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In virtù dell’articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la consultazione è una procedura legislativa speciale, quale forma di eccezione rispetto alla procedura legislativa ordinaria dell’articolo 294. La procedura di consultazione richiede che il Consiglio debba tenere conto del parere del Parlamento europeo e, ove specificato nei trattati, dei pareri del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e della Banca centrale europea.
Il Consiglio non è tuttavia vincolato dalla posizione del Parlamento, che è soltanto tenuto a consultare. L’assenza di tale consultazione rende l’atto illecito e passibile di annullamento dalla Corte di giustizia. Inoltre, quando il Consiglio intende modificare sostanzialmente la proposta, deve consultare nuovamente il Parlamento.
Questa procedura si applica a un numero ridotto di settori politici, come ad esempio le esenzioni del mercato interno e il diritto della concorrenza, nonché a questioni e aspetti finanziari della proprietà intellettuale e a questioni di carattere amministrativo. La procedura di consultazione è utilizzata anche per strumenti quali le raccomandazioni e i pareri del Consiglio e della Commissione.
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