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Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022

 

SINTESI DI:

Disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?

La comunicazione spiega come la Commissione europea valuta quando gli aiuti nazionali per la tutela dell’ambiente e del clima potrebbero essere compatibili con le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea (Unione).

Per essere compatibile, l’aiuto deve:

  • incoraggiare l’attività economica;
  • incentivare un’attività che porta benefici ambientali in linea con gli obiettivi del Green Deal;
  • evitare di pregiudicare la concorrenza e gli scambi.

PUNTI CHIAVE

La disciplina si applica agli aiuti di Stato per:

  • attività economiche che migliorano la tutela dell’ambiente, ivi compresa la tutela del clima;
  • attività nel settore dell’energia soggette alle norme dell’Unione;
  • settori contemplati da norme specifiche in materia di aiuti di Stato, salvo disposizioni contrarie.
  • misure di aiuto per l’ambiente a favore dei grandi aeroporti con un volume di passeggeri superiore a 5 milioni all’anno, indipendentemente dal punto 17, lettera b), degli orientamenti sul settore del trasporto aereo.

La disciplina riguarda gli aiuti per:

  • la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica;
  • il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici;
  • l’acquisto e il leasing di veicoli puliti (utilizzati per il trasporto aereo, su strada, ferroviario, per la navigazione interna e per il trasporto marittimo) e di attrezzature mobili di servizio pulite, nonché l’ammodernamento dei veicoli e delle attrezzature mobili di servizio;
  • la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica o rifornimento;
  • l’efficienza delle risorse e il sostegno alla transizione verso un’economia circolare;
  • la prevenzione o la riduzione dell’inquinamento non dovuto ai gas ad effetto serra;
  • il ripristino dei danni ambientali, il ripristino degli habitat e degli ecosistemi naturali, la protezione o il ripristino della biodiversità e l’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica;
  • le infrastrutture energetiche;
  • il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
  • sgravi da prelievi sull’energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica;
  • la chiusura delle centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all’estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso;
  • studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell’ambiente ed energia;

Il test di compatibilità richiede alla Commissione di valutare se l’aiuto contribuisce allo sviluppo di determinate attività economiche (condizione positiva) e non pregiudica le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi comuni (condizione negativa). Esso analizza i seguenti aspetti per ciascuna singola categoria di aiuti.

  • Che l’aiuto favorisca lo sviluppo di un’attività economica:
    • l’individuazione dell’attività agevolata dalla misura, del suo impatto positivo per la società in generale e della possibile pertinenza per politiche specifiche dell’Unione;
    • l’effetto di incentivazione dell’aiuto;
    • l’assenza di qualsiasi violazione del diritto dell’Unione in tal ambito.
  • Che l’aiuto non incida indebitamente sugli scambi:
    • la necessità dell’intervento dello Stato;
    • l’adeguatezza dell’aiuto;
    • la proporzionalità dell’aiuto (importo dell’aiuto limitato al minimo necessario per raggiungere il suo obiettivo);
    • la trasparenza dell’aiuto;
    • la prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.
  • L’equilibrio generale tra l’impatto positivo dell’aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. Ciò comprende fattori quali:

La disciplina non si applica agli aiuti di Stato per:

  • la concezione e la fabbricazione di prodotti, macchinari, attrezzature o mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente;
  • la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione;
  • l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca o l’acquacoltura;
  • l’energia nucleare.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DISCIPLINA?

La Commissione ha applicato la presente disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, della tutela dell’ambiente e dell’energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022. Gli Stati membri dell’Unione devono modificare, ove necessario, i regimi esistenti a favore dell’ambiente e dell’energia al fine di renderli conformi alla presente disciplina entro il 31 dicembre 2023.

CONTESTO

Per evitare che gli aiuti di Stato falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra Stati membri, l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce il principio secondo il quale essi sono vietati. Tuttavia, in alcuni casi tali aiuti possono essere compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2 e 3, del trattato.

La disciplina sugli aiuti di Stato è in linea con gli obiettivi e target sanciti nel Green Deal europeo, con la legislazione dell’Unione in materia di energia e ambiente e con la crescente importanza data alla tutela dell’ambiente, ivi compresa la tutela del clima. Essa fornisce agli Stati membri un quadro flessibile per raggiungere i vari obiettivi ambientali in maniera mirata e conveniente.

La disciplina sostituisce la precedente disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia, adottata nel 2014.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 (GU L 80 del 18.2.2022, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1)

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Ultimo aggiornamento: 24.11.2022

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