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Document 32015R1884
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1884 of 20 October 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Canada and the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza outbreaks in these countries (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 276 del 21.10.2015, p. 28–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1884 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(3) |
Il Canada figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 (4) e da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/908 (5), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI nella provincia dell'Ontario. |
(4) |
Un accordo tra l'Unione e il Canada (6) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o in Canada («l'accordo»). |
(5) |
Il Canada ha comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento totale nelle aziende della provincia dell'Ontario in cui erano stati rilevati focolai di HPAI nell'aprile 2015. È pertanto opportuno indicare la data in cui le zone colpite di tale provincia, sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai, possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell'Unione di determinati prodotti in questione originari di tali zone. |
(6) |
La voce relativa al Canada nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
(7) |
Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/243 (7), (UE) 2015/342 (8), (UE) 2015/526 (9), (UE) 2015/796 (10), (UE) 2015/1153 (11), (UE) 2015/1220 (12) e (UE) 2015/1363 (13) da ultimo, in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in tale paese. Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363 non si sono verificati nuovi contagi da HPAI in nessun altro Stato. |
(8) |
Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (14) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»). |
(9) |
Dopo ogni comparsa di un focolaio di HPAI gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti continuano a sospendere il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione destinate all'esportazione nell'Unione, provenienti da tutto il territorio degli Stati colpiti o da parti di essi che siano state sottoposte a restrizioni e che siano soggette alle misure di regionalizzazione dell'Unione. |
(10) |
Negli Stati Uniti non sono stati rilevati altri focolai di HPAI dalla metà di giugno. Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno modificare il divieto di introduzione nell'Unione di determinati prodotti in questione al fine di coprire solo quelle parti degli Stati dello Iowa e del North Dakota che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa di precedenti focolai. |
(11) |
Gli Stati Uniti hanno inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento totale del pollame nelle aziende degli Stati dello Iowa, del Montana, del Nebraska, del North Dakota e del South Dakota in cui erano stati rilevati focolai di HPAI tra aprile e giugno 2015. È pertanto opportuno indicare le date in cui le zone colpite di tali Stati, sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai, possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate di conseguenza le importazioni nell'Unione di determinati prodotti in questione originari di tali zone. |
(12) |
La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. Per motivi di chiarezza nella descrizione del territorio, della zona o del compartimento che figura nella tabella della parte 1 di tale allegato, è opportuno includere tutti i prodotti in questione interessati nella colonna 4 di detta tabella. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 9).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/908 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 11).
(6) Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità con la decisione 1999/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 5).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/526 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 30).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/796 della Commissione, del 21 maggio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 9).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1153 della Commissione, del 14 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 10).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1220 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della recente comparsa di focolai negli Stati dell'Indiana e del Nebraska (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 1).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 210 del 7.8.2015, pag. 24).
(14) Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è così modificata:
a) |
la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:
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b) |
la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:
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