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Etichettatura delle calzature

L’etichettatura delle calzature e dei relativi componenti fornisce ai clienti le informazioni necessarie per consentire loro di operare scelte informate all’atto dell’acquisto. Contribuisce inoltre a proteggere il settore dalla concorrenza sleale e a migliorare il funzionamento del mercato interno nell’Unione europea (UE).

ATTO

Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

SINTESI

L’etichettatura delle calzature e dei relativi componenti fornisce ai clienti le informazioni necessarie per consentire loro di operare scelte informate all’atto dell’acquisto. Contribuisce inoltre a proteggere il settore dalla concorrenza sleale e a migliorare il funzionamento del mercato interno nell’Unione europea (UE).

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

Stabilisce le regole relative all’etichettatura delle calzature per quanto riguarda:

  • il contenuto e la forma dell’etichetta;
  • la responsabilità dell’etichettatura.

PUNTI CHIAVE

  • Devono essere etichettati solo i materiali che costituiscono almeno l’80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e della suola interna della calzatura e almeno l’80 % del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l’80 % è opportuno fornire informazioni sui due materiali principali.
  • L’etichetta deve fornire informazioni sui tre componenti della calzatura:
    • tomaia;
    • rivestimento della tomaia e suola interna;
    • suola esterna.
  • L’etichetta può recare informazioni scritte o simboli.
  • L’etichetta deve essere visibile, ben fissata e accessibile.
  • L’etichetta deve essere:
    • stampata o goffrata sulla calzatura;
    • attaccata alla calzatura, ad esempio per mezzo di un’etichetta adesiva;
    • fissata, ad esempio tramite un elemento di chiusura o un laccio.
  • L’etichetta deve apparire almeno su uno dei due articoli che compongono il paio di scarpe, stivali ecc.
  • I produttori dell’UE hanno l’obbligo di fornire l’etichetta e sono responsabili dell’esattezza delle informazioni in essa contenute o, se la calzatura è importata, la responsabilità è della prima persona che introduce la calzatura nel mercato dell’UE. I venditori sono comunque tenuti ad assicurarsi che le calzature che vendono rechino l’adeguata etichettatura.
  • Gli allegati specificano:
    • le definizioni (ad esempio la tomaia, la suola ecc.) e i simboli corrispondenti o le indicazioni scritte relative alle parti della calzatura da identificare (allegato I);
    • gli esempi di calzature contemplate dalla direttiva sono contenuti nell’allegato II. La direttiva non riguarda, ad esempio, le calzature utilizzate dai dipendenti al fine di garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, che invece rientrano tra le norme unionali sull’equipaggiamento di protezione personale.

Nell’UE esiste inoltre un marchio Ecolabel volontario per le calzature. Questo marchio aiuta i consumatori a identificare le calzature il cui ciclo di vita (produzione, uso e smaltimento) ha un impatto ridotto sull’ambiente.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 94/11/CE

9.5.1994

23.09.1995

GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37-41

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81-106

Direttiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172-183

Le modifiche successive alla direttiva 94/11/CE sono state incorporate nel testo base. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

Ultimo aggiornamento: 19.08.2015

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