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Document 32014D0746

2014/746/UE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2014 , che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 [notificata con il numero C(2014) 7809] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 308 del 29.10.2014, p. 114–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/746/oj

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/114


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2014

che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019

[notificata con il numero C(2014) 7809]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/746/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote dovrebbe essere il principio di base per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas serra per i gestori degli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione («ETS dell'UE») a partire dal 2013. Tuttavia, i gestori ammissibili continuano a ricevere quote a titolo gratuito nel periodo che va dal 2013 al 2020, conformemente alle norme fissate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione 2011/278/UE della Commissione (2).

(2)

L'assenza di un accordo internazionale ambizioso sui cambiamenti climatici destinato a limitare a 2 °C l'aumento della temperatura globale potrebbe minare i benefici delle azioni intraprese dall'Unione. L'assenza di un'azione vincolante a livello internazionale potrebbero determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli comparabili in materia di carbonio («rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»). Per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all'esito dei negoziati internazionali, la Commissione deve definire l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio («elenco di settori e di sottosettori»). Tali settori e sottosettori dovrebbero beneficiare di quote gratuite pari al 100 % della quantità determinata in base alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, fatto salvo il fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e di cui all'allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione (3).

(3)

A tale riguardo, la Commissione ha analizzato la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori e sottosettori riportati nell'elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio, si impegnano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori in questione, verificando inoltre se tali impegni siano comparabili a quelli dell'Unione e effettuati entro lo stesso lasso di tempo. Inoltre, è stata valutata anche la misura in cui l'efficienza degli impianti situati in tali paesi sia comparabile con quella degli impianti situati nell'Unione. La Commissione è giunta alla conclusione che non è possibile stabilire una sufficiente comparabilità dell'impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e dunque la comparabilità dell'efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante.

(4)

Il primo elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato istituito nel 2009 dalla decisione 2010/2/UE della Commissione per il 2013 e il 2014 (4).

(5)

La valutazione dovrebbe fondarsi su una serie di criteri quantitativi e qualitativi e su dati relativi agli ultimi tre anni. In questo caso, la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2009, 2010 e 2011, dal momento che i dati relativi al 2012 erano disponibili solo per alcuni dei parametri.

(6)

Per determinare l'elenco dei settori e dei sottosettori, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei settori e dei sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimali, che definisce i settori con precisione. Un settore è caratterizzato da un livello a quattro cifre della classificazione NACE, mentre un sottosettore è caratterizzato a livello CPA (a 6 cifre) o Prodcom (a 8 cifre), in base alla classificazione delle merci utilizzata per fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivata direttamente dalla classificazione NACE.

(7)

I settori sono stati inizialmente valutati sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE. Per applicare i suddetti criteri quantitativi, la Commissione ha dovuto determinare la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

(8)

I costi aggiuntivi diretti, legati al quantitativo di quote che un determinato settore dovrebbe acquistare se non è considerato esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono stati calcolati sulla base dei dati sulle emissioni dirette di CO2 a livello settoriale. I dati nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea («EUTL») sono considerati la fonte più accurata e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello di impianto e sono stati pertanto utilizzati per calcolare il costo diretto per settori. Per i settori e i gas a effetto serra disciplinati unicamente dal sistema ETS dell'UE a partire dal 1o gennaio 2013, l'EUTL non contiene dati sulle emissioni. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato i dati sulle emissioni dirette di CO2 forniti dagli Stati membri nelle misure nazionali di attuazione (MNA), a norma della decisione 2011/278/UE.

(9)

Per la determinazione dei costi aggiuntivi indiretti, la Commissione ha rilevato dati sul consumo di energia elettrica degli Stati membri a livello settoriale, accertandosi che non si verificassero, fra diversi codici NACE, doppi conteggi dell'energia elettrica consumata. Per determinare le emissioni legate alla produzione di energia elettrica consumata dai vari settori per l'elenco dei settori e dei sottosettori di cui alla decisione 2010/2/UE, la Commissione ha utilizzato il fattore medio di emissione calcolato dal mix complessivo di combustibili per la produzione di energia elettrica, in quanto si è ritenuto che fosse basato sui dati più accurati. Lo stesso fattore di emissione medio è stato utilizzato per le valutazioni alla base della presente decisione.

(10)

Inoltre, per determinare i costi aggiuntivi diretti e indiretti, la Commissione ha dovuto stimare il prezzo medio del carbonio. Al fine di predisporre il primo elenco dei settori e dei sottosettori è stato ipotizzato un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente. Nel periodo di applicazione della decisione 2010/2/UE, si è registrata una sostanziale differenza tra il prezzo del carbonio su cui si sono basate le valutazioni e il prezzo effettivo del carbonio, che è considerevolmente più basso. Tuttavia, la Commissione, nella sua comunicazione «Un quadro strategico per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030» (6) ha proposto un obiettivo incondizionato di riduzione del 40 % dell'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e un obiettivo corrispondente in termini di fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre proposto di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito del sistema ETS dell'UE. In tali circostanze, si prevede che il prezzo del carbonio in futuro sarà trainato in più ampia misura dalle riduzioni delle emissioni a medio e lungo termine. Si ritiene pertanto giustificato continuare a basarsi sull'ipotesi di un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per le valutazioni alla base della presente decisione.

(11)

I costi aggiuntivi diretti e indiretti dovrebbero essere calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo. Per quanto riguarda la stima del valore aggiunto lordo a livello settoriale, sono stati utilizzati i dati «Structural Business Statistics» di Eurostat

(12)

Inoltre, la Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore, sulla base dei dati ricavati dalla banca dati Comext di Eurostat.

(13)

Complessivamente, la Commissione ha valutato 245 settori industriali e 24 sottosettori classificati alle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e i sottosettori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE e devono essere considerati come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(14)

Le valutazioni, sulla base dei criteri qualitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva 2003/87/CE sono state effettuate per un certo numero di settori che non erano ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16. La valutazione qualitativa è stata effettuata per i casi che soddisfacevano i criteri qualitativi nel contesto dell'elaborazione del precedente elenco, in casi ritenuti incerti e su richiesta dei rappresentanti delle imprese del settore.

(15)

Nel caso del settore «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362), «Fusione di ghisa» (codice NACE 2451) e «Fusione di metalli leggeri» (2453), le valutazioni qualitative effettuate nel contesto della determinazione del precedente elenco dei settori e dei sottosettori, validi per il 2013 e il 2014, sono state aggiornate. Si è concluso che le circostanze che giustificano l'aggiunta di tali settori all'elenco dei settori e dei sottosettori sono ancora valide. Pertanto, tali settori dovrebbero essere considerati come settori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio anche per il periodo dal 2015 al 2019.

(16)

È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di malto» (codice NACE 1106), in quanto questo settore ha rappresentato un caso limite per quanto riguarda l'articolo 10 bis paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Tenendo conto dell'aumento dei costi derivante dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE, la valutazione ha dimostrato l'elevata intensità degli scambi e una significativa contrazione della redditività del settore nell'Unione. I margini di profitto ridotti limitano la capacità da parte degli impianti di investire per ridurre le emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(17)

I settori elencati al punto 2 dell'allegato dovrebbero essere ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione sulla base dei criteri qualitativi.

(18)

Dal momento che l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui all'allegato deve essere valido per il periodo dal 2015 al 2019, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(19)

Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, la decisione 2010/2/UE deve essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2015.

(20)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I settori e i sottosettori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Articolo 2

La decisione 2010/2/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

(3)  Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).

(4)  Decisione 2010/2/EU della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10).

(5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  COM(2014) 15 final/2 del 28 gennaio 2014.


ALLEGATO

Settori e sottosettori ritenuti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1.   SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1.1.   Livello NACE-4

Codice NACE

Descrizione

Criteri soddisfatti

0510

Estrazione di antracite

C

0610

Estrazione di petrolio greggio

C

0620

Estrazione di gas naturale

C

0710

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

C

0729

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

C

0891

Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

C

0893

Estrazione di sale

A

0899

Altre attività estrattive n.c.a.

A, C

1020

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

C

1041

Produzione di oli e grassi

C

1062

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

A

1081

Produzione di zucchero

A

1086

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

C

1101

Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici

C

1102

Produzione di vini da uve

C

1104

Produzione di altre bevande fermentate non distillate

A

1310

Preparazione e filatura di fibre tessili

C

1320

Tessitura

C

1391

Fabbricazione di tessuti a maglia

C

1392

Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento

C

1393

Fabbricazione di tappeti e moquette

C

1394

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

C

1395

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

C

1396

Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale

C

1399

Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.

C

1411

Confezione di abbigliamento in pelle

C

1412

Confezione di indumenti da lavoro

C

1413

Confezione di altro abbigliamento esterno

C

1414

Confezione di biancheria intima

C

1419

Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

C

1420

Confezione di articoli in pelliccia

C

1431

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

C

1439

Fabbricazione di altri articoli di maglieria

C

1511

Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

C

1512

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

C

1520

Fabbricazione di calzature

C

1622

Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati

C

1629

Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

C

1711

Fabbricazione di pasta-carta

A, C

1712

Fabbricazione di carta e di cartone

A

1724

Fabbricazione di carta da parati

C

1910

Fabbricazione di prodotti di cokeria

A, C

1920

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

A

2012

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

C

2013

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

A, C

2014

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

A, C

2015

Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati

A, B

2016

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

C

2017

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

C

2020

Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

C

2042

Fabbricazione di profumi e cosmetici

C

2053

Fabbricazione di oli essenziali

C

2059

Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

C

2060

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

C

2110

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

C

2120

Fabbricazione di preparati farmaceutici

C

2211

Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

C

2219

Fabbricazione di altri prodotti in gomma

C

2311

Fabbricazione di vetro piano

A

2313

Fabbricazione di vetro cavo

A

2314

Fabbricazione di fibre di vetro

A/C (1)

2319

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

C

2320

Fabbricazione di prodotti refrattari

C

2331

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

A, C

2341

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

C

2342

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

C

2343

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

C

2344

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

C

2349

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

C

2351

Produzione di cemento

B

2352

Produzione di calce e gesso

B

2370

Taglio, modellatura e finitura di pietre

C

2391

Fabbricazione di prodotti abrasivi

C

2410

Produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe

A

2420

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

C

2431

Stiratura a freddo di barre

C

2441

Produzione di metalli preziosi

C

2442

Produzione di alluminio

A, C

2443

Produzione di piombo, zinco e stagno

A

2444

Produzione di rame

C

2445

Produzione di altri metalli non ferrosi

C

2446

Trattamento dei combustibili nucleari

A, C

2540

Fabbricazione di armi e munizioni

C

2571

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

C

2572

Fabbricazione di serrature e cerniere

C

2573

Fabbricazione di utensileria

C

2594

Fabbricazione di articoli di bulloneria

C

2599

Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.

C

2611

Fabbricazione di componenti elettronici

C

2612

Fabbricazione di schede elettroniche integrate

C

2620

Fabbricazione di computer e unità periferiche

C

2630

Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni

C

2640

Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo

C

2651

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione

C

2652

Fabbricazione di orologi

C

2660

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

C

2670

Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

C

2680

Fabbricazione di supporti ottici e magnetici

C

2711

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

C

2712

Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

C

2720

Fabbricazione di batterie e accumulatori

C

2731

Fabbricazione di cavi a fibre ottiche

C

2732

Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici

C

2733

Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

C

2740

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

C

2751

Fabbricazione di elettrodomestici

C

2752

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

C

2790

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

C

2811

Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

C

2812

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

C

2813

Fabbricazione di altre pompe e compressori

C

2814

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

C

2815

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

C

2821

Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie

C

2822

Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione

C

2823

Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

C

2824

Fabbricazione di utensili portatili a motore

C

2825

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

C

2829

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

C

2830

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

C

2841

Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli

C

2849

Fabbricazione di altre macchine utensili

C

2891

Fabbricazione di macchine per la metallurgia

C

2892

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

C

2893

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

C

2894

Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio

C

2895

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone

C

2896

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma

C

2899

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

C

2910

Fabbricazione di autoveicoli

C

2931

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli

C

3011

Costruzione di navi e di strutture galleggianti

C

3012

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

C

3030

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

C

3091

Fabbricazione di motocicli

C

3092

Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

C

3099

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

C

3109

Fabbricazione di altri mobili

C

3211

Conio di monete

C

3212

Fabbricazione di gioielli e articoli connessi

C

3213

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

C

3220

Fabbricazione di strumenti musicali

C

3230

Fabbricazione di articoli sportivi

C

3240

Fabbricazione di giochi e giocattoli

C

3250

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

C

3291

Fabbricazione di scope e spazzole

C

3299

Altre industrie manifatturiere n.c.a.

C

1.2.   A livello CPA o Prodcom

CPA o Prodcom

Descrizione

Criteri soddisfatti

081221

Caolino ed altre argille caoliniche

C

08122250

Argille comuni e scisti argillose da costruzione (esclusi bentonite, argilla refrattaria, argille espanse, caolino e argille caoliniche); andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas

C

10311130

Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)

A

10311300

Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet

A

10391725

Concentrato di pomodoro

C

105121

Latte scremato in polvere

C

105122

Latte intero in polvere

C

105153

Caseina

C

105154

Lattosio e sciroppo di lattosio

C

10515530

Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti

A, C

108211

Pasta di cacao, anche sgrassata

C

108212

Burro, grasso e olio di cacao

C

108213

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

C

10891334

Lieviti di panificazione

C

20111150

Idrogeno

B

20111160

Azoto

B

20111170

Ossigeno

B

203021

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro

C

239914

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati

C

23991910

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

A

23991920

Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi (anche miscelati tra loro)

A

25501134

Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)

A, C

I criteri in base a cui un settore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono i seguenti:

A

:

criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE;

B

:

criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera a), della direttiva 2003/87/CE;

C

:

criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.

2.   SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 17, LETTERA a), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Codice NACE

Descrizione

1106

Fabbricazione di malto

1330

Finissaggio dei tessili

2332

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

2362

Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

2451

Fusione di ghisa

2453

Fusione di metalli leggeri


(1)  Il settore «Fabbricazione di fibre di vetro» è definito da due codici della CPA (classificazione statistica dei prodotti associata alle attività): «231411 Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro» e «231412 veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti». Valutato a livello NACE-4, il settore non soddisfa i criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16 della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, il sottosettore 231411 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), e il sottosettore 231412 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15. Poiché i due codici CPA coprono l'intero settore «Fabbricazione di fibre di vetro», il settore è aggiunto all'elenco a livello NACE-4, per maggior facilità di consultazione.


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