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Document 62014CA0326
Case C-326/14: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 26 November 2015 (request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation v A1 Telekom Austria AG (Reference for a preliminary ruling — Directive 2002/22/EC — Electronic communications networks and services — Users’ rights — Right of subscribers to terminate their contract without penalty — Changes to charges under terms of the contract — Increase in charges in line with increase in the consumer price index)
Causa C-326/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/22/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Diritti degli utenti — Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali — Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali — Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo)
Causa C-326/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/22/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Diritti degli utenti — Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali — Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali — Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo)
GU C 38 del 1.2.2016, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG
(Causa C-326/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/22/CE - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Diritti degli utenti - Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali - Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali - Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo))
(2016/C 038/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation
Convenuta: A1 Telekom Austria AG
Dispositivo
L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.