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Mercati finanziari meglio disciplinati e trasparenti

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Nota come direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), mira a rendere più solidi e trasparenti i mercati finanziari dell’Unione europea (Unione).
  • Crea un nuovo quadro giuridico che disciplina meglio gli investimenti e le attività di negoziazione sui mercati finanziari e rafforza la protezione degli investitori.

PUNTI CHIAVE

  • 1)
    Garantire che i prodotti finanziari siano negoziati in sedi regolamentate

    Lo scopo è di colmare le lacune nella struttura dei mercati finanziari. Una nuova piattaforma di negoziazione regolamentata è stabilita per catturare il massimo di negoziazioni non regolamentate: il sistema organizzato di negoziazione (OTF)*, che esiste accanto ad altre piattaforme di negoziazione come i mercati regolamentati.

  • 2)
    Maggiore trasparenza

    Le norme rafforzano i requisiti di trasparenza che si applicano prima e dopo la negoziazione degli strumenti finanziari, ad esempio nel caso in cui gli operatori del mercato debbano pubblicare informazioni riguardanti i prezzi degli strumenti finanziari. Tali requisiti sono calibrati in maniera diversa a seconda del tipo di strumento finanziario.

  • 3)
    Limitare la speculazione sulle merci

    La speculazione sulle merci, una prassi finanziaria che può condurre all’aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti di base (quali i prodotti agricoli), è ristretta introducendo un sistema unionale armonizzato che definisce i limiti sulle posizioni tenute per quanto concerne strumenti derivati. Le autorità nazionali possono limitare la dimensione di una posizione che gli operatori del mercato possono tenere per quanto concerne strumenti derivati.

  • 4)
    Adattare le norme alle nuove tecnologie

    Ai sensi delle nuove norme, devono essere stabiliti dei controlli per le attività di negoziazione, condotti elettronicamente a una velocità molto elevata come la negoziazione ad alta frequenza*. I rischi potenziali legati all’utilizzo maggiore della tecnologia sono attenuati da una combinazione di norme che mirano a garantire che tali tecniche di negoziazione non creino mercati disordinati.

  • 5)
    Rafforzare la protezione degli investitori

    Le imprese di investimento devono agire in conformità ai migliori interessi dei loro clienti al momento di fornire loro servizi di investimento. Tali imprese devono salvaguardare le risorse dei loro clienti o garantire che i prodotti che producono, offrono o raccomandano siano progettati per soddisfare le necessità dei clienti finali. Gli investitori saranno dotati altresì di informazioni più dettagliate in merito ai prodotti e ai servizi loro offerti o raccomandati. Inoltre, le imprese devono garantire che la retribuzione del personale e gli incentivi ricevuti o pagati alle imprese per raccomandare un particolare prodotto finanziario non siano organizzati in modo contrario agli interessi dei clienti.

  • 6)
    Capitale iniziale

    La direttiva di modifica (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (si veda la sintesi) armonizza il livello richiesto di capitale iniziale delle imprese di investimento che gestiscono sistemi organizzati di negoziazione e sistemi multilaterali di negoziazione* (MTF).

  • 7)
    Autorizzazione e vigilanza

    L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è responsabile dell’autorizzazione e della vigilanza delle imprese che intendono fornire servizi di comunicazione dei dati, in seguito alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2177.

  • 8)
    Fornitori di servizi di crowdfunding

    Le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del regolamento (UE) 2020/1503 sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

  • 9)
    Mercati di crescita per le piccole e medie imprese

    Il regolamento di modifica (UE) 2019/2115 introduce nuove norme per promuovere attivamente l’uso dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese (PMI), un nuovo tipo di sede di negoziazione creata ai sensi della direttiva 2014/65/UE e una sottocategoria degli MTF. Sono studiati per facilitare l’accesso delle PMI ai capitali e consentire loro di crescere, e inoltre agevolare l’ulteriore sviluppo di mercati specializzati che soddisfino le esigenze degli emittenti che sono PMI e che hanno un potenziale di crescita.

  • 10)
    Pandemia di COVID-19

    Per aiutare la ripresa dalla pandemia, la direttiva di modifica (UE) 2021/338 ha semplificato alcune norme MiFID che sembravano inutili o troppo onerose. La relazione periodica che deve essere pubblicata dalle sedi di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici* è stata sospesa fino a febbraio 2023. L’atto modificatore ha inoltre introdotto alcune modifiche al regime dei limiti di posizione per gli strumenti derivati per sostenere l’emergere e la crescita dei mercati degli strumenti derivati denominati in euro.

  • 11)
    Resilienza operativa digitale

    La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 allinea le norme della direttiva e diverse altre direttive correlate, con i requisiti sul rischio delle TIC per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA), regolamento (UE) 2022/2554 (si veda la sintesi).

Atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato una serie di atti delegati e atti di esecuzione, tra i quali quelli elencati di seguito.

  • Direttiva delegata (UE) 2017/593, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1269, riguarda aspetti della protezione degli investitori:
    • la salvaguardia dei fondi e degli strumenti finanziari dei clienti;
    • la governance dei prodotti*;
    • le compensazioni monetarie e non monetarie; e
    • l’integrazione di fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti.
  • Regolamento delegato (UE) 2017/565 sui requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento, come modificati dal regolamento delegato (UE) 2021/1253 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori, dei rischi e delle preferenze di sostenibilità e dal regolamento delegato (UE) 2021/1254 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 sulle norme tecniche descrizione del funzionamento degli MTF e degli OTF e della notifica all’ESMA.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 3 luglio 2017 e le norme si applicano dal 3 gennaio 2018 [posticipate di un anno dalla direttiva (UE) 2016/1034].

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Sistema organizzato di negoziazione. Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione (si veda di seguito), che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati.
Negoziazione ad alta frequenza. Un tipo di negoziazione che usa programmi informatici per effettuare scambi a velocità elevata ricorrendo a dati finanziari in rapido aggiornamento.
Sistema multilaterale di negoziazione. Un sistema che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi nei prodotti finanziari.
Internalizzatore sistematico. Gli internalizzatori sistematici sono imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.
Governance dei prodotti. Garantisce che le aziende che producono e distribuiscono strumenti finanziari e depositi strutturati agiscano nel miglior interesse dei loro clienti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/65/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153).

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 10).

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.06.2023

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