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Dokument 62013TN0370

Causa T-370/13: Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Gemeente Eindhoven/Commissione

GU C 274 del 21.9.2013, S. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, S. 13–14 (HR)

21.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/18


Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Gemeente Eindhoven/Commissione

(Causa T-370/13)

2013/C 274/31

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Gemeente Eindhoven (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. van der Wal, M. van Heezik e L. Parret, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la transazione tra il ricorrente ed il PSV;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, con il proprio ricorso, censura, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, la decisione della Commissione del 6 marzo 2013 [SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Aiuti ad alcuni club professionistici di calcio olandesi nel periodo 2008-2011] (GU C 116, pag. 19).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, incluso il principio di diligenza.

Il ricorrente fa valere che in data 26 e 28 luglio 2011 sono state trasmesse informazioni alla Commissione e successivamente non sono stati posti ulteriori quesiti alle autorità olandesi. Il 6 marzo 2013 la Commissione avrebbe deciso di avviare il procedimento formale d’indagine. In ragione del trascorrimento di un ampio lasso di tempo (19 mesi) e dell’omissione di ulteriori consultazioni (nel merito) la Commissione, a seguito di propri atti ed omissioni al momento dell’apertura del procedimento d’indagine formale, non avrebbe avuto un quadro completo delle circostanze di fatto pertinenti.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto.

Con il suddetto motivo il ricorrente sostiene che poteva partire dal presupposto che la transazione sarebbe stata valutata nell’ambito della comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (1), come era avvenuto anche precedentemente in occasione della valutazione da parte della Commissione di transazioni equivalenti.

3)

Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione

Avviando il procedimento d’indagine formale senza che sussistesse un dubbio giustificato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 (2) e della giurisprudenza la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione. Accertando già l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, nonostante la sussistenza di domande aggiuntive, la Commissione non ha tenuto conto della provvisorietà di una decisione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 659/1999

4)

Quarto motivo vertente sulla motivazione insufficiente e/o erronea

Dopo aver fatto valere il motivo precedente relativo alla sussistenza di un manifesto errore di valutazione il ricorrente fa infine valere che la decisione non ottempera all’obbligo di motivazione incombente alla Commissione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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