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Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fornisce strumenti di finanziamento del rischio a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). I suoi azionisti sono la Banca europea per gli investimenti (BEI), l’Unione europea (UE), rappresentata dalla Commissione europea, e istituzioni finanziarie pubbliche e private provenienti da 15 paesi dell’UE e dalla Turchia.
Stabilisce:
Organi direttivi
Il FEI è diretto e amministrato dall’assemblea generale, dal consiglio di amministrazione e dall’amministratore unico.
L’assemblea generale comprende gli azionisti del FEI. Essa delibera generalmente a maggioranza dei voti espressi e si riunisce almeno una volta all’anno. Le proposte possono essere presentate per la delibera anche mediante procedura scritta. Tra i poteri riservati all’assemblea generale sono inclusi i seguenti:
Il consiglio di amministrazione comprende i soci nominati dall’assemblea generale e designati dagli azionisti del FEI per un periodo di due anni. Il consiglio si riunisce solitamente dieci volte all’anno e le proposte possono essere presentate per la delibera mediante procedura scritta. I suoi soci operano nel migliore interesse del FEI e rispondono all’assemblea generale. Il consiglio:
Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i suoi soci a maggioranza di voti espressi. Le decisioni sono adottate a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei soci.
L’amministratore unico, che può essere nominato per cinque anni, rende conto esclusivamente al consiglio di amministrazione. Agendo in autonomia, è responsabile dell’ordinaria amministrazione e deve:
Come lavora il FEI
ll Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo della Banca europea per gli investimenti. La sua missione principale consiste nel sostenere le micro imprese e le piccole e medie imprese europee (PMI) favorendo il loro accesso ai finanziamenti. Il FEI progetta e sviluppa capitale di rischio e di crescita, garanzie e microfinanziamenti che si riferiscono principalmente a questo segmento di mercato. Svolgendo tale funzione, il FEI promuove gli obiettivi dell’UE a sostegno di innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione.
La contabilità del FEI è verificata da un revisore esterno indipendente. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci, candidati rispettivamente dalla BEI, dalla Commissione europea e dalle istituzioni finanziarie socie, nonché da un membro supplente, nominato a rotazione dai tre gruppi di soci. I sindaci sono nominati dall’assemblea generale e ad essa rispondono. Il collegio sindacale, in quanto organo di vigilanza, conferma annualmente che, per quanto gli consta e può giudicare, le operazioni del FEI sono state condotte conformemente allo statuto e al regolamento interno e che il bilancio presenta un quadro fedele della posizione finanziaria del FEI, sia all’attivo che al passivo, e dei risultati delle sue operazioni per l’esercizio finanziario in esame.
Gli impegni globali del FEI non possono superare di tre volte l’importo del capitale sottoscritto per le operazioni di garanzia. Ai sensi dell’articolo 26 dello statuto, questo massimale può essere elevato con decisione dell’assemblea generale fino ad un massimo di otto volte il capitale sottoscritto. Per le partecipazioni l’importo viene deciso dall’assemblea generale.
Le controversie tra il FEI e i suoi beneficiari sono deferite alle giurisdizioni nazionali competenti o sottoposte ad arbitrato. Le controversie concernenti le misure adottate dagli organi del Fondo sono di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (protocollo n. 7) si applicano anche al Fondo, ai membri dei suoi organi e al suo personale.
Fondo europeo per gli investimenti strategici
In collaborazione con la Commissione europea, il FEI e la BEI rivestono un ruolo principale nel piano di investimenti per l’Europa con la creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Avviato nel 2015, il FEIS mira a mobilitare finanziamenti privati per investimenti strategici che non possono essere finanziati esclusivamente dal mercato. Il FEI è responsabile dell’attuazione di azioni di finanziamento a favore di PMI e imprese a media capitalizzazione (ossia aziende con un organico compreso tra 250 e 3 000 dipendenti) nell’ambito della sezione PMI del FEIS.
Il FEI è stato istituito nel 1994 e ha sede a Lussemburgo.
Statuto del Fondo europeo per gli investimenti approvato il 14 giugno 1994 e modificato il 19 giugno 2000, il 30 novembre 2007, l’8 marzo 2012 e il 27 maggio 2014 dall’assemblea generale (GU C 95 del 21.3.2015, pagg. 22-31)
Ultimo aggiornamento: 19.10.2015