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Document 32017D2287

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio [notificata con il numero C(2017) 8190] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/8190

    GU L 328 del 12.12.2017, p. 118–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2287/oj

    12.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 328/118


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2287 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 dicembre 2017

    che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio

    [notificata con il numero C(2017) 8190]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (1), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 3 della convenzione di Minamata sul mercurio («la convenzione di Minamata») (2), l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e le miscele di mercurio possono essere importati nel territorio doganale dell'Unione per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti, solo qualora lo Stato membro di importazione abbia rilasciato la propria autorizzazione scritta a tale importazione. Se il paese esportatore non è parte della convenzione di Minamata, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se il paese esportatore ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.

    (2)

    I moduli da utilizzare per rilasciare o negare tale autorizzazione e per certificare che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio dovrebbero essere coerenti con i moduli di cui alla decisione UNEP/MC/COP.1/5 (3) adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata nella sua prima riunione ed essere adattati nella misura necessaria per tenere conto dei requisiti del regolamento (UE) 2017/852.

    (3)

    Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/852, l'applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2018.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/852,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il modulo che gli Stati membri devono utilizzare per rilasciare o negare l'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 figura nell'allegato I della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    Articolo 2

    Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 nei casi di cui alla lettera b) del citato comma, soltanto se la certificazione ivi richiesta è presentata nella forma di cui all'allegato II della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

    Per la Commissione

    Karmenu VELLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

    (2)  L'Unione ha ratificato la convenzione di Minamata con la decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

    (3)  Decisione UNEP/MC/COP.1/5 dal titolo «Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to identification of stocks and sources of supply (paragraph 5 (a)] and forms and guidance for obtaining consent to import mercury (paragraphs 6 and 8)» [Orientamenti relativi alle fonti di approvvigionamento e al commercio di mercurio (articolo 3), in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle scorte e delle fonti di approvvigionamento (paragrafo 5, lettera a) e moduli e orientamenti per ottenere l'autorizzazione all'importazione di mercurio (paragrafi 6 e 8)], adottata il 24 settembre 2017.

    (4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


    ALLEGATO I

    MODULO PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852, ALLE IMPORTAZIONI DI MERCURIO O MISCELE DI MERCURIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DI TALE REGOLAMENTO

    MODULO PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL MERCURIO, ALLE IMPORTAZIONI DI MERCURIO O MISCELE DI MERCURIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DI TALE REGOLAMENTO

    Nota: il presente modulo si applica alle importazioni nell'Unione europea di mercurio e miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso, di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio («miscele di mercurio»). Il presente modulo non è utilizzato in caso di importazioni di mercurio o miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (1).

    Sezione A:   Informazioni di contatto che devono essere fornite dallo Stato membro di importazione

    Nome dello sportello nazionale designato (2):

    Indirizzo:

    Telefono:

    Fax

    E-mail:

    Sezione B:   Informazioni di contatto che devono essere fornite dal paese esportatore

    Nome dello sportello nazionale designato o funzionario governativo responsabile:

    Indirizzo:

    Telefono:

    Fax

    E-mail:

    Sezione C:   Informazioni sul trasporto che devono essere fornite dal paese esportatore

    i)

    Si prega di indicare il quantitativo totale previsto di mercurio da spedire (kg), in forma pura o in miscele

    ii)

    Si prega di indicare la data o le date previste della spedizione o delle spedizioni

    iii)

    Si prega di indicare se il mercurio, in forma pura o in miscele, proviene da estrazione primaria di mercurio:

    Se SÍ:

    Paese esportatore parte della convenzione di Minamata: si prega di indicare se il mercurio proviene da estrazione primaria nuova o esistente a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Minamata.

    Se il paese esportatore non è parte della convenzione, ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.

    iv)

    Si prega di confermare che il mercurio, in forma pura o in miscele, non proviene da alcuna delle tre seguenti fonti (3):

    settore dei cloro-alcali (ad esempio, smantellamento delle celle cloro-alcaline),

    purificazione del gas naturale,

    operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi.

    Sezione D:   Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro di importazione

    Per quale motivo viene importato il mercurio (in forma pura o in miscele)? Si prega di cerchiare:

    i)

    stoccaggio provvisorio ecocompatibile del mercurio in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852

    NO

    In caso di risposta affermativa si prega di specificare l'uso previsto, se noto.

    ii)

    Uso consentito a norma della legislazione unionale e nazionale (4):

    NO

    In caso affermativo si prega di fornire informazioni supplementari sull'uso previsto del mercurio in forma pura o miscela.

    Sezione E:   Informazioni sulla spedizione

    Importatore

    Nome della società

    Indirizzo:

    Telefono:

    Fax

    E-mail:

    Esportatore

    Nome della società

    Indirizzo:

    Telefono:

    Fax

    E-mail:

    Sezione F:   Indicazione del consenso dello Stato membro di importazione

    Natura del consenso (si prega di cerchiare):

    ACCORDATO

    RIFIUTATO

    Si prega di utilizzare lo spazio sottostante per indicare eventuali condizioni, dettagli supplementari o informazioni pertinenti.

    Firma delle autorità competenti designate dello Stato membro di importazione

    Nome

    Titolo:

    Firma:

    Data:


    (1)  A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852, è proibita l'importazione nell'Unione di miscele di mercurio diverse da quelle contemplate dal presente modulo e di composti di mercurio da utilizzare per il recupero del mercurio.

    (2)  Lo «sportello nazionale designato» fa riferimento allo sportello nazionale designato a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della convenzione di Minamata per lo scambio di informazioni nell'ambito della convenzione. Lo sportello dovrebbe corrispondere alla «autorità competente» designata dallo Stato membro di importazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/852 in quanto autorità alla quale dovrebbero essere indirizzate le domande di importazione a norma dell'articolo 4.

    (3)  Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da una delle fonti elencate nel modulo sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità a tale direttiva.

    (4)  A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852, è proibita l'importazione nell'Unione di mercurio da utilizzare nell'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.


    ALLEGATO II

    MODULO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI PAESI CHE NON SONO PARTI DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO E CHE INTENDONO ESPORTARE MERCURIO, IN FORMA PURA O IN MISCELE, VERSO UNO STATO MEMBRO AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE SULLA FONTE DEL MERCURIO

    MODULO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA FONTE DI MERCURIO, IN FORMA PURA O IN MISCELE, DA ESPORTARE

    Sezione A:   Informazioni sul trasporto che devono essere fornite dal paese esportatore

    i)

    Si prega di indicare il quantitativo totale previsto di mercurio, in forma pura o in miscele, da spedire

    ii)

    Si prega di indicare la data o le date previste della spedizione o delle spedizioni

    Sezione B:   Informazioni sulla spedizione

    Importatore

    Nome della società

    Indirizzo:

    Telefono:

    Fax

    E-mail:

    Esportatore

    Nome della società

    Indirizzo:

    Telefono:

    Fax

    E-mail:

    Sezione C:   Certificazione

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione di Minamata sul mercurio, il mio governo certifica che il mercurio incluso nella spedizione descritta nel presente modulo non proviene da estrazione primaria di mercurio.

    Si prega di fornire giustificativi sulla fonte del mercurio da esportare.

    Firma del funzionario governativo responsabile e data:

    Nome

    Titolo:

    Firma:

    Data:


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