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Disposizioni comuni per i Fondi strutturali e d’investimento europei (2014-2020)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Noto come il regolamento delle disposizioni comuni, il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce i principi, le norme e gli standard comuni per l’attuazione relativa ai Fondi strutturali e d’investimento (fondi SIE) per il periodo 2014-2020.
  • Il regolamento (UE) 2022/562 modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 che introduce i cambiamenti alle norme della politica di coesione dell’Unione europea (Unione) per velocizzare e agevolare al massimo gli aiuti che gli Stati membri dell’Unione possono fornire alle persone in fuga dall’Ucraina, pur continuando a sostenere la ripresa delle regioni dell’Unione.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2022/613 concede agli Stati membri l’accesso immediato a ulteriori fondi iniziali provenienti dal programma di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU) e permette di soddisfare più agevolmente le esigenze di base e fornire assistenza alle persone rifugiate provenienti dall’Ucraina.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2022/2039 offre un’ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell’aggressione militare russa in Ucraina.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2023/435 riguarda le attività REPowerEU nei piani di ripresa e resilienza.

PUNTI CHIAVE

  • I fondi SIE consistono in cinque fondi:
  • L’obiettivo condiviso degli investimenti nell’ambito dei fondi SIE è di fornire sostegno per l’attuazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
  • Il regolamento:
    • stabilisce i principi comuni, le norme e gli standard per l’uso e l’attuazione dei fondi SIE;
    • stabilisce disposizioni comuni per i fondi SIE per migliorare il coordinamento tra queste e altre politiche e programmi dell’Unione, come ad esempio Orizzonte 2020, oggi sostituito da Orizzonte Europa;
    • definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi;
    • riserva particolare attenzione alla relazione tra il presente regolamento e i regolamenti specifici di ciascun fondo;
    • stabilisce il principio di concentrazione tematica per garantire che gli investimenti siano concentrati su un numero limitato di priorità chiave;
    • pone l’accento sull’orientamento ai risultati:
      • viene stabilito un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione con obiettivi e target;
      • viene organizzato un incontro annuale di revisione tra ciascun Stato Membro e la Commissione europea;
      • doveva essere svolta una revisione di performance relativa ai programmi in ciascun Stato membro nel 2019;
    • introduce le condizionalità (prerequisiti volti a garantire che siano disponibili i mezzi necessari per utilizzare efficacemente il sostegno dell’Unione);
    • stabilisce l’assegnazione delle risorse per l’obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» tra tre categorie di regioni, secondo il loro prodotto interno lordo pro capite: regioni meno sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate.
  • La Commissione ha adottato la decisione compilando un elenco di regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni.
  • Sono definiti i criteri che gli Stati membri e le regioni devono soddisfare per poter essere considerati ammissibili a ricevere finanziamenti dai fondi. Le risorse devono essere assegnate dal FESR e dal FSE tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate, in base al loro prodotto interno lordo pro capite. Poiché gli Stati membri variano notevolmente nel tipo di amministrazione e nelle aree di pianificazione, l’Unione ha realizzato un sistema comune di classificazione per la selezione delle regioni e aree da sostenere. Sono indicate le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro assegnazione.
  • I fondi SIE forniscono assistenza attraverso programmi pluriennali sulla base di accordi di partenariato sviluppati per ogni Stato membro. Un accordo di partenariato è un documento che stabilisce la strategia di investimento globale di uno Stato membro e concordato con la Commissione. Tale accordo è preparato dallo Stato membro secondo i propri sistemi e procedure e coinvolge i partner che rappresentano le autorità pubbliche locali e regionali, e una vasta gamma di parti interessate sociali, economiche, ambientali e altri interessi.

Relazione della Corte dei conti europea

  • Nel 2017 la Corte di conti europea ha pubblicato una relazione sugli accordi di partenariato firmati dalla Commissione e dagli Stati membri.
  • La relazione ha concluso che i fondi sono stati concentrati sulla crescita e sull’occupazione, hanno individuato esigenze di investimento che sono state successivamente tradotte nei relativi obiettivi e risultati. Si osserva anche che, tuttavia, molti indicatori di performance sono stati sviluppati e le misure di performance non sono armonizzate attraverso i vari fondi.

Pandemia COVID-19modifiche al regolamento

  • Regolamento (UE) 2020/460 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).
  • Regolamento (UE) 2020/558 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche per fornire flessibilità eccezionale agli Stati membri per l’uso dei fondi SIE in risposta all’epidemia di COVID-19. Offre loro la possibilità di mobilitare tutto il sostegno non utilizzato dai fondi FESR, FSE e FC.
  • Il regolamento (UE) 2020/2221 modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 introducendo risorse aggiuntive eccezionali e modalità di attuazione nell’ambito dell’obiettivo degli investimenti in favore della la crescita e dell’occupazione e l’obiettivo sulla cooperazione territoriale europea per fornire assistenza e permettere il superamento degli effetti delle crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e per la preparazione di una ripresa dell’economia verde, digitale e resiliente.

Proroga del periodo di applicazione del regolamento ai programmi FEASR

Il regolamento (UE) 2020/2220 proroga fino al 31 dicembre 2022 sia l’applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR sia il periodo di durata di tali programmi. Ciò è subordinato alla presentazione di una richiesta di modifica dei relativi programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio di due anni, che durerà fino all’applicazione della nuova politica agricola comune a partire dal 1o gennaio 2023.

L’azione di coesione per i rifugiati in Europa (CARE)

A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, il regolamento (UE) 2022/562 modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 come segue:

  • permette il finanziamento incrociato tra i fondi FESR e FSE per gestire l’afflusso di persone rifugiate. Ciò consente, ad esempio, agli Stati membri di riassegnare le risorse precedentemente destinate ai progetti infrastrutturali verso l’assistenza sanitaria e l’istruzione.
  • Consente una maggiore flessibilità per reindirizzare i finanziamenti non spesi della politica di coesione a partire dal periodo di bilancio 2014-2020, tra cui REACT-EU.
  • Estende di un anno contabile il finanziamento al 100 % dal bilancio dell’Unione per i programmi di coesione (rispetto al cofinanziamento nazionale obbligatorio in circostanze normali) per alleviare l’onere sui bilanci nazionali e regionali.
  • Consente il rimborso delle operazioni riguardanti le sfide migratorie, ma iniziate prima della presentazione di una richiesta formale alla Commissione. Tali progetti sono ammissibili a partire dal 24 febbraio 2022, purché rispettino le norme specifiche per i fondi.

Aumento del prefinanziamento dalle risorse REACT-EU e fissazione di un costo unitario (CARE+)

Per integrare tali misure, è stata introdotta una seconda modifica per aumentare il prefinanziamento dalle risorse REACT-EU e stabilire un costo unitario per persona, noto come CARE+ [regolamento (UE) 2022/613]. Lo scopo principale del presente regolamento era fornire liquidità supplementare e semplificare le procedure amministrative relative alle spese.

L’aumento del prefinanziamento deriva dal bilancio di REACT-EU, in cui tutti gli Stati membri hanno ricevuto un 4 % supplementare, portando così il tasso di prefinanziamento dall’11 % al 15 %. Inoltre, gli Stati membri confinanti con l’Ucraina o che hanno avuto un afflusso di persone rifugiate superiore all’1 % della loro popolazione nel primo mese successivo all’invasione russa hanno ricevuto un 34 % aggiuntivo, aumentando così il proprio tasso di prefinanziamento dall’11 % al 45 %. Questi nove Stati membri sono: Bulgaria, Cechia, Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia.

L’opzione dei costi semplificata a livello dell’Unione mira a ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi, affinché gli sforzi possano concentrarsi sulla realizzazione di obiettivi politici più ampi, e le lunghe verifiche della gestione e del controllo non ritardino l’attuazione. Invece di fornire la documentazione per ogni acquisto (ad esempio, coperte, prodotti igienici, alimenti essenziali e articoli personali), l’autorità di gestione può richiedere semplicemente un costo unitario di 40 euro a settimana a persona con una protezione temporanea (o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale) per un massimo di 13 settimane. Questa opzione può coprire efficacemente i costi sostenuti dalle organizzazioni non governative e dalle autorità locali che hanno fornito sostegno immediato alla frontiera a partire dal primo giorno dell’invasione. L’opzione dei costi semplificata è stata ulteriormente migliorata dall’emendamento FAST-CARE, aumentando l’importo a 100 euro a settimana a persona e estendendo il sostegno a 26 settimane (si veda di seguito).

Assistenza flessibile ai territori — FAST-CARE

Il regolamento (UE) 2022/2039 modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento che stabilisce le norme per il periodo 2021-2027, il regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi). Per quanto riguarda le modifiche al regolamento sulle disposizioni comuni 2014-2020, le norme mirano a introdurre una maggiore flessibilità per contribuire a ottimizzare l’uso delle risorse del periodo di programmazione 2014-2020 e consentire una graduale introduzione di progetti in ritardo tra i programmi 2014-2020 e 2021-2027.

  • In via eccezionale, per le operazioni che affrontano le sfide migratorie derivanti dall’aggressione militare russa, il regolamento prevede un’esenzione dai requisiti relativi all’ubicazione dell’operazione in un determinato Stato membro, dato che le persone che fuggono dalla guerra possono spostarsi in luoghi diversi dopo il proprio arrivo.
  • Introduce la possibilità di dichiarare le spese per operazioni che sono già state completate o pienamente attuate e introduce la flessibilità tra i fondi, consentendo l’utilizzo del Fondo di coesione per le operazioni che affrontano le sfide migratorie derivanti dall’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e tra gli obiettivi tematici, consentendo il trasferimento all’interno dei programmi.
  • Consente un tasso di cofinanziamento fino al 100 % che può essere applicato a un asse prioritario distinto stabilito all’interno di un programma per promuovere l’integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi, compresi quelli dedicati alle operazioni che affrontano sfide migratorie a causa dell’aggressione militare russa. Almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale priorità distinta deve essere assegnata alle operazioni le cui beneficiarie sono autorità locali o organizzazioni della società civile attive a livello locale.
  • Allenta i criteri per la «suddivisione in fasi» dei progetti tra i periodi di bilancio 2014-2020 e 2021-2027 riducendo, tra gli altri criteri specifici, il limite minimo del costo totale del progetto da 5 milioni di euro a 1 milione di euro affinché sia ammissibile alla suddivisione in fasi. Ciò trasferisce efficacemente le restanti parti del progetto al prossimo periodo di programmazione, sbloccando in tal modo le risorse per il periodo 2014-2020. Queste ultime possono a loro volta essere utilizzate per gestire le sfide migratorie, se lo Stato membro lo desidera.
  • Migliora l’opzione dei costi semplificata aumentando il costo unitario da 40 a 100 euro a settimana a persona e prolungando il sostegno da 13 a 26 settimane. Ciò si applica a tutte le persone che hanno richiesto e ricevuto una protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.
  • Aumenta la flessibilità alla chiusura dei programmi 2014-2020, aumentando i pagamenti del saldo finale per ogni priorità per fondo e per categoria di regioni nel periodo contabile finale dal 10 % al 15 %. Ciò significa che, ad esempio, se un asse prioritario (un tipo specifico di investimento) è stato sovrautilizzato del 15 %, tale importo può essere finanziato da un altro asse prioritario in caso di performance al di sotto dei livelli convenuti dello stesso importo, purché riguardi lo stesso programma, la stessa categoria di regione e lo stesso fondo.

Sostenere un’energia conveniente (SAFE, Supporting affordable energy)

Nell’ambito delle modifiche incluse nel regolamento (UE) n. 2023/435, le modifiche mirate ed eccezionali al regolamento sulle disposizioni comuni 2014-2020, noto come SAFE, mirano a sostenere gli Stati membri e le regioni che affrontano le sfide derivanti dall’attuale crisi energetica.

Nello specifico, SAFE prevede:

  • il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese particolarmente interessate dall’aumento dei prezzi dell’energia, in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato;
  • il finanziamento dei costi del consumo energetico delle famiglie vulnerabili per affrontare la povertà energetica;
  • la fornitura di un sostegno maggiore ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo per il mantenimento dei posti di lavoro dei lavoratori dipendenti e autonomi attraverso l’eventuale utilizzo del FESR, del Fondo di coesione e del FSE.

Tali cambiamenti mirati si basano sulle stesse norme delle precedenti flessibilità offerte da CARE e FAST-CARE:

  • tutti i fondi della politica di coesione (FESR, FSE e Fondo di coesione) possono essere utilizzati per offrire sostegno a tali misure attraverso il finanziamento incrociato, e possono anche essere utilizzati le risorse di REACT-EU.
  • Le risorse provenienti da qualsiasi delle tre categorie di regioni (più sviluppate, in transizione e meno sviluppate) possono essere utilizzate per sostenere tali misure, eliminando l’obbligo legato all’ubicazione dell’operazione.
  • Tutte le azioni proposte possono beneficiare del cofinanziamento dell’Unione del 100 %.
  • La spesa sarà ammissibile dal 1o febbraio 2022 fino alla fine del 2023, comprese le operazioni già completate.
  • Il bilancio per queste misure eccezionali può ammontare a un massimo del 10 % della dotazione totale dei fondi della politica di coesione nazionale per il periodo 2014-2020.
  • I pagamenti della Commissione agli Stati membri non devono superare i 5 miliardi di euro nel 2023.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è in vigore dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (OJ L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

Corte dei conti europea — Relazione speciale n. 2/2017: La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse.

Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e l’elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GU L 104 dell’8.4.2014, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014 pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell’8.3.2014, pag. 65).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 24.03.2023

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