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Dokument 62015TN0485
Case T-485/15: Action brought on 24 August 2015 — Alsharghawi v Council
Causa T-485/15: Ricorso proposto il 24 agosto 2015 — Alsharghawi/Consiglio
Causa T-485/15: Ricorso proposto il 24 agosto 2015 — Alsharghawi/Consiglio
GU C 337 del 12.10.2015, s. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/41 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2015 — Alsharghawi/Consiglio
(Causa T-485/15)
(2015/C 337/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione PESC 2015/1333 del Consiglio dell’Unione europea del 31 luglio 2015, che abroga la decisione 2011/137/PESC, e il regolamento di esecuzione UE 2015/1323 del 31 luglio 2015 che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento UE 204/2011, concernente misure restrittive in Libia; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad inserire il ricorrente nell’elenco delle persone assoggettate a misure restrittive, in quanto il nome di quest’ultimo non è menzionato né nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011), né nelle sue risoluzioni modificative 2213/2015 e 2214/2015. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, che si divide in due parti:
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3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione delle norme di diritto relative all’applicazione dei trattati dell’Unione europea, che si divide in due parti:
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’infondatezza degli atti impugnati in quanto non sussisterebbe alcuna solida base fattuale che fondi la loro rilevanza. |