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Document 22014D0149
Decision of the EEA Joint Committee No 149/2014 of 27 June 2014 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 342 del 27.11.2014, p. 59–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/59 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 149/2014
del 27 giugno 2014
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (1). |
(2) |
Occorre, pertanto, modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 7, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«— |
32013 R 1287: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33). Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.
(2) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.