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Cartolarizzazioni più semplici, trasparenti e standardizzate

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/2402 — Quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso punta a rilanciare mercati delle cartolarizzazioni* di qualità i quali:

  • migliorano il finanziamento dell’economia reale dell’UE;
  • aumentano la condivisione del rischio privato; e
  • garantiscono la protezione degli investitori.

Esso crea un sistema generale per semplificare le regole di tutte le cartolarizzazioni e identificare cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Esso include:

  • definizioni comuni per i concetti fondamentali della cartolarizzazione;
  • i requisiti per la due diligence*, per il mantenimento del rischio*, per la trasparenza e la concessione dei crediti;
  • i requisiti per la vendita delle cartolarizzazioni a clienti al dettaglio;
  • il divieto di ri-cartolarizzazione*;
  • le regole per le società veicolo della cartolarizzazione* (SSPE) e per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni*;
  • la struttura per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS);
  • il sistema delle sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi per i casi di non conformità.

PUNTI CHIAVE

  • Gli investitori di una posizione verso una cartolarizzazione* devono innanzitutto effettuare alcune verifiche al fine di:
    • valutare i rischi insiti nell’operazione prima di assumersene la responsabilità (due diligence);
    • appurare che il prodotto è idoneo per il cliente prima di procedere alla vendita.
  • Gli emittenti di una cartolarizzazione devono:
    • mantenere un interesse economico netto non inferiore al 5 %, del suo valore (mantenimento del rischio);
    • mettere a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti e, su richiesta, di potenziali investitori, tutte le informazioni dettagliate e i documenti di base per consentire loro di comprendere la transazione (trasparenza);
    • applicare gli stessi criteri — solidi e ben definiti — per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate.
  • Le società veicolo per la cartolarizzazione non deve avere la propria sede in un paese terzo a rischio elevato.
  • I repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono:
    • registrarsi presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati che ha il potere di revocare la loro registrazione;
    • raccogliere e mantenere tutti i dettagli relativi alle cartolarizzazioni e renderli disponibili a titolo gratuito per gli investitori e le autorità competenti.
  • Gli emittenti possono utilizzare il termine STS (semplice, trasparente e standardizzata) quando la cartolarizzazione, sia essa a breve o lungo termine, soddisfa un insieme definito di criteri. Ciò serve a distinguerla da quelle più complesse e opache e consente ad alcuni investitori istituzionali di applicare un quadro di gestione del capitale più sensibile al rischio.
  • Varie autorità europee e nazionali, dotate della facoltà di indagare e di applicare sanzioni amministrative e penali, vigilano sull’attuazione della legislazione e intensificano la loro collaborazione.
  • Entro il 1o gennaio 2021, e successivamente ogni tre anni, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza pubblica una relazione sull’esperienza del regolamento.
  • La Commissione europea:
    • entro il 2 gennaio 2020, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, basata sulla relazione dell’Autorità bancaria europea, in merito all’istituzione di un quadro specifico per le proposte di cartolarizzazioni sintetiche STS;
    • entro il 1o gennaio 2022 presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta di emendamento.
    • ha il potere di adottare atti delegati per modificare gli elementi non essenziali del regolamento.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 1o gennaio 2019.

CONTESTO

  • I prodotti di cartolarizzazione hanno avuto un ruolo significativo nella crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti a partire dal 2007. Da allora, il mercato dell’UE è stato lento nel riprendersi.
  • La legislazione, che modifica anche il regolamento sui requisiti patrimoniali [regolamento (UE) 2017/2401], è concepita per rimediare introducendo regole chiare ed efficaci per ripristinare la fiducia del mercato.
  • Il quadro per la cartolarizzazione è il componente fondamentale e principale del piano dell’UE, lanciato nel 2015, per sviluppare un’unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante entro la fine del 2019. Lo sviluppo di un mercato delle cartolarizzazioni contribuisce a creare nuove possibilità di investimento e fornisce una fonte aggiuntiva di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e le start-up.
  • Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Cartolarizzazione: una transazione che consente a un prestatore, spesso una banca, di rifinanziare un insieme di prestiti/asset (ad esempio, mutui, leasing auto, crediti al consumo, carte di credito) convertendoli in titoli su cui altri possono investire.
Due diligence: gli investitori istituzionali dovrebbero essere in grado di mostrare che sono state soddisfatte le verifiche di due diligence necessarie definite in dettaglio dall’articolo 5 del regolamento.
Mantenimento del rischio: accettazione pianificata delle perdite in cui alcuni, ma non tutti i rischi, vengono mantenuti anziché essere trasferiti.
Ri-cartolarizzazione: una cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione.
Società veicolo per la cartolarizzazione: un organismo che effettua una o più cartolarizzazioni, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente;
Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni: raccoglie e conserva in modo centralizzato le documentazioni sulle cartolarizzazioni per aumentare la trasparenza del mercato.
Posizione verso una cartolarizzazione: esposizione verso una cartolarizzazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

DOCUMENTO CORRELATO

Regolamento (UE) n. 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 18.03.2019

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