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Document 32010R0810

Regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010 , recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 243 del 16.9.2010, p. 16–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/810/oj

16.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/16


REGOLAMENTO (UE) N. 810/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2010

recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1, punto 4 e l'articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 (4) della Commissione stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione tali partite.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata presente nell'elenco di tale parte. Le partite devono inoltre essere conformi ai requisiti stabiliti nell'idoneo certificato veterinario, il quale deve essere redatto conformemente ai modelli contenuti nella parte 2 di detto allegato.

(3)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che le partite di determinate specie di api siano introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento in cui la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato. Le partite di api possono essere tuttavia introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio, di cui a detta parte 1, che costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio e sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1. Attualmente lo Stato delle Hawaii è elencato in tale colonna.

(4)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 ha stabilito un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2010 durante il quale possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano accompagnate da certificati veterinari rilasciati in forza delle norme in vigore prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.

(5)

A causa di alcuni errori nel recepimento della versione pubblicata del regolamento (UE) n. 206/2010, e in particolare nei modelli di certificati figuranti negli allegati del regolamento, esso è stato pubblicato nuovamente nella Gazzetta ufficiale (5). In considerazione del periodo compreso tra la pubblicazione iniziale e la pubblicazione della versione corretta, è opportuno estendere il periodo transitorio stabilito dal regolamento (UE) n. 206/2010.

(6)

L'Argentina ha richiesto l'autorizzazione ad esportare nell'Unione carni di cervidi selvatici disossate frollate provenienti da animali originari di una zona approvata a livello UE ed indenne da afta epizootica e in cui è stata effettuata la vaccinazione (AR-1). Questo paese terzo ha fornito sufficienti garanzie in materia di polizia sanitaria a sostegno della propria richiesta. È opportuno quindi inserire il modello di certificato veterinario RUW nella colonna 4 della tabella dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per la zona del territorio dell'Argentina contrassegnata come AR-1 nella seconda colonna di tale parte.

(7)

Considerando che, se le norme UE di polizia sanitaria sono rispettate e, in particolare, se è possibile garantire tramite un sistema adeguato di identificazione e tracciabilità degli animali che i bovini, caprini e ovini prelevati dai centri di raccolta, compresi i mercati, siano della stessa qualifica sanitaria, tali animali destinati alla macellazione ai fini della produzione di carne fresca da esportare nell'Unione potrebbero essere ottenuti da un centro di raccolta e quindi inviati direttamente a un macello riconosciuto. Il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali in Namibia ha dimostrato di garantire che gli animali presso tali centri di raccolta presentano la stessa qualifica sanitaria relativamente ai requisiti di esportazione verso l'UE e possono soddisfare garanzie supplementari (J), quali indicate nell'apposita colonna dell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

(8)

Il 5 maggio 2010 gli Stati Uniti hanno informato la Commissione della presenza di focolai del piccolo scarabeo dell'alveare in alcune parti dello Stato delle Hawaii. L'introduzione di partite di api provenienti da questo Stato potrebbe rappresentare una seria minaccia per le popolazioni di api dell'Unione. È di conseguenza opportuno sospendere lo Stato delle Hawaii dall'elenco figurante nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 a partire da quella data.

(9)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(10)

È necessario stabilire un periodo transitorio per dare agli Stati membri e agli operatori tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal presente regolamento, senza perturbare gli scambi commerciali.

(11)

Alla luce della recente pubblicazione della rettifica riguardante principalmente i certificati veterinari, è necessario che il presente regolamento abbia un effetto retroattivo al fine di evitare perturbazioni negli scambi.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (EU) n. 206/2010 è modificato come segue:

1)

L'articolo 19 è sostituito dalla dicitura seguente:

«Fatta eccezione delle api provenienti dallo Stato delle Hawaii, per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano certificate entro il 30 novembre 2010 a norma delle decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE.»

2)

L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

3)

Nell'allegato IV, parte 1, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Paese/territorio

Codice della parte del paese/territorio

Descrizione della parte del paese/territorio

US – Stati Uniti

US-A

Stato delle Hawaii (6)

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di carni fresche destinate al consumo umano per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari entro il 30 novembre 2010, conformemente ai modelli BOV e OVI, come disposto dall'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(4)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(5)  GU L 146 dell'11.6.2010, pag. 1.

(6)  Sospeso a decorrere dal 5 maggio 2010.»


ALLEGATO

L'allegato II è così modificato:

1)

La parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori e loro parti  (1)

Codice ISO e nome del paese terzo

Codice del territorio

Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Termine finale (2)

Termine iniziale (3)

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

AR-1

Le province di:

 

Buenos Aires,

 

Catamarca,

 

Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar)

 

Entre Ríos,

 

La Rioja,

 

Mendoza,

 

Misiones,

 

parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4),

 

parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-4),

 

San Juan,

 

San Luis,

 

Santa Fe,

 

Tucuman,

 

Cordoba,

 

La Pampa,

 

Santiago del Estero,

 

Chaco, Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1

 

18 marzo 2005

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

RUW

A

1

 

1o agosto 2010

AR-2

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o marzo 2002

AR-3

Corrientes: i Dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-4

Parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2)

Parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o agosto 2008

AU – Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA –

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BH – Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BR – Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BR-1

 

Stato di Minas Gerais

 

Stato di Espírito Santo

 

Stato di Goiás

 

Stato di Mato Grosso

 

Stato di Rio Grande do Sul, Stato di Mato Grosso do Sul (esclusa la zona di alta sorveglianza di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza nei comuni di Corumbá e Ladário).

BOV

A e H

1

 

1o dicembre 2008

BR-2

Stato di Santa Catarina

BOV

A e H

1

 

31 gennaio 2008

BR-3

Stati di Paraná e São Paulo

BOV

A e H

1

 

1o agosto 2008

BW – Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18

BOV, OVI RUF, RUW

F

1

 

1o dicembre 2007

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BOV, OVI RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BOV, OVI RUF, RUW

F

1

20 ottobre 2008

20 gennaio 2009

BY – Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 

 

 

CH – Svizzera

CH-0

Tutto il paese

*

 

 

 

 

CL – Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Cina

CN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

CO - Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

CR - Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CU - Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ - Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

 

 

ET – Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

 

 

FK – Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT- Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

 

 

HN – Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HR – Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL – Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IN – India

IN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IS – Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE - Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MA – Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

ME – Montenegro

ME-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MK –

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

 

 

MU – Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MX – Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

BOV, OVI RUF, RUW

F e J

1

 

 

NC –

Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

 

 

NZ –

Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA - Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

PY-1

Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne

BOV

A

1

 

1o agosto 2008

RS – Serbia (5)

RS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Russia

RU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Yamalo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV - El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

 

 

SZ - Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della cosiddetta “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sud Africa ad ovest di Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica di cui all’atto legislativo pubblicato come decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 agosto 2003

TH – Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TN – Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR – Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR-1

Province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA – Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

 

 

US – Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1o novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA – Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di lotta all'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI RUF, RUW

F

1

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

 

 

*

Requisiti conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata, tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese.

Restrizioni per la categoria 1:

Non è autorizzata l'introduzione di frattaglie nell'Unione, tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine.»

2)

La parte 2 è così modificata:

a)

l'elenco introduttivo è sostituito dal seguente:

«PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli

“BOV”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci).

“OVI”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (Ovis aries) e di caprini domestici (Capra hircus).

“POR”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici (Sus scrofa).

“EQU”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci).

“RUF”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.

“RUW”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.

“SUF”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.

“SUW”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.

“EQW”

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra).

GS (garanzie supplementari)

“A”

:

garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.7.) e RUW (punto II.2.4.).

“C”

:

garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario SUW (punto II.2.3 B).

“D”

:

garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario POR (punto II.2.3 d).

“E”

:

garanzie relative al test per la tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario BOV (punto II.2.4 d).

“F”

:

garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.6.) e RUW (punto II.2.7.).

“G”

:

garanzie relative: 1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale; 2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla malattia del dimagrimento cronico di cui ai modelli dei certificati veterinari RUF (punto II.1.7.) e RUW (punto II.1.8.).

“H”

:

garanzie supplementari prescritte per il Brasile. Per quanto riguarda i programmi di vaccinazione, dato che lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni ottenute da animali originari di tale Stato e ivi macellati.

“J”

:

garanzie relative ai movimenti di bovini, ovini e caprini dalle aziende ai macelli e atte a consentire il transito di tali animali da un centro di raccolta (compresi i mercati) prima del loro trasporto al macello.»

b)

il «modello BOV» è sostituito dal seguente:

«Modello BOV

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c)

il «modello OVI» è sostituito dal seguente:

«Modello OVI

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(1)  Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell'Unione con paesi terzi.

(2)  Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell'Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d'altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono tuttavia essere importate nell'Unione per 40 giorni da tale data. (Se nella colonna 7 non figura alcuna data significa che non si applicano limitazioni temporali).

(3)  Possono essere importate nell'Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8. Se nella colonna 8 non figura alcuna data non si applicano limitazioni temporali.

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

*

Requisiti conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata, tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese.

Restrizioni per la categoria 1:

Non è autorizzata l'introduzione di frattaglie nell'Unione, tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine.»


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