EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Dokument 62015TN0485

Causa T-485/15: Ricorso proposto il 24 agosto 2015 — Alsharghawi/Consiglio

GU C 337 del 12.10.2015, s. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 337/41


Ricorso proposto il 24 agosto 2015 — Alsharghawi/Consiglio

(Causa T-485/15)

(2015/C 337/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione PESC 2015/1333 del Consiglio dell’Unione europea del 31 luglio 2015, che abroga la decisione 2011/137/PESC, e il regolamento di esecuzione UE 2015/1323 del 31 luglio 2015 che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento UE 204/2011, concernente misure restrittive in Libia;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad inserire il ricorrente nell’elenco delle persone assoggettate a misure restrittive, in quanto il nome di quest’ultimo non è menzionato né nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011), né nelle sue risoluzioni modificative 2213/2015 e 2214/2015.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, che si divide in due parti:

violazione dell’obbligo di motivazione;

violazione dei diritti della difesa del ricorrente a causa della mancanza di un procedimento in contradditorio.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione delle norme di diritto relative all’applicazione dei trattati dell’Unione europea, che si divide in due parti:

violazione della presunzione di innocenza;

violazione dei diritti fondamentali in quanto, infliggendo misure restrittive al ricorrente, il Consiglio avrebbe arrecato pregiudizio alla sua libertà di andare e venire nonché al suo diritto di proprietà.

4.

Quarto motivo, vertente sull’infondatezza degli atti impugnati in quanto non sussisterebbe alcuna solida base fattuale che fondi la loro rilevanza.


Upp