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Document 32015R1745

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1745 della Commissione, del 30 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (STG)]

GU L 256 del 1.10.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1745/oj

1.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1745 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Hollandse maatjesharing»/«Hollandse Nieuwe»/«Holländischer Matjes» presentata dai Paesi Bassi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Hollandse maatjesharing»/«Hollandse Nieuwe»/«Holländischer Matjes» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Hollandse maatjesharing»/«Hollandse Nieuwe»/«Holländischer Matjes» (STG) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 156 del 12.5.2015, pag. 19.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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