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Document 32014D0854

    2014/854/UE: Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2014 , che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di nuovo regolamento sull'impatto laterale contro un palo e al progetto di modifica di tale regolamento

    GU L 344 del 29.11.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/854/oj

    29.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/20


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 7 novembre 2014

    che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di nuovo regolamento sull'impatto laterale contro un palo e al progetto di modifica di tale regolamento

    (2014/854/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

    (2)

    Le prescrizioni standardizzate del progetto di nuovo regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le prestazioni in caso di impatto laterale contro un palo, nonché del progetto di modifica del progetto di nuovo regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le prestazioni in caso di impatto laterale contro un palo, sono destinate ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore e dei loro componenti tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli e componenti offrano un elevato livello di sicurezza e protezione.

    (3)

    È opportuno stabilire la posizione da assumere a nome dell'Unione in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto per quanto riguarda l'adozione del succitato progetto di regolamento UNECE e per quanto riguarda il progetto di modifica a tale regolamento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto è di votare a favore del progetto di nuovo regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di veicoli per quanto riguarda le loro prestazioni in caso di impatto laterale contro un palo, come figura nel documento ECE TRANS/WP.29/2014/79, nonché del progetto di modifica di tale regolamento, come figura nel documento ECE TRANS/WP.29/2014/80.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. C. PADOAN


    (1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).


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