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Sesta direttiva "IVA": base imponibile uniforme
Le istanze europee sopprimono i controlli fiscali alle frontiere interne per tutte le operazioni tra Stati membri, ravvicinano le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e stabiliscono un periodo di transizione di durata limitata al fine di facilitare il passaggio al regime definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri.
ATTO
Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Il testo in appresso sintetizza il contenuto delle direttive relative all'instaurazione e al funzionamento del sistema comune dell'IVA.
Campo di applicazione
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, nonché le importazioni di beni.
Territorialità
Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i seguenti territori nazionali:
I soggetti passivi
Si considera soggetto passivo la persona che esercita, "in modo indipendente" e in qualsiasi luogo, a prescindere dallo scopo o dai risultati, una delle seguenti attività economiche: attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive ed agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo anche chiunque effettui a titolo occasionale un'operazione relativa ad una delle attività summenzionate e in particolare una delle operazioni seguenti: la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo; la cessione di un terreno edificabile.
L'espressione « in modo indipendente » esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione.
Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, tranne quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.
Luogo delle operazioni imponibili
Si considera come luogo di cessione di un bene:
Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Tuttavia:
Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare:
Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta
Si considera fatto generatore dell'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta.
Si considera esigilibità dell'imposta il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.
Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi, fatta eccezione per alcuni casi debitamente precisati.
All'importazione, il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto dell'introduzione del bene all'interno del paese.
Base imponibile
All'interno del paese la base imponibile è costituita per le forniture di beni e le prestazioni di servizi:
All'importazione di beni la base imponibile è costituita:
Aliquote
Queste operazioni sono assoggettate all'imposta alle aliquote e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione dei beni e dei servizi, nel rispetto dei valori fissati per il ravvicinamento delle aliquote dalle apposite direttive:
Esenzioni
Sono previste esenzioni all'interno del paese a favore di alcune attività di interesse pubblico, di operazioni di assicurazione e di riassicurazione, dell'affitto e della locazione di beni immobili (ad eccezione delle prestazioni di alloggio, delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli, delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente, delle locazioni di casseforti), delle forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata e di molte altre attività, quali la concessione e la negoziazione di crediti, le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, le operazioni, compresa la negoziazione, relative ad azioni, parti di società o associazioni (…).
Sono possibili anche esenzioni all'importazione, in particolare per quanto riguarda le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all'interno del paese, le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito, le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea, che beneficiano per questo motivo dell'esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella « tariffa doganale comune » o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l'esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno.
Sono previste esenzioni per le operazioni all'esportazione, le operazioni assimilate e i trasporti internazionali ed operazioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci.
Deduzioni
Origine e portata del diritto a deduzione: il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore: l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate, l'imposta sul valore aggiunto dovuta:
Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:
a) di sue operazioni relative alle attività economiche effettuate all'estero, che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all'interno del paese;
b) di certe operazioni esenti;
c) di sue operazioni esenti quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni siano direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.
Modalità di esercizio del diritto a deduzione: Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve, a seconda dei casi, essere in possesso di una fattura, essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'imposta dovuta o ne consenta il calcolo, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro.
Debitori dell'imposta
L'imposta sul valore aggiunto può essere dovuta in regime interno:
All'importazione l'IVA può essere dovuta dalla/e persona/e designata/e o riconosciuta/e dallo Stato membro di importazione.
La direttiva impone anche degli obblighi ai debitori, sia nel regime interno, sia all'importazione. Per esempio, ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo e deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale. Questi obblighi permettono, quindi, una buona applicazione dell'imposta.
Regimi particolari
Esistono numerosi regimi particolari:
Gli Stati membri possono prendere, a determinate condizioni, disposizioni di deroga per semplificare la riscossione dell'IVA o evitare frodi o evasioni fiscali.
Il 25 giugno 1997 la Commissione ha proposto di creare un comitato consultivo IVA.
La direttiva 77/388/CEE è stata modificata più volte. Le modifiche più recenti sono le seguenti:
La direttiva 2005/92/CE ha l'obiettivo di prorogare la soglia minima dell'aliquota normale dell'IVA (ovvero il 15%) per un periodo minimo di 5 anni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
La direttiva 2006/69/CE modifica la sesta direttiva IVA al fine di conferire agli Stati membri la facoltà di adottare rapidamente i provvedimenti fondati sul diritto, volti a contrastare la frode e l'evasione fiscale in certi settori specifici e mirati.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 77/388/CEE |
01.01.1978 |
01.01.1978 |
GU L 145 del 13.06.1977 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 80/368/CEE |
22.03.1988 |
22.03.1988 |
GU L 90 del 03 .04.1980 |
Regolamento (Euratom) n. 3308/80 |
- |
- |
GU L 345 del 20.12.1980 |
Direttiva 84/386/CEE |
01.07.1985 |
01.07.1985 |
GU L 208 del 03.08.1984 |
Direttiva 89/465/CEE |
24.07.1989 |
01.01.199001.01.199101.01.199201.01.199301.01.1994 |
GU L 226 del 03.08.1989 |
Direttiva 91/680/CEE |
01.01.1993 |
01.01.1993 |
GU L 376 del 31.12.1991 |
Direttiva 92/77/CEE |
01.01.1993 |
01.01.1993 |
GU L 316 del 31.10.1992 |
Direttiva 92/111/CEE |
01.01.1993 |
01.01.1993 |
GU L 390 del 31.12.1992 |
Direttiva 94/4/CE |
01.04.1994, salvo eccezioni |
- |
GU L 365 del 31.12.1994 |
Direttiva 94/5/CE |
01.01.1995 |
01.01.1995 |
GU L 60 del 03.03.1994 |
Direttiva 94/76/CE |
01.01.1995 |
01.01.1995 |
GU L 365 del 31.12.1994 |
Direttiva 95/7/CE |
01.01.1996, salvo eccezioni |
- |
GU L 102 del 05.05.1995 |
Direttiva 96/42/CE |
29.07.1996 |
- |
GU L 170 del 09.07.1996 |
Direttiva 98/80/CE |
17.10.1998 |
01.01.2000 |
GU L 281 del 17.10.1998 |
Direttiva 1999/49/CE |
02.06.1999 |
31.12.1998 |
GU L 139 del 02.06.1999 |
Direttiva 1999/59/CE |
26.06.1999 |
01.01.2000 |
GU L 162 del 26.06.1999 |
Direttiva 1999/85/CE |
28.10.1999 |
31.12.2002 |
GU L 277 del 28.10.1999 |
Direttiva 2000/17/CE |
- |
- |
GU L 084 del 05.04.2000 |
Direttiva 2000/65/CE |
21.10.2000 |
31.12.2001 |
GU L 269 del 21.10.2000 |
Direttiva 2001/4/CE |
27.01.2001 |
- |
GU L 22 del 24.01.2001 |
Direttiva 2001/115/CE |
07.02.2002 |
01.01.2004 |
GU L 15 del 17.01.2002 |
Direttiva 2002/38/CE |
15.05.2002 |
- |
GU L 128 del 15.05.2002 |
Direttiva 2002/93/CE |
07.12.2002 |
- |
GU L 260 dell' 11.10.2003 |
Direttiva 2003/92/CE |
11.10.2003 |
01.01.2005 |
GU L 260 dell' 11.10.2003 |
Direttiva 2004/7/CE |
19.02.2004 |
- |
GU L 27 del 30.01.2004 |
Direttiva 2004/15/CE |
10.02.2004 |
01.01.2004 |
GU L 052 del 21.02.2004 |
Direttiva 2004/66/CE |
01.05.2004 |
01.05.2004 |
GU L 168 del 1°.05.2004 |
Direttiva 2005/92/CE |
28.12.2005 |
01.01.2006 |
GU L 345 dell' 28.12.2005 |
Direttiva 2006/18/CE |
22.02.2006 |
- |
GU L 51 del 22.02.2006 |
Direttiva 2006/69/CE |
12.08.2006 |
- |
GU L 221 del 12.08.2006 |
Direttiva 2006/98/CE |
01.01.2007 |
- |
GU L 363 del 20.12.2006 |
ATTI COLLEGATI
SEMPLIFICAZIONE DELLA RISCOSSIONE, DEGLI OBBLIGHI E DEI RIMBORSI:
Proposta di direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto. Proposta di direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 2004 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi stabiliti all'interno del paese ma in un altro Stato membro [COM(2004) 728/1 e /2 - Gazzetta ufficiale C 24 del 29.01.2005].
Per semplificare le misure intese ad agevolare le formalità che devono compiere gli operatori soggetti all'IVA, quando non sono stabiliti nello Stato membro in cui esercitano le loro attività, la Commissione propone, tramite tre modifiche legislative distinte, sei misure concrete: l'introduzione del regime dello sportello unico per i soggetti passivi non stabiliti; la modernizzazione della procedura di rimborso tramite uno sportello unico elettronico; l'armonizzazione del settore coperto dai beni e servizi per i quali gli Stati membri sono autorizzati a limitare il diritto a deduzione; un'estensione del ricorso al meccanismo di autoliquidazione per talune operazioni tra imprese, effettuate dai soggetti passivi non stabiliti; una revisione di regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese; una semplificazione delle regole applicabili alle vendite a distanza.
Procedura di consultazione (CNS/2004/0261)
LUOGO DI APPLICAZIONE DELL'IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Regolamento del Consiglio 1777/2005, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto [Gazzetta ufficiale 288 del 29.10.2005]
Il regolamento è inteso a precisare l'interpretazione e l'applicazione delle norme comuni in materia di IVA. Essa definisce i punti importanti della sesta direttiva IVA e cioè i soggetti passivi, il luogo di prestazione di taluni servizi e il regime applicabile ai servizi forniti per via elettronica. L'obiettivo è renderne l'applicazione più uniforme e migliorare il funzionamento del mercato interno.
Proposta di direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 2003, recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi [COM (2003) 822 def. - Gazzetta ufficiale C 96 del 21.04.2004].
Nel quadro delle prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi ("Business to business", cioè tra imprese), la Commissione propone l'applicazione dell'IVA nel paese in cui è stabilito il destinatario (cioè il luogo di consumo) e non più nello Stato del prestatore. La proposta modificata concerne, più in particolare, le norme IVA applicabili a determinati servizi prestati ai privati. Le modifiche proposte intendono eliminare le distorsioni di concorrenza tra imprese dell'Unione, da un lato, e tra imprese dell'Unione e di paesi terzi, dall'altro, le quali forniscono servizi a distanza a privati. La proposta modificata inoltre semplifica le formalità in materia di IVA cui sono soggette le imprese, armonizzando le norme attualmente applicabili ai servizi prestati agli operatori commerciali e a quelli prestati ai privati.
Procedura di consultazione (CNS/2003/0329 )
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DELLE IMPOSTE INDIRETTE:
Proposta di regolamento del Consiglio, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa nel conteso del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto [COM(2004) 728/3 - Gazzetta ufficiale C 24 del 29.01.2005]
La Commissione europea propone un regolamento inteso a semplificare gli attuali obblighi in materia di IVA, al fine di sostenere gli operatori transfrontalieri che effettuano forniture di beni o prestazioni di servizi in altri Stati membri dell'UE. La proposta prevede in particolare l'attuazione del regime dello "sportello unico" che permetterebbe ai soggetti passivi di soddisfare a tutti i loro obblighi in materia di IVA unicamente nello Stato membro in cui risiedono, per tutte le operazioni che essi effettuano nell'insieme dell'UE. Questo regime consentirebbe loro di utilizzare un unico numero di IVA per tutte le forniture di beni e prestazioni di servizi realizzate nell'UE, e di inoltrare le loro dichiarazioni IVA su un portale elettronico unico, che consentirebbe di trasmettere automaticamente le dette dichiarazioni ai vari Stati membri in cui essi effettuano tali forniture o prestazioni.
La proposta contiene cinque altre disposizioni di semplificazione.
Procedura di consultazione (CNS/2004/0262)
Direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette [Gazzetta ufficiale L 264 del 15.10.2003].
Questa modifica della sesta direttiva deve consentire agli Stati membri di scambiare informazioni su alcune imposte sui premi assicurativi e di lottare contro la frode ai danni dell'IVA.
Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto [Gazzetta ufficiale L 264 del 15.10.2003].
Il regolamento (CE) n. 1798/2003 mira a rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri per combattere la frode in materia di IVA, eliminando gli impedimenti che ancora ostacolano lo scambio di informazioni. Il documento persegue tre obiettivi principali:
REGIMI PARTICOLARI:
Proposta di direttiva del Consiglio, del 5 maggio 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale [COM(2003) 234 - Gazzetta ufficiale C 76 del 25.03.2004].
Al fine di eliminare le distorsioni di concorrenza nel settore dei servizi postali pubblici, servizi sempre più di frequente forniti da imprese private, la Commissione propone di modificare le norme IVA applicabili a tali servizi, sottoponendo i servizi in questione ad un'imposizione generalizzata. Per ridurre al minimo le conseguenze della modifica sul prezzo pagato dai consumatori finali, la Commissione prevede, in particolare, di introdurre un'aliquota di IVA ridotta per le lettere e i piccoli invii di peso inferiore a 2 kg.
Tale proposta è incentrata su tre elementi chiave:
Procedura di consultazione (CNS/2003/0091 ):
Proposta di direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio [COM(2002) 64 def. - Gazzetta ufficiale C 126 del 28.05.2002].
Tale proposta di direttiva (es de en fr)mira ad allargare il campo d'applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio all'insieme delle forniture di viaggi a forfait.Procedura di consultazione (CNS/2002/0041):
Ultima modifica: 12.02.2007