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Mercato interno

Il mercato interno si riferisce al mercato unico nel territorio dell’Unione europea (Unione).

La sua finalità è di creare uno spazio senza frontiere interne o ostacoli normativi in cui sia garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, conformemente agli articoli dei trattati.

Libera circolazione delle merci [articoli 26 e 28-37 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)]

  • Con la creazione del mercato interno sono stati eliminati i dazi doganali e le restrizioni quantitative.
  • La libera circolazione delle merci si basa sui principi del riconoscimento reciproco delle norme tecniche nazionali, sull’eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e sulla normalizzazione.
  • Nel 2008 è stato adottato un nuovo quadro legislativo per promuovere la libera circolazione delle merci mediante il sistema di vigilanza del mercato dell’Unione e la marcatura CE.

Libera circolazione dei capitali (articoli da 63 al 66 del TFUE)

  • Le restrizioni ai movimenti e ai pagamenti di capitali tra i paesi dell’Unione, e tra i paesi dell’Unione e i paesi terzi, sono state vietate dal 2004, in seguito al trattato di Maastricht. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni legate principalmente alla tassazione e a considerazioni di ordine pubblico.
  • La libera circolazione dei capitali contribuisce alla crescita economica consentendo l’investimento efficiente del capitale e promuovendo l’uso dell’euro come moneta internazionale.

Libertà di stabilimento e libertà di prestare servizi (articoli 26 e dal 49 al 62 del TFUE)

La libertà di stabilimento e la libertà di prestare servizi garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti all’interno dell’Unione. I lavoratori autonomi e i professionisti o le persone giuridiche ai sensi dell’articolo 54 del TFUE che operano legalmente in un paese dell’Unione possono:

  • svolgere un’attività economica in modo stabile e continuativo in un altro paese dell’Unione (libertà di stabilimento: articolo 49 del TFUE); e
  • offrire e prestare i propri servizi in altri paesi dell’Unione su base temporanea pur rimanendo nel loro paese di origine (libertà di prestare servizi: articolo 56 del TFUE).

Libera circolazione dei lavoratori (articoli 26 e dal 45 al 48 del TFUE)

  • Disciplina aspetti quali il diritto di circolazione e il diritto di soggiorno per i lavoratori, il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno per i familiari, e prevede l’abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità in materia di occupazione, retribuzione e altre condizioni di lavoro e impiego. Potrebbero essere previste restrizioni per il servizio pubblico.
  • L’Autorità europea del lavoro agisce come agenzia dedicata alla libera circolazione dei lavoratori, compresi i lavoratori distaccati.

Non avere ostacoli normativi alla libera circolazione significa che:

  • le imprese dell’Unione possono godere di:
    • un grande mercato con oltre 400 milioni di consumatori;
    • accesso a molti fornitori di beni e servizi all’interno del mercato unico;
    • costi inferiori grazie alle economie di scala e all’armonizzazione delle regole, delle norme e dei requisiti su tutto il territorio.
  • i cittadini dell’Unione possono godere di:
    • creazione di nuovi posti di lavoro;
    • prezzi inferiori e una più ampia scelta di prodotti e servizi;
    • qualità e sicurezza garantite dall’armonizzazione delle regole e delle norme;
    • vantaggi di una maggiore innovazione, ricerca e sviluppo;
    • possibilità di vivere, lavorare, studiare e operare in tutta l’Unione;
    • possibilità di vendere merci e spostare denaro senza restrizioni.

Anche alcuni paesi terzi allineano le proprie regole a quelle del mercato unico, estendendone gli effetti all’esterno dell’Unione. Tra questi vi sono i paesi terzi che rientrano nello Spazio economico europeo: Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Anche la Svizzera commercia con il mercato unico tramite accordi bilaterali con l’Unione. I paesi candidati e potenziali candidati cercano inoltre di allineare la loro legislazione all’acquis dell’Unione come una delle condizioni della loro futura adesione all’Unione.

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