancora la necessità di limitare l’accesso. Non è consentita la proroga oltre i termini massimi stabiliti, poiché è previsto un riesame periodico e ciò impedirebbe l’accesso al mercato a nuovi operatori per un periodo di tempo eccessivamente lungo.

80.

Il requisito di proporzionalità implica che il diritto esclusivo debba essere limitato ai servizi interessati dagli OSP. Ad esempio, se l’OSP riguarda esclusivamente la stagione invernale, l’accesso alla rotta dovrebbe essere libero in estate. L’OSP e il bando di gara dovrebbero chiaramente indicare a quali periodi e servizi si applicano. Tali informazioni sono infatti essenziali per i vettori aerei che accolgono l’invito a presentare offerte, in quanto la portata del diritto esclusivo ha in genere un impatto considerevole sulle condizioni della loro offerta.

81.

La limitazione a un unico vettore aereo non dovrebbe impedire a quest’ultimo di concludere accordi di code sharing con altri vettori, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di concorrenza. Come ricordato sopra (62), il permesso di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento, di operare in virtù di accordi di code sharing, si applica anche alle rotte soggette a OSP e il regolamento non prescrive comunque alcuna esclusione, laddove l’accesso a tale rotta sia limitata, ai sensi dei paragrafi 9 e successivi dell’articolo 16 del regolamento.

82.

Salvo diversamente specificato nei documenti di gara, nessuna disposizione del regolamento impedirebbe al vettore aereo dell’UE che beneficia del diritto esclusivo di subappaltare in parte o completamente i servizi aerei a un altro vettore aereo dell’UE. Tuttavia, la responsabilità dell’esecuzione del contratto rimane del vettore aereo selezionato attraverso la procedura di gara d’appalto.

83.

L’articolo 16, paragrafo 9, costituisce una deroga al principio stabilito al paragrafo 8, secondo cui qualsiasi altro vettore aereo può in qualsiasi momento istituire servizi, secondo quanto definito in un OSP. Questo principio non è più applicabile qualora sia stata concessa definitivamente l’esclusività a un vettore aereo conformemente alla normativa nazionale e al capitolato d’appalto.

6.5.   Riesame degli OSP e dell’esclusività al termine di ogni periodo di concessione

84.

Come descritto sopra, gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente la necessità e l’adeguatezza dell’OSP. In particolare, in caso di OSP (esclusivi) limitati, si deve procedere a un riesame della situazione al termine del periodo di concessione (63), e valutare all’inizio della nuova concessione se sussiste ancora la necessità di limitare l’accesso (64). In generale, l’obiettivo è quello di esaminare durante il periodo di sei mesi precedente l’inizio della nuova concessione se risultano immutate le circostanze in base alle quali è stata indetta la precedente gara. La valutazione riguarderà generalmente l’esperienza dell’ultimo periodo di concessione, soprattutto rispetto alla domanda riscontrata, e la questione se può essere fornita una prestazione adeguata di servizi aerei senza esclusività e/o con OSP modificati, OSP meno restrittivi o addirittura senza OSP.

85.

Il termine di sei mesi non corrisponde al periodo di tempo massimo entro cui la Commissione deve autorizzare l’OSP previsto. Il regolamento non prevede una tale autorizzazione e questo termine è destinato ad altri scopi. In particolare, consente ad altri vettori aerei di farsi avanti con proposte sulla rotta soggetta a OSP senza esclusività o compensazione, il che potrebbe dimostrare che non vi è più la necessità di limitare l’accesso. Se ciò non accade, è possibile che sussista ancora la necessità di limitare l’accesso. In ogni caso, spetta agli Stati membri effettuare innanzitutto una valutazione su tale necessità, che sarà riesaminata dalla Commissione in conformità con il diritto dell’Unione.

6.6.   Caso particolare: raggruppamento di rotte da aggiudicare tramite gara d’appalto

86.

In linea di principio, gli Stati membri dovrebbero indire gare pubbliche per ogni singola rotta. Tuttavia, il regolamento prevede che gli Stati membri possano pubblicare un bando di gara pubblico per un gruppo di rotte soggette a OSP, ma solo nei casi in cui ciò sia giustificato per motivi di efficienza operativa (65). In pratica ciò significa concedere l’esclusività a un vettore aereo per un gruppo di rotte soggette a OSP.

87.

Un tale raggruppamento di rotte OSP può essere giustificato, in particolare, nei casi in cui diverse rotte a bassa densità di traffico presentano importanti complementarietà operative (ad esempio rotte verso/entro un arcipelago isolato o zone scarsamente popolate e lontane).

88.

Le ragioni del raggruppamento devono essere di natura operativa (ad esempio necessità di una base operativa in una zona lontana) e non possono avere come obiettivo principale quello di ridurre l’incidenza di bilancio per lo Stato membro. In questo senso, non è possibile raggruppare collegamenti redditizi e non redditizi privi di aspetti operativi comuni.

89.

Il raggruppamento di rotte per il bando di gara qui descritto non va confuso con il raggruppamento di rotte quando si impongono gli OSP. Come illustrato al precedente punto 28, l’accesso a una particolare rotta non può essere subordinato all’esercizio su altre rotte. Analogamente, potrebbe essere che certe rotte non possano essere raggruppate per il bando di gara, nel qual caso, per motivi di efficienza amministrativa, si può comunque pubblicare un bando di gara unico che riguarda varie rotte (66).

7.   PROCEDURE DA SEGUIRE PER LE GARE PUBBLICHE D’APPALTO

90.

Nel periodo precedente la pubblicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 4 (67), il regolamento prevede che lo Stato membro interessato comunichi alla Commissione il testo completo dell’invito a partecipare alla gara salvo nei casi in cui, a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, abbia reso noto l’onere di servizio pubblico attraverso la pubblicazione di una nota nella gazzetta ufficiale nazionale. In tal caso, anche il bando di gara deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale nazionale (68). Per accelerare e rendere efficiente il procedimento, lo Stato membro dovrebbe altresì trasmettere (in una qualsiasi lingua ufficiale dell’UE) alla Commissione (inviando una e-mail alla casella di posta elettronica funzionale indicata precedentemente) (69) un progetto di nota informativa relativa all’invito a partecipare alla gara (in formato elettronico, ricorrendo a uno dei consueti sistemi di elaborazione dati) che deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue dell’UE. Questo progetto di nota informativa dovrebbe contenere tutte le informazioni elencate all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento. La Commissione ha elaborato modelli che sono reperibili su CIRCABC e su richiesta presso la Commissione. Gli Stati membri sono altresì incoraggiati a trasmettere le condizioni contrattuali previste e qualsiasi altro documento relativo ai punti menzionati all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1008/2008.

91.

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento n. 1008/2008, lo Stato membro interessato trasmette senza indugio e a titolo gratuito ogni informazione e documentazione pertinente richiesta dalle parti interessate alla gara d’appalto. Sebbene non esista alcun obbligo di trasmettere i documenti di gara alle parti interessate in lingue diverse da quelle dello Stato membro in questione, farlo potrebbe attrarre un numero più elevato di potenziali offerenti.

92.

Il bando di gara e il successivo contratto devono contemplare almeno i punti indicati all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento. Il contenuto e il formato precisi di tali documenti devono essere stabiliti dalle autorità competenti dello Stato membro. La Commissione non dispone di alcun modello al riguardo.

93.

Per motivi di efficienza amministrativa, uno Stato membro può pubblicare un bando di gara unico che riguarda varie rotte (70). Di conseguenza, sulle varie rotte interessate possono operare diversi vettori aerei, in quanto ciò non significa che le offerte possono essere presentate solo per tutte le rotte in questione.

94.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte non deve essere anteriore a due mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa (71). Il bando di gara deve indicare la data di inizio del periodo di esclusività. Di norma tale data coinciderà con la data di decorrenza del contratto stipulato con il vettore aereo selezionato; tuttavia quest’ultima può anche essere successiva. La data di decorrenza del contratto e delle operazioni in esso previste non può essere anteriore alla data di inizio indicata del periodo di esclusività.

95.

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento, nel caso in cui la gara riguardi una rotta il cui accesso era già stato limitato a un vettore aereo, l’invito a partecipare alla gara sarà pubblicato almeno sei mesi prima dell’inizio della nuova concessione. Come risulta chiaro dal provvedimento, tale periodo minimo serve a valutare adeguatamente se sussiste ancora la necessità di limitare l’accesso (72). È altresì possibile pubblicare una nota informativa in cui si annuncia la riapertura della rotta, una volta concluso il contratto con il vettore esclusivo e quando il collegamento ritorna a essere una rotta aperta soggetta a OSP. Comunque anche un nuovo bando di gara, conformemente a quanto disposto dal regolamento, consente ai vettori aerei di essere informati e di comunicare la loro volontà di operare senza esclusività e compensazione.

96.

Gli Stati membri devono informare tempestivamente la Commissione circa i risultati della gara pubblica (73). Al momento non esiste alcun modello disponibile a tale scopo. La Commissione può richiedere allo Stato membro di trasmettere, entro un mese, tutti i documenti pertinenti relativi alla scelta di un vettore aereo per l’effettuazione di un OSP (74).

8.   COMPENSAZIONE E LEGAME CON LE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

8.1.   Possibilità e importo della compensazione

97.

La procedura di gara d’appalto ha come obiettivo quello di concedere il diritto esclusivo di operare sulla rotta soggetta a OSP a un unico vettore aereo. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento, lo Stato membro interessato può compensare il vettore aereo selezionato dalla gara per il soddisfacimento dei requisiti previsti dall’OSP. Anche se il vettore aereo si offre di operare sulla rotta senza compensazione, il diritto esclusivo può essere concesso solo mediante una gara pubblica (75).

98.

La compensazione non può superare l’importo necessario a coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dell’OSP, tenendo conto dei conseguenti ricavi ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole (76). Il termine «profitto ragionevole» non è definito nel regolamento n. 1008/2008. Nel contesto dei servizi di interesse economico generale, tale termine è definito all’articolo 5, paragrafo 5, della decisione 2012/21/UE della Commissione (77) (nel prosieguo la «decisione SIEG») come il tasso di remunerazione del capitale che un’impresa media esigerebbe nel valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l’intero periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, di tale decisione, «se la prestazione di servizi di interesse economico generale non è connessa a un rischio commerciale o contrattuale significativo, in particolare quando il costo netto sostenuto per la prestazione del servizio è essenzialmente compensato interamente ex post, l’utile ragionevole non può superare il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base» (78). Sembra ragionevole applicare per analogia questi principi al contesto degli OSP nel trasporto aereo in conformità con il regolamento. Se l’utile superasse il livello ragionevole, la compensazione potrebbe anche sollevare questioni relative alla conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

99.

L’importo della compensazione corrisposto al vettore aereo dovrebbe essere calcolato sulla base dei costi reali ed effettivi e delle entrate derivanti dall’esercizio della rotta registrati dal vettore aereo. Per renderli trasparenti e verificabili, il vettore aereo deve utilizzare e tenere aggiornato un sistema contabile sufficientemente dettagliato da consentire il calcolo dei costi e delle entrate corrispondenti a tale specifica rotta soggetta a OSP. In ogni caso, la compensazione è limitata all’importo riportato nel bando di gara del vettore aereo.

8.2.   Legame con le norme in materia di aiuti di Stato

100.

Innanzitutto, va ricordato che la valutazione degli aiuti di Stato avviene indipendentemente dalla valutazione ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 1008/2008. Tuttavia, se non sono soddisfatti i requisiti del regolamento n. 1008/2008, ad esempio relativamente alla definizione dell’OSP, e a quest’ultimo non è associata una compensazione finanziaria, non si possono neppure rispettare i requisiti delle norme in materia di aiuti di Stato. Sebbene i servizi della Commissione interessati collaborino strettamente per valutare i regimi di OSP, è importante evidenziare che le notifiche di aiuti di Stato, ove queste siano richieste (79), sono distinte dalle notifiche per i regimi di OSP trasmesse alla Commissione. A livello amministrativo, queste ultime sono trattate dalla DG MOVE, mentre la direzione generale della Concorrenza della Commissione europea («DG COMP») si occupa di qualsiasi eventuale notifica di aiuti di Stato. Questi due insiemi di regole e procedure devono essere rispettati ed è possibile presentare denunce alla Commissione mediante entrambi.

8.2.1.   Sovvenzioni pubbliche concesse per compensare obblighi di servizio pubblico

101.

Il regolamento si applica nella stessa maniera sia nei casi in cui sia erogata una compensazione, sia nei casi in cui tale compensazione non sia prevista. Tuttavia, quando sono previste compensazioni per gli OSP, la loro erogazione deve essere effettuata in conformità alle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato (articolo 107-109 del TFUE), così come interpretate dalla Corte di giustizia, e alle norme contenute negli strumenti della Commissione che disciplinano gli aiuti di Stato per la prestazione di servizi di interesse economico generale (SIEG). Tali strumenti della Commissione sono:

a)

una comunicazione (80) che chiarisce i concetti fondamentali per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico, nonché le condizioni (i cosiddetti «criteri Altmark» (81), cfr. il punto successivo) alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato;

b)

regolamento della Commissione (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (nel prosieguo il «regolamento n. 360/2012») (82), il quale prevede che le compensazioni per obblighi di servizio pubblico di importo non superiore a 500 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari non sono considerate aiuti purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento;

c)

la decisione SIEG, che stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica. L’ambito di applicazione della presente decisione riguarda ogni compensazione per OSP corrisposta a compagnie aeree nel caso di collegamenti con isole per i quali il numero annuo totale di passeggeri trasportati non supera i 300 000 e in conformità col regolamento n. 1008/2008;

d)

una comunicazione sulla disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (83) (nel prosieguo la «disciplina SIEG»), che stabilisce le condizioni alle quali le compensazioni soggette all’obbligo di notifica (84) possono essere dichiarate dalla Commissione compatibili con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE;

e)

una guida della Commissione relativa all’applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale (85), delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno, per fornire ulteriori indicazioni sull’applicazione delle norme in materia di SIEG.

8.2.2.   I criteri Altmark

102.

Nella sentenza Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative:

1)

l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;

2)

i parametri utilizzati per il calcolo della compensazione devono essere stabiliti anticipatamente in modo obiettivo e trasparente;

3)

la compensazione non può eccedere quanto necessario a coprire interamente o in parte i costi derivanti dall’adempimento degli OSP, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;

4)

quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non è effettuata nell’ambito di una gara pubblica che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe sostenuto.

103.

Qualora queste quattro condizioni siano soddisfatte, le compensazioni degli OSP non costituiscono aiuti di Stato e in questo caso non è necessaria una notifica degli aiuti di Stato alla Commissione (tuttavia, come spiegato in precedenza, i requisiti in materia di notifica o pubblicazione del regolamento n. 1008/2008 continuano ad essere applicabili) (86). Spetta essenzialmente alle autorità nazionali interessate valutare se questi quattro criteri siano soddisfatti da compensazioni concesse in conformità con l’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento n. 1008/2008.

104.

Le disposizioni del regolamento n. 1008/2008 sono state modellate sui criteri sopra indicati: l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), riguarda il primo criterio Altmark, l’articolo 17, paragrafo 3, lettera e), concerne il secondo, l’articolo 17, paragrafo 8, è relativo al terzo e, per quanto riguarda il quarto criterio Altmark, l’articolo 16, paragrafo 10, prevede l’utilizzo di una procedura di gara d’appalto. Sebbene l’articolo 16, paragrafo 10, non precisi ulteriormente la procedura di gara d’appalto, in forza della giurisprudenza della sentenza Altmark, la procedura prescelta dovrebbe assicurare la fornitura dei servizi al costo minore per la collettività. Pertanto, nell’applicare il quarto criterio Altmark, qualora sia stata presentata una sola offerta nella procedura di gara d’appalto, non si può generalmente presumere che questo criterio sia stato soddisfatto, a meno che i) non vi siano salvaguardie particolarmente solide nella progettazione della procedura che assicurino la fornitura dei servizi al costo minore per la collettività o ii) lo Stato membro interessato verifichi attraverso ulteriori strumenti che il risultato corrisponda al costo minore per la collettività. Ciò significa che se si soddisfano le condizioni del regolamento n. 1008/2008, alla luce delle spiegazioni di cui sopra, si può in linea di principio ritenere che non si è in presenza di aiuti di Stato.

105.

Nel caso che non si possa escludere che, sulla base dei criteri stabiliti in occasione del caso Altmark, si possa essere in presenza di aiuti di Stato, lo Stato membro interessato dovrebbe garantire in altro modo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale caso, ad esempio, si può verificare, secondo le condizioni di emergenza di cui all’articolo 16, paragrafo 12, del regolamento, laddove il vettore aereo sia selezionato senza una procedura di gara aperta, di comune accordo tra le autorità dello Stato membro e il vettore aereo. In tali situazioni, lo Stato membro dovrebbe verificare se l’importo della compensazione non implica l’erogazione di aiuti di Stato in base ai criteri Altmark stabiliti nel regolamento n. 360/2012. In caso contrario è altresì possibile che gli aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma della decisione SIEG, nel qual caso non è necessaria alcuna notifica, o che debbano essere notificati, ma possano essere dichiarati compatibili dalla Commissione in conformità all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, se sono soddisfatte le condizioni della disciplina SIEG.

9.   PROCEDURA DI EMERGENZA

106.

Nel corso di una concessione esclusiva, il vettore aereo dell’UE che è stato selezionato attraverso una gara pubblica può essere costretto a interrompere la fornitura dei servizi con breve preavviso, ad esempio a causa di insolvibilità finanziaria. In tali circostanze, ove necessario, l’articolo 16, paragrafo 12, del regolamento prevede una procedura di emergenza per evitare l’interruzione dei servizi aerei in questione. La procedura si applica esclusivamente in caso di improvvisa e inaspettata interruzione dei servizi aerei su una rotta soggetta a OSP, dove il servizio era già prestato da un vettore aereo selezionato attraverso una gara pubblica. Non si applica nei casi in cui le procedure nazionali di modifica degli OSP o di rinnovo delle offerte si protraggono per un periodo di tempo inaspettatamente lungo (87).

107.

La procedura di emergenza non può essere applicata tra l’altro nelle seguenti situazioni:

in caso di una compagnia aerea operante sulla rotta senza esclusività (OSP aperto),

quando l’interruzione dei servizi aerei avviene alla fine del contratto (poiché questa interruzione dei servizi è prevedibile e quindi non improvvisa). Si dovrebbe pubblicare un nuovo bando di gara almeno sei mesi prima dell’inizio del nuovo periodo di concessione,

quando l’interruzione dei servizi aerei segue un preavviso di almeno sei mesi da parte del vettore aereo operativo (l’interruzione dei servizi non è improvvisa o imprevedibile e vi è abbastanza tempo per indire un nuovo bando di gara senza ricorrere alla procedura di emergenza) (88).

108.

In caso di un’interruzione improvvisa dei servizi da parte del vettore aereo selezionato in base alla procedura di gara riportata sopra, lo Stato membro può selezionare un vettore aereo dell’UE diverso che si assuma l’OSP per un periodo massimo di sette mesi, se l’importo delle compensazioni rimane in linea con l’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (89) e se la selezione del nuovo vettore aereo è effettuata tra i vettori aerei dell’UE, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Deve inoltre essere pubblicato subito un nuovo bando di gara per un periodo regolare di contratto, come emerge anche dall’interazione dei limiti di tempo illustrati immediatamente sotto.

109.

Il periodo di sette mesi deve essere calcolato a partire dall’inizio delle operazioni da parte del vettore aereo appena selezionato e non può essere rinnovato. Infatti, poiché il bando di gara ha come obiettivo il rinnovo di un diritto esclusivo già esistente, l’invito a presentare offerte deve essere pubblicato almeno sei mesi prima in conformità all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento.

110.

Si dovrebbero rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione per la selezione del vettore aereo, tenendo conto delle circostanze specifiche. La procedura di emergenza si applica infatti quando non vi è abbastanza tempo a disposizione per indire un bando formale, in quanto è necessario selezionare tempestivamente un nuovo vettore aereo. Le autorità dovrebbero comunque contattare il prima possibile i diversi vettori aerei potenzialmente interessati a operare sulla rotta in questione. Questi in genere potrebbero essere i vettori aerei che sono già attivi nella regione e/o hanno preso parte all’ultima procedura di gara.

111.

Lo Stato membro in questione deve senza indugio informare la Commissione e gli altri Stati membri interessati circa la procedura di emergenza e le sue motivazioni (90). Si raccomanda altresì allo Stato membro di informare la Commissione sugli eventuali contatti presi con altri vettori aerei e sul loro esito. La Commissione può anche provvedere alla pubblicazione di una nota nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, anche se ciò non è obbligatorio in caso di procedura di emergenza.

112.

Su richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione ha la facoltà, secondo la pertinente procedura consultiva, di sospendere la procedura di emergenza qualora ritenga, a seguito della sua valutazione, che questa non rispetti i requisiti della procedura di emergenza stabilita nel regolamento o che sia comunque in contrasto con il diritto dell’Unione (91).

10.   PROCEDURA DI GARA D’APPALTO PER GLI OSP E LEGAME CON LE NORME IN MATERIA DI APPALTI

113.

Le procedure indicate nel regolamento n. 1008/2008 devono sempre essere applicate quando si organizzano gare per l’appalto di servizi aerei. Quando conclude un contratto di servizio pubblico, l’autorità competente di uno Stato membro è tenuta a rispettare le norme applicabili in materia di appalti. Il 26 febbraio 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE (92) (nel prosieguo la «direttiva 2014/24» e la «direttiva 2014/25»), che stabiliscono le norme riguardanti gli appalti pubblici di servizi.

114.

Nella stessa data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una nuova direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi (93) (nel prosieguo la «direttiva 2014/23») e, in base all’esperienza della Commissione, la maggior parte dei contratti stipulati in applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1008/2008 costituisce una «concessione di servizi» ai sensi di questa nuova direttiva. In particolare, mediante tali contratti, l’autorità competente affida a un vettore aereo la fornitura di servizi aerei per un determinato periodo di tempo. Il vettore aereo ha l’obbligo di prestare i servizi di trasporto previsti dal contratto, generalmente a fronte di una compensazione finanziaria da parte dell’autorità (94). In linea di principio, il vettore aereo si assume il rischio di gestione (se così non fosse, un tale contratto si configurerebbe come un appalto pubblico ai sensi della direttiva 2014/24 o 2014/25), compreso il rischio relativo alla domanda dei suoi servizi di trasporto, poiché in genere le autorità competenti non garantiscono nel contratto che il vettore aereo recupererà tutti gli investimenti effettuati o i costi sostenuti nell’adempiere ai propri obblighi contrattuali (95). La qualifica di concessione è importante, in quanto l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione afferma espressamente che non si applica alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base della concessione di una licenza di gestione a norma del regolamento n. 1008/2008. Nei rari casi in cui l’accordo si possa qualificare come un appalto pubblico di servizi, contemplato dalla direttiva 2014/24 o 2014/25, a seconda dei casi, la direttiva pertinente si applicherebbe, in linea di principio, contestualmente al regolamento n. 1008/2008, con quest’ultimo che, in qualità di lex specialis, prevale in caso di conflitto.

11.   POTERI DI INDAGINE E DECISIONALI DELLA COMMISSIONE

115.

Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare che ogni decisione (comprese le decisioni di aggiudicazione) sugli OSP possa essere riesaminata in modo efficace il più presto possibile, in caso di violazioni del diritto dell’Unione o delle norme nazionali che lo recepiscono (96).

116.

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere, entro due mesi, la documentazione che giustifichi la necessità dell’OSP e la sua conformità ai criteri di cui all’articolo 16, un’analisi dell’economia della regione, un’analisi dell’equilibrio tra gli oneri previsti e gli obiettivi di sviluppo economico e infine un’analisi dei servizi aerei eventualmente esistenti e delle altre modalità di trasporto disponibili che potrebbero essere prese in considerazione come alternative all’imposizione di un onere. Il diritto di ricevere i documenti e le analisi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera da a) a d) permette alla Commissione di essere informata sull’OSP e sulle sue motivazioni. Questi documenti elaborati dallo Stato membro interessato possono anche chiarire il contesto dell’OSP e la sua adeguatezza ai sensi del regolamento.

117.

Su richiesta dello Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione svolge un’indagine in conformità con l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento.

118.

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, la Commissione decide (97), in base a tutti gli elementi rilevanti, se gli articoli 16 e 17 debbano continuare ad applicarsi in relazione alla rotta di cui trattasi. L’obiettivo è quello di garantire la corretta applicazione delle norme rilevanti sia per l’imposizione dell’OSP in quanto tale, sia per la limitazione dell’accesso ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 9, e per l’importo della compensazione concessa.


(1)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2)  COM(2015) 598 final del 7.12.2015.

(3)  InterVISTAS, 2015, Economic Impact of European Airports – A Critical Catalyst to Economic Growth (Impatto economico degli aeroporti europei – Un catalizzatore essenziale per la crescita economica); PwC, 2013, Econometric analysis to develop evidence on the links between aviation and the economy (Analisi econometriche per dimostrare i legami tra l’aviazione e l’economia); IATA, 2007, Aviation Economic Benefits - Measuring the economic rate of return on investment in the aviation industry (Benefici economici dell’aviazione - Misurare il tasso di rendimento economico sugli investimenti effettuati nel settore dell’aviazione).

(4)  Anche altri Stati membri hanno manifestato il proprio interesse ad imporre un OSP. Ad esempio, in passato, la Germania ha avuto tre OSP. L’Ungheria era in procinto di imporre un OSP, quando un vettore aereo ha annunciato l’intenzione di effettuare un proprio servizio sulla rotta in questione. La Slovenia ha contattato la Commissione per questioni relative agli OSP. La Lettonia e Malta hanno rappresentanti nel gruppo di interesse relativo agli OSP nel CIRCABC (Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini. L’accesso a tale gruppo di interesse può essere fornito alle autorità nazionali competenti). Link al sito: https://circabc.europa.eu.

(5)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2013) 208 final del 6.6.2013, sezione 5.1.1.3. http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/fitness_check_en.htm

(6)  Comitato consultivo per l’applicazione della legislazione relativa all’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

(7)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3118

(8)  Le norme in materia di aiuti di Stato, sia sostanziali che procedurali, restano applicabili alle rotte soggette a OSP. Ai sensi del regolamento, la procedura relativa agli OSP non sostituisce una procedura in materia di aiuti di Stato.

(9)  La Commissione può chiedere informazioni in qualsiasi momento prima o dopo la pubblicazione, sia su richiesta di uno Stato membro, sia di propria iniziativa (ad esempio in seguito a una denuncia).

(10)  Come indicato nel questionario, le norme relative alle notifiche degli aiuti di Stato si applicano integralmente alla compensazione versata a fronte degli OSP. A seconda dei casi, la notifica degli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata quando è noto l’importo della compensazione, ossia stabilito nella decisione di aggiudicazione e/o nel contratto. Gli Stati membri hanno altresì la possibilità di notificare anticipatamente ogni compensazione per OSP alla Commissione. La notifica preventiva rappresenta una fase informale utile prima di una notifica, in cui i servizi della Commissione possono fornire pareri informali e orientamenti agli Stati membri. Spetta allo Stato membro richiedere gli orientamenti della Commissione ex ante, se lo ritiene necessario.

(11)  Come definita all’articolo 15 del regolamento n. 1008/2008.

(12)  Cfr. articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008.

(13)  Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008.

(14)  Articolo 2, punto 15: «vendita del solo posto, la vendita al pubblico da parte del vettore aereo, direttamente o tramite i suoi agenti autorizzati o noleggiatori, di posti cui non siano abbinati altri servizi come ad esempio l’alloggio».

(15)  Articolo 16, paragrafo 7, del regolamento n. 1008/2008.

(16)  Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008.

(17)  Ad esempio, le regioni meno sviluppate nel quadro della politica regionale dell’UE (dove il PIL per abitante è inferiore al 75 % della media dell’UE) soddisfarebbero generalmente questa condizione. Poiché anche le situazioni delle regioni appartenenti allo stesso Stato membro possono essere significativamente diverse, lo status di regione in via di sviluppo potrebbe anche essere determinato dal confronto con il PIL nazionale o il tasso di disoccupazione dello Stato membro in questione.

(18)  Questo non significa, tuttavia, che le rotte con un volume di traffico annuale inferiore ai 100 000 passeggeri siano necessariamente rotte a bassa densità di traffico. In linea generale, più alto è il numero di passeggeri su una specifica rotta, più è arduo sostenere che tale rotta possa essere ammissibile per un OSP, ossia che, senza un OSP, nessun vettore aereo si atterrebbe a determinati criteri come indicato dall’articolo 16, paragrafo 1, se tenesse unicamente conto del proprio interesse commerciale.

(19)  Cfr. in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008. In linea di principio, tuttavia, il regolamento non impedisce agli Stati membri di concludere simili intese con paesi terzi, sulla base di accordi bilaterali o multilaterali, nel rispetto in particolare della normativa vigente dell’UE in materia di concorrenza. Ad esempio, uno Stato membro ha concluso protocolli d’intesa con paesi terzi per consentire che i voli tra i due territori siano operati in condizioni simili alle rotte soggette a OSP nell’UE. L’appalto è stato aggiudicato conformemente alle disposizioni dell’Unione in materia di appalti pubblici.

(20)  Ciò significa che i concorrenti possono fornire servizi aerei sulle altre rotte. In questo caso, se i servizi aerei concorrenti soddisfano i requisiti relativi agli oneri di servizio pubblico, l’OSP dovrebbe essere revocato. Se i servizi aerei concorrenti soddisfano solo in parte tali requisiti, allora l’OSP dovrebbe essere adeguato. A titolo esemplificativo, il Regno Unito ha imposto nel 2014 oneri di servizio pubblico per sei rotte (da Dundee verso sei aeroporti londinesi). L’offerta prescelta era per la rotta Dundee-Londra Stansted e pertanto gli altri cinque OSP sono stati abrogati.

(21)  Nell’OSP e nel capitolato d’appalto dovrebbe essere indicata la possibilità di scali.

(22)  Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008. Per «aeroporto» qui s’intende l’aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del territorio dello Stato membro.

(23)  Ciò significa che la creazione dei cosiddetti «OSP di hub» che riguardano tutte o la maggior parte delle rotte provenienti da un particolare aeroporto non è conforme al regolamento n. 1008/2008.

(24)  Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

(25)  Ciò significa che, in caso di OSP tra due Stati membri, uno Stato membro può riservare bande orarie solo nel proprio territorio e non su quello di un altro Stato membro.

(26)  Articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 1008/2008.

(27)  Articolo 16, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1008/2008.

(28)  Per «aeroporto» qui s’intende l’aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del territorio dello Stato membro.

(29)  Articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1008/2008.

(30)  L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, stabilisce le seguenti categorie per la lunghezza del volo: fino a 1 500 km, tra 1 500 e 3 500 km e altri voli (oltre 3 500 km). Queste distanze sono spesso impiegate per definire i voli a breve, medio e lungo raggio.

(31)  Articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1008/2008.

(32)  Articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1008/2008.

(33)  Articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1008/2008.

(34)  Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008.

(35)  Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1008/2008.

(36)  La capacità minima giornaliera potrebbe anche essere raggiunta effettuando più voli con un aeromobile più piccolo.

(37)  Ad esempio, l’applicazione di tariffe preferenziali per le persone nate in una determinata regione e non più residenti in essa sarebbe da considerarsi eccessiva.

(38)  Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1008/2008.

(39)  L’obbligo di continuità potrebbe essere associato a una sanzione, ma anche in questo caso essa dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità. Inoltre, una sanzione troppo severa potrebbe fungere da deterrente per l’avvio del servizio.

(40)  Articolo 16, paragrafo 9, del regolamento n. 1008/2008.

(41)  Articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 1008/2008.

(42)  Ciò non pregiudica il requisito relativo alla necessità di imporre un OSP alla luce degli obiettivi stabiliti nell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008. Sebbene un livello di servizio più elevato possa talvolta sollevare dubbi su tale necessità, la questione sarà valutata in base alle circostanze di ogni singolo caso. In particolare, se l’aumento del livello di servizio rispetto all’OSP imposto si verifica solo per brevi periodi, o è comunque non sistematico, non può rappresentare un indicatore decisivo.

(43)  Articolo 16, paragrafo 8, del regolamento n. 1008/2008. Questo si applica chiaramente anche ai vettori che gestivano la rotta in questione già in precedenza.

(44)  C(2007) 1712 final del 23.4.2007. La decisione riguarda il regime applicato a norma del regolamento n. 2408/92, che ha preceduto il regolamento n. 1008/2008.

(45)  Articolo 16, paragrafo 11, del regolamento n. 1008/2008.

(46)  Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008.

(47)  Oltre che agli altri Stati membri interessati, agli aeroporti coinvolti e ai vettori aerei che effettuano il collegamento in questione.

(48)  La DG MOVE richiede la pubblicazione tramite il segretariato generale della Commissione. Gli Stati membri non dovrebbero contattare direttamente l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

(49)  Il progetto di nota informativa può riguardare OSP imposti su diverse rotte.

(50)  http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/pso_en.htm

(51)  Articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 1008/2008. Per le rotte con più di 10 000 passeggeri, la nota deve essere pubblicata almeno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma gli Stati membri possono utilizzare anche le proprie gazzette ufficiali al fine di dare al bando di gara la massima pubblicità.

(52)  Articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 1008/2008.

(53)  Articolo 17, paragrafo 8, del regolamento n. 1008/2008. Cfr. il successivo capitolo 8. In pratica, tutti gli OSP limitati nell’UE sono stati sino ad ora effettuati con compensazione finanziaria.

(54)  Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 1008/2008.

(55)  Cfr. articolo 16, paragrafo 9, del regolamento n. 1008/2008.

(56)  Cfr. anche il precedente punto 71.

(57)  Cfr. articolo 2, paragrafo 11, del regolamento n. 1008/2008.

(58)  Articolo 17, paragrafo 7, del regolamento n. 1008/2008.

(59)  Tra gli aspetti della qualità presi in considerazione potrebbero figurare l’esperienza acquisita in operazioni soggette a OSP; la manutenzione degli aeromobili e disposizioni di back-up; l’idoneità degli orari e la durata della permanenza presso la destinazione durante un viaggio di un giorno; le opzioni di interlining offerte; le tariffe medie proposte; le operazioni commerciali e la pubblicità; la promozione dei servizi e la solidità finanziaria del vettore. Ad esempio, la commercializzazione di una rotta potrebbe essere molto importante per garantirne il successo iniziale e la fattibilità sul lungo termine di sviluppare una rotta, con l’obiettivo ultimo di ridurre e infine eliminare le sovvenzioni.

(60)  Articolo 16, paragrafo 9, del regolamento n. 1008/2008; le regioni interessate sono Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint Martin, Azzorre, Madera e Isole Canarie.

(61)  Articolo 17, paragrafo 9, del regolamento n. 1008/2008

(62)  Punto 59.

(63)  Articolo 16, paragrafo 9, del regolamento n. 1008/2008.

(64)  Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 1008/2008. La data di inizio della nuova concessione non deve essere antecedente il giorno successivo a quello di scadenza della concessione in vigore, ma può essere scelta anche una data successiva.

(65)  Articolo 16, paragrafo 10, del regolamento n. 1008/2008. Tra gli esempi di rotte raggruppate in fase di gara figurano 14 rotte soggette a OSP nell’arcipelago delle Azzorre, 4 nelle Isole Shetland, 6 nelle Isole Orcadi, 4 nelle Isole Canarie e 4 rotte OSP che collegano le isole italiane di Lampedusa e Pantelleria a 3 città della Sicilia.

(66)  Articolo 16, paragrafo 10, del regolamento n. 1008/2008. Cfr. il successivo paragrafo 94.

(67)  Cfr. anche il precedente punto 72.

(68)  Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1008/2008.

(69)  La DG MOVE richiede la pubblicazione tramite il segretariato generale della Commissione. Gli Stati membri non dovrebbero contattare direttamente l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Tali note informative saranno inoltre pubblicate sul sito della DG MOVE, nelle sue newsletter e nel newsgroup CIRCABC dedicato.

(70)  Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008.

(71)  Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 1008/2008.

(72)  Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 1008/2008.

(73)  Articolo 17, paragrafo 9, del regolamento n. 1008/2008.

(74)  Articolo 17, paragrafo 10, del regolamento n. 1008/2008.

(75)  Articolo 16, paragrafo 10, del regolamento n. 1008/2008.

(76)  Articolo 17, paragrafo 8, del regolamento n. 1008/2008.

(77)  Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3).

(78)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html

(79)  Occorre ricordare che se si rispettano i criteri Altmark (cfr. nota 83) o le disposizioni della decisione SIEG (cfr. nota 85), non è necessario procedere con una tale notifica.

(80)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4).

(81)  Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH.

(82)  Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(83)  Comunicazione della Commissione in merito alla disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15).

(84)  Ossia quando la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non soddisfa i criteri Altmark, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sugli aiuti «de minimis» per i SIEG e non beneficia dell’esenzione per categoria in virtù della decisione.

(85)  SWD(2013) 53 final/2, disponibile all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_it.pdf

(86)  Ad esempio, va evidenziato che il primo criterio Altmark, la decisione SIEG e la disciplina SIEG, richiedono tutti l’esistenza di un «reale» servizio d’interesse economico generale, che nel contesto del trasporto aereo presuppone il rispetto dell’articolo 16 e 17 del regolamento n. 1008/2008.

(87)  La Commissione ha osservato un uso più diffuso delle procedure di emergenza e il ricorso a procedure nazionali di aggiudicazione nei casi che non possono in realtà costituire una emergenza. Questa è una tendenza che la Commissione intende monitorare e controllare attentamente e affrontare, ove necessario.

(88)  Cfr. l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 1008/2008 e il precedente punto 97.

(89)  Come sempre, le norme in materia di aiuti di Stato devono essere ugualmente rispettate.

(90)  Articolo 16, paragrafo 12, ultimo comma, prima frase, del regolamento n. 1008/2008.

(91)  Ibidem, seconda frase.

(92)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(93)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(94)  Cfr. anche causa C-205/99, Analir contro Administración General del Estado [2001] ECR I-1271, paragrafi 63 e 65.

(95)  La differenza nel livello di rischio andrà altresì a incidere sulla definizione del margine di profitto ragionevole.

(96)  Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008. Spetta agli Stati membri decidere se ciò deve essere fatto da un organo amministrativo o da un tribunale.

(97)  Applicando la pertinente procedura consultiva conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1008/2008.


ALLEGATO I

Questionario realizzato dalla DG COMP e dalla DG MOVE per la notifica degli OSP alla Commissione

Notifica di oneri di servizio pubblico (OSP) imposti in base agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008  (1)

* Si prega di allegare questo modulo ai documenti da trasmettere alla DG MOVE per essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

* Il modulo va inviato all’indirizzo: MOVE-PSO@ec.europa.eu

* Le pagine 1 e 2 vanno trasmesse unitamente alla nota relativa all’imposizione dell’OSP.

* La pagina 3 deve essere inviata insieme alla nota del bando di gara.

Informazioni sulla regione

Regione servita dall’OSP (2)

 

Tipo di rotta

È una regione periferica o in via di sviluppo? Il collegamento è una rotta a bassa densità di traffico considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto?

 

Motivazioni relative alle esigenze della regione (3)

 


Informazioni sulla rotta/sulle rotte

A partire da quando è stato imposto l’OSP sulla rotta (4)?

 

Traffico totale sulla rotta durante gli ultimi due anni (espresso in numero di passeggeri)

 

 

Traffico totale (5) registrato negli aeroporti serviti durante gli ultimi due anni

Aeroporto di destinazione (che serve la regione interessata)

 

 

Aeroporto di origine

 

 


Informazioni su servizi aerei alternativi

Aeroporti alternativi rispetto all’aeroporto di destinazione/origine (6)

 

Descrizione di servizi aerei alternativi (frequenze, orari, scali, stagionalità)

 

Raffronto dei i tempi di viaggio tra il servizio aereo soggetto a OSP e i servizi alternativi

 

Conclusioni sulla mancanza di una valida alternativa per i passeggeri

 


Informazioni sulle modalità di trasporto alternative

Altre modalità di trasporto disponibili (contrassegnare la casella)

Marittimo?

 

Ferroviario?

 

Stradale?

 

Descrizione dei servizi offerti dalle modalità di trasporto alternative (frequenze, orari, scali, stagionalità)

 

Raffronto dei tempi di viaggio tra il servizio aereo soggetto a OSP e i servizi alternativi

 

Conclusioni sulla mancanza di una valida alternativa per i passeggeri

 


Informazioni sull’OSP

Breve presentazione dell’OSP in termini di tariffe, orari, frequenze e capacità.

 

Come sono stati stabiliti questi aspetti del servizio?

 


Informazioni sul bando di gara

Specificare se il bando di gara, per motivi di efficienza operativa, riguarda diverse rotte

 

Specificare se il bando di gara si propone di offrire l’esclusività senza compensazione finanziaria. In caso di risposta negativa, si prega di illustrare le motivazioni per cui questa opzione non è idonea

 

Specificare se è stata offerta una compensazione finanziaria e indicarne l’importo

 

Specificare in che modo sono stati calcolati la compensazione offerta tramite il bando di gara e il capitolato d’oneri

 

Informazioni relative agli aiuti di Stato

I servizi della Commissione desiderano richiamare l’attenzione delle autorità nazionali sul fatto che l’osservanza delle prescrizioni del regolamento n. 1008/2008 non influisce sulla valutazione rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda un’eventuale compensazione finanziaria concessa a norma dell’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento n. 1008/2008 (cfr. in particolare il paragrafo 68 della comunicazione della Commissione, del 20 dicembre 2011, sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (7)).

In particolare, la conformità di una tale compensazione con l’articolo 17, paragrafi 3 e 8, e l’articolo 16, paragrafo 10, del regolamento n. 1008/2008, non è sufficiente a ritenere soddisfatte le quattro condizioni cumulative della sentenza Altmark  (8). Spetta alle autorità nazionali valutare se queste quattro condizioni sono soddisfatte da compensazioni concesse in conformità all’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento n. 1008/2008. Se così non fosse, la compensazione in questione costituisce un aiuto di Stato (si ritiene che gli aiuti de minimis, come definiti nel regolamento 360/2012, non soddisfino tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non sono quindi soggetti all’obbligo di notifica stabilito dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato (9)).

Tali aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili ed esentati dall’obbligo di notifica se vengono soddisfatti i criteri della decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (10). In caso contrario si applica l’obbligo di notifica stabilito dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La compensazione può essere dichiarata compatibile con il mercato interno in base alla disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (11). Per limitare il numero di notifiche, gli Stati membri possono notificare regimi di aiuti, anziché singole misure di aiuto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(2)  Si prega di indicare in particolare le città che devono essere servite dalle rotte soggette a OSP.

(3)  Si prega di indicare i motivi menzionati all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1008/2008 e quale di questi giustifica la necessità di imporre l’OSP.

(4)  Si prega di allegare il testo dell’ultima imposizione o modifica dell’OSP in base al regolamento n. 1008/2008 o, se applicabile, del regolamento n. 2408/92.

(5)  Passeggeri in partenza e in arrivo.

(6)  L’elenco dovrebbe comprendere almeno gli aeroporti che si trovano in un raggio di 150 km o in un’isocrona di 1 ora e 30 minuti dalla/e città della regione interessata.

(7)  GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4.

(8)  Causa C-280/00 Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, punti 87-93. Le quattro condizioni sono le seguenti: 1. l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; 2. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti; 3. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; 4. quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.

(9)  Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(10)  Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3). Riguarda ad esempio i collegamenti verso le isole con traffico annuale non superiore a 300 000 passeggeri nei due esercizi precedenti.

(11)  GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15.


ALLEGATO II

Estratto delle disposizioni relative agli OSP contenute nel regolamento n. 1008/2008

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)

Considerando 11 – 12 e articoli 16 – 18:

considerando quanto segue:

(11)

Per tener conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare la loro lontananza, insularità e piccole dimensioni, nonché della necessità di collegarle adeguatamente con le regioni centrali della Comunità, può essere giustificata l’adozione di disposizioni speciali concernenti le norme relative al periodo di validità dei contratti per oneri di servizio pubblico per le rotte verso tali regioni.

(12)

È opportuno definire in modo chiaro ed inequivoco le condizioni in base alle quali possono essere imposti oneri di servizio pubblico, assicurando allo stesso tempo che alle relative procedure di gara partecipi un numero sufficiente di concorrenti. È opportuno che la Commissione sia in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie per valutare le motivazioni economiche che giustifichino l’imposizione di oneri di servizio pubblico in ogni singolo caso.

Articolo 16

Principi generali per gli oneri di servizio pubblico

1.   Previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.

I criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dell’onere di servizio pubblico sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio.

2.   Qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell’ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei comunitari che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico.

3.   Nel valutare la necessità e l’adeguatezza di un onere di servizio pubblico previsto lo Stato membro tiene conto o gli Stati membri tengono conto:

a)

dell’equilibrio tra l’onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata;

b)

della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati;

c)

delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;

d)

dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi.

4.   Allorché desidera imporre un onere di servizio pubblico, lo Stato membro trasmette alla Commissione, agli altri Stati membri interessati, agli aeroporti coinvolti e ai vettori aerei che effettuano il collegamento in questione il testo dell’imposizione dell’onere di servizio pubblico prevista.

La Commissione pubblica una nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella quale:

a)

specifica i due aeroporti collegati dalla rotta in questione e gli eventuali scali intermedi;

b)

specifica la data di entrata in vigore dell’onere di servizio pubblico; e

c)

indica l’indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile senza indugio e a titolo gratuito il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico.

5.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per quanto riguarda le rotte su cui il numero di passeggeri previsti per il servizio aereo è inferiore a 10 000 all’anno, la nota informativa sull’onere di servizio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in quella nazionale dello Stato membro interessato.

6.   La data di entrata in vigore di un onere di servizio pubblico non può essere anteriore alla data di pubblicazione della nota informativa di cui al paragrafo 4, secondo comma.

7.   Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico conformemente ai paragrafi 1 e 2, il vettore aereo comunitario può mettere in vendita il solo posto a condizione che il servizio aereo in questione soddisfi tutti i requisiti dell’onere di servizio pubblico. Di conseguenza, siffatto servizio aereo è considerato un servizio aereo di linea.

8.   Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico a norma dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi altro vettore aereo comunitario è autorizzato in qualsiasi momento ad istituire servizi aerei di linea conformi a tutti i requisiti dell’onere di servizio pubblico, incluso il periodo di tempo durante il quale intende effettuare tale prestazione, che può essere richiesto ai sensi del paragrafo 2.

9.   In deroga al paragrafo 8, l’accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all’onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro interessato ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione.

Tale periodo può arrivare fino a cinque anni qualora l’onere di servizio pubblico sia imposto su una rotta verso un aeroporto che serve una regione ultraperiferica, di cui all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

10.   Il diritto di effettuare i servizi di cui al paragrafo 9 è concesso tramite gara pubblica a norma dell’articolo 17, per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia giustificato per motivi di efficienza operativa, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Per motivi di efficienza amministrativa, uno Stato membro può pubblicare un bando di gara unico che riguarda varie rotte.

11.   Si ritiene che un onere di servizio pubblico sia scaduto se sulla rotta soggetta a tale onere non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea per un periodo dodici mesi.

12.   In caso di improvvisa interruzione del servizio da parte del vettore aereo comunitario selezionato a norma dell’articolo 17, lo Stato membro interessato può, in caso di emergenza, selezionare di comune accordo un vettore aereo comunitario differente che si assuma l’onere di servizio pubblico per un periodo massimo di sette mesi, non rinnovabile, alle seguenti condizioni:

a)

ogni eventuale compenso versato dallo Stato membro deve essere conforme all’articolo 17, paragrafo 8;

b)

la selezione deve avvenire tra i vettori aerei comunitari in base ai principi di trasparenza e non discriminazione;

c)

si deve pubblicare un nuovo bando di gara d’appalto.

La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono informati senza indugio della procedura di emergenza e delle sue motivazioni. Su richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione ha la facoltà, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, di sospendere la procedura qualora ritenga, a seguito della sua valutazione, che questa non rispetti le prescrizioni di cui al presente paragrafo o che sia comunque in contrasto con il diritto comunitario.

Articolo 17

Procedura di gara d’appalto per gli oneri di servizio pubblico

1.   La gara d’appalto richiesta a norma dell’articolo 16, paragrafo 10, è effettuata secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.

2.   Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione il testo completo dell’invito a partecipare alla gara salvo nei casi in cui, a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, abbia reso noto l’onere di servizio pubblico attraverso la pubblicazione di una nota nella gazzetta ufficiale nazionale. In tal caso, anche il bando di gara è pubblicato nella gazzetta ufficiale nazionale.

3.   Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l’altro i punti seguenti:

a)

le norme prescritte dall’onere di servizio pubblico;

b)

le norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili;

c)

il periodo di validità del contratto;

d)

le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

e)

i parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali è calcolata la compensazione, ove prevista, per la prestazione dell’onere di servizio pubblico.

4.   La Commissione rende pubblico l’invito a presentare offerte attraverso una nota informativa pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte non è anteriore a due mesi dalla data di pubblicazione di tale nota informativa. Nel caso in cui la gara riguardi una rotta alla quale l’accesso era già stato limitato a un vettore a norma dell’articolo 16, paragrafo 9, l’invito a partecipare alla gara è pubblicato almeno sei mesi prima dell’avvio della nuova concessione al fine di valutare se sussista la necessità di limitare l’accesso.

5.   La nota informativa contiene le seguenti informazioni:

a)

lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati;

b)

la rotta area interessata;

c)

il periodo di validità del contratto;

d)

l’indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile il testo dell’invito a partecipare alla gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico;

e)

il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

6.   Lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati trasmettono senza indugio e a titolo gratuito ogni informazione e documentazione pertinente richieste dalle parti interessate alla gara d’appalto.

7.   La selezione tra le offerte presentate viene effettuata il più presto possibile, tenendo conto della qualità del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo dell’eventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati.

8.   Lo Stato membro interessato può compensare un vettore aereo selezionato a norma del paragrafo 7 che soddisfi i requisiti di onere di servizio pubblico prescritti a norma dell’articolo 16; tale compensazione non può superare l’importo necessario per coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dell’onere di servizio pubblico, tenendo conto dei conseguenti ricavi ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole.

9.   La Commissione è informata per iscritto e senza indugio dei risultati della gara d’appalto e della selezione da parte dello Stato membro, nonché dei seguenti dati:

a)

numero, nome e informazioni aziendali degli offerenti;

b)

elementi operativi contenuti nelle offerte;

c)

compensazione richiesta nelle offerte;

d)

nome dell’offerente selezionato.

10.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere, entro un mese, tutti i documenti pertinenti relativi alla scelta di un vettore aereo per l’effettuazione di un onere di servizio pubblico. Se i documenti richiesti non sono trasmessi entro il termine stabilito, la Commissione può decidere di sospendere l’invito a presentare offerte deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 18

Esame degli oneri di servizio pubblico

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che qualsiasi decisione presa ai sensi degli articoli 16 e 17 possa essere riesaminata in modo effettivo e, in particolare, il più presto possibile, laddove sussista violazione del diritto comunitario o delle norme d’attuazione nazionali.

In particolare, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere, nel termine di due mesi:

a)

la documentazione che giustifichi la necessità dell’onere di servizio pubblico e la sua conformità ai criteri di cui all’articolo 16;

b)

un’analisi dell’economia della regione;

c)

un’analisi dell’equilibrio tra gli oneri previsti e gli obiettivi di sviluppo economico;

d)

un’analisi dei servizi aerei eventualmente esistenti e delle altre modalità di trasporto disponibili che potrebbero essere prese in considerazione come alternative all’imposizione di un onere.

2.   A richiesta dello Stato membro che ritiene che lo sviluppo di una rotta venga indebitamente limitato dalle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, o di propria iniziativa, la Commissione svolge un’indagine e decide, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta e deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, in base a tutti gli elementi rilevanti, se gli articoli 16 e 17 debbano continuare ad applicarsi in relazione alla rotta di cui trattasi.


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