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Finanziamenti per l’innovazione e l’impresa (Fondo europeo per gli investimenti)

 

SINTESI

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fornisce strumenti di finanziamento del rischio a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). I suoi azionisti sono la Banca europea per gli investimenti (BEI), l’Unione europea (UE), rappresentata dalla Commissione europea, e istituzioni finanziarie pubbliche e private provenienti da 15 paesi dell’UE e dalla Turchia.

CHE COSA FA IL PRESENTE STATUTO?

Stabilisce:

  • i compiti e le attività del FEI;
  • il quadro per l’autorità competente del funzionamento e del processo decisionale degli organi direttivi;
  • il capitale autorizzato del FEI;
  • il quadro concernente i soci e le quote.

PUNTI CHIAVE

  • Il FEI può svolgere le proprie attività nel territorio dei paesi dell’UE, nei paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE e nei paesi appartenenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA). L’assemblea generale può decidere che il FEI conduca attività specifiche con riferimento al mandato al di fuori dell’ambito geografico summenzionato.
  • Il FEI è dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria.
  • Esso favorisce gli obiettivi comunitari di imprenditorialità, crescita, innovazione, ricerca e occupazione mediante:
    • garanzie nonché altri strumenti analoghi per finanziamenti e altre obbligazioni finanziarie, sotto qualsiasi forma ammessa dalle leggi vigenti;
    • assunzione, detenzione, gestione e cessione di partecipazioni in imprese soggette alle condizioni stabilite in sede di assemblea generale;
    • altre attività connesse con la sua missione, comprese operazioni di raccolta.
  • Il capitale autorizzato del FEI è di 4,5 miliardi di euro, suddiviso in 4 500 quote del valore nominale di un milione di euro ciascuna, che sono offerte in sottoscrizione ai soci. Tale capitale può essere aumentato per decisione dell’assemblea generale.
  • I soci del FEI sono responsabili delle obbligazioni del Fondo solo sino a concorrenza della loro quota del capitale sottoscritto e non versato.

Organi direttivi

Il FEI è diretto e amministrato dall’assemblea generale, dal consiglio di amministrazione e dall’amministratore unico.

  • 1.

    L’assemblea generale comprende gli azionisti del FEI. Essa delibera generalmente a maggioranza dei voti espressi e si riunisce almeno una volta all’anno. Le proposte possono essere presentate per la delibera anche mediante procedura scritta. Tra i poteri riservati all’assemblea generale sono inclusi i seguenti:

    • decide sull’aumento del capitale autorizzato del Fondo;
    • approva eventuali emendamenti allo statuto e al regolamento interno;
    • decide sull’ammissione di nuovi soci;
    • approva la relazione e i conti annuali;
    • decide la destinazione e la distribuzione degli utili netti del Fondo;
    • nomina i membri del consiglio di amministrazione e gli eventuali sostituti nonché i membri del consiglio sindacale.
  • 2.

    Il consiglio di amministrazione comprende i soci nominati dall’assemblea generale e designati dagli azionisti del FEI per un periodo di due anni. Il consiglio si riunisce solitamente dieci volte all’anno e le proposte possono essere presentate per la delibera mediante procedura scritta. I suoi soci operano nel migliore interesse del FEI e rispondono all’assemblea generale. Il consiglio:

    • decide in merito a tutte le operazioni del Fondo (in alcuni casi limitati, tale potere viene delegato all’amministratore unico);
    • adotta orientamenti e linee guida per le operazioni e la direzione;
    • nomina, con facoltà di revoca, l’amministratore unico e il suo eventuale supplente;
    • prepara le proposte da presentare all’assemblea generale;
    • fissa le condizioni generali per l’assunzione di partecipazioni del FEI.

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i suoi soci a maggioranza di voti espressi. Le decisioni sono adottate a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei soci.

  • 3.

    L’amministratore unico, che può essere nominato per cinque anni, rende conto esclusivamente al consiglio di amministrazione. Agendo in autonomia, è responsabile dell’ordinaria amministrazione e deve:

    • operare in linea con gli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione;
    • presentare al consiglio di amministrazione la relazione annuale;
    • controllare la stesura del bilancio d’esercizio.

Come lavora il FEI

ll Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo della Banca europea per gli investimenti. La sua missione principale consiste nel sostenere le micro imprese e le piccole e medie imprese europee (PMI) favorendo il loro accesso ai finanziamenti. Il FEI progetta e sviluppa capitale di rischio e di crescita, garanzie e microfinanziamenti che si riferiscono principalmente a questo segmento di mercato. Svolgendo tale funzione, il FEI promuove gli obiettivi dell’UE a sostegno di innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione.

La contabilità del FEI è verificata da un revisore esterno indipendente. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci, candidati rispettivamente dalla BEI, dalla Commissione europea e dalle istituzioni finanziarie socie, nonché da un membro supplente, nominato a rotazione dai tre gruppi di soci. I sindaci sono nominati dall’assemblea generale e ad essa rispondono. Il collegio sindacale, in quanto organo di vigilanza, conferma annualmente che, per quanto gli consta e può giudicare, le operazioni del FEI sono state condotte conformemente allo statuto e al regolamento interno e che il bilancio presenta un quadro fedele della posizione finanziaria del FEI, sia all’attivo che al passivo, e dei risultati delle sue operazioni per l’esercizio finanziario in esame.

Gli impegni globali del FEI non possono superare di tre volte l’importo del capitale sottoscritto per le operazioni di garanzia. Ai sensi dell’articolo 26 dello statuto, questo massimale può essere elevato con decisione dell’assemblea generale fino ad un massimo di otto volte il capitale sottoscritto. Per le partecipazioni l’importo viene deciso dall’assemblea generale.

Le controversie tra il FEI e i suoi beneficiari sono deferite alle giurisdizioni nazionali competenti o sottoposte ad arbitrato. Le controversie concernenti le misure adottate dagli organi del Fondo sono di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (protocollo n. 7) si applicano anche al Fondo, ai membri dei suoi organi e al suo personale.

Fondo europeo per gli investimenti strategici

In collaborazione con la Commissione europea, il FEI e la BEI rivestono un ruolo principale nel piano di investimenti per l’Europa con la creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Avviato nel 2015, il FEIS mira a mobilitare finanziamenti privati per investimenti strategici che non possono essere finanziati esclusivamente dal mercato. Il FEI è responsabile dell’attuazione di azioni di finanziamento a favore di PMI e imprese a media capitalizzazione (ossia aziende con un organico compreso tra 250 e 3 000 dipendenti) nell’ambito della sezione PMI del FEIS.

CONTESTO

Il FEI è stato istituito nel 1994 e ha sede a Lussemburgo.

ATTO

Statuto del Fondo europeo per gli investimenti approvato il 14 giugno 1994 e modificato il 19 giugno 2000, il 30 novembre 2007, l’8 marzo 2012 e il 27 maggio 2014 dall’assemblea generale (GU C 95 del 21.3.2015, pagg. 22-31)

Ultimo aggiornamento: 19.10.2015

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