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Document 62014CA0326

Causa C-326/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/22/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Diritti degli utenti — Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali — Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali — Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo)

GU C 38 del 1.2.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

(Causa C-326/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/22/CE - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Diritti degli utenti - Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali - Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali - Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo))

(2016/C 038/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuta: A1 Telekom Austria AG

Dispositivo

L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


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