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Document E2004C0305

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 305/04/COL, del 1o dicembre 2004, che modifica per la quarantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 16 «Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e proposta di opportune misure»

GU L 97 del 15.4.2005, p. 41–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/305(2)/oj

15.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/41


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 305/04/COL

del 1o dicembre 2004

che modifica per la quarantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 16 «Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e proposta di opportune misure»

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli 61, 62 e 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 1 della parte I del protocollo 3 e gli articoli 18 e 19 della parte II del protocollo 3 (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, qualora ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte o qualora l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA,

considerando che il 1o ottobre 2004, la Commissione europea ha pubblicato una nuova comunicazione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e una proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE (5),

considerando che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

considerando che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

considerando che, ai sensi del punto II delle «Disposizioni generali», nella parte finale dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, previa consultazione con la Commissione europea, adotta atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

visto il parere della Commissione europea,

rammentando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA in un incontro multilaterale su tale argomento avvenuto il 3 febbraio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

La sezione 16 degli orientamenti per gli aiuti di Stato viene modificata sostituendo l’attuale sezione 16 con il testo contenuto nell'allegato alla presente decisione. Vengono proposte opportune misure contenute nell’allegato alla presente decisione.

2.

La presente decisione viene notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato. Gli Stati EFTA sono invitati ad approvare le opportune misure entro un mese dal ricevimento della lettera. Gli Stati EFTA si conformano ai nuovi orientamenti entro e non oltre il 1o giugno 2005.

3.

In conformità del punto d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato.

4.

La presente decisione e il suo allegato sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5.

Qualora gli Stati EFTA accettino la proposta di opportune misure, verrà pubblicata una sintesi nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.

Fa fede il testo inglese della presente decisione.

7.

Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Presidente

Einar M. BULL

Membro del Collegio


(1)  Indicato in appresso come accordo SEE.

(2)  Indicato in appresso come accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(3)  Protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte modificato dagli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. Tali modifiche hanno inserito il «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'[ex] articolo 93 del trattato CE» nel protocollo 3 e sono entrate in vigore il 28 agosto 2003.

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emessa dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3 settembre 1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 32, modificata da ultimo dalla decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, non ancora pubblicata. Indicati in appresso come orientamenti per gli aiuti di Stato.

(5)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).


ALLEGATO

"16.   AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ (1)

16.1.   Introduzione

(1)

L’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso l’Autorità) ha adottato i primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2) nel 1994. Una nuova versione degli orientamenti è stata adottata nel 1999 (3).

(2)

Con la presente versione degli orientamenti, il cui testo si ispira alle versioni precedenti, l’Autorità intende apportare determinate modifiche e fornire taluni chiarimenti resi necessari da una serie di fattori (4).

(3)

L'uscita delle imprese inefficienti rientra nel normale funzionamento del mercato. La norma non può essere che un'impresa in difficoltà venga salvata dallo Stato. Gli aiuti per le operazioni di salvataggio e di ristrutturazione, oltre ad essere stati in passato all'origine di alcuni tra i più controversi casi di aiuti di Stato, figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. Pertanto, il principio generale del divieto di aiuti di Stato sancito dall’accordo SEE deve rimanere la regola e le deroghe a tale principio dovrebbero essere limitate.

(4)

Il principio dell'“aiuto una tantum” viene ulteriormente rafforzato, per impedire che si ricorra alla concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione per tenere artificialmente in vita le imprese.

(5)

Gli orientamenti del 1999 distinguono tra aiuti per il salvataggio e aiuti per la ristrutturazione: gli aiuti per il salvataggio sono definiti come un'assistenza temporanea intesa a mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il periodo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione e/o di liquidazione. In linea di principio, nel corso di tale periodo non potrebbe essere adottata alcuna misura di ristrutturazione finanziata tramite aiuti di Stato. Tuttavia, questa rigida distinzione tra salvataggio e ristrutturazione ha creato alcune difficoltà. Le imprese in difficoltà potrebbero aver bisogno di adottare, già nella fase del salvataggio, urgenti misure strutturali per arrestare o rallentare il peggioramento della situazione finanziaria. Pertanto, i presenti orientamenti ampliano la nozione di “aiuti per il salvataggio”, in modo da permettere al beneficiario di adottare altresì misure urgenti, anche di carattere strutturale, quali la chiusura immediata di una filiale o altre forme di cessazione di attività in perdita. Dato il carattere urgente di tali aiuti, gli Stati EFTA dovrebbero poter optare per una procedura semplificata per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

(6)

Per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione, gli orientamenti del 1999, al pari degli orientamenti del 1994, esigono un contributo cospicuo da parte del beneficiario della ristrutturazione. Nel quadro del presente riesame degli orientamenti, occorre riaffermare con ancora maggiore chiarezza il principio che il contributo deve essere reale e non deve contenere elementi di aiuto. Il contributo del beneficiario ha un duplice obiettivo: da una parte, serve a dimostrare che i mercati (proprietari, creditori) credono nella possibilità del ritorno alla redditività entro un periodo di tempo ragionevole. Dall'altra, garantisce che l'aiuto per la ristrutturazione sia limitato al minimo indispensabile per ripristinare la redditività dell'impresa, minimizzando le distorsioni della concorrenza. A questo scopo, l’Autorità esigerà anche misure compensative per ridurre al minimo gli effetti sui concorrenti.

(7)

La concessione alle imprese in difficoltà di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione può essere considerata legittima solo a determinate condizioni. Essa può essere giustificata, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale, perché occorre tener conto dei positivi effetti economici dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, in via eccezionale, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. D'altra parte, non sarebbe giustificato tenere artificialmente in vita un'impresa in un settore in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, o qualora l'impresa sopravviva solo grazie all'intervento ripetuto dello Stato.

16.2.   Definizioni e campo d'applicazione degli orientamenti, articolazione con altri testi in materia di aiuti di Stato

16.2.1.   Concetto di “impresa in difficoltà”

(8)

Non esiste una definizione SEE di “impresa in difficoltà”. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti l’Autorità ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

(9)

In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a)

nel caso di società a responsabilità limitata (5), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (6) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; o

b)

nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (7), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c)

per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

(10)

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 9, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest'ultimo caso gli orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.

(11)

Ai sensi degli orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

a)

sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti; e

(b)

non faccia parte di un gruppo più grande (8), se non alle condizioni fissate al punto 12.

(12)

Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

16.2.2.   Definizione di “aiuti per il salvataggio” e di “aiuti per la ristrutturazione”

(13)

Gli aiuti per il salvataggio e gli aiuti per la ristrutturazione sono disciplinati dagli stessi orientamenti, perché in entrambi i casi le autorità pubbliche hanno a che fare con imprese in difficoltà, e il salvataggio e la ristrutturazione, sebbene obbediscano a meccanismi diversi, rappresentano spesso due aspetti di una medesima operazione.

(14)

Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di sostenere temporaneamente un'impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un'acuta crisi di liquidità o nell'insolvenza tecnica. Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Inoltre, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l'aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L'aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dall’Autorità. Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell'impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio.

(15)

Una volta che sia stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione o di liquidazione per il quale l'aiuto è stato richiesto, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione. Le misure da attuare immediatamente per contenere le perdite, ivi comprese le misure strutturali (ad esempio, il ritiro immediato da settori di attività in perdita), possono essere adottate tramite aiuti per il salvataggio, conformemente alle condizioni menzionate alla sezione 16.3.1 per gli aiuti individuali e alla sezione 16.4.3 per i regimi di aiuti. Tranne che in caso di ricorso alla procedura semplificata di cui alla sezione 16.3.1.2, uno Stato EFTA deve dimostrare la necessità dell'attuazione immediata delle misure strutturali. Di norma un aiuto per il salvataggio non può essere concesso per la ristrutturazione finanziaria.

(16)

La ristrutturazione, invece, si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. Di norma la ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento). Tuttavia, ai sensi degli orientamenti, la ristrutturazione non può limitarsi solo ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

16.2.3.   Campo d'applicazione

(17)

Gli orientamenti si applicano a tutti i settori rientranti nell’accordo SEE e soggetti a verifica da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 62, dell'accordo SEE, fatte salve le eventuali norme settoriali specifiche sulle imprese in difficoltà nel settore in questione (9).

16.2.4.   Compatibilità con il mercato comune

(18)

L'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell’accordo SEE prevede che gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 possano essere considerati compatibili con il mercato comune. Gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà — eccezion fatta per gli aiuti di cui all'articolo 61, paragrafo 2, ossia gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, che non rientrano nell'ambito dei presenti orientamenti — possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi di detta disposizione l’Autorità può autorizzare “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (…), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l'aiuto fosse necessario per correggere disparità dovute a carenze del mercato o per assicurare la coesione economica e sociale.

(19)

L'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, l’Autorità ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi del SEE, solo quando siano rispettate le condizioni fissate negli orientamenti. Nel caso in cui le imprese beneficiarie degli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione siano situate in aree assistite, l’Autorità terrà conto degli aspetti di carattere regionale di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE con le modalità descritte ai punti 54 e 55.

(20)

L’Autorità presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che gli orientamenti vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline, negli orientamenti e nelle linee direttrici in vigore.

(21)

La valutazione degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non deve essere influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che fruisce dell'aiuto.

16.2.5.   Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza

(22)

Qualora all'impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali l’Autorità abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito conformemente all'articolo 14 della parte II del protocollo 3 all’accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso “accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”) (10), nell'esame di ogni eventuale aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell'effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non sono stati rimborsati (11).

16.3.   Condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione notificati individualmente all’autorità

(23)

La presente sezione si occupa unicamente degli aiuti notificati individualmente all’Autorità. A determinate condizioni, l’Autorità può autorizzare anche regimi di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione: le condizioni di autorizzazione di tali regimi sono enunciate alla sezione 16.4.

16.3.1.   Aiuti per il salvataggio

16.3.1.1.   Condizioni

(24)

Per essere autorizzati dall’Autorità gli aiuti per il salvataggio, definiti al punto 14, devono:

a)

consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti (12); in entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dall’Autorità. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche;

b)

essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere indebiti effetti di ricaduta negativa su altre parti contraenti dell’accordo SEE;

c)

essere corredati, all'atto della notifica, di un impegno dello Stato EFTA di presentare all’Autorità, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata; nel caso degli aiuti non notificati, lo Stato EFTA deve presentare, entro sei mesi dalla prima attuazione di un aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;

d)

essere limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato. Tale importo può includere aiuti a favore di misure strutturali urgenti di cui al punto 15. L'importo necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. Per la fissazione dell'importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato. Gli aiuti per il salvataggio di importo superiore al risultato della formula dovranno essere debitamente illustrati;

e)

rispettare il principio di cui alla sezione 16.3.3 (“aiuto una tantum”).

(25)

Qualora lo Stato EFTA presenti, entro 6 mesi dalla data dell'autorizzazione, o, nel caso di aiuto non notificato, dall'attuazione della misura, un piano di ristrutturazione, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell'adozione da parte dell’Autorità di una decisione in merito al piano, a meno che l’Autorità non decida che una tale proroga sia ingiustificata.

(26)

Fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità avvia il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte nel caso in cui lo Stato EFTA non comunichi:

a)

un piano di ristrutturazione credibile e solido oppure un piano di liquidazione, o

b)

la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, prima della scadenza del termine di 6 mesi.

(27)

In ogni caso, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi del secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità può decidere di avviare il procedimento, qualora ritenga che vi sia stato un abuso nella concessione del prestito o della garanzia o che, dopo la scadenza del termine di 6 mesi, il mancato rimborso dell'aiuto non sia più giustificato.

(28)

L'autorizzazione di aiuti per il salvataggio non comporta la successiva automatica autorizzazione degli aiuti concessi nel quadro di un piano di ristrutturazione. Tali aiuti dovranno essere valutati autonomamente.

16.3.1.2.   Procedura semplificata

(29)

L’Autorità farà il possibile per adottare entro un mese la decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettino tutte le condizioni menzionate alla sezione 16.3.1.1 e che rispondano ai seguenti criteri cumulativi:

a)

l'impresa interessata soddisfa almeno uno dei tre criteri fissati al punto 9;

b)

l'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base della formula di cui all'allegato e non supera i 10 milioni di EUR.

16.3.2.   Aiuti per la ristrutturazione

16.3.2.1.   Principi di base

(30)

Gli aiuti per la ristrutturazione pongono particolari problemi sotto il profilo della concorrenza in quanto possono spostare una parte non equa dell'onere dell'aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali e industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti, nonché su altre parti contraenti dell’accordo SEE. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati solo nei casi in cui si possa dimostrare che la concessione di aiuti per la ristrutturazione non è contraria agli interessi del SEE. Ciò è possibile solo se vengono soddisfatti criteri rigorosi e viene garantito che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in attività dell'impresa (ad esempio qualora si accerti che l'effetto netto dei licenziamenti dovuti al fallimento dell'impresa, cumulato con gli effetti sui fornitori, aggraverebbe problemi occupazionali oppure, eccezionalmente, che la scomparsa dell'impresa determinerebbe una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto) e che, in linea di principio, sono previste opportune misure compensative a favore dei concorrenti.

16.3.2.2.   Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti

(31)

Ferme restando le disposizioni speciali per le aree assistite e le PMI (cfr. punti 54, 55, 56, e 58), l’Autorità autorizzerà gli aiuti soltanto alle seguenti condizioni:

Ammissibilità dell'impresa

(32)

L'impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai sensi degli orientamenti (cfr. punti 8-12).

Ripristino della redditività a lungo termine

(33)

La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dall’Autorità, tranne che nel caso delle PMI come previsto alla sezione 16.3.2.5.

(34)

Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti per la ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un piano di ristrutturazione realizzabile, che impegni lo Stato EFTA. Il piano deve essere presentato all’Autorità corredato di tutte le informazioni utili, tra cui, in particolare uno studio di mercato. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione; potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, ma solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. La ristrutturazione deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

(35)

Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, in modo da consentire di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso deve tener conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse — ottimiste, pessimiste e moderate — che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Esso deve permettere una transizione verso una nuova struttura che offra all'impresa prospettive di redditività a lungo termine e le consenta di funzionare con i propri mezzi.

(36)

Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio deve essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. Nel caso in cui i problemi dell'impresa siano dovuti a carenze del sistema di governo societario, dovranno essere introdotti opportuni adeguamenti.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

(37)

Devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi. In caso contrario, gli aiuti saranno considerati “contrari al comune interesse” e quindi incompatibili con l’accordo SEE. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, l’Autorità terrà conto dell'obiettivo del ripristino della redditività a lungo termine.

(38)

Tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, l’Autorità terrà conto della struttura del mercato e delle condizioni della concorrenza, per assicurare che le misure non conducano ad un deterioramento della struttura di mercato, ad esempio in quanto hanno l'effetto indiretto di determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. Qualora uno Stato EFTA dimostri che una tale situazione verrà a determinarsi, le misure compensative dovrebbero essere congegnate in maniera tale da evitare che ciò si verifichi.

(39)

Le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni (13) e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. Dovrebbero essere attuate in particolare nei mercati in cui l'impresa si troverà a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione. Il grado di riduzione deve essere fissato caso per caso. L’Autorità fisserà l'entità delle misure necessarie basandosi sullo studio di mercato allegato al piano di ristrutturazione, e, se del caso, sulla base delle informazioni a disposizione dell’Autorità, ivi comprese quelle fornite dalle parti interessate. La riduzione deve essere parte integrante della ristrutturazione così come delineata nel piano di ristrutturazione. Il principio in questione si applica a prescindere dal fatto che queste cessioni abbiano luogo prima o dopo la concessione dell'aiuto di Stato, purché rientrino nella stessa operazione di ristrutturazione. Ai fini della valutazione delle misure compensative, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che fossero comunque necessarie per ripristinare la redditività non saranno considerate come misure per la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.

(40)

Tuttavia, tale condizione non verrà di norma applicata alle piccole imprese, dato che si può ritenere che gli aiuti ad hoc alle piccole imprese non determinino di norma distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune, tranne se diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato o qualora il beneficiario operi in un mercato in cui si registri una sovracapacità di lungo periodo.

(41)

Qualora il beneficiario operi in un mercato che registri una sovracapacità strutturale di lungo periodo ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (14), potrebbe essere necessario ridurre fino al 100 % la capacità o la presenza sul mercato dell'impresa (15).

Aiuto limitato al minimo: contributo reale, privo di elementi di aiuto

(42)

L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri – ivi compresa la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa – che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Il contributo è un indice del fatto che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività. Esso deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere il più elevato possibile.

(43)

Di norma l’Autorità considererà adeguati i seguenti contributi (16) alla ristrutturazione: almeno 25 % nel caso delle piccole imprese, almeno 40 % nel caso delle medie imprese e almeno 50 % nel caso delle grandi imprese. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati EFTA sono però tenuti a dimostrare, l’Autorità può accettare un contributo inferiore.

(44)

Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, occorre evitare che l'aiuto venga erogato in una forma o per un importo tali da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per iniziative aggressive, perturbatrici del mercato e senza alcun rapporto con il piano di ristrutturazione. A tal fine, l’Autorità esaminerà il livello del passivo dell'impresa a ristrutturazione avvenuta e dopo eventuali riporti o riduzioni di crediti, in particolare nel quadro della continuazione delle attività a seguito di una procedura concorsuale per insolvenza promossa nei confronti dell'impresa conformemente al diritto nazionale (17). Inoltre, l'aiuto non deve servire a finanziare nuovi investimenti non indispensabili per il ripristino della redditività dell'impresa.

Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto

(45)

Oltre alle misure compensative di cui ai punti da 37 a 41, l'Autorità può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l'aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse, qualora lo Stato EFTA interessato non si sia assunto l'impegno di adottare disposizioni analoghe. Ad esempio può obbligare lo Stato EFTA:

a)

ad adottare esso stesso determinate misure (ad esempio, l'obbligo di aprire ad altri operatori del SEE determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività dell'impresa, nel rispetto della normativa SEE);

b)

a imporre determinati obblighi all'impresa beneficiaria;

c)

a non concedere all'impresa beneficiaria altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione.

Piena attuazione del piano di ristrutturazione e rispetto delle condizioni stabilite

(46)

L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e deve assolvere qualunque altro obbligo previsto nella decisione di autorizzazione dell'aiuto adottata dall’Autorità. L’Autorità considererà la mancata attuazione del piano o il non rispetto degli altri obblighi come un'applicazione abusiva dell'aiuto, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(47)

Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui, l'Autorità potrà esigere che il pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più tranche e che il pagamento di ogni tranche sia subordinato:

a)

alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta attuazione di ogni singola fase del piano di ristrutturazione, nel rispetto del calendario previsto; o

b)

alla previa autorizzazione da parte dell’Autorità di ogni singolo pagamento, dopo verifica della corretta attuazione del piano di ristrutturazione.

Controllo e relazione annuale

(48)

L’Autorità deve essere in grado di controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione, sulla base di relazioni regolari e dettagliate, trasmesse dallo Stato EFTA.

(49)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle grandi imprese, la prima di tali relazioni dovrà essere presentata all’Autorità, di regola, entro 6 mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni successive dovranno essere trasmesse all’Autorità, almeno su base annuale, a scadenza fissa, finché gli obiettivi del piano di ristrutturazione non saranno considerati raggiunti. Le relazioni annuali devono contenere tutte le informazioni atte a consentire all’Autorità di controllare l'attuazione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di seguire il calendario dei versamenti all'impresa interessata e l'evoluzione della sua posizione finanziaria, nonché di verificare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni devono contenere, in particolare, tutti i dati utili relativi agli aiuti concessi per qualunque finalità, a titolo individuale o nel quadro di un regime, che l'impresa ha ricevuto nel periodo di ristrutturazione (cfr. i punti da 67 a 70). Qualora sia necessaria la tempestiva conferma di talune informazioni essenziali, quali chiusure di impianti o riduzioni di capacità, l’Autorità potrà richiedere relazioni più frequenti.

(50)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle PMI, in generale, sarà sufficiente la trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto economico dell'impresa beneficiaria, a meno che la decisione di autorizzazione non contenga disposizioni più restrittive.

16.3.2.3.   Modifica del piano di ristrutturazione

(51)

Se è stato autorizzato un aiuto per la ristrutturazione, lo Stato EFTA interessato può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere all’Autorità di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all'importo dell'aiuto. L’Autorità può accettare tali modifiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il piano modificato deve anch'esso prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;

b)

se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le eventuali misure compensative richieste devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

c)

se le misure compensative proposte sono inferiori a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;

d)

il nuovo calendario per l'attuazione delle misure compensative può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili all'impresa o allo Stato EFTA. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.

(52)

Se le condizioni imposte dall’Autorità o gli impegni assunti dagli Stati EFTA sono resi meno severi, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente, oppure devono essere imposte altre condizioni.

(53)

Qualora lo Stato EFTA modifichi un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente l’Autorità, l’Autorità avvia il procedimento di cui all'articolo 16 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (aiuti attuati in modo abusivo), fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

16.3.2.4.   Aiuti per la ristrutturazione delle aree assistite

(54)

Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite l’Autorità tiene conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un atteggiamento permissivo per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Inoltre, per promuovere lo sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni interessate utilizzare le risorse di cui dispongono per sviluppare il più rapidamente possibile attività redditizie e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti a favore di imprese nelle aree assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, occorre altresì tener conto di possibili effetti di ricaduta negativa che potrebbero estendersi all'area interessata e alle altre aree assistite.

(55)

Pertanto, i criteri elencati ai punti da 31 a 53 si applicano anche alle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali, nelle aree assistite le condizioni di autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario. Se giustificato da esigenze di sviluppo regionale, nei casi in cui la riduzione della capacità o della presenza sul mercato appaia la misura più idonea per prevenire ingiustificate distorsioni della concorrenza, la riduzione richiesta nelle aree assistite potrà essere inferiore a quella imposta nelle altre aree. In tali casi, che lo Stato EFTA interessato è tenuto a dimostrare, si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

16.3.2.5.   Aiuti per la ristrutturazione a favore delle PMI

(56)

Generalmente gli aiuti concessi alle piccole imprese (18) alterano le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle medie e alle grandi imprese. Dato che tali considerazioni valgono anche nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, le condizioni indicate ai punti da 31 a 53 sono applicate in maniera meno rigida per i seguenti aspetti:

a)

la concessione di aiuti per la ristrutturazione a favore delle piccole imprese non sarà subordinata, in linea generale, a misure compensative (cfr. il punto 40), fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato;

b)

gli obblighi in materia di contenuto delle relazioni saranno meno rigidi per le PMI (Cfr. punti 48, 49 e 50).

(57)

Tuttavia, nel caso delle PMI trova piena attuazione il principio dell'“aiuto una tantum” (cfr. sezione 16.3.3).

(58)

Per le PMI il piano di ristrutturazione non deve essere approvato dall’Autorità. Tuttavia, il piano deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 34 a 36 ed essere approvato dallo Stato EFTA interessato, nonché comunicato all’Autorità. La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla piena realizzazione del piano di ristrutturazione. Spetta agli Stati EFTA verificare il rispetto di tali requisiti.

16.3.2.6.   Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

(59)

La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, la riduzione o la totale cessazione delle attività in difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per la concessione dell'aiuto. Qualunque ne sia la ragione, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa.

(60)

La legislazione sul lavoro degli Stati EFTA prevede a volte regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni anticipate vengano pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono considerati alla stregua di aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(61)

Oltre alle indennità di licenziamento e alle pensioni anticipate a favore del personale, i regimi generali di previdenza sociale prevedono spesso che il governo si assuma l'onere delle indennità pagate dall'impresa ai lavoratori licenziati che vanno al di là degli obblighi legali o contrattuali cui l'impresa è soggetta. Se applicabili in maniera generale, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni prestabilite, e se prevedono la concessione automatica delle predette indennità, si ritiene che tali regimi non configurino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, a favore delle imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati (19).

(62)

L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o pensioni anticipate, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi dell'attività imprenditoriale, che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

(63)

Se concessi a imprese in difficoltà, l’Autorità non ha obiezioni a priori nei confronti di questi aiuti, dato che essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, e pertanto agevolano i cambiamenti strutturali e attenuano i problemi di ordine sociale.

(64)

Oltre che per sostenere i costi delle indennità di licenziamento e delle pensioni anticipate, gli aiuti vengono spesso concessi per finanziare, nel quadro di un piano di ristrutturazione, i corsi di formazione, i servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, il trasferimento e la formazione professionale, nonché l'assistenza a favore degli ex dipendenti che intendono avviare nuove attività. Se concessi ad imprese in difficoltà, l’Autorità esprime sistematicamente parere favorevole su questo tipo di aiuti.

(65)

Gli aiuti illustrati ai punti da 61 a 64 devono essere chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione, dato che gli aiuti destinati alle misure di carattere sociale a favore esclusivamente dei lavoratori licenziati non vengono computati ai fini della determinazione dell'entità delle misure compensative di cui ai punti da 37 a 41.

(66)

Nell'interesse comune, l’Autorità avrà cura di circoscrivere il più possibile, nell'ambito del piano di ristrutturazione, il rischio che gli effetti sociali delle ristrutturazioni si estendano dalla parte contraente del SEE che concede l'aiuto alle altre parti contraenti del SEE.

16.3.2.7.   Necessità di informare l’Autorità di tutti gli aiuti concessi all'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione

(67)

Nel caso in cui un aiuto per la ristrutturazione ricevuto da una grande impresa o da una media impresa venga esaminato ai sensi dei presenti orientamenti, la concessione di un qualsiasi altro aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, anche nel quadro di un regime già autorizzato, può influire sulla valutazione dell’Autorità dell'entità delle misure compensative richieste.

(68)

Nella notifica degli aiuti per la ristrutturazione concessi a favore di una grande impresa o di una media impresa devono essere indicati tutti gli altri aiuti di qualsiasi tipo previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non si applichino la regola de minimis o i regolamenti di esenzione.

(69)

Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione l’Autorità terrà conto di questi aiuti. Ogni aiuto effettivamente concesso ad una grande o ad una media impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi gli aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente all’Autorità qualora quest'ultima non sia stata informata dell'aiuto al momento dell'adozione della decisione relativa all'aiuto per la ristrutturazione.

(70)

L’Autorità vigila affinché la concessione di aiuti nel quadro di regimi autorizzati non venga utilizzata per eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

16.3.3.   “Aiuto una tantum”

(71)

La concessione di un aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione a carattere straordinario, mirante innanzitutto a tenere in attività l'impresa per un periodo limitato, durante il quale poter procedere ad una valutazione delle sue prospettive future. Non dovrebbe essere consentita la concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio che si limitino a mantenere la situazione esistente, rinviando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su altre parti contraenti dell’accordo SEE. Pertanto, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi solo una volta (principio dell'“aiuto una tantum”). Per lo stesso principio, onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito ad imprese che sopravvivano solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato, anche gli aiuti per la ristrutturazione possono essere concessi un'unica volta. Infine se un aiuto per il salvataggio viene concesso ad un'impresa che abbia già ricevuto aiuti per la ristrutturazione, si può ritenere che le difficoltà dell'impresa beneficiaria abbiano carattere ricorrente e che l'intervento ripetuto dello Stato determini distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. I ripetuti interventi dello Stato non dovrebbero essere ammessi.

(72)

All'atto della notificazione all’Autorità di un progetto di aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato EFTA deve precisare se l'impresa abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima della data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati (20). In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive, l’Autorità non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. Eccezioni alla regola sono consentite se:

a)

l'aiuto per la ristrutturazione venga concesso successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di una stessa operazione di ristrutturazione;

b)

all'aiuto per il salvataggio, concesso conformemente alle condizioni di cui alla sezione 16.3.1.1, non abbia fatto seguito una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, qualora:

i)

si possa ragionevolmente ritenere che l'impresa sarà redditizia nel lungo periodo grazie alla concessione di aiuti per la ristrutturazione; e

ii)

si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili (21), non imputabili all'impresa;

c)

in forza di circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili all'impresa.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la procedura semplificata di cui alla sezione 16.3.1.2 non può essere applicata.

(73)

Le eventuali modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del suo bilancio, alla riduzione dei debiti o alla liquidazione dei debiti pregressi non pregiudicano l'applicazione di tale disposizione, purché si tratti del proseguimento dell'attività della medesima impresa.

(74)

Di norma, qualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, l’Autorità non autorizzerà la concessione di nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive. Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti, restano ammissibili a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione (subordinatamente al rispetto delle altre disposizioni dei presenti orientamenti). Gli Stati EFTA devono assicurare che non vengano trasferiti aiuti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato in precedenza di aiuti.

(75)

Qualora un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa, in particolare di un'impresa sottoposta ad uno dei procedimenti di cui al punto 73 o ad una procedura concorsuale per insolvenza promossa conformemente al diritto nazionale, e che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, all'impresa acquirente non si applica il principio dell'“aiuto una tantum”, purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a)

l'impresa acquirente sia chiaramente separata dall'altra impresa;

b)

l'impresa acquirente abbia rilevato gli elementi dell'attivo dell'altra impresa al prezzo di mercato;

c)

la liquidazione o l'amministrazione controllata e l'acquisizione dell'altra impresa non siano semplici espedienti per evitare l'applicazione del principio dell'“aiuto una tantum” (fatto questo che l’Autorità potrebbe confermare qualora, ad esempio, le difficoltà incontrate dall'acquirente fossero state chiaramente prevedibili al momento in cui ha rilevato gli elementi dell'attivo dall'altra impresa).

(76)

In questa sede occorre tuttavia sottolineare che gli aiuti concessi per l'acquisizione degli elementi dell'attivo di un'impresa, essendo aiuti all'investimento iniziale, non possono essere autorizzati a norma dei presenti orientamenti.

16.4.   Regimi di aiuti per le piccole e medie imprese

16.4.1.   Principi generali

(77)

L’Autorità autorizzerà regimi per la concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione a favore di piccole e medie imprese in difficoltà solo nel caso in cui le imprese interessate rientrino nella definizione di PMI. Fatte salve le disposizioni specifiche riportate in appresso, la compatibilità di detti regimi verrà valutata sulla base delle condizioni fissate nelle sezioni 16.2 e 16.3, ad eccezione della sezione 16.3.1.2 che non si applica ai regimi di aiuti. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime che non soddisfi una delle condizioni dovrà essere notificato individualmente all’Autorità e da essa preventivamente autorizzato.

16.4.2.   Ammissibilità

(78)

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese nel quadro dei regimi che verranno autorizzati a partire dalla data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti saranno esonerati dall'obbligo di notificazione individuale unicamente nel caso in cui le imprese interessate soddisfino almeno uno dei tre criteri di cui al punto 9. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno dei tre criteri dovranno essere notificati individualmente all’Autorità affinché possa valutare se le imprese rientrano o meno nella definizione di impresa in difficoltà. Analogamente, gli aiuti concessi ad imprese operanti in settori in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, devono essere notificati individualmente all’Autorità in modo che questa possa valutare l'applicazione del punto 41.

16.4.3.   Condizioni d'autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio

(79)

Per poter essere autorizzati dall’Autorità i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 24, lettere a), b), d) ed e). Inoltre, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione dell'impresa. Prima della fine di tale periodo, lo Stato EFTA deve avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.

(80)

Ogni aiuto per il salvataggio concesso per un periodo superiore a 6 mesi o non rimborsato dopo detto periodo deve essere notificato individualmente all’Autorità.

16.4.4.   Condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione

(81)

L’Autorità autorizzerà regimi di aiuti per la ristrutturazione unicamente nel caso in cui la concessione degli stessi sia subordinata all'attuazione completa da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dallo Stato EFTA e che soddisfi le condizioni seguenti:

a)

ripristino della redditività: si applica il principio di cui ai punti da 33 a 36;

b)

prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza: dato che gli aiuti a favore delle piccole imprese determinano minori distorsioni della concorrenza, non si applica il principio di cui ai punti da 37 a 41, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato; i regimi devono tuttavia esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano. I punti da 37 a 41 si applicano, invece, alle medie imprese;

c)

aiuti limitati al minimo necessario: si applica il principio di cui ai punti 42, 43 e 44;

d)

modifica del piano di ristrutturazione: qualsiasi modifica del piano deve attenersi alle disposizioni di cui ai punti 51, 52 e 53.

16.4.5.   Condizioni comuni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione

(82)

I regimi di aiuti devono specificare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una stessa impresa nell'ambito di un'operazione di concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti che superano tale importo devono essere notificati individualmente all’Autorità. L'importo massimo degli aiuti concessi per l'operazione congiunta di salvataggio e di ristrutturazione di una stessa impresa non può superare i 10 milioni di EUR, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi.

(83)

Inoltre, deve essere rispettato il principio dell'“aiuto una tantum”. Si applicano le disposizioni della sezione 16.3.3.

(84)

Gli Stati EFTA sono inoltre tenuti a notificare individualmente le misure all'Autorità, nei casi in cui un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione.

16.4.6.   Controllo e relazione annuale

(85)

I punti 48, 49 e 50 non si applicano ai regimi di aiuti. Tuttavia, l'autorizzazione del regime sarà subordinata all'obbligo di presentare, di norma su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni dell’Autorità sulle relazioni standardizzate (22). La relazione deve comprendere anche un elenco di tutte le imprese beneficiarie e specificare per ciascuna impresa:

a)

la denominazione;

b)

il codice settoriale dell'impresa, corrispondente al codice di classificazione settoriale a tre cifre della NACE (23);

c)

il numero di occupati;

d)

il fatturato annuo e i valori dello stato patrimoniale;

e)

l'importo dell'aiuto concesso;

f)

l'importo e la forma del contributo del beneficiario;

g)

se del caso, la forma e l'entità delle misure compensative;

h)

se del caso, i dati relativi a eventuali aiuti per la ristrutturazione o assimilati ricevuti in passato dall'impresa;

i)

se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta ad una procedura concorsuale per insolvenza prima della fine del periodo di ristrutturazione.

16.5.   Opportune misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(86)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità proporrà agli Stati EFTA, con apposita lettera, di adottare opportune misure, previste ai punti 87 e 88, relative ai loro regimi di aiuto già esistenti. L’Autorità subordinerà l'autorizzazione di tutti i regimi futuri al rispetto delle disposizioni che seguono.

(87)

Gli Stati EFTA, che accetteranno la proposta dell’Autorità, dovranno adeguare entro sei mesi i rispettivi regimi di aiuti esistenti che resteranno operativi dopo l’adozione per renderli conformi ai presenti orientamenti.

(88)

Gli Stati EFTA devono comunicare l'accettazione delle opportune misure entro un mese dal ricevimento della lettera con cui vengono loro proposte.

16.6.   Data iniziale di applicazione e periodo di validità

(89)

I presenti orientamenti entrano in vigore il giorno dell'adozione e rimangono in vigore per cinque anni, salvo nuova decisione.

(90)

Le notificazioni registrate dall'Autorità prima della data di adozione saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notificazione.

(91)

L'Autorità esaminerà la compatibilità con l’accordo SEE di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione dell’Autorità e pertanto in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE. In tutti gli altri casi eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.


(1)  Questa sezione corrisponde agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  Adottati il 19 gennaio 1994, pubblicati nella GU L 231 del 3 settembre 1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data.

(3)  Adottati il 16 dicembre 1999, pubblicati nella GU L 274 del 26.10.2000 e nel supplemento SEE n. 48 recante la medesima data.

(4)  Nella relativa comunicazione la Commissione ha sostenuto che alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, che hanno invitato gli Stati membri a continuare a ridurre gli aiuti di Stato in percentuale del PIL e a riorientarli verso obiettivi più orizzontali di interesse comune, tra i quali gli obiettivi di coesione, appare giustificato esaminare più da vicino le distorsioni create dagli aiuti per operazioni di salvataggio e di ristrutturazione. Ciò è in linea anche con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno fissato l'obiettivo di accrescere la competitività dell'economia europea.

(5)  Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16) integrata nel punto 4 dell’allegato XXII all’accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 176/2003 (GU L 88 del 25.3.2004, pag. 53 e supplemento SEE n. 15 del 25.3.2004, pag. 14).

(6)  Per analogia con le disposizioni della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione all’UE del 2003. Integrata nel punto 2 dell'allegato XXII all'accordo SEE dall'accordo di allargamento del SEE.

(7)  Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16) integrata nel punto 4 dell’allegato XXII all’accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 176/2003 del 5.12.2003 (GU L 88 del 25.3.2004, pag. 53 e supplemento SEE n. 15 del 25.3.2004, pag. 14).

(8)  Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione n. 68/2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) integrato nel punto 1, lettera d) dell’allegato XV all’accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 131/2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67).

(9)  Norme specifiche di tale natura esistono nel settore dell’aviazione. Cfr. sezione 30 degli orientamenti.

(10)  Accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (“accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”) (GU L 344 del 31.12.1994, pag. 1).

(11)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione e al., Racc. 1997, pag. I-2549.

(12)  Può essere fatta un'eccezione nel caso di aiuti per il salvataggio nel settore bancario, per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore [direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1) integrata nel punto 14 dell’allegato IX all’accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 15/2001 (GU L 117 del 26.4.2001, pag. 13 e supplemento SEE n. 22 del 26.4.2001, pag. 8)]. In ogni caso, gli aiuti accordati in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o di prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) devono soddisfare i principi generali applicabili agli aiuti per il salvataggio e non possono consistere in misure finanziarie strutturali relative ai fondi propri della banca. Gli eventuali aiuti concessi in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o dai prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione ai fini della determinazione di eventuali misure compensative nel quadro di un piano di ristrutturazione, conformemente ai punti da 37 a 41.

(13)  A questo riguardo, l’Autorità può anche tener conto del fatto che l'impresa in oggetto sia una media impresa o una grande impresa.

(14)  Sezione 26A della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, adottata il 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata), modificata da ultimo il 17.3.2004 (non ancora pubblicata).

(15)  In tali casi, l’Autorità autorizzerà solo gli aiuti destinati a ridurre i costi sociali della ristrutturazione, conformemente alla sezione 16.3.2.6, e gli aiuti per la tutela dell'ambiente destinati alla bonifica di siti inquinati che verrebbero altrimenti abbandonati.

(16)  Cfr. punto 6. Tale contributo minimo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.

(17)  Cfr. punto 9, lettera c).

(18)  Secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 131/2004 (non ancora pubblicata). La definizione applicata fino al 31 dicembre 2004 è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4). La definizione è contenuta anche nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33) integrato nell’accordo SEE, allegato XV, punto 1f) con decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 che modifica l’allegato XV (aiuti di Stato) dell’accordo SEE (GU L 266 del 3.10.2002 pag. 56 e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002 pag. 42).

(19)  Nella sentenza nella causa C-241/94 (Francia/Commissione, (Kimberly Clark Sopalin), Racc. 1996, pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il “Fonds national de l'emploi” su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. (La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato comune.)

(20)  Per gli aiuti non notificati, l’Autorità terrà conto nella sua analisi del fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere dichiarato compatibile con l’accordo SEE non come aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione ma come altro tipo di aiuto.

(21)  Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione e che non sia dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti dell'impresa o a decisioni del gruppo a cui l'impresa appartiene.

(22)  Cfr. allegato III, A e B (modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti) alla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA 195/04/COL del 14 luglio 2004 sulle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (non ancora pubblicata).

(23)  Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat).

ALLEGATO

Formula (1) per il calcolo dell'importo massimo per il salvataggio per il quale è consentito il ricorso alla procedura semplificata:

Formula

La formula si basa sul margine operativo dell'impresa (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla concessione/notificazione dell'aiuto (indicato con t). A questo importo viene sommato l'ammortamento e al totale viene aggiunta la variazione del capitale circolante, calcolata come la differenza tra l'attivo e il passivo circolante (2) negli esercizi chiusi più recenti. Nel caso in cui venga operato un accantonamento sul margine operativo, ciò dovrà essere chiaramente indicato e il margine non dovrà includere l'accantonamento.

La formula deve consentire di stimare il flusso di cassa negativo dell'impresa nell'esercizio finanziario anteriore alla notificazione dell'aiuto (o alla concessione dell'aiuto, nel caso di aiuti non notificati). La metà di tale importo dovrebbe consentire di mantenere l'impresa in attività per un periodo di 6 mesi. Per questo il risultato della formula deve essere diviso per 2.

La formula può essere applicata solo nel caso in cui il margine sia di importo negativo.

Nel caso di risultato positivo, dovrà essere fornita una spiegazione dettagliata per dimostrare che l'impresa è in difficoltà secondo la definizione di cui ai punti 9 e 10.

Esempio:

Utile al lordo di interessi, imposte e tasse (milioni di EUR)

(12)

Ammortamento (milioni di EUR)

2


Stato patrimoniale

(milioni di EUR)

31 dicembre, t-1

31 dicembre, t

Attivo circolante

Liquidità o assimilati

10

5

Crediti

30

20

Rimanenze

50

45

Ratei e risconti attivi

20

10

Altri crediti

20

20

Totale attivo circolante

130

100

Passivo circolante

Debiti

20

25

Risconti passivi

15

10

Ratei passivi

5

5

Totale passivo circolante

40

40

Capitale circolante

90

60

Variazione del capitale circolante

(30)

 

Importo massimo dell'aiuto per il salvataggio = [– 12 + 2 + (– 30)]/2 = – 20 milioni di EUR

Dato che il risultato della formula è superiore a 10 milioni di EUR, la procedura semplificata di cui al punto 29 non può essere applicata. Se tale limite viene superato, lo Stato EFTA deve spiegare in che modo sono stati calcolati il fabbisogno futuro di liquidità dell'impresa e l'importo dell'aiuto per il salvataggio."


(1)  L'EBIT (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, riportato nei conti annuali relativi all'esercizio anteriore alla domanda, indicato come t) deve essere maggiorato dell'ammortamento nello stesso periodo e della variazione del capitale circolante su un periodo di due anni (anno anteriore alla notificazione e anno precedente), diviso per due per determinare l'ammontare relativo a 6 mesi, ossia il periodo per il quale l'aiuto per il salvataggio è normalmente autorizzato.

(2)  Attivo circolante: disponibilità liquide, crediti (verso clienti e debitori), altri crediti, ratei e risconti attivi, rimanenze. Passivo circolante: debito finanziario, debiti commerciali (debiti verso fornitori e creditori), altri debiti, ratei e risconti passivi, debiti tributari.


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