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Document 62014TN0066

Causa T-66/14: Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Bredenkamp e a./Consiglio e Commissione

14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/47


Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Bredenkamp e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-66/14)

2014/C 112/60

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: John Arnold Bredenkamp (Harare, Zimbabwe); Echo Delta (Holdings) PCC Ltd (Castletown, Isola di Man); Scottlee Holdings (Private) Ltd (Harare); e Fodya (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: P. Moser, Queen’s Counsel, e G. Martin, solicitor)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

adottare una misura di organizzazione del procedimento ordinando ai convenuti di produrre tutte le informazioni o prove che siano in loro possesso relative all’elenco dei ricorrenti;

condannare il Consiglio e/o la Commissione a risarcire ai ricorrenti il danno per le perdite materiali e non materiali subìte a causa dell’illegittima imposizione ai medesimi di sanzioni UE, a seguito dell’aggiunta (e del mantenimento fino al 2012) dei loro nominativi nell’allegato al regolamento del Consiglio n. 314/2004, disposta rispettivamente con la posizione comune del Consiglio 2009/68/PESC ed il regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009, con la decisione del Consiglio 2010/92/PESC ed il regolamento (UE) della Commissione n. 173/2010, e con la decisione del Consiglio 2011/101/PESC ed il regolamento (UE) della Commissione n. 174/2011;

condannare i convenuti a corrispondere ai ricorrenti, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, sull’importo dovuto a questi ultimi, gli interessi composti al tasso Euribor + 2 % (o al diverso tasso che verrà stabilito);

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di un’adeguata base giuridica per gli atti in questione, essendo questi stati adottati sulla sola base degli articoli 60 CE e 301 CE, i quali contengono esclusivamente disposizioni riferite a paesi terzi, e non a singoli e società private.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che gli atti in questione sono manifestamente errati in fatto, in quanto non dimostrano i forti legami al governo dello Zimbabwe o il supporto finanziario o di altro tipo fornito al regime; di conseguenza, non è stato soddisfatto l’onere della prova gravante sui convenuti ed il processo decisionale risulta illegittimo.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti in questione violano le forme sostanziali, in quanto non è stata fornita alcuna motivazione o non sono stati esposti motivi sufficienti, ed è stata negata ai ricorrenti l’opportunità di essere sentiti e di rilasciare dichiarazioni a proprio discarico.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte degli atti in questione, dei principi fondamentali di diritto dell’Unione sanciti altresì dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in quanto sono stati illegittimamente violati i diritti di proprietà dei ricorrenti.


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