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Document 32013L0015

Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

OJ L 158, 10.6.2013, p. 172–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 151 - 162

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/15/oj

10.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/172


DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive nel settore della libera circolazione delle merci di cui alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le seguenti direttive sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva:

1)

nel settore della libera circolazione dei veicoli a motore:

direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (1);

direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2),

direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (3),

direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (4),

direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (5),

direttiva 74/61/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (6),

direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (7),

direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (8),

direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (9),

direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (10),

direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d’ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (11),

direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (12),

direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (13),

direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (14),

direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore (15),

direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (16),

direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (17),

direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (18),

direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (19),

direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (20),

direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (21),

direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (22),

direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (23),

direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (24),

direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (25),

direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (26),

direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali (27),

direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore (28),

direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (29),

direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (30),

direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (31),

direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (32),

direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi (33),

direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (34),

direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (35),

direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (36),

direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (37), e

direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (38);

2)

nel settore della libera circolazione delle calzature: direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (39).

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.

(2)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23.

(3)  GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12.

(4)  GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.

(5)  GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15.

(6)  GU L 38 dell’11.2.1974, pag. 22.

(7)  GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1.

(8)  GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4.

(9)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.

(10)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 32.

(11)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 54.

(12)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71.

(13)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 85.

(14)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

(15)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 122.

(16)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 60.

(17)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 72.

(18)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 83.

(19)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95.

(20)  GU L 81 del 28.3.1978, pag. 49.

(21)  GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1.

(22)  GU L 325 del 20.11.1978, pag. 1.

(23)  GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26.

(24)  GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1.

(25)  GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1.

(26)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1.

(27)  GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

(28)  GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

(29)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

(30)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

(31)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(32)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(33)  GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.

(34)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(35)  GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1.

(36)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1.

(37)  GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40.

(38)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.

(39)  GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37.


ALLEGATO

PARTE A

VEICOLI A MOTORE

1.

Nell’allegato II della direttiva 70/157/CEE, nell’elenco, al punto 4.2, dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

« “25” per la Croazia».

2.

Nell’allegato II della direttiva 70/221/CEE, nell’elenco, al punto 6.2, dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

3.

Nell’allegato I della direttiva 70/388/CEE, al punto 1.4.1, al testo tra parentesi è aggiunto quanto segue:

«25 per la Croazia».

4.

Nell’allegato XV della direttiva 71/320/CEE, nell’elenco, al punto 4.4.2 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

5.

Nell’allegato I della direttiva 72/245/CEE, nell’elenco, al punto 5.2 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

6.

Nell’allegato I della direttiva 74/61/CEE, nell’elenco, al punto 5.1.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

« “25” per la Croazia».

7.

Nell’allegato I della direttiva 74/408/CEE, nell’elenco, al punto 6.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

8.

Nell’allegato I della direttiva 74/483/CEE, nella nota in calce 1 relativa al punto 3.2.2.2, è aggiunto quanto segue:

«25 per la Croazia».

9.

Nell’allegato della direttiva 76/114/CEE, al punto 2.1.2, al testo fra parentesi è aggiunto quanto segue:

«25 per la Croazia».

10.

Nell’allegato I della direttiva 76/757/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

11.

Nell’allegato I della direttiva 76/758/CEE, nell’elenco, al punto 5.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

12.

Nell’allegato I della direttiva 76/759/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

13.

Nell’allegato I della direttiva 76/760/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

14.

L’allegato I della direttiva 76/761/CEE, è così modificato:

a)

nell’elenco, al punto 5.2.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia»;

b)

nell’elenco, al punto 6.2.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

15.

Nell’allegato I della direttiva 76/762/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

16.

Nell’allegato I della direttiva 77/538/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

17.

Nell’allegato I della direttiva 77/539/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

18.

Nell’allegato I della direttiva 77/540/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

19.

Nell’allegato III della direttiva 77/541/CEE, nell’elenco, al punto 1.1.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia,».

20.

Nell’allegato I della direttiva 78/318/CEE, nell’elenco, al punto 7.2 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia,».

21.

Nell’allegato II della direttiva 78/764/CEE, al punto 3.5.2.1 è aggiunto quanto segue:

«25 per la Croazia».

22.

Nell’allegato VI della direttiva 78/932/CEE, al punto 1.1.1 è aggiunto quanto segue:

«25 per la Croazia;».

23.

Nell’allegato VI della direttiva 86/298/CEE, al primo trattino è aggiunto quanto segue:

«25 per la Croazia,».

24.

Nell’allegato VII della direttiva 87/402/CEE, al primo trattino dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia,».

25.

Nell’allegato I della direttiva 94/20/CE, nell’elenco, al punto 3.3.4 dopo la voce relativa al Portogallo, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

26.

Nell’allegato I della direttiva 95/28/CE, nell’elenco, al punto 6.1.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

27.

Nell’appendice 4 dell’allegato I della direttiva 2000/25/CE, nell’elenco, alla sezione 1 del punto 1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

« “25” per la Croazia».

28.

Nell’allegato I della direttiva 2000/40/CE, nell’elenco, al punto 3.2 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

29.

Nell’appendice 5 dell’allegato I della direttiva 2001/56/CE, nell’elenco, al punto 1.1.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

30.

L’allegato I della direttiva 2001/85/CE è così modificato:

a)

al punto 7.6.11.1, nell’elenco è aggiunto quanto segue:

«Izlaz u slučaju opasnosti»;

b)

al punto 7.7.9.1, nell’elenco è aggiunto quanto segue:

«Autobus se zaustavlja».

31.

La direttiva 2002/24/CE è così modificata:

a)

alla parte A dell’allegato IV, il punto 47 della pagina 2 del modello è sostituito dal seguente:

«47.

Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …»

 

 

b)

l’allegato V è così modificato:

i)

nel punto 1 della parte A, nell’elenco, alla sezione 1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia;»

ii)

nella parte B, nell’elenco, al punto 1.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«—

25 per la Croazia».

32.

La direttiva 2003/37/CE è così modificata:

a)

nell’appendice 1 al capitolo C dell’allegato II, al primo trattino del punto 1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia;»

b)

l’allegato III è così modificato:

i)

nella parte I, il punto 16 di «A — Trattori completi/completati», è sostituito dal seguente:

«16.

Potenza(e) o categoria(e) fiscale(i)

Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …»

 

 

ii)

nella parte I, il punto 16 di «B — Rimorchi agricoli o forestali completi/completati» è sostituito dal seguente:

«16.

Potenza(e) (o categoria(e)) fiscale(i)

Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …»

 

 

iii)

nella parte I, il punto 16 di «C — Macchine intercambiabili trainate — complete/completate» è sostituito dal seguente:

«16.

Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …»

 

 

iv)

nella parte II, il punto 16 di «A — Rimorchi agricoli o forestali — incompleti» è sostituito dal seguente:

«16.

Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …»

 

 

v)

nella parte II, il punto 16 di «B — Macchine intercambiabili trainate — incomplete» è sostituito dal seguente:

«16.

Potenza(e) [o categoria(e)] fiscale(i) (se applicabile)

Belgio: …

Bulgaria: …

Repubblica ceca: …

Danimarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spagna: …

Francia: …

Croazia: …

Italia: …

Cipro: …

Lettonia: …

Lituania: …

Lussemburgo: …

Ungheria: …

Malta: …

Paesi Bassi: …

Austria: …

Polonia: …

Portogallo: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovacchia: …

Finlandia: …

Svezia: …

Regno Unito: …»

 

 

33.

Nell’appendice 5 dell’allegato I della direttiva 2003/97/CE, nel punto 1.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia,».

34.

L’allegato VII della direttiva 2007/46/CE è così modificato:

a)

nell’elenco dopo la voce relativa all’Irlanda, alla sezione 1 del punto 1, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia,»;

b)

nell’elenco dopo la voce relativa all’Irlanda, al punto 1.1 dell’appendice, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia,».

35.

Nell’allegato VI della direttiva 2009/57/CE, nell’elenco dopo la voce relativa all’Irlanda, al primo capoverso è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

36.

Nell’allegato I della direttiva 2009/64/CE, nell’elenco dei numeri distintivi dopo la voce relativa all’Irlanda, al punto 5.2 è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia;».

37.

Nell’allegato VI della direttiva 2009/75/CE, nell’elenco dopo la voce relativa all’Irlanda, al primo capoverso è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia».

38.

La direttiva 2009/144/CE è così modificata:

a)

all’allegato III A, nella nota in calce 1 relativa al punto 5.4.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia,»;

b)

all’appendice 4 dell’allegato IV, al primo trattino, dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia;»

c)

all’allegato V, nell’elenco dei codici distintivi, al punto 2.1.3 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:

«25 per la Croazia;».

PARTE B

CALZATURE

L’allegato I della direttiva 94/11/CE è così modificato:

a)

il punto 1 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), nell’elenco dell’«Informazione scritta», è aggiunto quanto segue:

«HR

Gornjište»;

ii)

alla lettera b), nell’elenco dell’«Informazione scritta», è aggiunto quanto segue:

«HR

Podstava i uložna tabanica»;

iii)

alla lettera c), nell’elenco dell’«Informazione scritta», è aggiunto quanto segue:

«HR

Potplat (donjište)»;

b)

il punto 2 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), punto i), nell’elenco dell’«Informazione scritta», è aggiunto quanto segue:

«HR

Koža»;

ii)

alla lettera a), punto ii), nell’elenco dell’«Informazione scritta», è aggiunto quanto segue:

«HR

Koža korigiranog lica»;

iii)

alla lettera b), nell’elenco dell’«Informazione scritta», è aggiunto quanto segue:

«HR

Tekstil»;

iv)

alla lettera c), nell’elenco dell’«Informazione scritta», è aggiunto quanto segue:

«HR

Drugi materijali».


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