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Una rete ferroviaria unica per l’Europa

 

SINTESI DI:

Direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 2012/34/UE si propone di chiarire le norme giuridiche che si applicano al settore ferroviario dell’Unione europea (Unione) al fine di:

  • aumentare la qualità stimolando la concorrenza,
  • rafforzare la vigilanza del mercato, e
  • migliorare le condizioni di investimento.

La direttiva fonde e abroga le tre direttive del primo pacchetto ferroviario del 2001. Tali direttive riguardano:

  • lo sviluppo delle ferrovie dell’Unione (direttiva 2001/12/CE),
  • le licenze delle imprese ferroviarie (direttiva 2001/13/CE), e
  • la gestione dell’infrastruttura ferroviaria (direttiva 2001/14/CE).

Direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria.

PUNTI CHIAVE

Aumento della qualità attraverso la concorrenza

La direttiva 2012/34/UE:

  • consente una maggiore trasparenza per quanto riguarda le condizioni di accesso al mercato ferroviario;
  • migliora l’accesso degli operatori ai servizi ferroviari quali:
    • stazioni ferroviarie
    • scali merci e
    • centri di manutenzione.

Gestori dell’infrastruttura*

  • Qualora le infrastrutture siano gestite da società ferroviarie che hanno storicamente rivestito un ruolo di primo piano sul mercato, queste dovranno:
    • essere indipendenti in termini di organizzazione e processi decisionali, e
    • disporre di sistemi contabili separati.
  • Fatta salva l’attuazione delle opportune misure di salvaguardia per garantire l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura per quanto riguarda le funzioni essenziali*, la gestione del traffico e la pianificazione della manutenzione, gli Stati membri dell’Unione possono scegliere tra diversi modelli organizzativi. Tali modelli vanno dalla piena separazione strutturale all’integrazione verticale.
  • Esistono norme dettagliate sulla trasparenza finanziaria che disciplinano i prestiti, i dividendi da pagare ai proprietari delle imprese ferroviarie e i flussi finanziari in imprese a integrazione verticale. Tali norme sono progettate per prevenire la distorsione della concorrenza, in particolare il rischio di sovvenzioni incrociate nelle strutture integrate.

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri

  • Gli Stati membri devono garantire che tutte le imprese ferroviarie abbiano un accesso equo ai binari e alle stazioni. Tuttavia, essi possono limitare il diritto di accesso per i servizi di trasporto passeggeri tra un dato punto di partenza e una data destinazione quando uno o più contratti di servizio pubblico coprono lo stesso percorso. Ciò vale anche quando uno o più contratti di servizio pubblico coprono un percorso alternativo, se l’esercizio di tale diritto dovesse compromettere l’equilibrio economico del contratto o dei contratti in questione.

Controllo regolamentare

  • La direttiva 2012/34/UE rafforza l’indipendenza degli organismi nazionali di regolamentazione che sovrintendono al mercato ferroviario nazionale. Tali organismi possono imporre sanzioni in caso di condotta inappropriata e possono effettuare audit. Il controllo regolamentare viene rafforzato attraverso una stretta collaborazione tra gli organismi di regolamentazione e le autorità nazionali responsabili della sicurezza della circolazione ferroviaria e quelle preposte al rilascio delle licenze.
  • Gli organismi di regolamentazione hanno il potere di monitorare:
    • la gestione del traffico,
    • la pianificazione dei rinnovi e
    • i lavori di manutenzione programmata e non programmata.

Finanziamento della ferrovia

Le autorità pubbliche competenti devono preparare strategie di investimento di più lungo periodo per offrire maggiore stabilità al gestore dell’infrastruttura (in relazione alle decisioni di investimento e alla pianificazione dei lavori), nonché maggiori certezze agli investitori, per incoraggiare le aziende a investire nell’ammodernamento delle infrastrutture. Tali strategie dovrebbero coprire un periodo minimo pari a cinque anni ed essere rinnovabili.

Adozione degli atti di esecuzione e degli atti delegati

La Commissione europea ha adottato una serie di atti di esecuzione che integrano la direttiva 2012/34/UE e riguardano quanto segue:

  • I dettagli della procedura e i criteri da seguire per determinare se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario sia compromesso da un nuovo servizio di trasporto ferroviario di passeggeri, indipendentemente dal fatto che sia interno o internazionale (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795).
  • Criteri per i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria [regolamento di esecuzione (UE) 2015/10].
  • Taluni aspetti della procedura di rilascio di licenze alle imprese ferroviarie [regolamento di esecuzione (UE) 2015/171].
  • Il calcolo dei costi direttamente legati all’utilizzo del servizio ferroviario [regolamento di esecuzione (UE) 2015/909].
  • Gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell’ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100].
  • Le procedure e i criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria [regolamento di esecuzione (UE) 2016/545].
  • L’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari [regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177].

Nel 2017, la Commissione ha adottato la decisione delegata (UE) 2017/2075 che sostituisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE. Essa riguarda la programmazione della procedura di assegnazione della capacità dell’infrastruttura.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2012/34/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 16 giugno 2015. Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Gestore dell’infrastruttura. Qualsiasi organismo o impresa responsabile della gestione, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria su una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito da uno Stato membro nell’ambito della sua politica generale in materia di sviluppo e finanziamento della sua infrastruttura.
Funzioni essenziali. Il processo decisionale relativo all’assegnazione delle tracce ferroviarie, comprese sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione di singole tracce ferroviarie, e l’imposizione di oneri per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei diritti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

Le successive modifiche alla direttiva 2012/34/UE sono state incorporate nel testo base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l’applicazione dell’esame dell’equilibrio economico a norma dell’articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 5).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1).

Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU L 94 dell’8.4.2016, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell’ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 34).

Ultimo aggiornamento: 14.06.2024

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