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Document 22014D0152

    Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

    GU L 342 del 27.11.2014, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/152(2)/oj

    27.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 342/63


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 152/2014

    del 27 giugno 2014

    che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (1).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 651/2014 abroga, a decorrere dal 1o luglio 2014, il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o luglio 2014.

    (3)

    Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XV dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o luglio 2014, il testo del punto 1 j [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

    «32014 R 0651: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)

    anziché “articolo 107, paragrafo 1, del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”;

    b)

    anziché “articoli 107 e 108 del trattato” leggi “articoli 61 e 62 dell'accordo SEE”;

    c)

    anziché “articolo 107, paragrafo 3, del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE”;

    d)

    anziché “articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE”;

    e)

    anziché “articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE”;

    f)

    per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “articolo 108, paragrafo 3, del trattato” leggi “articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”;

    g)

    anziché “compatibili con il mercato interno” leggi “compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE”;

    h)

    anziché “Stato membro” leggi “Stato membro dell'UE o Stato EFTA”. Anziché “Stati membri” leggi “Stati membri dell'UE o Stati EFTA”;

    i)

    anziché “Commissione” leggi “autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE”;

    j)

    anziché “elencati nell'allegato I del trattato” leggi “elencati nell'appendice del presente allegato e che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE”;

    k)

    anziché “registri dell'Unione” leggi “registri nei territori in cui si applica l'accordo SEE”;

    l)

    anziché “finanziamenti dell'Unione” leggi “finanziamenti dell'Unione o del SEE”;

    m)

    anziché “diritto dell'Unione” leggi “accordo SEE”;

    n)

    i riferimenti alla normativa dell'Unione non implicano l'obbligo da parte degli Stati EFTA di rispettare norme dell'Unione non integrate nell'accordo.»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 651/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

    (2)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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