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Document 31999L0049

Direttiva 1999/49/CE del Consiglio del 25 maggio 1999 che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

OJ L 139, 2.6.1999, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 322 - 323
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 322 - 323
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 322 - 323
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 322 - 323
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 322 - 323
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 322 - 323
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 322 - 323
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 322 - 323
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 322 - 323

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/49/oj

31999L0049

Direttiva 1999/49/CE del Consiglio del 25 maggio 1999 che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 02/06/1999 pag. 0027 - 0028


DIRETTIVA 1999/49/CE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1999

che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

(1) considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE(4) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, stabilisce che il Consiglio fissa il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1998; che l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in percentuale della base imponibile ed è la stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; che, a decorrere dal 1o gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1998, questa percentuale non può essere inferiore al 15 %;

(2) considerando che l'esperienza ha dimostrato che nel sistema attuale di imposizione le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto in vigore nei vari Stati membri, unitamente al meccanismo inserito nel sistema del regime transitorio, hanno garantito un funzionamento globalmente soddisfacente di tale regime transitorio; che, in considerazione delle aliquote normali, appare pertanto opportuno mantenere l'attuale aliquota minima per un ulteriore periodo;

(3) considerando che, tuttavia, la relazione della Commissione sulle aliquote ha messo in evidenza l'esistenza di distorsioni della concorrenza e la possibilità che esse siano accentuate dall'introduzione della moneta unica; che è opportuno quindi limitare a due anni il periodo d'applicazione dell'aliquota normale per permettere al Consiglio di poter fissare ulteriormente il livello dell'aliquota normale e quello della o delle aliquote ridotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1o gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 tale percentuale non deve essere inferiore al 15 %.

Sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 2000.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H."

Articolo 2

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. EICHEL

(1) GU C 409 del 30.12.1998, pag. 13.

(2) Parere espresso il 23 marzo 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 101 del 12.4.1999, pag. 73.

(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31).

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